Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 6031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n 337/2022, pubblicata il 7/7/2022, pendente tra con il patrocinio dell'Avv Roberto Fasciani presso il quale è Parte_1
elettivamente domiciliato
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Arianna Di Francesco presso la quale Controparte_1
è elettivamente domiciliata
-appellata con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Rieti, adito dalla Concezzi, ha
. dichiarato la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità al
, T_
30/12/2006), collocando in via prevalente il primo presso la madre nell'abitazione familiare sita in LC (RI), via Villarosa n. 17/A, che contestualmente le ha assegnato,
e il secondo presso il padre in Poggio Mirteto,
. regolato il diritto di visita di ciascuno dei genitori con sé il figlio collocato in via prevalente presso l'altro,
. disposto che il si faccia carico in via diretta del mantenimento di fatto T_ Per_2
salvo il mantenimento diretto a carico della madre nei periodi di permanenza dello stesso presso di lei,
. disposto che il versi alla per il mantenimento di , la somma T_ _1 Per_1
mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ad entrambi i figli,
. posto a carico del l'assegno di mantenimento della moglie di euro € 400 T_
mensili,
. preso atto della rinuncia del alle domande formulate nelle note autorizzate T_
depositate il 24.03.2022, pag 3, e dichiarato inammissibili le domande di cui al punto n. 5) e alle lett. F), G) e H) della memoria integrativa depositata dalla _1
. compensato per 2/3 le spese di lite e posto il residuo 1/3 a carico del . T_
Il primo Giudice, dopo aver dato conto delle prospettazioni delle parti, ha, fra l'altro e per quel che qui interessa -avuto riguardo alle modifiche sollecitate dal T_
. asserito, facendo leva sull'episodio verificatosi il 24.02.2019 e sulle deposizioni di e rispettivamente madre e padre della e Testimone_1 Testimone_2 _1
di che era provata la relazione extraconiugale dal intrecciata Testimone_3 T_
nel corso del matrimonio con l'attuale compagna e segnalato che tale relazione è stata causa della disgregazione familiare, essendo di contro rimasta indimostrata l'anteriorità della crisi familiare dal marito allegata,
. preso atto che il figlio si era trasferito dal padre dal maggio 2021, come dallo Per_2
stesso affermato nel corso dell'audizione del 15/3/2022,
. quanto alle statuizioni economiche, dato conto delle asserzioni della -che _1
ha dichiarato “di avere prestato, dal 2003, il proprio contributo come mamma e moglie per la propria famiglia, oltre ad avere concorso alla crescita dell'attività lavorativa all'interno del Centro stampa Bluess del sig. per circa sette anni, dal 2010 al T_
2019; di avere investito la propria persona ed il proprio tempo sia all'inizio, che durante il rapporto di coniugio, in quanto era stato proprio il sig. stesse ad esortarla ad T_
imparare tale attività lavorativa per espandere poi il bacino di utenza e la propria clientela;
di essere stata, dunque, lasciata senza un'occupazione lavorativa, dopo avere lavorato nell'attività del marito per ben sette anni;
di non avere redditi propri, come da documentazione fiscale versata in atti (modello unico e autodichiarazione)- e del T_
-che ha dichiarato “la ricorrente svolgeva attività lavorativa di collaboratrice domestica nel comune di LC in maniera continuativa, pur non risultando formalmente assunta;
che del tutto infondata e strumentale era la circostanza per cui la sig.ra vesse _1
lavorato presso la ditta del marito, poichè la stessa si era sempre disinteressata dell'attività dallo stesso svolta;
di essere proprietario esclusivamente di due immobili siti in LC, uno adibito ad abitazione e l'altro destinato allo svolgimento dell'attività lavorativa”- e ritenuto evidente la sperequazione economica fra le parti che preludeva al riconoscimento dei due assegni nella misura indicata in dispositivo,
. segnalato che l'ordinanza presidenziale del 20/1/2020 aveva posto a carico del T_
euro 800/mese per i figli ed euro 400/mese per la moglie e che, con provvedimento del
9/2/2021, reso nel subprocedimento instaurato ex art 709, 4° comma, cpc, l'onere era stato ridotto ad euro 300 per la e ad euro 700 per i figli, stante la contrazione _1
reddituale subita dal marito nel 2019,
. osservato che detta contrazione era bilanciata dal venir meno dell'assegno per Per_2
e che entrambi gli importi erano sostenibili dal che, prima del deposito del T_
ricorso per separazione, aveva “corrisposto periodicamente, per il mantenimento di moglie e figli, fino ad euro 1000,00 mensili”,
. considerato che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione come disposta.
