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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/08/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1202 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25/03/2025.
TRA
(già , in persona del suo legale rappt. con sede COoparte_1 COoparte_2 CP_3
a NO di EZ (Sa) alla via G. Amendola, 3 - P.IVA n. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura rilasciata ed allegata in calce agli atti, dagli avv.ti Bartolo De Vita (C.F. ) e C.F._1
Giuseppina Auletta (C.F: ) e presso il loro studio elettivamente C.F._2
domiciliata in Salerno alla via Roma n°28 (PEC: Email_1
.salerno.it). Email_2 CP_4
OPPONENTE
pagina 1 di 17 E
in persona del liquidatore p.t., P. Iva n. , COoparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Senatore ( ) nel cui C.F._3
studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Silvio Baratta n. 26 giusta procura speciale in calce agli atti, PEC Email_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione e domanda riconvenzionale notificato in data 18.12.2008, la oggi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo COoparte_2 COoparte_1
n.5342/08, reso dal Tribunale di Salerno il 25.11.2008 e notificato il 18 dicembre 2008, con cui veniva ingiunto alla in persona del legale rappresentante pro COoparte_2
tempore, di pagare alla società la somma di € 121.762,96, oltre interessi CP_5
legali e/o moratori e/o convenzionali, e spese del procedimento monitorio, a fronte di un contratto di assistenza tecnica, con decorrenza dal 01.01.2006 al 31.12.2008, per macchinari della , con canone annuale di € 220.000,00 oltre Iva, e del mancato CP_2
pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2008 ed una parte del mese di dicembre 2007, giuste fatture allegate. Nel contestare la pretesa creditoria eccependo l'inadempimento agli obblighi contrattuali della società opposta cui imputava anche il prodursi di danni, la opponente concludeva per sentir: a) accertare e dichiarare che la " non vanta alcun credito nei confronti della " CP_5 CP_2
(oggi e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o
[...] COoparte_1
inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di manutenzione tecnica /assistenza di cui al provvedimento monitorio, per pagina 2 di 17 inadempimento della società opposta, e per l'effetto condannare la " , in CP_5
persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione del contratto, sia a titolo di canone che a titolo di riparazioni, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condannare la " ', in persona del legale rappresentante p. t., al risarcimento dei CP_5
danni da liquidarsi in via equitativa, nella complessiva somma di € 400.000,00
(quattrocentomila/00) o nella somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia;
d) con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in data 16.06.2009 la con comparsa di costituzione e CP_5
risposta con reconventio reconventionis, ribadendo la fondatezza della domanda monitoria, documentalmente già provata, contestando l'inesistenza del dedotto inadempimento;
in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di assistenza per grave inadempimento imputabile alla con sua CP_2
condanna al risarcimento dei danni consistenti in tutti i canoni nel frattempo scaduti pari ad € 93.544,00 oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa in € 400.000,00. Con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
e, all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 23.09.2010, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nominava CTU nella persona dell'ing. Successivamente al deposito Persona_1
della relazione peritale, all'udienza del 26.06.2014 venivano escussi i testimoni di parte opponente. In prosieguo, i difensori di parte opponente, costituitisi in sostituzione dei precedenti, all'udienza del 21.12.2017, eccepivano la nullità dell'elaborato peritale o pagina 3 di 17 quanto meno la sua inutilizzabilità, per cui il G.I. riservava la propria decisione in ordine alla richiesta di una eventuale sostituzione del CTU o di una sua chiamata a chiarimenti e comunque di 'ammissione di ulteriori testimoni e, al fine di consentire alla parte opposta di potere controdedurre, rinviava la causa all'udienza del 28/02/2018 ed assegnava alla difesa di parte opposta termine fino a venti giorni per depositare controdeduzioni alle richieste di parte opponente. Con le proprie note la difesa di parte opposta evidenziava che nella formulazione dell'art. 195 C.p.c., le parti possono, nel termine loro assegnato, presentare al CTU le osservazioni alla bozza della relazione, affinché il CTU ne tenga conto nella redazione della relazione di perizia. All'udienza del
06/11/2019 il giudice, sulle eccezioni mosse, si riservava. La causa veniva riassegnata al sottoscritto giudicante, che con ordinanza del 03.01.2025, rigettava le richieste di parte opponente e, ritenendola matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, trattenendola poi in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Passando al merito della vertenza, l'opposizione a è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, appare opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o pagina 4 di 17 impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò premesso, non può accogliersi il primo motivo di opposizione, fondato sull'assenza di prova scritta del concesso D.I. La prova scritta (ex art. 634 c.p.c.), quale condizione di ammissibilità del procedimento monitorio per ingiunzione, viene intesa in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria. Infatti, accanto alle prove scritte espressamente indicate dall'articolo 634 c.p.c. (quali le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi), vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento in oggetto. Inoltre, l'articolo 633 c.p.c. grava il ricorrente dell'onere di fornire la prova scritta del diritto fatto valere con il procedimento monitorio. Ciò risulta coerente con la funzione del decreto ingiuntivo, che può diventare titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., talora fin dalla sua emissione ex art. 642 c.p.c. Pertanto, ben può affermarsi che la nozione di “prova scritta” è stata codificata dal legislatore in senso atecnico, in modo ampio, tale da ricomprendere qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità e idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, benché privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2701 del Codice civile.
L'eccezione che la fattura non sarebbe documento idoneo a fondare la domanda monitoria è chiaramente inammissibile ed infondata. È ormai principio pacifico che la pagina 5 di 17 fattura commerciale è prova idonea a fondare la domanda monitoria;
a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, essa sia supportata da documentazione comprovante l'esistenza dell'obbligazione dedotta con la domanda monitoria. La società opposta ha fornito una prova documentale particolarmente incisiva del credito azionato, depositando, a prova dell'esistenza delle obbligazioni i contratti, che non sono stati contestati da controparte, che pertanto ne ha riconosciuto la validità e l'efficacia a costituire valide fonti delle obbligazioni dedotte con il monitorio. È evidente, infatti, che a nulla serve contestare le fatture e il libro giornale, che rappresentano la contabilizzazione del quantum dell'obbligazione che scaturisce dal contratto. Invero, a
CO corredo del ricorso, la società ha prodotto le fatture, il contratto di assistenza tecnica, la scrittura privata integrativa del contratto di assistenza tecnica, il contratto di refilling dell'elio, la copia conforme del registro IVA, costituente scrittura contabile obbligatoria, nonché i verbali degli interventi di assistenza tecnica, tutti controfirmati dall'opponente per conferma e accettazione.
In definitiva, parte opposta convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, ha provato pienamente il proprio credito ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c. sin dalla fase monitoria.
Parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non ha invece fornito prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato, essendosi limitata a provare l'inadempimento di controparte.
La società opponente, già convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, fornisce, tra le altre, prestazioni di diagnostica per immagine, e dunque sottoscriveva, con la pagina 6 di 17 società un contratto di assistenza tecnica /manutenzione per alcuni propri CP_5
sistemi diagnostica per immagine.
L'inadempimento invocato da parte opponente è riferito alla mancata manutenzione per alcuni propri sistemi di diagnostica per immagine e specificamente: a) Sistema di tomografia assiale computerizzata marca General Electric mod. prospeede sx power;
b)
Sistema di tomografia assiale computerizzata marca General Electric mod. ligtspeed;
c)
Sistema di risonanza magnetica marca General Electric mod. signa hybrid 1,5 highspeed;
d) Sistema di risonanza magnetica marca Philips mod. gyroscan t5nt; e) n.3 sistemi ecografici marca General Electric mod. logiq 500; 1) n.2 sistemi ecografici marca General Electric mod. logiq vivid 3). Tali sistemi - di cui al contratto di assistenza tecnica/manutenzione per cui è causa –nell'anno 2008 presentavano malfunzionamenti che ne impedivano l'utilizzo.
Il contratto di assistenza tecnica regola l'erogazione di un servizio finalizzato a garantire l'efficienza di un bene. Dal punto di vista strettamente giuridico, questa attività è inquadrata nell'ambito dell'appalto di servizi. Ebbene, il punto cruciale dell'intera vertenza riguarda l'inadempimento o meno di questo contratto di servizi stipulato tra le due Società.
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale, occorre fare applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 7 di 17 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché
l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento. Orbene, la perizia dell'ing. esperita in corso di Persona_1
causa ha chiarito che il rapporto tra le parti in causa si fonda su un contratto di assistenza tecnica con decorrenza dal 01/01/2006 al 31/12/2008 su macchine installate presso la società opponente e, in particolare: numero un sistema TAC GE mod. Prospeed SX
Power, un sistema TAC GE mod. Lghtspeed, un sistema RMN marca GE mod Signa
Hybrid 1,5 Highspeed, un sistema RMN marca Philips mod. Gyroscan T5 NT, n. 3 sistemi ecografici marca GE Mod. Logiq 500, n. 2 sistemi ecografici marca GE mod.
Logiq Vivid 3 per il canone annuo di euro 220.000,00 oltre Iva. Precisa il CTU che
CO l'attività di assistenza tecnica prestata dalla sui citati macchinari consisteva esclusivamente nelle tipologie di interventi dettagliatamente riportate nell'offerta di contratto di assistenza tecnica, in cui sono stati identificati e indicati anche i componenti pagina 8 di 17 dei macchinari esclusi dalla manutenzione. Come accertato dal CTU e condiviso dagli stessi CTP nel corso degli accessi, le sonde non rientravano nelle clausole del contratto di assistenza tecnica. Le eccezioni dell'opponente tese a dedurre un inadempimento per mancata sostituzione delle sonde, sono pertanto chiaramente infondate. Il CTU ha
CO comunque valutato attraverso l'esame dei verbali di intervento, che i tecnici hanno sempre eseguito gli interventi di manutenzione programmata e gli interventi correttivi, lasciando sempre il sistema funzionante. Il CTU ha inoltre accertato che i tecnici di
CO
, in data 27/06/2007, dopo avere eseguito i controlli ed avere accertato una temperatura ambiente di 28° nettamente oltre la soglia prevista dal costruttore (22°), contattavano i tecnici di responsabili della manutenzione del sistema di CP_2
refrigerazione del centro e consigliavano il monitoraggio della temperatura in sala tecnica. Non risultavano ulteriori segnalazioni di malfunzionamenti, fino all'intervento
CO del 24/08/2007 in cui i tecnici riscontravano il sistema in blocco a causa dell'eccessiva temperatura della sala tecnica e che il condizionamento in sala magnete e
CO il magnete risultavano spenti. I tecnici riavviarono il sistema, sconsigliandone tuttavia l'utilizzo per on compromettere irrimediabilmente i gradienti. Un ulteriore
CO intervento viene effettuato da in data 27/08/2007 in cui si evince il cattivo funzionamento del sistema di condizionamento in sala tecnica, che risultava fuori
“range” e che tendeva a innalzarsi con l'esecuzione degli esami ben oltre dieci gradi
CO superiore al limite consentito. Accertava il CTU che i tecnici allertarono la cliente che, persistendo quelle condizioni, era assolutamente vietato l'utilizzo CP_2
dell'apparecchiatura onde non pregiudicarne in forma irreversibile i componenti elettronici in sala tecnica. Pertanto, il CTU ha evidenziato che, in riferimento alla RMN,
i problemi erano correlati strettamente a fenomeni macroscopici di deriva termica dei pagina 9 di 17 locali in cui il macchinario era installato. Concludeva pertanto il CTU che i problemi che avevano richiesto gli interventi di REM dipendevano dal non corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione, che non garantiva la sussistenza dei parametri microclimatici necessari. Precisava che tale incombenza non era a carico di
CO
, ma di altri soggetti che dovevano garantire l'uso corretto e la corretta climatizzazione degli ambienti. Accertava inoltre il CTU che i guasti riconducibili a problemi di alimentazione elettrica e del sistema di raffreddamento erano esclusi dagli
CO oneri contrattuali a carico di uccessivamente, in data 28/02/2008, era CP_5
chiamata ad intervenire ripetutamente a causa di blocchi del sistema causati dalla
CO temperatura eccessivamente alta nella sala tecnica, tanto che i tecnici sconsigliarono l'utilizzo del sistema, finché fossero perdurati i problemi di
CO condizionamento. Dopo pochi giorni, in data 03/03/2008, venne chiamata per
CO intervenire a controllare il compressore dell'elio. I tecnici effettuavano lo spegnimento del compressore accertando che l'impianto di raffreddamento dell'acqua era fuori servizio e che mancava l'acqua per problemi alla rete idrica del centro. È evidente che tali problematiche dipendevano da problemi della struttura e esulavano da ogni obbligo di manutenzione a carico di ue giorni dopo, in data 05/03/2008 CP_5
veniva nuovamente riscontrata una temperatura elevata in sala tecnica, condizione di lavoro non compatibile con il corretto funzionamento della macchina, per cui se ne sconsigliava nuovamente l'utilizzo finché non fossero stati risolti i problemi di
CO condizionamento della sala tecnica. Non essendo tali obblighi a carico di ,
l'opponente avrebbe dovuto adoperarsi per risolvere tali problematiche, onde garantire le condizioni microclimatiche idonee per far funzionare correttamente i macchinari.
Anche l'intervento correttivo del 30/05/2008 riguardava un problema a carico pagina 10 di 17 dell'armadio dei gradienti causato, ancora una volta dall'eccessiva temperatura in sala
CO tecnica e, ancora una volta, il tecnico sollecitava a ripristinare la corretta CP_2
climatizzazione della sala tecnica. Pertanto, il CTU ha evidenziato, testualmente, che il sistema lavorava in assenza di acqua “a perdere” e che il sistema non lavorava correttamente a causa del non corretto funzionamento del sistema di climatizzazione e
CO raffreddamento dell'acqua, che aveva segnalato più volte a che le citate CP_2
problematiche costituivano un pericolo per il corretto funzionamento delle macchine, che lavoravano al di fuori degli standard previsti dalle case costruttrici, per cui le macchine potevano danneggiarsi irrimediabilmente. Ne discende, come correttamente accertato dal CTU, che, se non ha risolto tali problematiche (che non CP_2
CO rientravano tra gli obblighi contrattuali di ) e non ha fermato il macchinario,
CO nonostante tutte le sollecitazioni da parte di finalizzate al ripristino delle condizioni microclimatiche e impiantistiche, nessun inadempimento è ravvisabile nell'attività di assistenza dei macchinari, essendo il cattivo funzionamento responsabilità esclusiva di . Precisava infatti il CTU che non rientravano nel contratto di CP_2
assistenza sia il magnete, che la “cold-head”, sia tutti gli interventi agli impianti di
CO climatizzazione, elettrici e idrici. Precisava ancora il CTU che in data 06/08/2008 interveniva a seguito del blocco del sistema avvenuto in data 05/08/2008 e che, anche in questa occasione veniva accertato che il problema del blocco era stato causato dall'eccessiva temperatura in sala tecnica e che nuovamente, dopo aver ripristinato il sistema, sollecitavano , in vista della chiusura estiva, a monitorare CP_2
adeguatamente il sistema per evitare che il sistema compressore - cold heat andasse in blocco. In data 25/08/2008 alla riapertura del centro dopo la chiusura estiva, CP_2
CO inoltrava una richiesta di intervento per blocco del sistema. interveniva con un pagina 11 di 17 proprio tecnico nella stessa giornata alle ore 9.00, che evidenziava un blocco del compressore dell'elio di diciassette giorni, quindi dal giorno 08/08/2008, che aveva causato il consumo di tutto l'elio. A questo punto il tecnico sconsigliava fortemente l'uso della macchina che, essendo praticamente senza elio, era a rischio di “quench” del magnete. In sostanza, il CTU concludeva, dall'analisi dei rapporti di intervento, che non mosse alcuna contestazione od osservazione circa gli interventi tecnici CP_2
CO effettuati dalla , accettandoli integralmente, e che, d'altra parte, non aveva preso in
CO considerazione gli avvertimenti della finalizzati ad adottare gli opportuni interventi sugli impianti, al fine di consentire il corretto funzionamento dei macchinari.
Il CTU ha anche smentito le asserzioni dell'opponente circa gli interventi effettuati da
CO GE successivamente alla risoluzione del contratto da parte di;
in particolare, evidenzia il CTU che non risulta che i tecnici di GE abbiano ripristinato i sistemi di raffreddamento, in quanto risulta solo l'effettuazione di due sopralluoghi, finalizzati al ripristino, ma che non risulta l'esecuzione di tali interventi. Peraltro, il CTU confermava
CO l'inopponibilità a delle asserzioni tecniche di GE, effettuate senza un
CO contraddittorio tecnico, senza che lo comunicasse a;
in ogni caso, i CP_2
tecnici di GE, nel loro foglio di lavoro, non evidenziano alcun problema dopo l'esecuzione dei test. Evidenziava inoltre il CTU che è la stessa a confermare CP_2
la propria responsabilità, laddove dichiara che successivamente all'intervento sull'impianto di climatizzazione fatto effettuare dalla ditta , non si Parte_1
verificarono più problemi di blocco del sistema. Ciò, appunto, conferma quanto da
CO sempre evidenziato da , che era necessario sistemare l'impianto di condizionamento/refrigerazione, per evitare il blocco del sistema per cui, se CP_2
avesse a tanto ottemperato, come fatto eseguire invece successivamente, tali disservizi e pagina 12 di 17 CO problemi non si sarebbero presentati. Il CTU, invece, sottolineava come nell'anno
2008 avesse dovuto mettere in atto numerosi interventi tecnici sui sistemi di in CP_2
assistenza, alcuni anche esorbitanti il contratto di assistenza tecnica. Il CTU smentiva anche l'asserzione di che affermava di avere dovuto spendere circa 80.000,00 CP_2
di parti di ricambio al fine di ripristinare il buon funzionamento, come da preventivo di
GE. Il CTU sottolineava come, a parte l'anomalia del notevole ritardo nella formulazione del preventivo dopo circa cinque mesi dal sopralluogo dei tecnici GE, si evidenzia che tale preventivo (a differenza di altri provenienti da GE), non ha un numero di protocollo, non vengono specificate e quotate le parti da sostituire, non vengono specificati e quotati i costi accessori e le ore di lavorazione, né le condizioni di fornitura, che sono parte integrante di qualsiasi offerta, in particolare di GE, né compare lo spazio dedicato alla firma del cliente per l'accettazione del preventivo stesso, che solitamente è presente nei preventivi GE. Insomma, il preventivo non è credibile. In ogni caso, tra gli
CO elementi da sostituire è prevista proprio quella Cold-head individuata dai tecnici di quale componente del sistema maggiormente a rischio per effetto delle temperature eccessivamente alte della sala tecnica. Inoltre, la cold-head era elemento espressamente escluso dal contratto di assistenza tecnica, e la sostituzione della cold-head non viene prospettata nemmeno come necessaria o inderogabile, e comunque sarebbe stata eseguita cinque mesi dopo il sopralluogo effettuato da GE. Precisava inoltre il CTU, che la è un componente costruttivamente complesso e delicato, soggetto ad una Parte_2
particolare usura, la cui “vita” è stimabile in tre/quattro anni. Tenendo presente che il macchinario fu installato nel 2004, la cold-head sostituita aveva una vita di quattro anni, per cui essa aveva raggiunto una vetustà prossima al naturale fine vita. Allo stesso modo, il CTU appurava che risulta disattesa anche l'asserzione di , secondo la CP_2
pagina 13 di 17 quale successivamente all'affidamento della manutenzione a GE i fermi macchina andarono diminuendo. Il CTU ha infatti accertato che, dall'esame dei verbali di intervento di GE, furono comunque necessari numerosi interventi al fine di ripristinare il buon funzionamento, con sostituzione di materiali e hardware. Peraltro, concludeva il
CTU “non è dimostrabile a posteriori e senza alcun riscontro tecnico a supporto, la circostanza che la rottura di alcune parti di un sistema come quello in esame, costituisca una condizione necessaria e sufficiente a dimostrare una cattiva manutenzione tecnica operata sulle macchine stesse, visto il numero di variabili aleatorie e parametri fisico- chimici che possono intervenire nel corso del funzionamento di macchinari così
CO complessi”. D'altra parte, l'adempimento della prestazione da parte di va valutata
CO rispetto al contratto sottoscritto, non potendo addebitare a caratteristiche CP_2
CO dell'assistenza tecnica fornita da GE non previste nel contratto sottoscritto con
(esempio il controllo da remoto), avendo liberamente scelto di sottoscrivere il contratto
CO con alle condizioni ivi previste. Ordunque, proprio perché la verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione e raffreddamento non rientravano
CO negli obblighi contrattuali di , ma competevano alla , non può essere CP_2
CO imputata a alcuna omessa o negligente manutenzione, così come sottolineato dal
CO CTU. Né può essere addebitata a l'aggiornamento del software e del hardware dell'apparecchiatura, perché non rientrava negli obblighi contrattualmente assunti da
CO
, trattandosi di opzioni aggiuntive e facoltative, che solitamente prevedono un costo aggiuntivo, ma che non erano previsti nel contratto sottoscritto. Così come non era
CO previsto in contratto la sostituzione delle sonde. Resta il fatto che ripetutamente la , per tramite dei suoi tecnici, ha segnalato durante gli interventi prontamente ed esplicitamente che i malfunzionamenti di alcune macchine in assistenza erano causati e pagina 14 di 17 derivanti dalle condizioni di sistemi che non erano oggetto degli obblighi di assistenza in
CO capo a da quanto accertato dal CTU, ha provato di avere Parte_3
diligentemente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, laddove, al contrario, le eccezioni di inadempimento sollevate dall'opponente risultano infondate o comunque
CO relative a contestazioni su adempimento cui non era obbligata.
La prova testimoniale nulla modifica rispetto al quadro probatorio appena delineato.
Invero, occorre preliminarmente definire che l'articolato testimoniale è finalizzato a rappresentare situazioni diverse rispetto agli interventi di assistenza tecnica effettuati da
CO
per il ripristino del sistema successivamente ai blocchi dello stesso. Essa, inoltre, riguarda solo il sistema RM di marca GE. Inoltre, la presenza di materiale magnetico, monetine, spille, graffette, da cui l'opponente pretende di motivare l'eccezione di inadempimento, dipende certamente da fuoriuscite accidentali dalle tasche dei pazienti
(sarebbe onere di diligenza del personale operatore, sollecitare lo svuotamento delle tasche), che possono produrre artefatti, giammai il blocco del sistema. Esse, peraltro, sono state accertate nel mese di ottobre 2008, quando l'ultimo intervento di assistenza di
CO
risaliva al 25/8/2008, avendo successivamente risolto il contratto per inadempimento alle obbligazioni di pagamento. La circostanza, pertanto, non è comunque opponibile a n ogni caso, la deposizione del teste è CP_5 Testimone_1
estremamente generica, in quanto non è intervenuto direttamente sulla risonanza, ma ha solo coordinato la squadra dei tecnici. Conferma la presenza di monetine a altri piccoli oggetti metallici trovati dai tecnici tra il lettino e il magnete, precisando che si trattavano di piccoli oggetti dovuti a caduta accidentale dai pazienti. Precisa il teste, che per redigere il preventivo i tecnici richiesero più tempo, perché le manutenzioni non furono pagina 15 di 17 operate da casa madre, ma senza entrare nel merito degli interventi di assistenza
CO effettuati da , precisando di non sapere quali interventi fossero stati effettuati.
Invero, il teste si è limitato a formulare dei preventivi per la manutenzione secondo gli standards di casa madre, peraltro successivamente alla risoluzione del contratto per inadempimento da parte di infine il teste, che la sostituzione delle sonde Parte_4
non è mai gratuita per consuetudine, ma è sempre frutto di accordi contrattuali. Anche il teste si limita a riferire di essere intervenuto solo sulla risonanza Testimone_2
magnetica e di avere riscontrato la presenza all'interno del magnete di materiale ferroso, che avrebbe potuto produrre artefatti e alterare delle specifiche, ma di non ricordare se vi fossero altri problemi e che c'erano dei componenti usurati. In sostanza i testimoni riferiscono di un'attività effettuata per il ripristino funzionale di una macchina, avvenuta
CO nel mese di ottobre 2008, quando dal mese di agosto 2008 aveva cessato ogni manutenzione e assistenza per inadempimento dei e, a seguito dell'intervento CP_2
del 25/08/2008, aveva sconsigliato l'uso della risonanza magnetica per evitare di danneggiare gravemente la macchina.
Alla luce dei fatti, quindi, la Rem risulta creditrice delle somme apportate dal decreto ingiuntivo n.5342/08, senza applicazione della penale in quanto si ritiene inammissibile la reconventio reconventionis avanzata da parte opposta atteso che, nel richiedere le ulteriori mensilità non azionate con il monitorio opposto e nelle more scadute, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (di cui comunque non sussistono i presupposti) parte opposta ha ampliato il thema decidendum introducendo una intempestiva quanto inaccoglibile domanda nuova, preclusa dallo stato del giudizio.
pagina 16 di 17 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.5342/08, reso dal
Tribunale di Salerno il 25.11.2008 che dichiara esecutivo.
- Rigetta tutte le altre domande.
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
14.103,00 oltre iva, cap e rimborso spese generali dovute come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 agosto 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1202 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25/03/2025.
TRA
(già , in persona del suo legale rappt. con sede COoparte_1 COoparte_2 CP_3
a NO di EZ (Sa) alla via G. Amendola, 3 - P.IVA n. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura rilasciata ed allegata in calce agli atti, dagli avv.ti Bartolo De Vita (C.F. ) e C.F._1
Giuseppina Auletta (C.F: ) e presso il loro studio elettivamente C.F._2
domiciliata in Salerno alla via Roma n°28 (PEC: Email_1
.salerno.it). Email_2 CP_4
OPPONENTE
pagina 1 di 17 E
in persona del liquidatore p.t., P. Iva n. , COoparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Senatore ( ) nel cui C.F._3
studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Silvio Baratta n. 26 giusta procura speciale in calce agli atti, PEC Email_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione e domanda riconvenzionale notificato in data 18.12.2008, la oggi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo COoparte_2 COoparte_1
n.5342/08, reso dal Tribunale di Salerno il 25.11.2008 e notificato il 18 dicembre 2008, con cui veniva ingiunto alla in persona del legale rappresentante pro COoparte_2
tempore, di pagare alla società la somma di € 121.762,96, oltre interessi CP_5
legali e/o moratori e/o convenzionali, e spese del procedimento monitorio, a fronte di un contratto di assistenza tecnica, con decorrenza dal 01.01.2006 al 31.12.2008, per macchinari della , con canone annuale di € 220.000,00 oltre Iva, e del mancato CP_2
pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2008 ed una parte del mese di dicembre 2007, giuste fatture allegate. Nel contestare la pretesa creditoria eccependo l'inadempimento agli obblighi contrattuali della società opposta cui imputava anche il prodursi di danni, la opponente concludeva per sentir: a) accertare e dichiarare che la " non vanta alcun credito nei confronti della " CP_5 CP_2
(oggi e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o
[...] COoparte_1
inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di manutenzione tecnica /assistenza di cui al provvedimento monitorio, per pagina 2 di 17 inadempimento della società opposta, e per l'effetto condannare la " , in CP_5
persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione del contratto, sia a titolo di canone che a titolo di riparazioni, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condannare la " ', in persona del legale rappresentante p. t., al risarcimento dei CP_5
danni da liquidarsi in via equitativa, nella complessiva somma di € 400.000,00
(quattrocentomila/00) o nella somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia;
d) con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in data 16.06.2009 la con comparsa di costituzione e CP_5
risposta con reconventio reconventionis, ribadendo la fondatezza della domanda monitoria, documentalmente già provata, contestando l'inesistenza del dedotto inadempimento;
in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di assistenza per grave inadempimento imputabile alla con sua CP_2
condanna al risarcimento dei danni consistenti in tutti i canoni nel frattempo scaduti pari ad € 93.544,00 oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa in € 400.000,00. Con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
e, all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 23.09.2010, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nominava CTU nella persona dell'ing. Successivamente al deposito Persona_1
della relazione peritale, all'udienza del 26.06.2014 venivano escussi i testimoni di parte opponente. In prosieguo, i difensori di parte opponente, costituitisi in sostituzione dei precedenti, all'udienza del 21.12.2017, eccepivano la nullità dell'elaborato peritale o pagina 3 di 17 quanto meno la sua inutilizzabilità, per cui il G.I. riservava la propria decisione in ordine alla richiesta di una eventuale sostituzione del CTU o di una sua chiamata a chiarimenti e comunque di 'ammissione di ulteriori testimoni e, al fine di consentire alla parte opposta di potere controdedurre, rinviava la causa all'udienza del 28/02/2018 ed assegnava alla difesa di parte opposta termine fino a venti giorni per depositare controdeduzioni alle richieste di parte opponente. Con le proprie note la difesa di parte opposta evidenziava che nella formulazione dell'art. 195 C.p.c., le parti possono, nel termine loro assegnato, presentare al CTU le osservazioni alla bozza della relazione, affinché il CTU ne tenga conto nella redazione della relazione di perizia. All'udienza del
06/11/2019 il giudice, sulle eccezioni mosse, si riservava. La causa veniva riassegnata al sottoscritto giudicante, che con ordinanza del 03.01.2025, rigettava le richieste di parte opponente e, ritenendola matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, trattenendola poi in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Passando al merito della vertenza, l'opposizione a è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, appare opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o pagina 4 di 17 impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò premesso, non può accogliersi il primo motivo di opposizione, fondato sull'assenza di prova scritta del concesso D.I. La prova scritta (ex art. 634 c.p.c.), quale condizione di ammissibilità del procedimento monitorio per ingiunzione, viene intesa in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria. Infatti, accanto alle prove scritte espressamente indicate dall'articolo 634 c.p.c. (quali le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi), vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento in oggetto. Inoltre, l'articolo 633 c.p.c. grava il ricorrente dell'onere di fornire la prova scritta del diritto fatto valere con il procedimento monitorio. Ciò risulta coerente con la funzione del decreto ingiuntivo, che può diventare titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., talora fin dalla sua emissione ex art. 642 c.p.c. Pertanto, ben può affermarsi che la nozione di “prova scritta” è stata codificata dal legislatore in senso atecnico, in modo ampio, tale da ricomprendere qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità e idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, benché privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2701 del Codice civile.
L'eccezione che la fattura non sarebbe documento idoneo a fondare la domanda monitoria è chiaramente inammissibile ed infondata. È ormai principio pacifico che la pagina 5 di 17 fattura commerciale è prova idonea a fondare la domanda monitoria;
a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, essa sia supportata da documentazione comprovante l'esistenza dell'obbligazione dedotta con la domanda monitoria. La società opposta ha fornito una prova documentale particolarmente incisiva del credito azionato, depositando, a prova dell'esistenza delle obbligazioni i contratti, che non sono stati contestati da controparte, che pertanto ne ha riconosciuto la validità e l'efficacia a costituire valide fonti delle obbligazioni dedotte con il monitorio. È evidente, infatti, che a nulla serve contestare le fatture e il libro giornale, che rappresentano la contabilizzazione del quantum dell'obbligazione che scaturisce dal contratto. Invero, a
CO corredo del ricorso, la società ha prodotto le fatture, il contratto di assistenza tecnica, la scrittura privata integrativa del contratto di assistenza tecnica, il contratto di refilling dell'elio, la copia conforme del registro IVA, costituente scrittura contabile obbligatoria, nonché i verbali degli interventi di assistenza tecnica, tutti controfirmati dall'opponente per conferma e accettazione.
In definitiva, parte opposta convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, ha provato pienamente il proprio credito ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c. sin dalla fase monitoria.
Parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non ha invece fornito prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato, essendosi limitata a provare l'inadempimento di controparte.
La società opponente, già convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, fornisce, tra le altre, prestazioni di diagnostica per immagine, e dunque sottoscriveva, con la pagina 6 di 17 società un contratto di assistenza tecnica /manutenzione per alcuni propri CP_5
sistemi diagnostica per immagine.
L'inadempimento invocato da parte opponente è riferito alla mancata manutenzione per alcuni propri sistemi di diagnostica per immagine e specificamente: a) Sistema di tomografia assiale computerizzata marca General Electric mod. prospeede sx power;
b)
Sistema di tomografia assiale computerizzata marca General Electric mod. ligtspeed;
c)
Sistema di risonanza magnetica marca General Electric mod. signa hybrid 1,5 highspeed;
d) Sistema di risonanza magnetica marca Philips mod. gyroscan t5nt; e) n.3 sistemi ecografici marca General Electric mod. logiq 500; 1) n.2 sistemi ecografici marca General Electric mod. logiq vivid 3). Tali sistemi - di cui al contratto di assistenza tecnica/manutenzione per cui è causa –nell'anno 2008 presentavano malfunzionamenti che ne impedivano l'utilizzo.
Il contratto di assistenza tecnica regola l'erogazione di un servizio finalizzato a garantire l'efficienza di un bene. Dal punto di vista strettamente giuridico, questa attività è inquadrata nell'ambito dell'appalto di servizi. Ebbene, il punto cruciale dell'intera vertenza riguarda l'inadempimento o meno di questo contratto di servizi stipulato tra le due Società.
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale, occorre fare applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 7 di 17 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché
l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento. Orbene, la perizia dell'ing. esperita in corso di Persona_1
causa ha chiarito che il rapporto tra le parti in causa si fonda su un contratto di assistenza tecnica con decorrenza dal 01/01/2006 al 31/12/2008 su macchine installate presso la società opponente e, in particolare: numero un sistema TAC GE mod. Prospeed SX
Power, un sistema TAC GE mod. Lghtspeed, un sistema RMN marca GE mod Signa
Hybrid 1,5 Highspeed, un sistema RMN marca Philips mod. Gyroscan T5 NT, n. 3 sistemi ecografici marca GE Mod. Logiq 500, n. 2 sistemi ecografici marca GE mod.
Logiq Vivid 3 per il canone annuo di euro 220.000,00 oltre Iva. Precisa il CTU che
CO l'attività di assistenza tecnica prestata dalla sui citati macchinari consisteva esclusivamente nelle tipologie di interventi dettagliatamente riportate nell'offerta di contratto di assistenza tecnica, in cui sono stati identificati e indicati anche i componenti pagina 8 di 17 dei macchinari esclusi dalla manutenzione. Come accertato dal CTU e condiviso dagli stessi CTP nel corso degli accessi, le sonde non rientravano nelle clausole del contratto di assistenza tecnica. Le eccezioni dell'opponente tese a dedurre un inadempimento per mancata sostituzione delle sonde, sono pertanto chiaramente infondate. Il CTU ha
CO comunque valutato attraverso l'esame dei verbali di intervento, che i tecnici hanno sempre eseguito gli interventi di manutenzione programmata e gli interventi correttivi, lasciando sempre il sistema funzionante. Il CTU ha inoltre accertato che i tecnici di
CO
, in data 27/06/2007, dopo avere eseguito i controlli ed avere accertato una temperatura ambiente di 28° nettamente oltre la soglia prevista dal costruttore (22°), contattavano i tecnici di responsabili della manutenzione del sistema di CP_2
refrigerazione del centro e consigliavano il monitoraggio della temperatura in sala tecnica. Non risultavano ulteriori segnalazioni di malfunzionamenti, fino all'intervento
CO del 24/08/2007 in cui i tecnici riscontravano il sistema in blocco a causa dell'eccessiva temperatura della sala tecnica e che il condizionamento in sala magnete e
CO il magnete risultavano spenti. I tecnici riavviarono il sistema, sconsigliandone tuttavia l'utilizzo per on compromettere irrimediabilmente i gradienti. Un ulteriore
CO intervento viene effettuato da in data 27/08/2007 in cui si evince il cattivo funzionamento del sistema di condizionamento in sala tecnica, che risultava fuori
“range” e che tendeva a innalzarsi con l'esecuzione degli esami ben oltre dieci gradi
CO superiore al limite consentito. Accertava il CTU che i tecnici allertarono la cliente che, persistendo quelle condizioni, era assolutamente vietato l'utilizzo CP_2
dell'apparecchiatura onde non pregiudicarne in forma irreversibile i componenti elettronici in sala tecnica. Pertanto, il CTU ha evidenziato che, in riferimento alla RMN,
i problemi erano correlati strettamente a fenomeni macroscopici di deriva termica dei pagina 9 di 17 locali in cui il macchinario era installato. Concludeva pertanto il CTU che i problemi che avevano richiesto gli interventi di REM dipendevano dal non corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione, che non garantiva la sussistenza dei parametri microclimatici necessari. Precisava che tale incombenza non era a carico di
CO
, ma di altri soggetti che dovevano garantire l'uso corretto e la corretta climatizzazione degli ambienti. Accertava inoltre il CTU che i guasti riconducibili a problemi di alimentazione elettrica e del sistema di raffreddamento erano esclusi dagli
CO oneri contrattuali a carico di uccessivamente, in data 28/02/2008, era CP_5
chiamata ad intervenire ripetutamente a causa di blocchi del sistema causati dalla
CO temperatura eccessivamente alta nella sala tecnica, tanto che i tecnici sconsigliarono l'utilizzo del sistema, finché fossero perdurati i problemi di
CO condizionamento. Dopo pochi giorni, in data 03/03/2008, venne chiamata per
CO intervenire a controllare il compressore dell'elio. I tecnici effettuavano lo spegnimento del compressore accertando che l'impianto di raffreddamento dell'acqua era fuori servizio e che mancava l'acqua per problemi alla rete idrica del centro. È evidente che tali problematiche dipendevano da problemi della struttura e esulavano da ogni obbligo di manutenzione a carico di ue giorni dopo, in data 05/03/2008 CP_5
veniva nuovamente riscontrata una temperatura elevata in sala tecnica, condizione di lavoro non compatibile con il corretto funzionamento della macchina, per cui se ne sconsigliava nuovamente l'utilizzo finché non fossero stati risolti i problemi di
CO condizionamento della sala tecnica. Non essendo tali obblighi a carico di ,
l'opponente avrebbe dovuto adoperarsi per risolvere tali problematiche, onde garantire le condizioni microclimatiche idonee per far funzionare correttamente i macchinari.
Anche l'intervento correttivo del 30/05/2008 riguardava un problema a carico pagina 10 di 17 dell'armadio dei gradienti causato, ancora una volta dall'eccessiva temperatura in sala
CO tecnica e, ancora una volta, il tecnico sollecitava a ripristinare la corretta CP_2
climatizzazione della sala tecnica. Pertanto, il CTU ha evidenziato, testualmente, che il sistema lavorava in assenza di acqua “a perdere” e che il sistema non lavorava correttamente a causa del non corretto funzionamento del sistema di climatizzazione e
CO raffreddamento dell'acqua, che aveva segnalato più volte a che le citate CP_2
problematiche costituivano un pericolo per il corretto funzionamento delle macchine, che lavoravano al di fuori degli standard previsti dalle case costruttrici, per cui le macchine potevano danneggiarsi irrimediabilmente. Ne discende, come correttamente accertato dal CTU, che, se non ha risolto tali problematiche (che non CP_2
CO rientravano tra gli obblighi contrattuali di ) e non ha fermato il macchinario,
CO nonostante tutte le sollecitazioni da parte di finalizzate al ripristino delle condizioni microclimatiche e impiantistiche, nessun inadempimento è ravvisabile nell'attività di assistenza dei macchinari, essendo il cattivo funzionamento responsabilità esclusiva di . Precisava infatti il CTU che non rientravano nel contratto di CP_2
assistenza sia il magnete, che la “cold-head”, sia tutti gli interventi agli impianti di
CO climatizzazione, elettrici e idrici. Precisava ancora il CTU che in data 06/08/2008 interveniva a seguito del blocco del sistema avvenuto in data 05/08/2008 e che, anche in questa occasione veniva accertato che il problema del blocco era stato causato dall'eccessiva temperatura in sala tecnica e che nuovamente, dopo aver ripristinato il sistema, sollecitavano , in vista della chiusura estiva, a monitorare CP_2
adeguatamente il sistema per evitare che il sistema compressore - cold heat andasse in blocco. In data 25/08/2008 alla riapertura del centro dopo la chiusura estiva, CP_2
CO inoltrava una richiesta di intervento per blocco del sistema. interveniva con un pagina 11 di 17 proprio tecnico nella stessa giornata alle ore 9.00, che evidenziava un blocco del compressore dell'elio di diciassette giorni, quindi dal giorno 08/08/2008, che aveva causato il consumo di tutto l'elio. A questo punto il tecnico sconsigliava fortemente l'uso della macchina che, essendo praticamente senza elio, era a rischio di “quench” del magnete. In sostanza, il CTU concludeva, dall'analisi dei rapporti di intervento, che non mosse alcuna contestazione od osservazione circa gli interventi tecnici CP_2
CO effettuati dalla , accettandoli integralmente, e che, d'altra parte, non aveva preso in
CO considerazione gli avvertimenti della finalizzati ad adottare gli opportuni interventi sugli impianti, al fine di consentire il corretto funzionamento dei macchinari.
Il CTU ha anche smentito le asserzioni dell'opponente circa gli interventi effettuati da
CO GE successivamente alla risoluzione del contratto da parte di;
in particolare, evidenzia il CTU che non risulta che i tecnici di GE abbiano ripristinato i sistemi di raffreddamento, in quanto risulta solo l'effettuazione di due sopralluoghi, finalizzati al ripristino, ma che non risulta l'esecuzione di tali interventi. Peraltro, il CTU confermava
CO l'inopponibilità a delle asserzioni tecniche di GE, effettuate senza un
CO contraddittorio tecnico, senza che lo comunicasse a;
in ogni caso, i CP_2
tecnici di GE, nel loro foglio di lavoro, non evidenziano alcun problema dopo l'esecuzione dei test. Evidenziava inoltre il CTU che è la stessa a confermare CP_2
la propria responsabilità, laddove dichiara che successivamente all'intervento sull'impianto di climatizzazione fatto effettuare dalla ditta , non si Parte_1
verificarono più problemi di blocco del sistema. Ciò, appunto, conferma quanto da
CO sempre evidenziato da , che era necessario sistemare l'impianto di condizionamento/refrigerazione, per evitare il blocco del sistema per cui, se CP_2
avesse a tanto ottemperato, come fatto eseguire invece successivamente, tali disservizi e pagina 12 di 17 CO problemi non si sarebbero presentati. Il CTU, invece, sottolineava come nell'anno
2008 avesse dovuto mettere in atto numerosi interventi tecnici sui sistemi di in CP_2
assistenza, alcuni anche esorbitanti il contratto di assistenza tecnica. Il CTU smentiva anche l'asserzione di che affermava di avere dovuto spendere circa 80.000,00 CP_2
di parti di ricambio al fine di ripristinare il buon funzionamento, come da preventivo di
GE. Il CTU sottolineava come, a parte l'anomalia del notevole ritardo nella formulazione del preventivo dopo circa cinque mesi dal sopralluogo dei tecnici GE, si evidenzia che tale preventivo (a differenza di altri provenienti da GE), non ha un numero di protocollo, non vengono specificate e quotate le parti da sostituire, non vengono specificati e quotati i costi accessori e le ore di lavorazione, né le condizioni di fornitura, che sono parte integrante di qualsiasi offerta, in particolare di GE, né compare lo spazio dedicato alla firma del cliente per l'accettazione del preventivo stesso, che solitamente è presente nei preventivi GE. Insomma, il preventivo non è credibile. In ogni caso, tra gli
CO elementi da sostituire è prevista proprio quella Cold-head individuata dai tecnici di quale componente del sistema maggiormente a rischio per effetto delle temperature eccessivamente alte della sala tecnica. Inoltre, la cold-head era elemento espressamente escluso dal contratto di assistenza tecnica, e la sostituzione della cold-head non viene prospettata nemmeno come necessaria o inderogabile, e comunque sarebbe stata eseguita cinque mesi dopo il sopralluogo effettuato da GE. Precisava inoltre il CTU, che la è un componente costruttivamente complesso e delicato, soggetto ad una Parte_2
particolare usura, la cui “vita” è stimabile in tre/quattro anni. Tenendo presente che il macchinario fu installato nel 2004, la cold-head sostituita aveva una vita di quattro anni, per cui essa aveva raggiunto una vetustà prossima al naturale fine vita. Allo stesso modo, il CTU appurava che risulta disattesa anche l'asserzione di , secondo la CP_2
pagina 13 di 17 quale successivamente all'affidamento della manutenzione a GE i fermi macchina andarono diminuendo. Il CTU ha infatti accertato che, dall'esame dei verbali di intervento di GE, furono comunque necessari numerosi interventi al fine di ripristinare il buon funzionamento, con sostituzione di materiali e hardware. Peraltro, concludeva il
CTU “non è dimostrabile a posteriori e senza alcun riscontro tecnico a supporto, la circostanza che la rottura di alcune parti di un sistema come quello in esame, costituisca una condizione necessaria e sufficiente a dimostrare una cattiva manutenzione tecnica operata sulle macchine stesse, visto il numero di variabili aleatorie e parametri fisico- chimici che possono intervenire nel corso del funzionamento di macchinari così
CO complessi”. D'altra parte, l'adempimento della prestazione da parte di va valutata
CO rispetto al contratto sottoscritto, non potendo addebitare a caratteristiche CP_2
CO dell'assistenza tecnica fornita da GE non previste nel contratto sottoscritto con
(esempio il controllo da remoto), avendo liberamente scelto di sottoscrivere il contratto
CO con alle condizioni ivi previste. Ordunque, proprio perché la verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione e raffreddamento non rientravano
CO negli obblighi contrattuali di , ma competevano alla , non può essere CP_2
CO imputata a alcuna omessa o negligente manutenzione, così come sottolineato dal
CO CTU. Né può essere addebitata a l'aggiornamento del software e del hardware dell'apparecchiatura, perché non rientrava negli obblighi contrattualmente assunti da
CO
, trattandosi di opzioni aggiuntive e facoltative, che solitamente prevedono un costo aggiuntivo, ma che non erano previsti nel contratto sottoscritto. Così come non era
CO previsto in contratto la sostituzione delle sonde. Resta il fatto che ripetutamente la , per tramite dei suoi tecnici, ha segnalato durante gli interventi prontamente ed esplicitamente che i malfunzionamenti di alcune macchine in assistenza erano causati e pagina 14 di 17 derivanti dalle condizioni di sistemi che non erano oggetto degli obblighi di assistenza in
CO capo a da quanto accertato dal CTU, ha provato di avere Parte_3
diligentemente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, laddove, al contrario, le eccezioni di inadempimento sollevate dall'opponente risultano infondate o comunque
CO relative a contestazioni su adempimento cui non era obbligata.
La prova testimoniale nulla modifica rispetto al quadro probatorio appena delineato.
Invero, occorre preliminarmente definire che l'articolato testimoniale è finalizzato a rappresentare situazioni diverse rispetto agli interventi di assistenza tecnica effettuati da
CO
per il ripristino del sistema successivamente ai blocchi dello stesso. Essa, inoltre, riguarda solo il sistema RM di marca GE. Inoltre, la presenza di materiale magnetico, monetine, spille, graffette, da cui l'opponente pretende di motivare l'eccezione di inadempimento, dipende certamente da fuoriuscite accidentali dalle tasche dei pazienti
(sarebbe onere di diligenza del personale operatore, sollecitare lo svuotamento delle tasche), che possono produrre artefatti, giammai il blocco del sistema. Esse, peraltro, sono state accertate nel mese di ottobre 2008, quando l'ultimo intervento di assistenza di
CO
risaliva al 25/8/2008, avendo successivamente risolto il contratto per inadempimento alle obbligazioni di pagamento. La circostanza, pertanto, non è comunque opponibile a n ogni caso, la deposizione del teste è CP_5 Testimone_1
estremamente generica, in quanto non è intervenuto direttamente sulla risonanza, ma ha solo coordinato la squadra dei tecnici. Conferma la presenza di monetine a altri piccoli oggetti metallici trovati dai tecnici tra il lettino e il magnete, precisando che si trattavano di piccoli oggetti dovuti a caduta accidentale dai pazienti. Precisa il teste, che per redigere il preventivo i tecnici richiesero più tempo, perché le manutenzioni non furono pagina 15 di 17 operate da casa madre, ma senza entrare nel merito degli interventi di assistenza
CO effettuati da , precisando di non sapere quali interventi fossero stati effettuati.
Invero, il teste si è limitato a formulare dei preventivi per la manutenzione secondo gli standards di casa madre, peraltro successivamente alla risoluzione del contratto per inadempimento da parte di infine il teste, che la sostituzione delle sonde Parte_4
non è mai gratuita per consuetudine, ma è sempre frutto di accordi contrattuali. Anche il teste si limita a riferire di essere intervenuto solo sulla risonanza Testimone_2
magnetica e di avere riscontrato la presenza all'interno del magnete di materiale ferroso, che avrebbe potuto produrre artefatti e alterare delle specifiche, ma di non ricordare se vi fossero altri problemi e che c'erano dei componenti usurati. In sostanza i testimoni riferiscono di un'attività effettuata per il ripristino funzionale di una macchina, avvenuta
CO nel mese di ottobre 2008, quando dal mese di agosto 2008 aveva cessato ogni manutenzione e assistenza per inadempimento dei e, a seguito dell'intervento CP_2
del 25/08/2008, aveva sconsigliato l'uso della risonanza magnetica per evitare di danneggiare gravemente la macchina.
Alla luce dei fatti, quindi, la Rem risulta creditrice delle somme apportate dal decreto ingiuntivo n.5342/08, senza applicazione della penale in quanto si ritiene inammissibile la reconventio reconventionis avanzata da parte opposta atteso che, nel richiedere le ulteriori mensilità non azionate con il monitorio opposto e nelle more scadute, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (di cui comunque non sussistono i presupposti) parte opposta ha ampliato il thema decidendum introducendo una intempestiva quanto inaccoglibile domanda nuova, preclusa dallo stato del giudizio.
pagina 16 di 17 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.5342/08, reso dal
Tribunale di Salerno il 25.11.2008 che dichiara esecutivo.
- Rigetta tutte le altre domande.
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
14.103,00 oltre iva, cap e rimborso spese generali dovute come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 agosto 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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