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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 441/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC) alla Via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Commisso, C.F. fax C.F._2 0964.1940146, pec che la rappresenta e Email_1 difende appellante CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, CF , pec t, C.F._3 Email_2 dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del CP_1 notaio di Roma repertorio 37590 raccolta 7131 del 23 gennaio 2023, Persona_1 CP_ elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 16.03.2018, Parte_1 esponeva di aver lavorato come bracciante agricola per l'anno 2016 alle dipendenze della Ditta AR NT, per 102 giornate lavorative. Aveva richiesto all' in data 22.2.2017 l'indennità di disoccupazione agricola;
CP_1 l con raccomandata del 20.1.2018 aveva comunicato l'accoglimento della relativa CP_1 domanda, ma, nonostante ciò, nulla le era stato versato, giacché l aveva trattenuto CP_1 l'intero importo di € 6.501,22 a causa di un asserito indebito relativo a prestazioni non meglio specificate. Poiché tale provvedimento era illegittimo, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola per numero 102 giornate alle dipendenze della AR NT durante l'anno 2016; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato per un altro anno rispetto a quello cui si riferisce la richiesta di prestazione;
3. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alle indennità previdenziali connesse alle proprie mansioni per il periodo contestato;
4. dichiarare 2
CP_ illegittimo e conseguentemente annullare il provvedimento emesso dall' e comunicato all'istante con raccomandate a.r. n. 18NOI1L000343 del 20.01.2018, nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali allo stesso;
5 condannare l'Ente alla restituzione delle somme CP_ indebitamente trattenute;
in via subordinata 1. dichiarare l'importo richiesto dall' ripetibile per la parte afferente al periodo non prescritto e/o decaduto e secondo la quantificazione che verrà effettuata in sede di CU e conseguentemente 2. condannare l'ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute”. Costituitosi, l eccepiva che la ricorrente non aveva diritto all'indennità di CP_1 disoccupazione per essere stata cancellata dagli elenchi di riferimento per gli anni 2012 e 2013 ed avverso tali provvedimenti non erano stati esperiti rimedi né amministrativi né giurisdizionali. In ragione di tali definitive cancellazioni, aveva percepito indebite prestazioni previdenziali a titolo di disoccupazione agricola, assegni familiari, malattia, poste in compensazione con il provvedimento comunicato il 20.01.2018. Comunque, non aveva diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016 CP_ a causa dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi nominativi trimestrali, disposta dall' in conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della azienda agricola di AR NT, definito con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017004996/DDL del 06.09.2017, pubblicato dal 15.06.2018 al 30.06.2018. Nel merito contestava l'insussistenza del rapporto lavorativo, richiamando il verbale ispettivo posto alla base dell'avvenuta cancellazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudizio veniva istruito mediante assunzione di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 259/2023, pubblicata il 24.03.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Osservava che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, era la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate pari a 51. L'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, gravava sul lavoratore e la prova sul punto doveva essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura oggetto di contestazione (v. Cass. n. 13677/2018). A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro, certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro, buste paga dei relativi pagamenti, domande indennità previdenziali) non era idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente, atteso che, che in caso di contestazione del carattere fittizio del rapporto di lavoro, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro poteva assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000), che, nella fattispecie in esame, non aveva trovato conferme nelle risultanze processuali, insufficienti a confermare le allegazioni della ricorrente. La cancellazione delle giornate per l'anno 2016 era scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' presso l'azienda di AR NT. CP_1 All'esito dell'accertamento, gli ispettori avevano evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta nell'azienda di AR NT, avendo constatato che il numero di lavoratori assunti era sproporzionato per eccesso, stante la consistenza di un solo allevamento di bovini allo stato semibrado. Gli ispettori avevano inoltre dato conto 3
che il titolare, AR NT, pur a fronte di un impegno di spesa per retribuzioni superiore a novanta mila euro per l'anno 2016, non aveva fornito alcuna documentazione contabile. La prova testimoniale assunta non aveva reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva. La teste aveva dichiarato: “Conosco perché è mia Testimone_1 Parte_1 cognata, la conosco da almeno 16 anni. ADR So che lavorava nel 2016 come agricola, questo lo so perché me lo ha detto lei. Mi ricordo che mi diceva che puliva gli alberi, raccoglieva le olive. Mi ricordo che era inverno. Mi diceva che lavorava a Platì, in quelle zone, ma non ricordo il nome del proprietario dei terreni o del datore di lavoro. ADR mi ricordo che mi disse che lavorava anche per la potatura, quindi sì, lavorava da gennaio a giugno”. La teste aveva riferito, dunque, una conoscenza indiretta dei fatti, appresi direttamente dalla ricorrente: era, quindi, una testimone de relato ex parte actoris. La dichiarazione era generica, intrinsecamente priva di un narrato organico e coerente, ed altresì destituita da elementi esterni di riscontro, non indicando neppure il nome del titolare dell'azienda. Il titolare dell'azienda, AR NT, aveva dichiarato: “Conosco la ricorrente, ha lavorato per me nella mia azienda. Io avevo una azienda agricola, dal 2011-2012 sino al 2022, ora l'ho chiusa. ha lavorato per me nel 2016, da gennaio a luglio. Parte_1 Si è occupata di pulizia terreni, semina e raccolta ulive nel periodo indicato. ADR Credo avesse fatto 102 giornate lavorative. ADR la signora guadagnava circa 34-35 euro al giorno ADR la signora ha circa 40-41 anni;
ADR i fondi erano a Platì e in un anno avevo in affitto alcuni terreni nel comune di Careri;
ero io che mi trovavo sul luogo di lavoro”. Agli ispettori verbalizzanti aveva riferito di essere stato titolare di un allevamento allo stato semibrado in due proprietà, delle quali di una non ricordava il nome e dell'altra aveva fornito due differenti ubicazioni. Aveva ha affermato di aver gestito anche un uliveto in Ardore, sostenendo che gli operai erano assunti da agosto ad aprile 2016, che i dipendenti lavoravano dalle 7 alle 16 dal lunedì alla domenica alternandosi tra loro. Risultavano le insanabili dissonanze tra quanto dichiarato in sede ispettiva e quanto affermato in qualità di teste: vi era un'assoluta confusione nell'indicazione dei luoghi aziendali, dapprima indicato nel comune di Ardore, successivamente in Platì ed altri non meglio precisati nel comune di Careri, dei quali non vi era menzione alcuna, neppure in ricorso. Andava disatteso l'invocato richiamo alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata in favore della ricorrente con sentenza del Tribunale di Locri n. 173 del 21.12.2022 all'esito nel giudizio penale n.895/2019 R.G.N.R. Tale statuizione, sebbene pronunciata con l'ampia formula assolutoria “il fatto non sussiste” non era suscettibile di alcuna estensione, neppure “impropria”, trattandosi di sentenza non dibattimentale, e dunque estranea al campo di applicazione dell'art. 652 c.p.p. e della quale non risultava peraltro l'irrevocabilità. Né da essa potevano trarsi argomenti di prova, posto che in quella sede il capo di imputazione formulato riguardava fatti (consistiti nella presentazione all di denuncia aziendale del 29.08.2014, contenente dati non CP_1 veritieri in ordine all'assunzione di manodopera agricola da parte della ricorrente, con conseguente erogazione di indennità di disoccupazione e/o malattia) avvenuti nel 2014, mentre il giudizio in esame atteneva all'anno 2016. Dalla diversità dei periodi temporali e delle relative vicende discendeva l'irrilevanza della pronuncia. La ricorrente, dunque, non aveva assolto l'onere della prova su di essa gravante, con conseguente rigetto della domanda. Le spese di lite seguivano la soccombenza e, dato atto che l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio presentata dalla parte ricorrente non era corredata dalla conseguente 4
delibera, esse venivano liquidate, considerata la materia trattata e lo scaglione di riferimento, in complessivi € 3.1000,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne chiedeva la Pt_1 riforma, limitatamente alla parte in cui aveva condannato essa appellante alla rifusione della spese di lite, chiedendone la modifica in favore di una sentenza che affermasse: “La soccombenza non comporta la condanna alle spese sussistendo nel ricorso per decreto ingiuntivo la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..”
PQM
[…] parte ricorrente è esentata dalla refusione delle spese in favore dell' o, in via subordinata, le spese di CP_1 giudizio siano contenute nei minimi tariffari”. Lamentava l'omessa valutazione della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. redatta sull'originale del ricorso per decreto ingiuntivo e posizionata a termine delle conclusioni e prima delle richieste istruttorie. La ricorrente aveva agito per l'accertamento positivo del credito derivante dalla prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione. Il procedimento era stato iscritto con l'autocertificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., tuttavia con il rigetto della domanda l'odierna attrice era stata condannata al pagamento delle spese giudiziali. Dalla disamina del fascicolo emergeva inconfutabilmente che la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. era presente in atti ed era stata redatta tra le conclusioni del ricorso introduttivo e le richieste istruttorie con sottoscrizione della parte. La controversia rientrava nelle previsioni di cui all'art. 152 c.p.c. atteso che la prestazione oggetto del procedimento era la pensione riconosciuta ad essa appellante. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza, dichiarando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio essendo sussistenti i requisiti di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. già autocertificati nel ricorso introduttivo del giudizio. Con vittoria delle spese del grado da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituitosi, l resisteva all'appello, osservando che la domanda era diretta a CP_1 contrastare la compensazione del maggior credito di , per la restituzione di prestazioni CP_1 divenute indebite a seguito della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli per gli anni 2012 e 2013, con il minor credito della ricorrente-appellante per il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2016 all'epoca comunque liquidato dall'Istituto e solo in seguito divenuto indebito a seguito di riesame disposto con il provvedimento del 15.12.2018 per effetto della cancellazione dagli Elenchi pure per l'anno 2016. Affermava che l'art. 152 disp. att. c.p.c., non poteva trovare applicazione in ipotesi di domanda manifestamente infondata. Inoltre, la Suprema Corte aveva osservato che “…Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, an- che se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore…” (cfr. Cass. civ, sez. Lav., Ordinanza 18.10.2022 n. 30594). 5
Ciò posto, concludeva dichiarando di rimettersi comunque ad una decisione secondo diritto e giustizia e nel limite del giusto e del provato.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va richiamato che, sebbene l'appellante, nei propri scritti difensivi, abbia fatto menzione di un ricorso per decreto ingiuntivo, quale atto in calce al quale sarebbe stata acclusa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è un ordinario ricorso proposto da in cui non vi è menzione Parte_1 alcuna di un decreto ingiuntivo. La ricorrente, in via principale, aveva proposto le seguenti domande: accertare e dichiarare che la ricorrente aveva lavorato come bracciante agricola per n. 102 giornate alle dipendenze della AR NT durante l'anno 2016; accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola per un altro anno rispetto a quello cui si riferisce la richiesta di prestazione;
accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto alle indennità previdenziali connesse alle mansioni per il periodo contestato;
dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento emesso dall' e comunicato all'istante con CP_1 raccomandata a.r. n. 18NOI1L000343 del 20.01.2018, nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali allo stesso;
condannare l alla restituzione delle somme indebitamente CP_2 trattenute. Orbene, per il profilo devoluto con il motivo di appello, risulta che la ricorrente ha contestato la ripetizione delle somme che l aveva a suo dire indebitamente trattenuto, CP_1 chiedendo, per conseguenza, la condanna dell'ente al pagamento delle prestazioni previdenziali. La domanda proposta dalla ricorrente aveva, dunque, ad oggetto il conseguimento di prestazioni assistenziali/previdenziali. Rispetto a tali domande, l'accertamento dell'illegittima cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 rappresentava l'antecedente logico giuridico per poter conseguire le prestazioni invocate. Ricorrono, dunque, i presupposti di applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che
“deve, in conclusione, affermarsi che il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione”. (cfr. ex multis Cass. 37973/2022). Conformemente: “In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti”. (Cass. civ. sez. lav., 15/04/2024, n.10038).
5. Quanto ai requisiti di cui deve essere corredata la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. la norma prescrive: nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente … non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 6
L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 16616/2018, n. 16284/2011, ex multis) che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si concretizzino nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione). Le condizioni minime formali per fruire dell'esonero sono state riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo. Il giudice di legittimità ha evidenziato che, con le modifiche apportate all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal D.L. n. 269/2003, non è stato imposto, all'interessato, di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato o mediante l'utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. nn. 19887/2023, 11511/2024), né è stata prescritta l'allegazione di una separata dichiarazione reddituale (cfr. ex multis Cass. nn. 11511/2024, 27443/2022, 16589/2022, 9412/2020), purché la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni) ( cfr. Cass. n. 19887/2023). E' stato altresì precisato che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore. (Cass. civ. sez. lav., 18/10/2022, n. 30594). Orbene, se dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado quale risultante dal fascicolo telematico recante il n. 2254/2028 non risulta la sottoscrizione della dichiarante (lo spazio all'uopo riservato è rimasto non compilato), dall'apposito atto depositato contestualmente al ricorso, denominato all. 152.pdf, risulta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla ricorrente, con assunzione dell'impegno a comunicare le variazione rilevanti ai limiti di reddito. 7
La ricorrente, dunque, pur soccombente avrebbe dovuto essere esentata dalla condanna al pagamento delle spese processuali. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi che a carico della ricorrente, soccombente, non va adottata alcuna condanna in punto di spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Vanno dichiarate compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio, considerato che l'appellato non ha frapposto alcuna resistenza all'avversa domanda, dichiarando di rimettersi alle determinazioni della Corte, tale che non può postularsi questione di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1
259/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 24.03.2023, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che nessuna condanna a carico della ricorrente, soccombente, deve essere adottata in punto di spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 441/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC) alla Via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Commisso, C.F. fax C.F._2 0964.1940146, pec che la rappresenta e Email_1 difende appellante CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, CF , pec t, C.F._3 Email_2 dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del CP_1 notaio di Roma repertorio 37590 raccolta 7131 del 23 gennaio 2023, Persona_1 CP_ elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 16.03.2018, Parte_1 esponeva di aver lavorato come bracciante agricola per l'anno 2016 alle dipendenze della Ditta AR NT, per 102 giornate lavorative. Aveva richiesto all' in data 22.2.2017 l'indennità di disoccupazione agricola;
CP_1 l con raccomandata del 20.1.2018 aveva comunicato l'accoglimento della relativa CP_1 domanda, ma, nonostante ciò, nulla le era stato versato, giacché l aveva trattenuto CP_1 l'intero importo di € 6.501,22 a causa di un asserito indebito relativo a prestazioni non meglio specificate. Poiché tale provvedimento era illegittimo, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola per numero 102 giornate alle dipendenze della AR NT durante l'anno 2016; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato per un altro anno rispetto a quello cui si riferisce la richiesta di prestazione;
3. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alle indennità previdenziali connesse alle proprie mansioni per il periodo contestato;
4. dichiarare 2
CP_ illegittimo e conseguentemente annullare il provvedimento emesso dall' e comunicato all'istante con raccomandate a.r. n. 18NOI1L000343 del 20.01.2018, nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali allo stesso;
5 condannare l'Ente alla restituzione delle somme CP_ indebitamente trattenute;
in via subordinata 1. dichiarare l'importo richiesto dall' ripetibile per la parte afferente al periodo non prescritto e/o decaduto e secondo la quantificazione che verrà effettuata in sede di CU e conseguentemente 2. condannare l'ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute”. Costituitosi, l eccepiva che la ricorrente non aveva diritto all'indennità di CP_1 disoccupazione per essere stata cancellata dagli elenchi di riferimento per gli anni 2012 e 2013 ed avverso tali provvedimenti non erano stati esperiti rimedi né amministrativi né giurisdizionali. In ragione di tali definitive cancellazioni, aveva percepito indebite prestazioni previdenziali a titolo di disoccupazione agricola, assegni familiari, malattia, poste in compensazione con il provvedimento comunicato il 20.01.2018. Comunque, non aveva diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016 CP_ a causa dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi nominativi trimestrali, disposta dall' in conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della azienda agricola di AR NT, definito con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017004996/DDL del 06.09.2017, pubblicato dal 15.06.2018 al 30.06.2018. Nel merito contestava l'insussistenza del rapporto lavorativo, richiamando il verbale ispettivo posto alla base dell'avvenuta cancellazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudizio veniva istruito mediante assunzione di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 259/2023, pubblicata il 24.03.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Osservava che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, era la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate pari a 51. L'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, gravava sul lavoratore e la prova sul punto doveva essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura oggetto di contestazione (v. Cass. n. 13677/2018). A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro, certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro, buste paga dei relativi pagamenti, domande indennità previdenziali) non era idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente, atteso che, che in caso di contestazione del carattere fittizio del rapporto di lavoro, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro poteva assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000), che, nella fattispecie in esame, non aveva trovato conferme nelle risultanze processuali, insufficienti a confermare le allegazioni della ricorrente. La cancellazione delle giornate per l'anno 2016 era scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' presso l'azienda di AR NT. CP_1 All'esito dell'accertamento, gli ispettori avevano evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta nell'azienda di AR NT, avendo constatato che il numero di lavoratori assunti era sproporzionato per eccesso, stante la consistenza di un solo allevamento di bovini allo stato semibrado. Gli ispettori avevano inoltre dato conto 3
che il titolare, AR NT, pur a fronte di un impegno di spesa per retribuzioni superiore a novanta mila euro per l'anno 2016, non aveva fornito alcuna documentazione contabile. La prova testimoniale assunta non aveva reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva. La teste aveva dichiarato: “Conosco perché è mia Testimone_1 Parte_1 cognata, la conosco da almeno 16 anni. ADR So che lavorava nel 2016 come agricola, questo lo so perché me lo ha detto lei. Mi ricordo che mi diceva che puliva gli alberi, raccoglieva le olive. Mi ricordo che era inverno. Mi diceva che lavorava a Platì, in quelle zone, ma non ricordo il nome del proprietario dei terreni o del datore di lavoro. ADR mi ricordo che mi disse che lavorava anche per la potatura, quindi sì, lavorava da gennaio a giugno”. La teste aveva riferito, dunque, una conoscenza indiretta dei fatti, appresi direttamente dalla ricorrente: era, quindi, una testimone de relato ex parte actoris. La dichiarazione era generica, intrinsecamente priva di un narrato organico e coerente, ed altresì destituita da elementi esterni di riscontro, non indicando neppure il nome del titolare dell'azienda. Il titolare dell'azienda, AR NT, aveva dichiarato: “Conosco la ricorrente, ha lavorato per me nella mia azienda. Io avevo una azienda agricola, dal 2011-2012 sino al 2022, ora l'ho chiusa. ha lavorato per me nel 2016, da gennaio a luglio. Parte_1 Si è occupata di pulizia terreni, semina e raccolta ulive nel periodo indicato. ADR Credo avesse fatto 102 giornate lavorative. ADR la signora guadagnava circa 34-35 euro al giorno ADR la signora ha circa 40-41 anni;
ADR i fondi erano a Platì e in un anno avevo in affitto alcuni terreni nel comune di Careri;
ero io che mi trovavo sul luogo di lavoro”. Agli ispettori verbalizzanti aveva riferito di essere stato titolare di un allevamento allo stato semibrado in due proprietà, delle quali di una non ricordava il nome e dell'altra aveva fornito due differenti ubicazioni. Aveva ha affermato di aver gestito anche un uliveto in Ardore, sostenendo che gli operai erano assunti da agosto ad aprile 2016, che i dipendenti lavoravano dalle 7 alle 16 dal lunedì alla domenica alternandosi tra loro. Risultavano le insanabili dissonanze tra quanto dichiarato in sede ispettiva e quanto affermato in qualità di teste: vi era un'assoluta confusione nell'indicazione dei luoghi aziendali, dapprima indicato nel comune di Ardore, successivamente in Platì ed altri non meglio precisati nel comune di Careri, dei quali non vi era menzione alcuna, neppure in ricorso. Andava disatteso l'invocato richiamo alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata in favore della ricorrente con sentenza del Tribunale di Locri n. 173 del 21.12.2022 all'esito nel giudizio penale n.895/2019 R.G.N.R. Tale statuizione, sebbene pronunciata con l'ampia formula assolutoria “il fatto non sussiste” non era suscettibile di alcuna estensione, neppure “impropria”, trattandosi di sentenza non dibattimentale, e dunque estranea al campo di applicazione dell'art. 652 c.p.p. e della quale non risultava peraltro l'irrevocabilità. Né da essa potevano trarsi argomenti di prova, posto che in quella sede il capo di imputazione formulato riguardava fatti (consistiti nella presentazione all di denuncia aziendale del 29.08.2014, contenente dati non CP_1 veritieri in ordine all'assunzione di manodopera agricola da parte della ricorrente, con conseguente erogazione di indennità di disoccupazione e/o malattia) avvenuti nel 2014, mentre il giudizio in esame atteneva all'anno 2016. Dalla diversità dei periodi temporali e delle relative vicende discendeva l'irrilevanza della pronuncia. La ricorrente, dunque, non aveva assolto l'onere della prova su di essa gravante, con conseguente rigetto della domanda. Le spese di lite seguivano la soccombenza e, dato atto che l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio presentata dalla parte ricorrente non era corredata dalla conseguente 4
delibera, esse venivano liquidate, considerata la materia trattata e lo scaglione di riferimento, in complessivi € 3.1000,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne chiedeva la Pt_1 riforma, limitatamente alla parte in cui aveva condannato essa appellante alla rifusione della spese di lite, chiedendone la modifica in favore di una sentenza che affermasse: “La soccombenza non comporta la condanna alle spese sussistendo nel ricorso per decreto ingiuntivo la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..”
PQM
[…] parte ricorrente è esentata dalla refusione delle spese in favore dell' o, in via subordinata, le spese di CP_1 giudizio siano contenute nei minimi tariffari”. Lamentava l'omessa valutazione della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. redatta sull'originale del ricorso per decreto ingiuntivo e posizionata a termine delle conclusioni e prima delle richieste istruttorie. La ricorrente aveva agito per l'accertamento positivo del credito derivante dalla prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione. Il procedimento era stato iscritto con l'autocertificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., tuttavia con il rigetto della domanda l'odierna attrice era stata condannata al pagamento delle spese giudiziali. Dalla disamina del fascicolo emergeva inconfutabilmente che la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. era presente in atti ed era stata redatta tra le conclusioni del ricorso introduttivo e le richieste istruttorie con sottoscrizione della parte. La controversia rientrava nelle previsioni di cui all'art. 152 c.p.c. atteso che la prestazione oggetto del procedimento era la pensione riconosciuta ad essa appellante. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza, dichiarando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio essendo sussistenti i requisiti di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. già autocertificati nel ricorso introduttivo del giudizio. Con vittoria delle spese del grado da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituitosi, l resisteva all'appello, osservando che la domanda era diretta a CP_1 contrastare la compensazione del maggior credito di , per la restituzione di prestazioni CP_1 divenute indebite a seguito della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli per gli anni 2012 e 2013, con il minor credito della ricorrente-appellante per il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2016 all'epoca comunque liquidato dall'Istituto e solo in seguito divenuto indebito a seguito di riesame disposto con il provvedimento del 15.12.2018 per effetto della cancellazione dagli Elenchi pure per l'anno 2016. Affermava che l'art. 152 disp. att. c.p.c., non poteva trovare applicazione in ipotesi di domanda manifestamente infondata. Inoltre, la Suprema Corte aveva osservato che “…Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, an- che se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore…” (cfr. Cass. civ, sez. Lav., Ordinanza 18.10.2022 n. 30594). 5
Ciò posto, concludeva dichiarando di rimettersi comunque ad una decisione secondo diritto e giustizia e nel limite del giusto e del provato.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va richiamato che, sebbene l'appellante, nei propri scritti difensivi, abbia fatto menzione di un ricorso per decreto ingiuntivo, quale atto in calce al quale sarebbe stata acclusa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è un ordinario ricorso proposto da in cui non vi è menzione Parte_1 alcuna di un decreto ingiuntivo. La ricorrente, in via principale, aveva proposto le seguenti domande: accertare e dichiarare che la ricorrente aveva lavorato come bracciante agricola per n. 102 giornate alle dipendenze della AR NT durante l'anno 2016; accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola per un altro anno rispetto a quello cui si riferisce la richiesta di prestazione;
accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto alle indennità previdenziali connesse alle mansioni per il periodo contestato;
dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento emesso dall' e comunicato all'istante con CP_1 raccomandata a.r. n. 18NOI1L000343 del 20.01.2018, nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali allo stesso;
condannare l alla restituzione delle somme indebitamente CP_2 trattenute. Orbene, per il profilo devoluto con il motivo di appello, risulta che la ricorrente ha contestato la ripetizione delle somme che l aveva a suo dire indebitamente trattenuto, CP_1 chiedendo, per conseguenza, la condanna dell'ente al pagamento delle prestazioni previdenziali. La domanda proposta dalla ricorrente aveva, dunque, ad oggetto il conseguimento di prestazioni assistenziali/previdenziali. Rispetto a tali domande, l'accertamento dell'illegittima cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 rappresentava l'antecedente logico giuridico per poter conseguire le prestazioni invocate. Ricorrono, dunque, i presupposti di applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che
“deve, in conclusione, affermarsi che il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione”. (cfr. ex multis Cass. 37973/2022). Conformemente: “In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti”. (Cass. civ. sez. lav., 15/04/2024, n.10038).
5. Quanto ai requisiti di cui deve essere corredata la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. la norma prescrive: nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente … non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 6
L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 16616/2018, n. 16284/2011, ex multis) che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si concretizzino nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione). Le condizioni minime formali per fruire dell'esonero sono state riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo. Il giudice di legittimità ha evidenziato che, con le modifiche apportate all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal D.L. n. 269/2003, non è stato imposto, all'interessato, di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato o mediante l'utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. nn. 19887/2023, 11511/2024), né è stata prescritta l'allegazione di una separata dichiarazione reddituale (cfr. ex multis Cass. nn. 11511/2024, 27443/2022, 16589/2022, 9412/2020), purché la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni) ( cfr. Cass. n. 19887/2023). E' stato altresì precisato che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore. (Cass. civ. sez. lav., 18/10/2022, n. 30594). Orbene, se dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado quale risultante dal fascicolo telematico recante il n. 2254/2028 non risulta la sottoscrizione della dichiarante (lo spazio all'uopo riservato è rimasto non compilato), dall'apposito atto depositato contestualmente al ricorso, denominato all. 152.pdf, risulta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla ricorrente, con assunzione dell'impegno a comunicare le variazione rilevanti ai limiti di reddito. 7
La ricorrente, dunque, pur soccombente avrebbe dovuto essere esentata dalla condanna al pagamento delle spese processuali. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi che a carico della ricorrente, soccombente, non va adottata alcuna condanna in punto di spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Vanno dichiarate compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio, considerato che l'appellato non ha frapposto alcuna resistenza all'avversa domanda, dichiarando di rimettersi alle determinazioni della Corte, tale che non può postularsi questione di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1
259/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 24.03.2023, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che nessuna condanna a carico della ricorrente, soccombente, deve essere adottata in punto di spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti