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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2822/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. ORO Parte_1
FRANCESCA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. VALENTE ADOLFO;
rappresentato e difeso Controparte_2 dai dottori MASSARO SILVANA,MURA MASSIMILIANO,BAVASSO
AB,IO OS
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420249009186015000 relativamente alle cartelle esattoriali meglio indicate nell'atto introduttivo.
Lamentava la mancata allegazione delle cartelle, la mancata notifica delle stesse e la prescrizione dei crediti vantati. Si costituiva in giudizio l'ente impositore eccependo la propria carenza di legittimazione e nel merito, contestando il ricorso di cui chiedevano il rigetto per infondatezza .
Cont Si costituiva eccependo la tardività del ricorso relativamente ai vizi formali e il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato alle cartelle esattoriali indicati nel ricorso.
Relativamente alle eccezioni relative alla mancata allegazione e alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come trattasi di vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata il 21.5.2024 mentre il ricorso è stato depositato il 16.7.2024
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità. costituendosi ha Controparte_4 provato l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sicchè relativamente all'eccezione di prescrizione si osserva che trattasi di eccezione che doveva essere fatta valere con l'impugnativa delle cartelle regolarmente notificate e oggi non può essere fatta valere.
Né è maturata la prescrizione successivamente a dette notifiche ove si consideri la sospensione della prescrizione per la legislazione emergenziale e la notifica, pure provata da di atti CP_5 interruttivi(Intimazione n. 03420199002108101000 in data
14.6.2019 e intimazione 03420229000479835000 in data
1.3.2022).
Il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che liquida come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna delle parti costituite.
Cosenza,11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino