Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
Sentenza 30 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 15 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/02/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01246/2025REG.PROV.COLL.
N. 02732/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2732 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –Catanzaro, Sezione II, 25 gennaio 2024, n. 105, resa tra le parti, non notificata e concernente la revoca del nulla-osta all’ingresso nel territorio nazionale;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione della Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo. Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Vibo Valentia ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale rilasciato all’appellante su istanza del suo datore di lavoro.
2. Con appello notificato il 20 marzo 2024 e depositato il 3 aprile successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 25 gennaio 2024, n. 105, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –Catanzaro, Sezione II, ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia, Sportello Unico per l’immigrazione in data -OMISSIS- e in pari data notificato, con cui veniva revocato il nulla osta all’ingresso in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-. ”
3. L’appellante ripropone le censure dedotte in primo grado ed affida il proprio gravame a due motivi di doglianza, con i quali lamenta:
“ I – ERROR IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO DEI PRIMI GIUDICI PER EC-CESSO DI POTERE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI LA SUSSISTENZA DEL NULLA OSTA ALL’INGRESSO PER CUI È CAUSA. ”: con tale mezzo viene sottoposta a vaglio critico la decisione impugnata, che avrebbe erroneamente ritenuto invalida l’asseverazione ex articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, trasmessa in ritardo rispetto alla data di presentazione della domanda perché mancante della comunicazione di inizio delle attività di gestione del personale, come previsto dall’articolo 1 della legge 1 gennaio 1979, n. 12, in violazione del quale è prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria, non venendo in rilievo il reato di cui all’articolo 348 c.p. che punisce l’abusivo esercizio di una professione;
“ II - VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183, CHE HA MODIFICATO IL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATE-RIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DI CUI AL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ER-RORE NEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA. ”: l’appellante lamenta che non potrebbe a lui imputarsi la mancata produzione dell’asseverazione, essendo tale onere a carico del datore di lavoro.
4. Si sono costituiti in giudizio con atto di stile depositato il 10 aprile 2024 il Ministero dell’interno e la Prefettura di Vibo Valentia, che il 22 aprile 2024 hanno prodotto la memoria depositata in prime cure.
5. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rilevando che “ il provvedimento di revoca del nulla osta impugnato è atto plurimotivato, basato su varie ragioni ostative legate a carenze documentali, tra le quali l’insussistenza dei requisiti di legge per richiedere il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale in capo al datore di lavoro e la circostanza che l’istanza da lui prodotta era priva dell’asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che avrebbe dovuto essere rilasciata da un dottore commercialista, previa sua comunicazione all’Ufficio Territoriale Provinciale del Lavoro competente ”.
6. Nessuna delle parti ha svolto ulteriori difese scritte e all’udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La sentenza impugnata merita conferma secondo la giurisprudenza costante della Sezione dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 21 gennaio 2025, n. 399, id. 18 agosto 2024, id. n. 7156, id. 18 agosto 2024, n. 7157, id 29 luglio 2024, n. 6781, id. 29 luglio 2024, n. 6782) e l’appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente per economia processuale i mezzi di gravame in cui si articola.
8. Come osservato già in sede cautelare, l’atto impugnato in primo grado risulta motivato da diversi profili, basandosi sul rilievo secondo cui “ l’istanza è priva della seguente documentazione: asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022, documento di identità del datore di lavoro; passaporto del lavoratore; iscrizione C.C.I.A; ricevuta della richiesta/certificato di idoneità alloggiativa riguardante l’alloggio del lavoratore. Si richiede inoltre di esibire la ricevuta della richiesta di personale effettuata la Centro per l’impiego ”.
Si tratta, dunque, di un atto plurimotivato, rispetto al quale deve essere al riguardo richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”, sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ”. (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024).
9. Da questo punto di vista, non sono sufficienti a scalfire l’impianto motivazionale della revoca del nulla osta e della decisione di prime cure i rilievi dell’appellante, secondo cui la corretta applicazione della normativa in materia avrebbe dovuto condurre a diverse conclusioni, dovendosi fare carico all’Amministrazione di un’adeguata e più approfondita istruttoria e motivazione.
Osserva al riguardo il Collegio che, a seguito di controlli posteriori al rilascio del nulla osta, è emerso che l’istanza era originariamente priva dell’asseverazione di cui all’art. 24- bis , comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l’asseverazione successivamente depositata, a firma del dottore commercialista -OMISSIS- non era valida, provenendo da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro.
Tanto basterebbe a ritenere sufficientemente motivata la revoca, non essendo decisivi per una conclusione diversa i rilievi dell’appellante, secondo cui l’esercizio di attività non consentite comporrebbe, al più, l’emissione di sanzioni amministrative pecuniarie e non la contestazione del reato si esercizio abusivo di una professione.
10. In realtà, non vengono qui in rilievo i profili indicati dall’appellante, perché il dato incontrovertibile e sul quale nulla deduce in senso ragionevolmente contrario è la mancata comunicazione del commercialista incaricato, tenuto, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, a mente del quale “ tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. ”
In altre parole, la Legge prevede che l’istanza per il rilascio del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale debba contenere anche l’asseverazione di cui all’articolo 24- bis , comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che deve essere rilasciata da un dottore commercialista, previa sua comunicazione all’Ufficio Territoriale Provinciale del Lavoro competente.
Nel caso di specie, manca proprio tale elemento costitutivo la fattispecie a formazione progressiva prevista dalle disposizioni applicabili.
11. Il Tribunale territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa in materia, avendo condivisibilmente rilavato che “ l’art. 44 d.l. n. 77 del 2022, ha previsto che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro è demandata in via esclusiva ai consulenti del lavoro di cui all’art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12 ” ed avendo correttamente considerato che “ l’asseverazione non è stata presentata dal datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta e non risultava che il dottore commercialista avesse assolto l’obbligo con comunicazione dell’inizio attività della gestione del personale (ex art. 1 Legge 12/79) .
12. A completamento della ricostruzione del quadro motivazionale sotteso al provvedimento impugnato in prime cure, il Tar ha ulteriormente chiarito, senza che in questa sede l’appellante abbia mosso precise contestazioni, che la revoca risulta adeguatamente motivata, considerando che “ dalle verifiche effettuate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, la ditta facente capo al dichiarato datore di lavoro non aveva sedi operative, appalti o lavori in edilizia da eseguire nel territorio che ricadeva nelle competenze dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Vibo Valentia ed era priva anche del requisito della capacità economica necessaria per essere ammessi alla procedura del c.d. “decreto flussi”, ai sensi della Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 che richiama l'art. 9 del D.M. 27/05/2020 il quale indica una soglia minima, fissata in € 30.000,00 di reddito imponibile o fatturato, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente ”, tenendo altresì presente che “ nel caso di specie tali presupposti non erano oggettivamente riscontrabili e non era sufficiente la mera dichiarazione del dottore commercialista ai sensi dell’art. 44 cit., tenendo anche in considerazione quanto evidenziato dalla difesa erariale, e non smentito da parte ricorrente, secondo cui il presente giudizio si inserisce nell’alveo di un ampio contenzioso, che afferisce alla posizione di un unico datore di lavoro e a quella di una pluralità di lavoratori, per la precisione -OMISSIS-, pari al numero di richieste di nulla osta ai fini lavorativi complessivamente presentate dal medesimo datore di lavoro per la medesima ditta. ”
8. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello deve essere respinto, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, dovendosi confermare la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto dalla competente Commissione con decreto n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 2732/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazione appellate le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, oltre oneri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.