CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Beatrice Siccardi Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 936/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
22.3.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 16.4.2025
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marco Romanelli e
Lorenzo Marcoaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di San
Valentino, n. 21,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo, sito in Foggia, via Lustro, n. 29,
pagina 1 di 9 Appellato
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- in via pregiudiziale, in rito: riformare la Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria, disponendo la devoluzione della controversia in mediazione;
- in via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la
Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di nullità avversaria per carenza di interesse ad agire.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla
- restituzione, da parte dell'avv. Andrea Ruocco, quale procuratore dichiaratosi anticipatario ed al quale le spese legali sono state pagate da in data 26.2.2024, della somma di euro 3.719,33, e Pt_1
ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal dì del pagamento e fino al giorno della restituzione.
Salvis iuribus.
Per Controparte_1
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 15.11.2023 (e ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) il sig. ha convenuto in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Milano domandando l'accertamento Parte_1
pagina 2 di 9 della nullità del contratto di finanziamento con emissione di carta di credito revolving stipulato con la convenuta e del conseguente diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito con applicazione degli interessi al tasso legale in luogo di quello convenzionalmente pattuito.
A tal fine il ricorrente ha esposto che:
- in data 22.9.2008 aveva sottoscritto con un contratto di finanziamento per Pt_1
l'acquisto di una televisione e, contestualmente, gli era stata concessa l'apertura di una linea di credito con emissione di una carta di credito cd. revolving;
- tale contratto sarebbe nullo in quanto collocato sul mercato attraverso il rivenditore della Tv (Ipercoop Crema), come tale non appartenente alla categoria degli agenti in attività finanziaria (con conseguente violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2 Regolamento
Mef n. 485/2001);
- sussisterebbe inoltre la nullità, per indeterminatezza, della clausola concernente gli interessi relativi alla linea di credito, perché il tasso è stato fissato tra una percentuale minima (13%) e una massima (21%). si è ritualmente costituita in giudizio (9.2.2024), eccependo l'improcedibilità della Pt_1
domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree.
Con sentenza n. 1932 resa e pubblicata il 22 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola relativa al tasso di interesse del contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato tra le parti e ha dichiarato applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 Tub.
Ha poi condannato parte convenuta a rifondere al difensore del ricorrente - dichiaratosi antistatario - le spese di lite.
In particolare, il primo giudice:
- ha preliminarmente rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, osservando che la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (non pagina 3 di 9 rientrando tra quelli disciplinati nel libro IV, titolo III, capo XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo (non essendo un Istituto di credito); Parte_1
- ha ritenuto infondata la domanda di nullità per violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, evidenziando che le norme che fissano determinati requisiti per la categoria degli agenti in attività finanziaria, pur essendo inderogabili, non sarebbero imperative, dal momento che esse riguardano non il contenuto del contratto, bensì una mera condotta, peraltro estranea alle parti del rapporto contrattuale.
In assenza di una previsione ad hoc ex art. 1418 c. 3 c.c., non può quindi ravvisarsi la nullità dedotta dall'attrice;
- ha invece ritenuto fondata la domanda di nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, rilevando che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso, senza indicare come le parti avrebbero effettivamente concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione, con la conseguenza che il ricorrente, al momento della conclusione del contratto, non aveva la possibilità di conoscere le condizioni contrattuali che sarebbero state effettivamente applicate.
Con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2024, ha proposto appello Pt_1
avverso tale sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
1. erroneo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. erroneo accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito;
3. violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione del rapporto oggetto di causa;
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Tub;
5. in via subordinata, inammissibilità della domanda di nullità per carenza di interesse ad agire (dal momento che il pagamento spontaneo di interessi determinati in pagina 4 di 9 misura ipoteticamente ultralegale è considerato adempimento di un'obbligazione naturale e determina l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo).
La causa è stata iscritta sub r.g. 936/2024 e la prima udienza fissata in data 20.11.2024.
Il sig. si è costituito nel presente grado di giudizio (1.7.2024), contestando CP_1
ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (20.11.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 16.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 31.3.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito essenziale per la trattazione nel merito della domanda (Cass. 13078/2022; Cass. 26119/2021; Cass. 19268/2016;
Cass. 15940/2015; Cass. 3330/2002; Cass. 5593/1999).
L'interesse ad agire rappresenta, quindi, una condizione dell'azione, ossia un presupposto processuale la cui assenza impedisce l'esame del merito della domanda.
L'interesse deve essere personale, concreto e attuale e si manifesta necessariamente con riferimento a una pronuncia giudiziale idonea a procurare un'utilità giuridicamente apprezzabile per la parte istante.
La rilevabilità d'ufficio della sua eventuale carenza risponde alla funzione del giudice di garantire che il processo non venga strumentalizzato per finalità diverse da quelle proprie della tutela giurisdizionale, né utilizzato per ottenere pronunce che presentino rilievo soltanto in astratto.
pagina 5 di 9 E proprio perché attiene alla legittimità dell'accesso alla giurisdizione, l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire non è subordinato ad eccezione di parte e può – anzi deve – essere compiuto dal giudice anche in assenza di contestazioni specifiche sul punto1.
In definitiva, qualora risulti che la parte che agisce in giudizio non ha alcuna concreta utilità a ottenere la pronuncia richiesta, la domanda dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse, senza necessità di approfondire ulteriormente il merito della questione dedotta.
Ciò premesso, l'appello va accolto, dal momento che la Corte ritiene che la domanda di nullità avanzata nel presente giudizio dal sig. debba essere dichiarata CP_1
inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Infatti, posto che ha fornito prova documentale dell'insussistenza di una posizione Pt_1
debitoria del CO (cfr. doc. 2 primo grado da cui risulta che effettivamente la carta Pt_1
revolving risulta inattiva da febbraio 2022), l'odierno appellato non aveva alcun interesse da corrispondere (al tasso contrattuale) prima della proposizione della domanda di nullità
(15.11.2023) e, parimenti, non ha tuttora alcun interesse (al tasso legale) da corrispondere ad a seguito della eventuale declaratoria di nullità del contratto chiesta nel presente Pt_1
giudizio.
Resterebbe l'ipotesi di una azione giudiziale del CO da introdurre successivamente alla eventuale declaratoria di nullità, azione intesa a ottenere la restituzione dell'indebito rappresentato dalla differenza tra gli interessi già versati in passato al (maggior) tasso richiesto da e quelli dovuti al (minor) tasso legale. Pt_1
Ma si tratterebbe di domanda proposta in violazione del divieto di frazionamento, che appare destinata ad un inevitabile rigetto, trattandosi di domanda che già poteva svolgersi in questa sede e per la quale non sarebbe quindi ravvisabile alcun interesse, 1 È opportuno precisare, in proposito, che la difesa di ha effettivamente eccepito, con l'ultimo motivo di Pt_1 gravame, il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di nullità proposta dal CO. Tuttavia, tale eccezione è stata formulata sulla base di argomentazioni - segnatamente, l'asserita irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme versate dall'appellato ad a titolo di interessi - diverse da quelle che saranno poste a Pt_1 fondamento della presente decisione. pagina 6 di 9 concreto e tutelabile, alla sua formulazione ripartita (cfr. Cass. S.U. 7299/20252; Cass. S.U. n.
23726 del 2007; Cass. S.U. nn. 4090 e 4091 del 2017).
Da un lato, quindi, la provata inesistenza di una posizione debitoria – attuale e futura – dell'appellato nei confronti di e, dall'altro lato, il principio del divieto del Pt_1
frazionamento della domanda – con riguardo a ipotizzabili indebiti pregressi – inducono a escludere la sussistenza, in capo al CO, di un interesse giuridicamente rilevante, tale da sostenere una domanda di nullità del contratto, in quanto intesa al riconoscimento del diritto alla restituzione di somme – previa applicazione di interessi al tasso legale in luogo di quello contrattuale – che, in verità, per le ragioni esposte, non possono essere restituite.
Tale conclusione si impone alla luce del principio, sopra richiamato, secondo cui l'interesse ad agire deve consistere non già nella mera astratta possibilità di far valere un diritto, ma nella concreta utilità che l'attore - odierno appellato - possa trarre dalla pronuncia richiesta. E, nel caso in esame, la proposta domanda di nullità è priva di utilità concreta, difettando di ricadute pratiche nella sfera patrimoniale del signor CO e quindi della necessaria strumentalità alla rimozione di una lesione giuridica effettiva.
Di qui l'inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e che precludono alla Corte ogni esame nel merito, restano assorbiti i diversi motivi di gravame dedotti da Pt_1
Quanto alle spese del processo, esse seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della parte appellata.
Tali spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'impegno in concreto profuso, ritiene congruo liquidare secondo i parametri 2 “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.” pagina 7 di 9 minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e, dunque, per il primo grado in € 1.453,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale che non si sono svolte, dal momento che il primo giudice ha pronunciato la decisione all'esito della prima udienza del 21.2.2024) e per il presente grado in €
4.277,00 (di cui euro 804,00 per anticipazioni ed euro 3.473,00 per compensi: euro 1.029 per la fase di studio;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.735 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta) e così complessivamente in € 5.730,00 oltre spese generali
(15%) e oneri di legge.
Infine, le spese del giudizio di primo grado - che ha provveduto a versare in favore Pt_1
del difensore dichiaratosi antistatario in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. doc. 4 appello - devono essere integralmente restituite all'odierna appellante - nell'importo Pt_1
complessivo di euro 3.719,33, oltre interessi legali dalla data del pagamento (26.2.2024) alla restituzione effettiva3 - da parte dell'avv. Ruocco.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1932 resa e pubblicata in data 22.2.2024 e, in riforma della stessa, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di nullità del contratto formulata dal sig. ; CP_1 3 Cass. 9171/2018: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)” pagina 8 di 9 2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio che liquida in complessivi € 5.730,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna l'avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di euro 3.719,33, versatogli da in esecuzione della Pt_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento - 26.2.2024 - all'effettiva restituzione.
Milano, 16 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Beatrice Siccardi Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 936/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
22.3.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 16.4.2025
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marco Romanelli e
Lorenzo Marcoaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di San
Valentino, n. 21,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo, sito in Foggia, via Lustro, n. 29,
pagina 1 di 9 Appellato
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- in via pregiudiziale, in rito: riformare la Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria, disponendo la devoluzione della controversia in mediazione;
- in via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la
Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di nullità avversaria per carenza di interesse ad agire.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla
- restituzione, da parte dell'avv. Andrea Ruocco, quale procuratore dichiaratosi anticipatario ed al quale le spese legali sono state pagate da in data 26.2.2024, della somma di euro 3.719,33, e Pt_1
ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal dì del pagamento e fino al giorno della restituzione.
Salvis iuribus.
Per Controparte_1
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 15.11.2023 (e ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) il sig. ha convenuto in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Milano domandando l'accertamento Parte_1
pagina 2 di 9 della nullità del contratto di finanziamento con emissione di carta di credito revolving stipulato con la convenuta e del conseguente diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito con applicazione degli interessi al tasso legale in luogo di quello convenzionalmente pattuito.
A tal fine il ricorrente ha esposto che:
- in data 22.9.2008 aveva sottoscritto con un contratto di finanziamento per Pt_1
l'acquisto di una televisione e, contestualmente, gli era stata concessa l'apertura di una linea di credito con emissione di una carta di credito cd. revolving;
- tale contratto sarebbe nullo in quanto collocato sul mercato attraverso il rivenditore della Tv (Ipercoop Crema), come tale non appartenente alla categoria degli agenti in attività finanziaria (con conseguente violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2 Regolamento
Mef n. 485/2001);
- sussisterebbe inoltre la nullità, per indeterminatezza, della clausola concernente gli interessi relativi alla linea di credito, perché il tasso è stato fissato tra una percentuale minima (13%) e una massima (21%). si è ritualmente costituita in giudizio (9.2.2024), eccependo l'improcedibilità della Pt_1
domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree.
