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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1472/2024 in data 26/03/2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Castioni
parte appellante
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore D'Angelo quale mandataria di
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
parte convenuta in appello
avente per oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..),
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte appellante :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza n.
235/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso:
in via principale:
accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della Legge 115/2022,
dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte dalla ricorrente in primo grado;
in via subordinata:
accertare e dichiarare non dovute da le spese legali Pt_1
del giudizio di primo grado;
In ogni caso:
Condannare l'appellata a restituire quanto loro pagato da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre Pt_1
interessi legali;
Pag. 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
per parte convenuta in appello:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In via principale e nel merito:
Rigettare l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
confermare la Sentenza n. 235/2024 pubblicata in data 27
febbraio 2024 resa dal Giudice di Pace di Treviso nel procedimento iscritto al n. R.G. 6569/2023.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale mandataria dei signori Controparte_1
e agiva nei confronti di Controparte_3 CP_2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_1
subiti dai signori e quali Controparte_3 CP_2
passeggeri di volo giunto a destinazione con ritardo Pt_1
superiore alle tre ore;
per compensazione pecuniaria ex artt
6 e 7 Reg Com 261/2004.
si costituiva in giudizio ed eccepiva Pt_1
Pag. 3 di 10 l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L
118/2022, da effettuarsi presso un organismo iscritto nell'elenco degli organismi ADR istituito presso l'Autorità di Regolamentazione del Trasporto;
non negava la debenza della somma richiesta dai passeggeri, ma contestava di dover sostenere spese.
Il giudice di pace, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità in quanto i passeggeri avevano instaurato procedura di mediazione avanti ad un organismo che, sebbene
Cont non iscritto all'epoca nell'elenco lo sarebbe stato successivamente – dunque avanti ad un organismo in possesso dei necessari requisiti – accoglieva la domanda dei ricorrenti;
condannando la compagnia aerea alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello ritenendo l'erroneità della sentenza nella Parte_1
parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità.
si è costituita in giudizio e ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello.
***
L'art. 10 dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori. Pur
Pag. 4 di 10 delegando all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative, il legislatore ha precisato tempistiche e rilevanza del tentativo de quo, specificando che lo stesso debba concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.
L'Articolo 3 stabilisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo. Decorsi
infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l'istante è libero di agire in sede giurisdizionale. Non è preclusa, in ogni caso, la possibilità
di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all'Autorità̀
giudiziaria.
Si tratta, quindi, di una condizione di procedibilità
dell'azione civile che preclude l'avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali di provvedimenti cautelari e urgenti.
L'art. 4 , poi, prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito soltanto davanti: “a) al
Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione
Pag. 5 di 10 istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR,
inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”.
L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, così come previsto dall'Articolo 5, mette a disposizione di utenti e consumatori il proprio Servizio conciliazioni, attraverso la piattaforma ConciliaWeb.
Le specifiche tecniche di utilizzo della piattaforma sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità̀.
L'utente che intende presentare un'istanza può farlo personalmente, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali SPID o mediante la carta di identità̀ elettronica
(CIE), ovvero tramite un proprio delegato o soggetto accreditato (Associazioni dei consumatori / Enti
esponenziali rappresentativi di specifiche categorie di utenti).
Ai sensi dell'Articolo 6, l'istanza di conciliazione, a pena di inammissibilità, deve essere preceduta da un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico che abbiano ricevuto una risposta insoddisfacente ovvero non abbiano ricevuto risposta alcuna entro 30 giorni.
L'istanza di conciliazione deve essere presentata, a pena di
Pag. 6 di 10 irricevibilità̀, entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico.
L'Articolo 9 disciplina lo svolgimento della procedura mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le
Parti e il Conciliatore, il quale ha facoltà di proporre una soluzione conciliativa della controversia. In caso di raggiungimento dell'accordo, il relativo verbale,
sottoscritto digitalmente dalle Parti e dal Conciliatore,
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, comma
24, lettera b), della legge n. 481/1995.
Le novità introdotte nel 2022 hanno, quindi, un chiaro scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, nel rispetto di brevi tempi di definizione della controversia dinanzi ad organismi determinati, dotati di specifica competenza in materia di trasporti e diritti dei consumatori, nonché dotati di regolamenti di conciliazione approvati dall'ART.
Infatti, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con
Delibera n. 60/2020 (doc. 7 fascicolo di primo grado), ha istituito un elenco degli organismi deputati a gestire le conciliazioni nei settori di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, individuando i requisiti minimi per l'iscrizione, tra cui una “una conoscenza specifica dei settori regolati dall'Autorità, con particolare riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi”. Peraltro,
Pag. 7 di 10 nella fase di valutazione delle domande di iscrizione, l'ART
verifica anche che il Regolamento dell'Organismo sia compatibile con la Disciplina della conciliazione obbligatoria (Disciplina che, peraltro, prevede all'art. 7
l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione nel caso in cui sia presentata “senza il previo reclamo o richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico o senza attendere i termini di cui all'articolo 6, comma 1”).
Venendo al caso di specie, è' pacifico che i passeggeri non hanno instaurato la speciale procedura avanti ad organismo
ADR, ma la procedura di mediazione ex dlgs 28/2010 avanti ad organismo all'epoca non iscritto nell'apposito elenco –
peraltro a Trapani anziché a Treviso.
Il fatto che l'organismo adito fosse riconosciuto come organismo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 è irrilevante,
atteso che, ai sensi dell'art. 141-decies Codice del Consumo,
“Presso ciascuna Autorità competente è istituito,
rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti”.
Ciò significa che l'Organismo avrebbe dovuto essere riconosciuto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporto
Pag. 8 di 10 (“ART”) ed inserito nel corrispondente elenco degli organismi ADR deputati a gestire le conciliazioni in materia di trasporto.
Va peraltro considerato che è attivo l'Organismo di conciliazione istituito presso l'Autorità di Regolazione di
Trasporti (tramite Conciliaweb), gratuito per entrambe le parti e che permette la conciliazione tramite modalità
telematiche; vi sarebbe stata dunque la possibilità di adire un organismo riconosciuto, competente e gratuito.
Va inoltre evidenziato che , ricevuta l'istanza di Pt_1
mediazione, ha evidenziato la necessità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio
Conciliazioni ART, tramite la piattaforma “ConciliaWeb”
(mail 6/7/2023; doc 4 del fascicolo di primo grado).
Peraltro, prima del deposito del ricorso avversario Pt_1
aveva già offerto la compensazione pecuniaria ex Reg.
261/2004 (doc. 5 del fascicolo di primo grado).
L'appello va pertanto accolto;
le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la
Pag. 9 di 10 sentenza n. 235/2024 del giudice di pace di Treviso:
1. in accoglimento dell'appello e a modifica dell'impugnata sentenza, dichiara l'improcedibilità della domanda di
[...]
; Controparte_1
2. condanna alla restituzione, in Controparte_1
favore di di quanto da questa versato in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
3. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di Pt_1
spese che si liquidano come segue:
[...]
-spese di primo grado: euro 278 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
-spese del presente grado: euro 500 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
euro 91 per spese.
Così deciso in Treviso, 03/04/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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