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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 319/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Sonia Canevisio (c.f. ) C.F._2 in Lodi (LO), alla via Tiziano Zalli n. 30;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv.ta Maria Cristina Manfrini (c.f. ), in Paullo (MI) alla C.F._4 via Milano n. 75, e dall'abogado (c.f. ); Persona_1 C.F._5
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del
18.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
“- Che il Sig. s'impegna a versare in favore della sig.ra , con modalità CP_1 Parte_1 rateizzata, un assegno divorzile una tantum di € 4.500,00 mediante la corresponsione di € 150,00 mensili, per 30 mesi, entro il 20 di ogni mese, a partire dal mese successivo il deposito del ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai Sigg. – il 5 settembre 1989; CP_1 Parte_1
- Che la sig.ra accetta la suddetta corresponsione di un assegno divorzile una Parte_1 tantum di € 4500,00 da versarsi mediante rateizzazione, di € 150,00 mensili per 30 mesi, entro il
20 di ogni mese, a partire dal mese successivo il deposito del ricorso congiunto per declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il sig. ; CP_1
- Che alla luce degli accordi raggiunti per la definizione della presente causa di modifica delle condizioni di separazione, le parti s'impegnano a sottoscrivere e depositare un ricorso congiunto per il divorzio entro il mese di luglio 2025;
- Che a fronte dell'accordo raggiunto e dell'impegno economico assunto dal Sig. , la Sig.ra CP_1
rinuncia alle domande formulate nel presente giudizio;
Parte_1
- Che le parti accettano di definire il presente giudizo a spese compensate tra loro e dichiarano già di prestare acquisenza alla sentenza che verrà depositata.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.02.2025 la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando la modifica della sentenza di separazione n. 790/2017 del
17.11.2017 e pubblicata il 28.11.2017, emessa da codesto Tribunale, domandando al sig. CP_1 un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre vittoria di spese.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il resistente chiedendo il rigetto delle CP_1 domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 30.05.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato. In tale sede parte resistente ha formulato una proposta per la definizione bonaria della controversia.
La Giudice, dato atto, ha rinviato udienza al 18.06.2025 per la verifica dell'accordo, sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio sino all'udienza per il relativo deposito.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, lette le note congiunte
2 depositate nei termini assegnati, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 9.07.2025 il Collegio, ritenuta la necessità di sentire le parti al fine di ottenere chiarimenti in merito alla rinuncia agli atti del giudizio di modifica della separazione, ha disposto dispone la rimessione della causa in istruttoria, e fissato l'udienza del 15.07.2025 dinanzi alla giudice delegata.
A tale udienza le parti, stante l'accordo raggiunto, hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensante. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
..
Il Tribunale prende atto che le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di separazione dei sig.ri e , in virtù del quale Parte_1 CP_1 deve ritenersi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 319/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Sonia Canevisio (c.f. ) C.F._2 in Lodi (LO), alla via Tiziano Zalli n. 30;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv.ta Maria Cristina Manfrini (c.f. ), in Paullo (MI) alla C.F._4 via Milano n. 75, e dall'abogado (c.f. ); Persona_1 C.F._5
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del
18.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
“- Che il Sig. s'impegna a versare in favore della sig.ra , con modalità CP_1 Parte_1 rateizzata, un assegno divorzile una tantum di € 4.500,00 mediante la corresponsione di € 150,00 mensili, per 30 mesi, entro il 20 di ogni mese, a partire dal mese successivo il deposito del ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai Sigg. – il 5 settembre 1989; CP_1 Parte_1
- Che la sig.ra accetta la suddetta corresponsione di un assegno divorzile una Parte_1 tantum di € 4500,00 da versarsi mediante rateizzazione, di € 150,00 mensili per 30 mesi, entro il
20 di ogni mese, a partire dal mese successivo il deposito del ricorso congiunto per declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il sig. ; CP_1
- Che alla luce degli accordi raggiunti per la definizione della presente causa di modifica delle condizioni di separazione, le parti s'impegnano a sottoscrivere e depositare un ricorso congiunto per il divorzio entro il mese di luglio 2025;
- Che a fronte dell'accordo raggiunto e dell'impegno economico assunto dal Sig. , la Sig.ra CP_1
rinuncia alle domande formulate nel presente giudizio;
Parte_1
- Che le parti accettano di definire il presente giudizo a spese compensate tra loro e dichiarano già di prestare acquisenza alla sentenza che verrà depositata.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.02.2025 la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando la modifica della sentenza di separazione n. 790/2017 del
17.11.2017 e pubblicata il 28.11.2017, emessa da codesto Tribunale, domandando al sig. CP_1 un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre vittoria di spese.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il resistente chiedendo il rigetto delle CP_1 domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 30.05.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato. In tale sede parte resistente ha formulato una proposta per la definizione bonaria della controversia.
La Giudice, dato atto, ha rinviato udienza al 18.06.2025 per la verifica dell'accordo, sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio sino all'udienza per il relativo deposito.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, lette le note congiunte
2 depositate nei termini assegnati, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 9.07.2025 il Collegio, ritenuta la necessità di sentire le parti al fine di ottenere chiarimenti in merito alla rinuncia agli atti del giudizio di modifica della separazione, ha disposto dispone la rimessione della causa in istruttoria, e fissato l'udienza del 15.07.2025 dinanzi alla giudice delegata.
A tale udienza le parti, stante l'accordo raggiunto, hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensante. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
..
Il Tribunale prende atto che le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di separazione dei sig.ri e , in virtù del quale Parte_1 CP_1 deve ritenersi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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