Con sentenza n. 1932 resa e pubblicata il 22 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola relativa al tasso di interesse del contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato tra le parti e ha dichiarato applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 Tub.
Ha poi condannato parte convenuta a rifondere al difensore del ricorrente - dichiaratosi antistatario - le spese di lite.
In particolare, il primo giudice:
- ha preliminarmente rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, osservando che la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (non pagina 3 di 9 rientrando tra quelli disciplinati nel libro IV, titolo III, capo XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo (non essendo un Istituto di credito); Parte_1
- ha ritenuto infondata la domanda di nullità per violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, evidenziando che le norme che fissano determinati requisiti per la categoria degli agenti in attività finanziaria, pur essendo inderogabili, non sarebbero imperative, dal momento che esse riguardano non il contenuto del contratto, bensì una mera condotta, peraltro estranea alle parti del rapporto contrattuale.
In assenza di una previsione ad hoc ex art. 1418 c. 3 c.c., non può quindi ravvisarsi la nullità dedotta dall'attrice;
- ha invece ritenuto fondata la domanda di nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, rilevando che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso, senza indicare come le parti avrebbero effettivamente concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione, con la conseguenza che il ricorrente, al momento della conclusione del contratto, non aveva la possibilità di conoscere le condizioni contrattuali che sarebbero state effettivamente applicate.
Con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2024, ha proposto appello Pt_1
avverso tale sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
1. erroneo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. erroneo accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito;
3. violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione del rapporto oggetto di causa;
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Tub;
5. in via subordinata, inammissibilità della domanda di nullità per carenza di interesse ad agire (dal momento che il pagamento spontaneo di interessi determinati in pagina 4 di 9 misura ipoteticamente ultralegale è considerato adempimento di un'obbligazione naturale e determina l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo).
La causa è stata iscritta sub r.g. 936/2024 e la prima udienza fissata in data 20.11.2024.
Il sig. si è costituito nel presente grado di giudizio (1.7.2024), contestando CP_1
ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (20.11.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 16.4.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 31.3.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito essenziale per la trattazione nel merito della domanda (Cass. 13078/2022; Cass. 26119/2021; Cass. 19268/2016;
Cass. 15940/2015; Cass. 3330/2002; Cass. 5593/1999).
L'interesse ad agire rappresenta, quindi, una condizione dell'azione, ossia un presupposto processuale la cui assenza impedisce l'esame del merito della domanda.
L'interesse deve essere personale, concreto e attuale e si manifesta necessariamente con riferimento a una pronuncia giudiziale idonea a procurare un'utilità giuridicamente apprezzabile per la parte istante.
La rilevabilità d'ufficio della sua eventuale carenza risponde alla funzione del giudice di garantire che il processo non venga strumentalizzato per finalità diverse da quelle proprie della tutela giurisdizionale, né utilizzato per ottenere pronunce che presentino rilievo soltanto in astratto.
pagina 5 di 9 E proprio perché attiene alla legittimità dell'accesso alla giurisdizione, l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire non è subordinato ad eccezione di parte e può – anzi deve – essere compiuto dal giudice anche in assenza di contestazioni specifiche sul punto1.
In definitiva, qualora risulti che la parte che agisce in giudizio non ha alcuna concreta utilità a ottenere la pronuncia richiesta, la domanda dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse, senza necessità di approfondire ulteriormente il merito della questione dedotta.
Ciò premesso, l'appello va accolto, dal momento che la Corte ritiene che la domanda di nullità avanzata nel presente giudizio dal sig. debba essere dichiarata CP_1
inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Infatti, posto che ha fornito prova documentale dell'insussistenza di una posizione Pt_1
debitoria del CO (cfr. doc. 2 primo grado da cui risulta che effettivamente la carta Pt_1
revolving risulta inattiva da febbraio 2022), l'odierno appellato non aveva alcun interesse da corrispondere (al tasso contrattuale) prima della proposizione della domanda di nullità
(15.11.2023) e, parimenti, non ha tuttora alcun interesse (al tasso legale) da corrispondere ad a seguito della eventuale declaratoria di nullità del contratto chiesta nel presente Pt_1
giudizio.
Resterebbe l'ipotesi di una azione giudiziale del CO da introdurre successivamente alla eventuale declaratoria di nullità, azione intesa a ottenere la restituzione dell'indebito rappresentato dalla differenza tra gli interessi già versati in passato al (maggior) tasso richiesto da e quelli dovuti al (minor) tasso legale. Pt_1
Ma si tratterebbe di domanda proposta in violazione del divieto di frazionamento, che appare destinata ad un inevitabile rigetto, trattandosi di domanda che già poteva svolgersi in questa sede e per la quale non sarebbe quindi ravvisabile alcun interesse, 1 È opportuno precisare, in proposito, che la difesa di ha effettivamente eccepito, con l'ultimo motivo di Pt_1 gravame, il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di nullità proposta dal CO. Tuttavia, tale eccezione è stata formulata sulla base di argomentazioni - segnatamente, l'asserita irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme versate dall'appellato ad a titolo di interessi - diverse da quelle che saranno poste a Pt_1 fondamento della presente decisione. pagina 6 di 9 concreto e tutelabile, alla sua formulazione ripartita (cfr. Cass. S.U. 7299/20252; Cass. S.U. n.
23726 del 2007; Cass. S.U. nn. 4090 e 4091 del 2017).
Da un lato, quindi, la provata inesistenza di una posizione debitoria – attuale e futura – dell'appellato nei confronti di e, dall'altro lato, il principio del divieto del Pt_1
frazionamento della domanda – con riguardo a ipotizzabili indebiti pregressi – inducono a escludere la sussistenza, in capo al CO, di un interesse giuridicamente rilevante, tale da sostenere una domanda di nullità del contratto, in quanto intesa al riconoscimento del diritto alla restituzione di somme – previa applicazione di interessi al tasso legale in luogo di quello contrattuale – che, in verità, per le ragioni esposte, non possono essere restituite.
Tale conclusione si impone alla luce del principio, sopra richiamato, secondo cui l'interesse ad agire deve consistere non già nella mera astratta possibilità di far valere un diritto, ma nella concreta utilità che l'attore - odierno appellato - possa trarre dalla pronuncia richiesta. E, nel caso in esame, la proposta domanda di nullità è priva di utilità concreta, difettando di ricadute pratiche nella sfera patrimoniale del signor CO e quindi della necessaria strumentalità alla rimozione di una lesione giuridica effettiva.
Di qui l'inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e che precludono alla Corte ogni esame nel merito, restano assorbiti i diversi motivi di gravame dedotti da Pt_1
Quanto alle spese del processo, esse seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della parte appellata.
Tali spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'impegno in concreto profuso, ritiene congruo liquidare secondo i parametri 2 “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.” pagina 7 di 9 minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e, dunque, per il primo grado in € 1.453,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale che non si sono svolte, dal momento che il primo giudice ha pronunciato la decisione all'esito della prima udienza del 21.2.2024) e per il presente grado in €
4.277,00 (di cui euro 804,00 per anticipazioni ed euro 3.473,00 per compensi: euro 1.029 per la fase di studio;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.735 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta) e così complessivamente in € 5.730,00 oltre spese generali
(15%) e oneri di legge.
Infine, le spese del giudizio di primo grado - che ha provveduto a versare in favore Pt_1
del difensore dichiaratosi antistatario in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. doc. 4 appello - devono essere integralmente restituite all'odierna appellante - nell'importo Pt_1
complessivo di euro 3.719,33, oltre interessi legali dalla data del pagamento (26.2.2024) alla restituzione effettiva3 - da parte dell'avv. Ruocco.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1932 resa e pubblicata in data 22.2.2024 e, in riforma della stessa, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di nullità del contratto formulata dal sig. ; CP_1 3 Cass. 9171/2018: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)” pagina 8 di 9 2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio che liquida in complessivi € 5.730,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna l'avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di euro 3.719,33, versatogli da in esecuzione della Pt_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento - 26.2.2024 - all'effettiva restituzione.
Milano, 16 aprile 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9