Ha proposto appello il (classe 1978), deducendo T_ . che la sentenza non contiene accenno ad alcuna delle deduzioni difensive spiegate dai nuovi procuratori del ,” neppure in termini di rigetto delle doglianze o di censura T_
delle eccezioni ed in particolare di quanto dedotto negli atti conclusivi” e ha “omesso di valutare rilevanti prove sia testimoniali e documentali intervenute a supporto delle tesi del sig. ”, facendo leva solo sugli elementi che potevano suffragare l'avversa T_
prospettazione,
. quanto all'addebito, che 1) la relazione extraconiugale del sarebbe provata T_
dalle deposizioni di testi legati da vincoli di parentela alla -i suoi genitori- _1
che peraltro “non riferiscono […] su fatti da loro direttamente appresi […] ma su fatti loro narrati/riferiti dai due nipoti: un generico bacio tra il padre e una donna, raccontato da , che all'epoca aveva sei anni e la presunta confessione del tradimento fatta Per_1
dal all'altro figlio di tredici anni, a seguito della quale il venne T_ Per_2 T_
da lui cacciato di casa”, 2) il primo Giudice non ha considerato il contesto familiare
(della fortemente condizionante e manipolatorio nei confronti dei minori, _1
tant'è che sentito a seguito del suo volontario trasferimento dal padre in Per_2
assenza delle parti e dei rispettivi difensori, nell'udienza del 15.03.2022, ha dichiarato di essersene andato perché mentre si trovava ancora presso la mamma, aveva ripreso i contatti col padre, ciò che alla madre ed al nonno materno “non andava bene, non […] lo dicevano, ma [glielo] facevano capire. Inoltre loro non parlavano bene di papà”; conferma del condizionamento proviene dalla lettera, in tesi scritta da (all 8 Per_2
memoria integrativa) e contenente una “feroce invettiva contro il padre” con argomenti che non potevano appartenere al minore –vi “vengono citati eventi dei primi anni di vita matrimoniale che il minore non poteva conoscere, questioni legate all'attività lavorativa del padre, sul presunto lavoro in nero della madre presso l'attività del T_
su questioni economiche legate alla ristrutturazione dell'immobile con i soldi dei nonni materni, ecc…”-, oltre che dal fatto che il ragazzo si è trasferito perché ostacolato dalla madre e dal nonno nel ritrovato rapporto col padre, mentre , rimasto presso la Per_1
madre, ha maturato nei confronti del padre un atteggiamento di risentimento e distacco,
3) risulta carente l'attendibilità dei genitori che hanno confermato che la _1 fino a maggio 2019, ha continuato a lavorare nell'attività del , circostanza questa T_
smentita dal teste dal teste (indifferente) e Tes_4 Testimone_5
soprattutto dall'Ispettorato del Lavoro di Rieti che a seguito dell'accertamento ispettivo compiuto, 4) la relazione psicologica della dott.ssa (all 6 del Per_3
ricorso di separazione), che dà conto di presunti disagi vissuti dalla e dai _1
minori “a causa della relazione extraconiugale” del , è stata formata in spregio T_
alle regole di “deontologia professionale ovvero sottoponendo i minori a una vera e propria perizia psicologica finalizzata alla redazione di una CTP, unilateralmente decisa ed espletata, in assenza del consenso del , il quale aveva esclusivamente T_
autorizzato per i figli un percorso familiare di sostegno alla bi-genitorialità accontentando le richieste della moglie, per poi scoprire che la dott.ssa era Per_3
diventata consulente di parte della nel procedimento di separazione. Per tali _1
fatti la dott.ssa è stata sospesa per sei mesi dall'esercizio della professione Per_3
con provvedimento dell'ordine degli psicologi del Lazio”, 5) non si è tenuto conto dell'età di -6 anni- all'epoca dei fatti e della sua condizione psicofisica –egli è Per_1
portatore di “un ritardo nelle acquisizioni relative ai prerequisiti dell'apprendimento in bambino con fragilità emotive” secondo la certificazione ASL di Rieti UOC TUTELA
DELLA SALUTE MATERNO INFANTILE prot. 99/2019- che lo rende più influenzabile, 6) la teste chiamata a rispondere sul capitolo 19 della Tes_3
memoria di parte ricorrente: “Vero che, già all'indomani di tale rivelazione (ovvero quella della presunta confessione da parte del al figlio il andò a T_ Per_2 T_
vivere con la nuova compagna proprio in LC ?”, non ha confermato la circostanza dedotta, come erroneamente asserito dal Tribunale, limitandosi a riferire di “aver visto questa signora quando passav[…] vicino al negozio e anche quando [è] entrata ma non avev[a] idea che fosse la compagna di in quanto non avevano alcun T_
atteggiamento che potesse far[le] capire qualcosa;
h[a] solo saputo dopo chi fosse questa signora”, riferendo in modo vago altri elementi e fatti che, “a tutto voler concedere […] si riferiscono a un'epoca successiva di due mesi alla separazione di fatto risalente al 24 febbraio 2019”, 7) costituisce “ragionamento induttivo […] abnorme” quello che fa leva sull'inspiegabilità della lite del 24/2/2019 per giungere al concludere per l'anteriorità della relazione adulterina, 8) il deducente non era gravato di alcun onere della prova in merito alla relazione extraconiugale che ha sempre negato e ha dimostrato che la causa della separazione era dovuta a disaffezione e distacco progressivamente manifestati dalla controparte e alle continue intromissioni dei suoceri, ciò che il Tribunale ha mancato di cogliere sull'erroneo presupposto che la deposizione resa da suo padre, era “inutilizzabile […] poiché de relato Tes_4
ex parte”, violando il principio giurisprudenziale secondo il quale “nei giudizi di separazione non può essere esclusa a priori la sua utilizzabilità, considerandola automaticamente inattendibile, soprattutto quando ha ad oggetto il racconto di fatti maturati nell'intimità del contesto familiare, come appunto il racconto della crisi coniugale”; oltretutto, la distanza fra i coniugi è riferita anche dai testi della _1
che hanno riferito che i due già dopo la nascita di (2012) dormivano in camere Per_1
separate, 9) le dichiarazioni del teste non sono nemmeno contraddittorie, T_
conclusione cui il primo Giudice è giunto omettendo di trascrivere il capitolo, ciò che ha alterato il senso della risposta, -
. quanto al mantenimento dei figli, che il Tribunale ha, con decisione “illogica, fortemente sperequativa e contraria al diritto”, mancato di porre a carico della moglie un contributo al mantenimento per collocato prevalentemente presso di sé con Per_2
tempi di permanenza presso la madre decisamente inferiori a quelli che trascorre con il padre, e omesso l'esame della documentazione reddituale degli anni 2020 e 2021, dall'esponente tempestivamente depositata per aggiornare quella esaminata in sede presidenziale (modelli 2017/2019),
. quanto al mantenimento del coniuge, che 10) la ravvisata “sperequazione economica tra le parti” non è attuale, visto che il deducente nel 2021 ha percepito circa € 15.000
e, dal mese di aprile 2022, lavora quale agente immobiliare con contratto a provvigione, ciò che rende l'introito aleatorio, 11) l'esponente ha dovuto svendere il patrimonio immobiliare “a causa delle passività accumulate dall'azienda e dal debito con la per aver corrisposto parzialmente il mantenimento nel periodo di fermo _1
aziendale, tanto che di tre immobili di proprietà acquistati quando l'attività era fiorente, ne resta attualmente solo uno ma è anch'esso posto in vendita”, 12) a fronte di un reddito mensile di circa € 1.300 (cfr dichiarazione redditi anno 2021), il deducente è
“gravato dalla rata mensile di € 260 del mutuo residuo, dall'affitto della abitazione ove risiede con il figlio e infine del versamento di € 800 mensili per il mantenimento della moglie e del figlio , concretamente quindi residua un reddito mensile di € 200 Per_1
con cui il deve provvedere al mantenimento dell'altro figlio oltre che al T_ Per_2
proprio”, 13) oltretutto, “la dal 2019 ad oggi non ha mai dato concreta _1
dimostrazione di aver ricercato un'occupazione nonostante la giovane età e la circostanza che è in età scolare”. Per_1
Ha chiesto alla Corte di A) “dichiarare la separazione personale tra i coniugi
[...]
e autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco T_ Controparte_1
rispetto”, B) porre a carico della un contributo al mantenimento per il figlio _1
di euro € 350 mensili ovvero della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al Per_2
contributo del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive occorrenti per C) di porre a proprio carico, “a conferma dei provvedimenti assunti dal Per_2
Tribunale di Rieti con ordinanza del 09.02.2021”, il contributo al mantenimento per il figlio di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, Per_1
scolastiche e sportive occorrenti per , revocare l'assegno di mantenimento a Per_1
favore della moglie ovvero in subordine determinarlo in una minore somma, D) con vittoria di spese del doppio grado. Ha chiesto altresì “l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate dalla difesa dell'odierno appellante disattese e rigettate e in particolare l'ammissione dei seguenti documenti depositati in allegato alle note di trattazione scritta udienza 14.10.2021 e alla comparsa conclusionale quali documenti di formazione successiva e di rilevante importanza ai fini della decisione per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: 1)
Dichiarazione redditi 2021, 2) Comunicazione provvedimento disciplinare
3) Chiusura ditta , 4) Contratto di Lavoro Per_3 Parte_1 Parte_1 con Grupposabinamorlupo srl, 5) Comunicazione Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Rieti del 30.03.2022”.
Costituendosi, la ha dedotto _1
. quanto all'addebito che il primo Giudice i) ha correttamente fatto leva sulle deposizioni dei testi addotti dalla deducente, “testi che hanno assistito ai fatti occorsi”
e dichiarato che, a fine febbraio 2019, il , di ritorno da Roma, le ha comunicato T_
di non voler più stare con lei, andando a stare presso la sua casa di LC, che il predetto comunque fino al maggio 2019, quando si scoprì la relazione adulterina, tornava a casa tutte le sere, dando spazio alla coniuge con la quale continuava ad avere rapporti intimi, che la deducente lo assecondava sperando sarebbe tornato a casa, che, a fine maggio
2019, ha visto il padre baciare sulle labbra un'altra donna, cosa che ha riferito Per_1
alla madre ed ai nonni, simulando anche il gesto, che l'esponente era sconsigliata dall'avere rapporti intimi col marito “”data la situazione ma lei non ascoltava”, che tale situazione non era predicibile visto che continuava ad apparire come una coppia affiatata, ii) ha segnalato che controparte non ha offerto di provare la risalenza della crisi coniugale, vista l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del padre del resistente, che conosceva i fatti solo perché riferitigli dallo stesso interessato, dichiarazioni comunque generiche -come ad esempio quelle relative alle intromissioni mai enunciate dei suoceri-, intrinsecamente contraddittorie -come ad esempio quelle relative agli incontri con i nipoti che il nonno paterno ha dapprima negato di aver avuto per due anni e poi confermato di avere in diverse occasioni e nelle festività- e non coerenti con quelle rese dagli altri testi parte -come ad esempio sulla circostanza del dormire separati- _1
, iii) non ha tenuto conto della lettera “invettiva” e della relazione della
[...]
sicchè le censure relative non hanno ragion d'essere, CP_2
. quanto al mantenimento che iv) il figlio per il quale pure l'esponente già Per_2
comprava vestiario o altri beni da lui richiesti, da diverso tempo si ferma per periodi più o meno lunghi e di frequente presso l'abitazione di essa deducente, peraltro sita a pochissimi chilometri dalla casa paterna;
non tiene mai con sé , v) suo marito è Per_1
dipendente di un'agenzia immobiliare e nel contempo titolare dell'azienda tipografica con fatturati elevati, ha prelevato dalla cassaforte della casa familiare euro 2500, costituenti regalo di battesimo del figlio che ancora lamenta la mancata Per_2
restituzione, ed euro 80.000 “frutto del lavoro di entrambi”, ha venduto le sue autovetture e ne detiene altre, ha venduto per 65.000 euro la propria abitazione di LC che fino al marzo 2022 gli fruttava euro 380 di affitto mensile, ha venduto per euro
44.000 il sottostante locale commerciale, abita in una casa grande con la compagna con la quale tradì l'esponente, già prima dell'inizio della separazione le passava euro 1000 mensili e anche più per il mantenimento, vi) la deducente, che non lavora, ha il piccolo immobile in cui abita con e un'auto immatricolata nel 2006, ha lavorato per 8 Per_1
dei 15 anni di convivenza matrimoniale presso il centro stampa del coniuge, con ritmi serrati soprattutto durante le festività e senza percepire nulla, per poi essere cacciata e rimpiazzata dalla nuova compagna, vii) il verbale ispettivo riporta solo che il laboratorio, all'atto dell'accesso -aprile 2021-, era chiuso e le dichiarazioni in possesso dell'ufficio provenivano dallo stesso che ha raccontato la sua versione, viii) la T_
deducente invia curriculum perché è alla ricerca di un'attività lavorativa compatibile con il disturbo DSA del figlio che necessita di essere seguito a scuola e al di Per_1
fuori.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con note del 1/3/2024, la ha fatto presente che il figlio ormai da _1 Per_2
molto, trascorre più tempo presso la madre, mentre la controparte dal novembre 2023 ha cessato di erogare il mantenimento per la moglie, ciò che l'ha spinta a sporgere querela il 3/1/2024 e il 8/2/2024, per il reato di cui all'art 570 cp. Ha ribadito nel resto quanto già dedotto.
Con note in replica del 20/3/2024, il ha segnalato che T_
. controparte continua ad addurre questioni inconferenti -presunta sottrazione di 80.000 euro in contanti e mancato riconoscimento di presunte spettanze retributive- che hanno formato oggetto di domande dichiarate dal primo Giudice inammissibili e ritenute comunque non provate oltre che irrilevanti ai fini della valutazione della condotta ante separazione del deducente, così come non provato è lo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie per conto di esso esponente,
. il figlio dopo gli anni 2021/2022 in cui si rifiutava di vedere la madre per Per_2
non essere coinvolto nei tentativi di screditare il padre, ha preso a frequentare la e rispetta le tempistiche stabilite dal Tribunale, _1
. la è inoccupata per scelta, visto che non si è nemmeno iscritta all'ufficio di _1
collocamento e non può nascondersi dietro le esigenze di che presenta “una Per_1
lieve forma” di DSA,
. la vendita dell'unico immobile per euro 109.000 si è resa necessaria per estinguere il mutuo ipotecario -per oltre 31.000 euro-, il leasing relativo a beni strumentali della tipografia ormai chiusa -euro 13.000-, i debiti contratti con Agenzia delle Entrate -oltre
26.000 euro-, ciò cui si aggiungono un'ulteriore contrazione del reddito -che nel 2022
è stato di 8000 euro-, le spese per la locazione -euro 4560 annui- e il mantenimento per moglie e figlio sinora versato in ragione di euro 57.150,
. controparte, che non si astiene dal denunciarlo anche per un parziale versamento e nonostante venga avvisata delle difficoltà, ha mancato di ricordare che Per_1
percepisce euro 300 mensili quale indennità per il diagnosticato DSA, cui si aggiungono conguagli periodici, che portano la rendita ad euro 4000 annui, come dimostrato dal libretto del ragazzo dal quale la moglie preleva senza informarlo,
. la percepisce altresì euro 199 mensili di assegno unico e non è gravata da _1
spese per l'affitto.
Con memoria del 4/12/2024, il ha rappresentato l'ulteriore contrazione dei T_
redditi e l'esistenza di piani di rientro correlati a debiti fiscali della ditta ormai cancellata, debiti cui ha fatto fronte grazie alla vendita dell'immobile già enunciato.
Ha nel contempo depositato documentazione a supporto.
Nelle note del 5/12/2024 si legge che la ha rappresentato, già nella _1
dichiarazione sostitutiva allegata alla memoria di costituzione, la percezione dell'assegno di invalidità e dell'assegno unico per , precisa che gli importi sono Per_1
impiegati per le esigenze del ragazzo, contesta il calcolo delle spettanze operato da controparte anche con riferimento al mantenimento che le sarebbe stato versato, ribadisce che il marito tiene la domenica e non sempre, mentre il cui Per_1 Per_2
assegno unico è ingiustificatamente percepito dal , sta spesso e volentieri da lei, T_
lamenta che controparte al momento non versa “in toto” né per lei né per il figlio. Ha depositato certificato medico di , visura immobile venduto dal e suoi Per_1 T_
“curricula vitae”.
E' stata disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 9/1/2025 con la trattazione scritta e sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 6/1/2024, la ha reiterato le conclusioni già svolte. _1
Con note dell'8/1/2024, il ha 14) eccepito l'inammissibilità delle avverse note T_
del 5/12/2024 che, lungi dall'essere una nota di deposito, costituisce una memoria difensiva che non era non autorizzata, stante il tenore dei decreti presidenziali del
20/12/2022 e del 25/7/2023 che ha previsto la “conservazione degli adempimenti processuali” già disposti, 15) eccepito la tardività della documentazione a detta memoria allegata, non di formazione sopravvenuta, come la certificazione medica del
29/11/2023, ovvero “formata ad hoc” come il doc 2, 16) in ogni caso contestato nel merito le deduzioni ivi contenute, perché inconferenti. Ha riproposto le conclusioni già prese.
Gli atti sono stati comunicati al PG.
In primo luogo, non può condividersi la dedotta inammissibilità delle difese e della documentazione, che si assumono rispettivamente formulate e prodotta oltre i termini all'uopo concessi, visto che alle parti è stato assicurato, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa (cfr fra le altre Cass ord 32837/2022
“essendo il principio del contraddittorio rispettato, in appello, nel rito camerale, per il solo fatto che […] sia assicurata da entrambe le parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica”). Per quel che concerne l' difesa dell'odierno appellante disattese e rigettate>, va osservato che, ove l'istanza si riferisca alla prova testimoniale sui capitoli espunti in primo grado -il che già non sarebbe sufficiente, peraltro, a devolvere al Giudice d'appello la questione, essendo allo scopo indispensabile che l'appellante proponga una specifica impugnazione (cfr
Cass 18742/2016)-, non può accedersi a quanto richiesto non avendo l'interessato reiterato, nelle note di trattazione di primo grado, anche le conclusioni istruttorie.
Passando all'esame del profilo relativo all'addebito, va premesso che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve ritenersi assolto, risultando nel contempo infondate le censure svolte in questa sede dal . T_
Ciò premesso, la assume che la crisi coniugale è stata determinata dalla _1
volontà manifestata improvvisamente, il 24/2/2019, dal , che aveva in corso T_
una relazione adulterina resa pubblica a fine maggio 2019, di interrompere la convivenza con la moglie;
il , dal canto suo, adduce che il rapporto si è T_
deteriorato nel tempo a causa del progressivo allontanamento della che, _1
dalla nascita di , non ha più voluto rapporti intimi, arrivando a manifestare Per_1
“a più persone (che saranno chiamate a testimoniare) […] in varie occasioni di non avere più un'unione materiale e affettiva con il marito, di essere separata in casa e di essere appagata di tale situazione” (cfr comparsa di primo grado) e a T_
mostrare un “carattere predominante ed aggressivo”, legittimando le “costanti invasioni [dei suoceri] nella vita matrimoniale” e le loro “intromissioni nella vita dei figli” (cfr memoria istruttoria ), situazione questa aggravatasi nel 2018, T_ allorquando le “pesanti liti” innescate dalla anche alla presenza dei figli _1
sono diventate giornaliere, e culminata, nel febbraio 2019, con l'allontanamento dalla casa coniugale intimatogli dalla moglie che gli ha consentito di rientrare solo dietro le pressanti richieste del figlio Per_2
A sostegno dell'assunto, l'odierna appellata ha addotto a testi E) i genitori, Tes_2
e che hanno riferito in merito all'episodio del 24/2/2019
[...] Testimone_1
e a quello di fine maggio 2019, oltre a riportare il racconto di sul bacio sulle Per_1
labbra dato dal padre ad un'altra donna, e F) che ha riferito della Testimone_3
presenza, sui luoghi di lavoro a partire dai giorni immediatamente successivi all'allontanamento, della donna che poi avrebbe identificato con la nuova compagna del . T_
L'appellante si duole che il Tribunale abbia fatto leva su tali elementi e non abbia tenuto conto delle prove da lui offerte: quanto al primo profilo, il tenta di T_
inficiare l'efficacia delle deposizioni dei genitori della ssumendo che essi _1
si sono limitati a riferire di fatti -il bacio e la confessione- appresi dai nipoti, il che tuttavia non appare condivisibile sol che si proceda ad una lettura unitaria del narrato dal quale emerge che G) la sera del 24/2/2019, il padre, , sentendo Testimone_2
delle grida, è salito al piano di sopra ed ha incrociato sulle scale il che, T_
nell'allontanarsi ha detto che la vita è bella e se la voleva godere e quindi se ne andava lasciando moglie e figli;
di tanto ha poi avuto la conferma dalla figlia che tuttavia nutriva la speranza di far cambiare idea al marito, H) quanto all'episodio di fine maggio 2019, , sentendo urlare e mandare via il padre Testimone_2 Per_2
senza consentirgli di cenare, visto che quella “casa non è un albergo”, è salito al piano di sopra dove il nipote gli ha detto della storia che il aveva con un'altra T_
donna, I) le stesse circostanze sono state riferite dalla che le ha apprese con Tes_1
le stesse modalità del marito e che ha raccontato pure che, fino a metà maggio 2019, il tornava a casa durante la settimana, per andarsene il sabato e la domenica, T_
L) ha ricordato che, a partire dai giorni immediatamente successivi Testimone_3
all'allontanamento, ha visto, lavorare in tipografia, la donna che essa avrebbe poi realizzato essere la nuova compagna, circostanza riferita anche dalla suocera del che, assumono i testi, spacciava la donna per sua sorella quando era noto che T_
egli aveva un fratello. Da tanto emerge che i genitori hanno avuto modo di riscontrare con elementi acquisiti direttamente quanto riferito loro, non potendo ritenersi meri testi "de relato", testi la cui deposizione, oltretutto, pur presentandosi
“attenuata perché indiretta, […] può assumere rilievo al fine del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (così in motivazione Cass ord 3137/2016). Avendo i suoceri assistito, parzialmente, a quanto poi riferito al Giudice, la doglianza circa la
“approssimazione con cui il Tribunale ha valutato la [loro] testimonianza” non ha ragion d'essere, rilevandosi oltretutto che il supposto clima manipolatorio che avrebbe condizionato i minori -e in particolare indotto a raccontare del bacio Per_1
e a rendere pubblica la confessione del padre- è stato da riferito ad Per_2 Per_2
un periodo di ripresa dei contatti con il padre ed è quindi successivo ai fatti oggetto di deposizione;
il narrato di oltretutto comprova l'esistenza di precedente Per_2
acredine con il , ragionevolmente correlata all'abbandono del nucleo e T_
all'esistenza della relazione adulterina. Stessa conclusione in termini di sfasamento temporale fra condizionamento e circostanze -bacio e confessione- che il Tribunale avrebbe dato per assodate sulla base delle deposizioni dei suoceri deve trarsi quanto al clima manipolatorio in tesi comprovato L) dalla lettera “invettiva” di (cfr Per_2
doc 8 memoria integrativa), visto che la stessa muove dal dato -allontanamento definitivo e della presenza di un'altra donna nella vita del al momento Parte_2
del confezionamento della lettera, era scontato, e M) dalla relazione della psicologa dssa visto che la terapeuta ha iniziato a seguire la triade madre/figli Per_3
dopo il 17/6/2019 ossia dopo la prestazione del consenso paterno (cfr all 6 al ricorso
. _1
Va aggiunto che l'attendibilità dei testi i quali hanno dichiarato Testimone_6
che, fra il febbraio e il maggio 2019, la figlia ha continuato a lavorare presso la tipografia, non è incisa N) né dal teste che si recava in tipografia ogni 15 Tes_7 giorni e vedeva non la maglie ma il col quale aveva rapporti di lavoro, O) né T_
dalla comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro, che si è limitato a rappresentare di non avere elementi tali da poter configurare un rapporto di lavoro subordinato fra l'impresa e la el periodo 2011/2019, conclusione che, in difetto di accessi _1
dell'Ufficio in loco, resta affidata alle dichiarazioni degli interessati, risultando ben possibile che la moglie abbia lavorato senza essere regolarizzata. L'influenzabilità di , poi, non può ritenersi automaticamente comprovata dal “disturbo Per_1
specifico dell'apprendimento di tipo misto, disturbo dell'attenzione, disturbo delle emozioni di tipo reattivo” certificato in sede di revisione dalla commissione per l'invalidità civile (cfr doc 1, memoria 5/12/2024), non risultando allegata dal , T_
che oltretutto qualifica il disturbo come “lieve” (cfr pag 4 memoria 20/3/2024), né comunque evidenziata una compromissione delle facoltà percettive del bambino. Il tentativo di negare rilievo alla deposizione risponde alla strategia di Tes_3
isolare i singoli elementi mentre correttamente il Tribunale l'ha ritenuto idonea a fornire un contribuito alla ricostruzione del contesto nel quale trova una sua collocazione coerente, considerazione da ribadire quanto al ragionamento che l'appellante definisce “deduzione abnorme” e che fa leva sulla non comprensibilità dell'episodio del 24/2/2019 se non in ragione dell'anteriorità della relazione sentimentale la cui esistenza, quanto meno nel periodo estivo 2019, emerge incontrovertibilmente dalla fotografia pubblicata sui social, raffigurante il in T_
compagnia di che si definisce “innamorata” (cfr all 9 al ricorso Persona_4
depositato il 15/10/2019), in una località balneare. _1
Passando al secondo dei profili di censura formulati dal , che lamenta che il T_
Tribunale non ha tenuto conto delle prove da lui offerte, va segnalato che correttamente il primo Giudice non ha tenuto conto di quanto a conoscenza del teste perché appreso dall'odierno appellante, visto che, consolidato orientamento T_
giurisprudenziale (cfr per tutte Cass 3137/2016) depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa>. Venendo alle circostanze apprese direttamente dal teste, costui ha in sostanza affermato che, in occasione dei compleanni dei nipoti, erano presenti i nonni materni, il che appare naturale e nulla prova quanto alle supposte -ma non meglio specificate- intrusioni dei consuoceri;
quanto all'alienazione parentale, il teste, a discapito della chiarezza della risultanza, ha riferito, dapprima, che era solito vedere i nipoti durante le vacanze estive -ciò che peraltro si giustifica con la distanza di 300 Km che lo separa dalla casa coniugale- e, poi, di non averli visti per due anni di seguito. Anche accedendo al tentativo del di conciliare le affermazioni, T_
non può non considerarsi che questa sarebbe l'unica distonia registrata nella vita coniugale, essendo rimaste tutte le altre, su riportate, circostanze prive di riscontro: quanto al fatto che i due dormissero in camere separate dopo la nascita di , Per_1
ciò che i suoceri giustificano col pianto notturno del bambino e coll'associato disturbo per il padre che doveva svegliarsi presto il giorno dopo, la mera asserzione della non plausibilità della giustificazione non è sufficiente a suscitare dubbi di congruità in un clima di affiatamento riconosciuto dal teste e non Tes_3
inficiato da elementi contrari offerti dall'interessato.
Premesso quanto sopra, le censure mosse in punto di addebito e relativa valutazione da parte del Tribunale appaiono infondate, dovendosi sul punto respingere l'appello svolto dal . T_
Passando alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Da tanto discende, in primo luogo, che la che non ha redditi da lavoro ed ha _1
condiviso un menage del quale si faceva carico il , ha diritto ad un assegno la T_
cui misura va determinata alla luce dello squilibrio economico tra i coniugi e delle rispettive capacità contributive, dovendosi al riguardo osservare che . il (classe 1978) ha, nella dichiarazione sostitutiva del 18/3/2024, T_
rappresentato I) di aver percepito negli ultimi sei mesi euro 950 netti mensili quale
“procacciatore d'affari in ambito immobiliare”, attività che egli svolge a seguito della chiusura della tipografia, risalente al 31/12/2021, nonché gli introiti netti mensili di euro 650 nel 2022, euro 1800 mese nel 2021 e di euro 1000 nel 2020 , II) di dover pagare euro 380 mensili per l'affitto della casa nella quale convive con priva di reddito, oltre che euro 50 mensili per la palestra di Persona_4
il III) nell'anno di imposta 2023, ha dichiarato 4670 euro (cfr mod Per_2 T_
730 prodotto il 4/12/2024), IV) non ha più proprietà immobiliari per averle vendute al prezzo di euro 109.000 che assume di aver impiegato per estinguere il mutuo residuo di 31.000 euro ed il leasing di euro 13.600 relativo a beni strumentali all'azienda dismessa, estinzione che ha documentato con le rispettive quiestanze, V) provvede al mantenimento del figlio che convive con lui, Per_2
. la (classe 1978), per parte sua, non risulta avere redditi da lavoro ed è _1
proprietaria della casa che abita col figlio , per il quale percepisce assegno Per_1
di invalidità ed assegno unico.
Da quanto sopra emerge che le condizioni economiche del sono peggiorate T_
con la cessazione dell'azienda tipografica, restando irrilevante il fatto che il marito contribuisse, in epoca antecedente, con euro 1000 mensili al menage familiare , ciò cui si aggiunge che il mantenimento diretto di non è a costo zero e che la Per_2
che pur si sta attivando per il reperimento di un'attività remunerativa, al _1
momento non può contribuire per il figlio convivente col marito: conseguentemente, va respinta la domanda del che vuole vedersi riconoscere un contributo, a T_
carico della per mentre gli assegni di mantenimento in essere _1 Per_2
vanno determinati in euro 300 mensili, quello per la e in euro 150 mensili, _1
quello per , nel rispetto della proporzione con le rispettive risorse e Per_1
potenzialità.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite del grado vanno dichiarate compensate.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma:
. determina, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'assegno di mantenimento per la in ragione di euro 300 mensili, annualmente _1
rivalutabili secondo indice Istat Coi, da versarsi da parte del entro il giorno 5 di T_
ogni mese,
. determina, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata, il contributo paterno per in euro 150 mensili, annualmente rivalutabili secondo indice Istat Per_1
Coi, da versarsi alla entro il giorno 5 di ogni mese, _1
. rigetta nel resto l'appello,
. dichiara compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno