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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/09/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4669/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RU - sezione II civile -, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4669 R.G. dell'anno 2017
tra
(C.F. ) rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Marco Baldassarri presso il cui studio in RU, Via Danzetta 7, è elettivamente domiciliato
- attore -
contro
( C.F.: ) E CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi per
[...] CodiceFiscale_3 delega in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta dall'Avv.
Antonio Coaccioli presso il cui studio in RU, Piazza Alfani n 4 sono elettivamente domiciliati .
- convenuti -
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 8.5.2025, per l'avv. Marco Baldassarri “ conclude come all'atto di Parte_1 citazione e chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.” ; per e l'Avv. Margherita Scalamogna CP_1 Controparte_2 in sostituzione dell'Avv. Antonio Coaccioli, “ conclude come alle comparse di costituzione e risposta e si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 6.7.2017 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di RU e CP_1 Controparte_2
esponendo :
[...]
- di aver intrattenuto molteplici rapporti con la Controparte_3
, presso l'Agenzia 2 di RU, Via Settevalli, in proprio e quale legale
[...] rappresentante della;
Controparte_4
- negli anni 2001 e 2002, a seguito della richiesta di apertura di credito e finanziamento in favore della predetta società, la aveva richiesto, e ottenuto, CP_3 che una parte della provvista riveniente dal finanziamento vensse utilizzata per l'acquisto dei seguenti titoli al portatore emessi dalla stessa a) certificato di CP_3 deposito al portatore n. 121/B/000000414 del valore di € 55.000,00 con scadenza
29.4.2003, b) libretto di deposito al portatore n. 121 05050811/7 del 13.2.2001 di originari € 16.000,00, c) libretto di deposito al portatore n. 121 05050812/5 del
13.2.2001 di originari € 17.000,00, d) libretto di deposito al portatore n. 121
05050813/3 del 13.2.2001 di originari € 17.000,00;
- che detti titoli al portatore erano rimasti nella disponibilità della fisicamente CP_3 trattenuti dal Direttore di filiale n. 2 dell'epoca, senza alcun specifico CP_1 titolo contrattuale;
- nel corso degli anni detti titoli erano sempre rimasti presso l' Controparte_5
[...
nella disponibilità del direttore e del suo successore CP_3 CP_1
pagina 2 di 24 pur essendo consentito al di eseguire Controparte_2 Pt_1 alcune movimentazioni sui libretti di deposito
- che già nel 2002 e nel 2003 l'attore aveva formalmente richiesto alla che gli CP_3 fossero riconsegnati i titoli atteso che non vi era alcuna ragione per cui rimanessero ivi giacenti, ma a dette richieste il direttore aveva opposto rifiuti CP_1 sostanzialmente immotivati replicando con comunicazionie datate 22.8.2003 e
20.11.2003;
- la , quindi, tentando di legittimare il possesso dei titoli e delle somme CP_3 di danaro ivi cartolarizzate aveva promosso pignoramento presso terzi presso sé stessa con atto 22.7.2003, ma tale pignoramento era stato dichiarato inefficace con sentenza del Tribunale di RU 30.6.2010 confermata dalla Corte d'Appello di
RU con sentenza 8.05.2014 divenuta definitiva il 15.3.2015;
- che a seguito delle suddette pronunce giudiziali l'attore era stato comunque costretto a richiedere al Tribunale di Arezzo l'emissione di un decreto ingiuntivo in forma specifica (440/2015 R.G.D.I.) per la consegna del certificato di deposito e dei tre libretti al portatore, ovvero per il pagamento delle somme a credito recate dagli stessi, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati;
- che ottenuto il decreto ingiuntivo e portandolo in esecuzione l'attore aveva dovuto constatare che i titoli al portatore pur trovandosi ancora nel possesso della CP_3 erano stati sostanzialmente azzerati;
- che l'attore aveva allora potuto apprendere che era stato promosso dalla società
Guber s.p.a., procuratrice della HE BA di Londra, cessionaria della stessa e del dei crediti da questa vantati nei confronti di Controparte_3 CP_3
e del un pignoramento presso terzi di cui l'attore Controparte_4 Pt_1 non aveva avuto effettiva conoscenza essendo avvenuta la notifica ex art. 143 c.p.c. nell'aprile del 2011.;
- che a fronte del pignoramento la aveva reso in data 4.5.2011 la CP_3 dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. sottoscritta dal direttore della Agenzia n. 2 di pagina 3 di 24 RU, , con la quale aveva comunicato: “di avere Controparte_2 provveduto a bloccare la somma di € 64.841,78
(sessantaquattromilaottocentoquarantuno/78) a nome del sig. ”,; Parte_1
- che la somma era stata, quindi, assegnata alla Guber S.p.a. con ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione in data 3.11.2011 e la - e per essa il direttore CP_3
– aveva prelevato l'importo recato dai titoli di credito al portatore più CP_2 volte citati e descritti cosegnandolo alla società assegnataria.
In punto di diritto l'attore rilevava la illeceità delle condotte poste in essere dai convenuti, nella loro qualità di direttori della banca, per aver illegittimamente ed illecitamente detenuto e rifiutato di restituire senza alcun titolo giuridico i titoli per cui è causa notiziando la propria cessionaria del credito affinchè potesse soddisfarsi su dette somme. Inoltre il in fase di pignoramento presso terzi, avrebbe CP_2 rilasciato una dichiarazione ex art 547 c.p.c. mendace in quanto la Controparte_3
e del non era debitrice del e non aveva alcun titolo
[...] CP_3 Pt_1 giuridico sui titoli al portatore detenuti presso di sé, dando esecuzione successivamente all'ordinanza di assegnazione delle somme contenute in detti titoli.
Secondo l'attore le condotte ratione temporis poste in essere dai convenuti integravano il delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata ai propri danni provvedendo a denunziarli alla Procura della Repubblica di RU ( 11814/2016
N.R) dopo averli, precedentemente denunciati alla Procura della Repubblica di
Arezzo ( 4422/2015 R.N.R.). Per tali motivi l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…. - accertare l'illegittimità delle condotte tenute dai convenuti e nella qualità di direttori CP_1 Controparte_2 pro-tempore della di , come descritte in Controparte_5 CP_3 narrativa, nonché la loro illiceità penale, in quanto comportamenti integranti il reato di appropriazione indebita continuata e aggravata, ovvero ogni altro o diverso reato che fosse ravvisato dal Tribunale adito;
CP_
- accertare e dichiarare per l'effetto la responsabilità dei convenuti e derivante dai reati commessi in danno dell'attore ex art. 185 c.p. in CP_2
pagina 4 di 24 relazione agli artt. 110, 81, 646, 61 n. 11 c.p., ovvero in relazione ad ogni ulteriore o diversa norma applicabile alla fattispecie;
- condannare conseguentemente e CP_1 Controparte_2 insieme e in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti subiti dall'attore danni che si quantificano nella somma di € Parte_1
64.700,46 ovvero nella somma diversa e più esatta che sarà ritenuta di giustizia, oltre danno da svalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata, oltre al danno non patrimoniale ex delictu da liquidarsi equitativamente, importo finale da contenersi comunque entro la soglia di €
260.000,00;
- condannare i convenuti, insieme e in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali di lite”.
1.2 I convenuti e si si costituivano in CP_1 Controparte_2 giudizio depositando distinte comparse di costituzione e risposta in data 7.11.2017. CP_ In particolare il eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria attorea avendo egli esercitato la funzione di direttore della Agenzia di Via
Settevalli della e del dal 27.11.2000 al Controparte_3 CP_3
17.12.2006. Nel merito rilevava che nel verbale di consegna del 15.5.2015 dei certificati di deposito e dei libretti di deposito conseguente alla notifica del decreto ingiuntivo 440/2015 del tribunale di Arezzo avverso la l'attore avrebbe CP_3 rinunciato al predetto decreto ingiuntivo dichiarando di non aver più nulla a pretendere in relazione ai titoli ed alle ragioni indicate nel decreto ingiuntivo. Tale rinuncia, definitiva ed irrevocabile, costituiva novazione della precedente situazione giuridica sulla quale l'attore fondava la propria odierna domanda risarcitoria. L'azione del era, pertanto, carente di interesse ad agire ex art. Pt_1
100 c.p.c.. e quindi inammissibile e/o improponibile. Detto convenuto sosteneva, poi, che le medesime domande risarcitorie erano già state formulate dal Pt_1 quale liquidatore della nel giudizio R.G. 2330/2004 Controparte_4 promosso contro la e del innanzi al Tribunale di Controparte_3 CP_3
pagina 5 di 24 CP_ Arezzo, ciò costituendo un inammissibile bis in idem . Nel merito il contestava la domanda attorea deducendo che nel periodo in cui era stato direttore mai il si era recato in per ritirare i propri titoli e che le Pt_1 CP_3 comunicazioni del 22.8.2003 e del 20.11.2003 erano state redatte e sottoscritte dalla direzione generale della Banca di Arezzo. D'altra parte lo stesso attore aveva potuto movimentare detti titoli sostenendo, anche in giudizio, di averli ceduti pro CP_ soluto a favore di tal . Il rilevava, infine, la propria estraneità Persona_1 rispetto alle vicende concernenti l'assegnazione delle somme contenute nei titoli alla Guber S.p.a. avendo cessato il proprio incarico da quasi 5 anni.
Per questi motivi
il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni “…. IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE la prescrizione dell''azione avversaria con ogni conseguenziale pronuncia di inammissibilità e/o rigetto della domanda attorea;
in denegata ipotesi,
- ACCERTARE la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore
e/o la violazione del bis in idem, per tutto quanto dedotto, prodotto ed illustrato in narrativa, e, per l'effetto, ed in ogni caso,
- DICHIARARE l'inammissibilità dell'azione avversaria con ogni conseguente statuizione di legge, e/o
NEL MERITO
– RIGETTARE le domande tutte proposte dall'odierno attore siccome inammissibili, nonché infondate in fatto in diritto, pretestuose e non provate.
IN OGNI CASO
– CONDANNARE l'attore al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”
1.3 Il convenuto nella propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta eccepiva la intervenuta prescrizione della domanda attorea rilevando che la dichiarazione resa ex art 547 c.p.c. in sede di pignoramento pagina 6 di 24 presso terzi da parte della Guber S.p.a. era stata predisposta dall'Ufficio Legale della Banca e che tale fatto si era verificato oltre il termine di prescrizione quinquennale. Parimenti eccepiva la carenza di interesse di agire in capo all'attore in ragione della rinuncia abdicativa-novativa contenuta nel verbale di consegna dei titoli per cui è causa del 15.2015 e la violazione del bis in idem in ragione della proposizione della medesima domanda risarcitoria nel giudizio promosso contro la dal quale liquidatore Controparte_3 Pt_1 della Nel merito deduceva di non aver mai Controparte_4 conosciuto il né di aver mai avuto alcun contatto con esso e che la Pt_1 vicenda si era sviluppata nel corso degli anni in ottemperanza ai provvedimenti giudiziari intervenuti. Rilevava, inoltre, che la propria dichiarazione di terzo nella procedura esecutiva promossa da Guber S.p.a. non era mendace in quanto la era, comunque, debitrice in via restitutoria dei titoli del CP_3 Pt_1
Per questi ragioni il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“….IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE la prescrizione dell''azione avversaria con ogni conseguenziale pronuncia di inammissibilità e/o rigetto della domanda attorea;
in denegata ipotesi,
- ACCERTARE la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore
e/o la violazione del bis in idem, per tutto quanto dedotto, prodotto ed illustrato in narrativa, e, per l'effetto, ed in ogni caso,
- DICHIARARE l'inammissibilità dell'azione avversaria con ogni conseguente statuizione di legge, e/o
NEL MERITO
– RIGETTARE le domande tutte proposte dall'odierno attore siccome inammissibili, nonché infondate in fatto in diritto, pretestuose e non provate.
IN OGNI CASO
pagina 7 di 24 – CONDANNARE l'attore al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”.
1.4 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 28.11. 2017 il
Giudice, con ordinanza riservata dell' 1.2.2018, rigettava le eccezioni di carenza di interesse ad agire e di violazione del ne bis in idem formulate dai convenuti riservando al prosieguo istruttorio ogni valutazione circa la eccezione di prescrizione. Con la stessa ordinanza venivano assegnati alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6°comma c.p.c..
1.5 La causa era, quindi, istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 26.2.2019 e all'udienza del
14.1.2020 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Avvicendatisi più giudici assegnatari del fascicolo la causa veniva più volte rinviata pervenendo all'udienza del 8.5.2025 nella quale i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque
pagina 8 di 24 acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a titolo di responsabilità extracontrattuale derivante dalle condotte illecite ascritte ai convenuti nell'esercizio delle funzioni di direttore della Agenzia di Via Settevalli della
[...]
nella quale si erano avvicendati nel periodo 2003/2015 Controparte_3 ponendo in essere ai danni del episodi di appropriazione indebita aggravata Pt_1
e continuata in relazione ad alcuni certificati di deposito al portatore e libretti di deposito al portatore detenuti sine titulo presso l' in questione. CP_5
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana invocata dall'attore è noto che compete sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità ed a maggior ragione tali oneri gravano su chi agisce per far valere un'altrui responsabilitàextracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico, non solo di allegare, ma altresì di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere.
In proposito la Corte di Cassazione ha precisato che "Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale
pagina 9 di 24 condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass. n.
691/2012; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 13328/2015).
Nel caso di specie i fatti allegati dall'attore a supporto della propria domanda si sono svolti in un periodo temporale che va dal 2001 al 2015 durante il quale vi sono state anche due azioni esecutive presso terzi nei confronti dell'attore da parte della
[...]
e del oggetto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c e, Controparte_3 CP_3 successivamente, da parte della società cessionaria del credito vantato nei confronti dell'attore.
La disamina delle domande e delle eccezioni formulate in giudizio deve, pertanto, essere preceduta dalla complessiva ricostruzione fattuale della vicenda processuale come desumibile dalla documentazione prodotta in giudizio, ancorchè non in modo completo, dalla quale, in ordineo cronologico, emerge che:
- in data 18.10.2002 la e del ha concesso alla Controparte_3 CP_3 linee di credito, con garanzia pubblica da Controparte_6 parte di nella misura del 50%, per complessivi euro 180.938,00 da Pt_2 utilizzare come anticipo sui contratti con validità al 12.2.2003 per euro
154.938,00 e come anticipo su fatture con validità al 31.12.2002 per i residui
26.000 ( doc. n. 3 fascicolo dei convenuti;
doc.ti 5-6 fascicolo dell'attore);
- il 29.10.2002 su richiesta della società finanziata la Banca erogava le linee di credito deliberate e nello stesso giorno veniva emesso a nome dell'attore il certificato di deposito al portatore n. 121/B/000000414, datato 29.10.2002 del valore di € 55.000,00 con scadenza al 29.4.2003, mentre risultavano emessi precedentemente il libretto di deposito al portatore n. 121 05050811/7 del
13.2.2001 di originari € 16.000,00, il libretto di deposito al portatore n. 121
05050812/5 del 13.2.2001 di originari € 17.000,00, il libretto di deposito al portatore n. 121 05050813/3 del 13.2.2001 di originari €17.000,00 ( doc.ti 1-
2-3-4 fascicolo dell'attore e doc.ti 4-5-6-7 fascicolo dei convenuti);
- detti titoli non sono mai stati consegnati all'attore ma sono rimasti nella pagina 10 di 24 disponibilità della Banca emittente presso l' ; Controparte_5
- in data 28.11.2002 l'attore ha richiesto a mezzo lettera raccomandata A/R all'agenzia n. 2 di la estinzione anticipata del certificato di CP_3 deposito al portatore n. 121/B/000000414, o, in alternativa, la concessione di un affidamento di pari importo sul proprio conto corrente con la medesima scadenza del certificato ( doc. 5 fascicolo dell'attore);
- in data 12.02.2003 l'attore ha richiesto all'Agenzia n. 2 di la CP_3 restituzione di n. 2 libretti al portatore da questa detenuti per complessivi euro
25.882,84 ( doc. 6 fascicolo dell'attore);
- in data 14.2.2003 l'attore ha ceduto pro-soluto a il credito Controparte_7 incorporato nei titoli al portatore per cui è causa e detta cessione è stata notificata in data 14.4.2003 a ( doc. 8 fascicolo dei convenuti); CP_3
- in data 22.7.2003 la ha notificato Controparte_3 all'attore atto di pignoramento presso terzi in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del Tribunale di RU del 6.3.2003 notificato congiuntamente all'atto di precetto in data 5.4.2003 per un importo di euro
193.447,10 oltre accessori di legge quale saldo debitore dei contratti di conto corrente n. ri 2249 e 300200 ( doc. 10 fascicolo dell'attore, doc 11 fascicolo dei convenuti);
- in data 22.8.2003 la , in riscontro alla Controparte_3 comunicazione dell'attore datata 14.7.2003, non prodotta in giudizio, ha confermato la presenza presso di sé dei titoli al portatore per cui è causa negando di averne mai preteso la consegna e di detenerli a titolo di garanzia atipica, ha, inoltre menzionato il decreto ingiuntivo del 6.3.2003 ottenuto anche nei confronti dell'attore quale fideiussore della società debitrice principale, riferendo che alla data della richiesta monitoria le somme portate nel certificato di deposito non erano esigibili e che il nell'aprile del Pt_1
2003 aveva notificato la intervenuta cessione del credito del certificato a terzi, concludendo per la indisponibilità dei titoli in quanto oggetto di pignoramento presso terzi ( doc. 8 fascicolo dell'attore);
pagina 11 di 24 - in data 6.9.2003 l'attore ha contestato la missiva della del 22.8.2003 CP_3 ribadendo di aver richiesto più volte la restituzione del certificato e dei libretti che gli era stata rifiutata in quanto detti titoli sarebbe stati consegnati in garanzia, asserendo, quindi, di essere stato costretto alla cessione degli stessi ( doc. 7 fascicolo dell'attore);
- il 30.6.2010 il Tribunale di RU con sentenza n. 1304/2010, depositata in modo incompleto da parte dell'attore, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi effettuato dalla in data 22/25.8.2003 in CP_3 quanto avvenuto successivamente rispetto alla cessione del credito da parte del e la simulazione assoluta della cessione del credito notificata alla Pt_1 in data 14.04.2003 ( doc. 11 fascicolo dell'attore); CP_3
- in data 18.4.2011 Guber S.p.a., quale procuratrice speciale di HE BA cessionaria dei credito vantati dalla e del in Controparte_3 CP_3 forza dell'atto di cessione in blocco del 12.12.2006, ha pignorato i crediti dell'attore nei confronti della Banca cedente fino a concorrenza dell'importo di euro 193.680,28 ( doc. 14 fascicolo dell'attore);
- in data 3.11.2011 il G.E. del Tribunale di RU ha assegnato a Guber S.p.a.
l'importo di euro 64.841,78 giusta dichiarazione del convenuto
[...]
, all'epoca direttore dell'Agenzia di Via Settevalli in Controparte_2
RU, in data 4.5.2011 ( doc.ti 15 e 16 fascicolo dell'attore, doc. 2 fascicolo dei convenuti;
- in data 8.5.2014 la Corte di Appello di RU , con sentenza n. 466/2014, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di RU n. 1304/2010 rigettando l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale Pt_1 proposto da Guber S.p.a. quale cessionaria del credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'attore ( doc. 12 fascicolo Controparte_3 dell'attore);
- in data 27.3.2015 l'attore aveva, quindi, ottenuto da parte del Tribunale di
Arezzo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 440/2015 per la consegna del certificato di deposito e dei tre libretti al portatore ovvero per il pagina 12 di 24 pagamento delle somme a credito recate dagli stessi, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati;
( doc. 13 fascicolo dell'attore),
- successivamente alla notificazione del suindicato decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto avvenuta in data 16.4.2015, con verbale di consegna del 15.5.2015 la Banca consegnava al procuratore dell'attore i titoli per cui è causa dando atto dell'avvenuto versamento dell'importo di euro
64.700,46 in favore di Guber S.p.a. quale creditore procedente ed assegnatario nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi 714/11 R.G.E ( doc.ti 13 fascicolo dell'attore e 1 fascicolo dei convenuti).
Passando all'esame delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate dai convenuti viene in rilievo la eccezione di prescrizione ritualmente formulata da entrambi i convenuti secondo i quali sarebbe ampiamente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. in relazione alle condotte tenute dagli stessi nella vicenda de qua.
Quanto all'eccezione di prescrizione, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità allegata dall'attore ex art 2043 cc. e 646 c.p.,, il termine a cui fare riferimento è quello quinquennale di cui all'art 2947 c.c. Va tuttavia considerato che il diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2043 c.c. sorge non per effetto dell'esistenza del fatto illecito e quindi della condotta dell'agente, ma per l'effetto del danno che questa condotta ha causato. Di conseguenza, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sorge nel momento in cui la produzione di tale danno si manifesta all'esterno, «divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile», come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile secondo standards obiettivi, con la precisazione che gli eventuali ostacoli all'esercizio del diritto, rilevanti ai fini dell'art. 2935 cod. civ., sono soltanto «gli impedimenti di carattere giuridico, non quelli di fatto» ( Cass, , n 22059/2017; Cass., 6747/2016,
Cass. 21026/2014).
Applicando tali principi al caso in esame, il termine inziale di decorrenza della prescrizione deve essere ricondotto al momento in cui la produzione del danno si è esteriorizzata ed è stata percepita dall'attore e quindi in seguito al verbale di consegna pagina 13 di 24 del 15.5.2015 dal quale il ha appreso che le somme contenute nei titoli Pt_1 oggetto di causa erano state consegnate in favore di Guber S.p.a. nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi 714/11 R.G.E.. poiché solo in tale data l'attore acquisiva consapevolezza della reale produzione di un danno nella propria sfera giuridica, non essendo né dedotto né provato che egli potesse averne avuto effettiva conoscenza in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuto in data 20.4.2011 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. che, al più ,avrebbe potuto determinare nell'attore uno stato di allarme inidoneo al fine della compiuta esteriorizzazione del danno, che è stato poi riscontrato solo all'esito dell'avvenuta restituzione dei titoli per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “…..in tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio” (Cass. 18/07/2016 n. 14662), onere non compiutamente assolto da parte dei convenuti.
L'eccezione di prescrizione formulata da entrambi i convenuti è, quindi, infondata.
Del pari infondate sono le eccezioni formulate dai convenuti circa la carenza di interesse ad agire in capo all'attore ed in ordine alla violazione del ne bis in idem, per le ragioni già indicate nell'ordinanza riservata del 1.2.2018.
Quanto alla eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore in ragione del contenuto del verbale di consegna dei titoli del 15.5.2015 nel quale il procuratore di parte attrice, pur avendo dichiarato di “ non aver più nulla pretendere in relazione ai fatti ed ai titoli ed alle ragioni portate ed indicate nel decreto ingiuntivo n. 440/2015 del Tribunale di Arezzo……” detta rinuncia/transazione risulta nel caso de quo soggettivamente ed oggettivamente inefficace in quanto resa nei confronti della e non comprendendo la domanda risarcitoria da fatto illecito dei CP_3 convenuti oggetto di causa.
Insussistente è, infine, l'asserita violazione del ne bis in idem in quanto dall'atto di citazione prodotto dai convenuti l'azione risulta promossa nei confronti di un soggetto diverso, la e differenti risultano Controparte_3
pagina 14 di 24 essere, inoltre la causa petendi ed il petitum delle due controversie ( doc. 3 fascicolo dei convenuti).
Venendo al merito della domanda attorea ha prospettato che i Parte_1 convenuti, succedutisi nel periodo per cui è causa nella carica di direttore dell'agenzia n. 2 di RU della e del , abbiano posto in essere Controparte_3 CP_3 ai propri danni una pluralità di condotte di rilevanza anche penale qualificate quali appropriazione indebita aggravata e continuata. In particolare, secondo l'attore, il convenuto avrebbe sostanzialmente imposto al di utilizzare una CP_1 Pt_1 parte della provvista delle linee di credito concesse alla Controparte_4
di cui l'attore era legale rappresentante, nell'acquisto di titoli al portatore
[...] intestati al ma ad esso mai consegnati in quanto detenuti dalla Pt_1 CP_3
CP_ nell'agenzia diretta dal a titolo di garanzia impropria in aggiunta a quella pubblica concessa dalla ed alla fideiussione rilasciata dallo stesso Pt_2 Pt_1
CP_ Detta condotta appropriativa sine titulo da parte del sarebbe proseguita nonostante le richieste di restituzione dei titoli inviate anche formalmente dall'attore tra il 28.11.2002 ed il 6.9.2003 ( doc. ti 5-6-7 fascicolo dell'attore). Detta detenzione illegittima ed illecita sarebbe continuata anche successivamente da parte del direttore CP_ subentrato al , il quale anche dopo la sentenza Controparte_2 del Tribunale di RU del 30.6.2010 che aveva dichiarato la inefficacia del pignoramento effettuato su detti titoli da parte della stessa Banca depositaria, confermata, successivamente, dalla Corte di Appello di RU con sentenza in data
8.5.2014 divenuta definitiva il 15.3.2015 ( doc.ti 11 e 12 fascicolo dell'attore).
Inoltre, secondo l'attore, il convenuto avrebbe reso in data 4.5.2011 una CP_2 dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. falsa in quanto la non sarebbe stata CP_3 debitrice nei confronti del ma detentrice sine titulo, in tal modo il Pt_1 avrebbe agevolato la società cessionaria del credito nell'ottenere CP_2
l'assegnazione in executivis dell'importo contenuto nei titoli. Il infine, CP_2 sostituendosi al legittimo portatore dei titoli ne avrebbe illecitamente disposto il contenuto in favore della Guber S.p.a..
pagina 15 di 24 Orbene, la Suprema Corte a proposito del delitto previsto e punito dall'art. 646 c..p ha osservato che “…..in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l'immutabilità del quadro normativo dì riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del "denaro", contenuta nell'' art 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà”. Tuttavia “
…. ai fini della configurazione dell'appropriazione indebita nei confronti di beni fungibili e, dunque del denaro, è essenziale che alla "disponibilità" del bene si accompagni l'accertamento di un vincolo di destinazione che deve "accompagnare" la detenzione dal momento del conferimento del bene, non essendo possibile interpretare come "vincolo di destinazione originario" un obbligo di natura civilistica assunto con la stipula di un contratto..., cosicché, "(i) n sintesi: la appropriazione indebita, o il peculato di un bene fungibile possono essere configurati solo nei casi in cui il bene sia ab origine conferito dal proprietario con un vincolo di destinazione, che viene violato dal depositario" (Sez. 2, n. 49463 del 27/09/2018,
Pagan, Rv. 274888-01. Corsivo aggiunto) ( Cass. n. 289 del 3.1.2025).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “…va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di appropriazione indebita sia stato affermato che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n.
27884 del 01/06/2022, Rv. 283632-01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep.
08/01/2014) Rv. 257317-01). Dalla sussunzione di tale principio deve ricavarsi anche la regola avversa e cioè quella secondo cui ove il credito sia certo, liquido ed esigibile la somma trattenuta dall'agente non può dirsi profitto del reato di appropriazione indebita, trattandosi di credito riscuotibile da parte del creditore venuto in possesso di somme di denaro………
pagina 16 di 24 Così che il credito nascente da un provvedimento giurisdizionale definitivo che lo ha riconosciuto in capo a taluno rende il soggetto titolare di un attivo patrimoniale certo, liquido ed esigibile che, ove posto in compensazione, esclude la possibilità di configurare l'appropriazione indebita venendo proprio a difettare la natura illecita dell'operazione” ( Cass. 42865 del 22.11.2024).
Si deve, infine, rammentare come l'art. 646 c.p. richieda, per la configurazione del reato di appropriazione indebita, la sussistenza del dolo specifico, consistente nell'intento dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.
Per “profitto ingiusto” si intende un vantaggio che non trova alcuna giustificazione in una pretesa giuridicamente riconosciuta, neppure implicitamente, dall'ordinamento.
Detto requisito deve, inoltre, essere distinto dal concetto di antigiuridicità della condotta. Mentre, infatti, l'antigiuridicità riguarda l'assenza di cause di giustificazione che rendano lecito l'atto, l'ingiustizia del profitto si riferisce alla mancanza di un riconoscimento giuridico dell'interesse perseguito dall'autore. Non può, pertanto, configurarsi il reato di appropriazione indebita nei casi in cui l'agente persegua un profitto che, pur realizzato con modalità illecite, non sia di per sé ingiusto. In tali circostanze, la condotta potrà, eventualmente, rilevare sotto il diverso profilo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sempreché sia posta in essere mediante violenza o minaccia.
Alla luce dei suindicati orientamenti giurisprudenziali si deve ritenere come non possa configurarsi in capo ai convenuti il delitto di cui all'art. 646 c.p.c..
Muovendo, in primis, circa gli addebiti mossi nei confronti del convenuto CP_1
risulta documentalmente provato e non oggetto di contestazione che lo stesso sia
[...] stato direttore della agenzia di via Settevalli in RU della Controparte_3
e del dal 27.11.2000 fino al 17.12.2006 ( doc. 10 fascicolo del
[...] CP_3 convenuto . Pur potendo risultare anomala la detenzione da parte della CP_1 del certificato di deposito al portatore e dei libretti di deposito al portatore CP_3
CP_ emessi a nome dell'attore non vi è prova che il abbia preteso o imposto tale detenzione al al fine di rendere disponibili le linee di credito in favore della Pt_1
- fatto per il quale si potrebbe prospettare anche un Controparte_4
pagina 17 di 24 concorso del nel reato di appropriazione indebita a carico della società - . In Pt_1 particolare se il certificato di deposito al portatore risulta emesso lo stesso giorno in cui sono state erogate le linee di credito in favore della società ( 29.10.2002), i libretti al portatore sono stati emessi tutti il 13.2.2001 senza alcun apparente collegamento con le suindicate linee di credito. Solamente la teste , dipendente della Testimone_1 fino al 2003, all'udienza del 6.11.2019, ha riferito che Controparte_4
CP_
“ Ricordo che andai in Banca con il nell'ufficio del Dott e che vi era Pt_1 stato un prestito erogato a il quale aveva necessità di averne solo una parte Pt_1
e una parte quindi del prestito venne trattenuta dalla Banca a garanzia della estinzione totale del debito mi pare che la somma trattenuta in garanzia fosse di circa
55.000 euro vi erano inoltre libretti al portatore. Mi pare che il prestito concesso CP_ fosse di circa 150 mila euro. Ricordo che il disse al “ mi raccomando Pt_1
CP_ che quando verrà estinto il prestito i titoli mi devono essere rimborsati” il rispose “ non ti preoccupare sono qui in cassaforte” Mi pare che detto incontro sia avvenuto tra la fine del 2001 e gli inizi del 2002 Ricordo che il finanziamento concesso era di breve durata in quanto collegato a delle somme che dovevano rientrare nella disponibilità della Alla estinzione del Controparte_8 finanziamento il richiese subito la restituzione delle somme date in garanzia Pt_1
e ricordo che la non diede riscontro”. Detta deposizione risulta tuttavia, CP_3 imprecisa ed inattendibile, in quanto il prestito venne erogato alla società e non al in data 29.10.2002 e la teste ha fatto riferimento al certificato di deposito per Pt_1 euro 55.000,00 e in modo generico a libretti al portatore. Le linee di credito concesse alla erano pari a complessivi euro 180.938,00 ed il Controparte_4 fatto che fossero state concesse in modo superiore a quanto richiesto dalla società non trova alcun riscontro nella documentazione allegata in giudizio venendo contraddetta nello stesso atto di citazione del 7.1.2004 con il quale l'attore, quale liquidatore della
, ed in proprio quale fideiussore della Controparte_9 società, ha convenuto innanzi al Tribunale di Arezzo la Controparte_3
rappresentando che la stessa non avrebbe dato seguito alle necessità della
[...] società di disporre di una maggiore ed ulteriore provvista per l'esercizio delle proprie pagina 18 di 24 attività ordinarie nell'anno 2002 lamentando la concessione “… di un credito reale dimezzato rispetto a quello garantito da ”, fatto questo che avrebbe Pt_2 comportato l'accelerazione e l'aggravamento del dissesto economico-finanziario della società che il 14.3.2003 deliberava lo scioglimento della compagine con una perdita di esercizio accertata al 31.12.2003 di euro 985.770,00 ( doc. 3 fascicolo dei convenuti). Infine non vi è nessuna prova che la società abbia restituito il finanziamento ricevuto come sostenuto dalla teste risultando, al contrario, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del 6.3.2003 notificato congiuntamente all'atto di precetto in data 5.4.2003 per un importo di euro 193.447,10 oltre accessori di legge che la abbia richiesto il saldo debitorio dei contratti di conto corrente CP_3
n. ri 2249 e 300200 ( doc. 10 fascicolo dell'attore, doc 11 fascicolo dei convenuti). CP_ Non risulta, inoltre, che il abbia posto in essere condotte dispositive o qualificabili quali interversio possessionis contro la volontà dell'attore il quale, invece, risulta aver effettuato diverse operazioni in uscita ed in entrata sui 3 libretti al portatore come risulta dalla documentazione contabile prodotta dai convenuti ( doc.
4-5-6-7 fascicolo dei convenuti). Inoltre l'attore ha ceduto i crediti contenuti nel certificato di deposito e nei libretti di che trattasi con atto datato 14.2.2003 notificato alla Banca “depositaria” il 14.04.2003, di cui è stata successivamente accertata giudizialmente la simulazione assoluta, dopo che la stessa in data 5.4.2003 CP_3 aveva notificato al coobbligato il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 402/2003 del Tribunale di RU congiuntamente all'atto di precetto per un importo di euro 193.447,10 ( doc. 10 fascicolo dell'attore). CP_ Non risulta poi che il si sia rifiutato di restituire all'attore i titoli per cui è causa.
Antecedentemente al pignoramento di detti titoli avvenuto in data 22/25.8. 2003, a seguito del quale i titoli in questione non potevano essere legittimamente restituiti all'attore, è stata prodotta solamente la lettera A/r datata 28.11.2002 con la quale l'attore ha richiesto la sola estinzione anticipata del certificato di deposito al portatore n. 121/B/000000414, o, in alternativa, la concessione di un affidamento di pari importo sul proprio conto corrente con la medesima scadenza del certificato ( doc. 5 fascicolo dell'attore). Con successiva comunicazione del 12.02.2003 l'attore pagina 19 di 24 ha richiesto all' la restituzione di n. 2 libretti al portatore per Controparte_10 complessivi euro 25.882,84. ( doc 6 fascicolo dell'attore). Le ragioni del rifiuto di consegnare detti titoli sono state esposte con lettera A/r del 22.8.2003 a firma della
Banca e non dell'allora direttore ( doc. 8 fascicolo dell'attore). Alla data CP_1 della pubblicazione della sentenza del Tribunale di RU n. 1304/2010 del
27.7.2010 con la quale veniva dichiarata l'inefficacia del pignoramento effettuato CP_ dalla in data 22-25.8.2033 il non era più direttore dell'agenzia n. 2 di Via CP_3
Settevalli da 4 anni e comunque l'attore, coerentemente alla propria linea difensiva circa la validità e l'efficacia del proprio atto di cessione dei titoli per cui è causa del
14.2.2003 sostenuto anche innanzi alla Corte di Appello di RU, non ha più richiesto la restituzione degli stessi fino al passaggio in giudicato della sentenza della
Corte di Appello n. 466/14 del 8.5.2014 ( doc.ti 11 e 12 fascicolo dell'attore). Risulta, inoltre, dalle deposizioni rese dai testi e che, dopo il Testimone_2 Testimone_3
CP_ e prima del vi siano stati altri 3 o 4 direttori presso l'agenzia n. 2 CP_2 dove si trovavano depositati i titoli al portatore che non sono stati citati in giudizio da parte dell'attore.
Venendo alla posizione del convenuto risulta documentalmente che lo CP_2 stesso sia stato direttore dell'agenzia n. 2 di Via Settevalli dal 19.1.2009 al 1.9.2013 ( doc. 10 fascicolo del convenuto . Nessuna richiesta di restituzione dei CP_2 titoli in questione è stata mai formulata dall'attore in detto periodo come precedentemente osservato, e, in data 18.4.2011, Guber S.p.a., quale procuratrice speciale di HE BA divenuta cessionaria dei crediti vantati dalla
[...]
del in forza dell'atto di cessione in blocco del Controparte_3 CP_3
12.12.2006, ha pignorato i crediti dell'attore nei confronti della Banca cedente fino a concorrenza dell'importo di euro 193.680,28 ( doc. 14 fascicolo dell'attore).
A proposito della dichiarazione del terzo pignorato la Corte di Cassazione ha precisato che “…… va affermato che il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., deve fornire indicazioni complete
e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il
pagina 20 di 24 quantum del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione…………………….la peculiare posizione del terzo pignorato, quale collaboratore od ausiliario del Giudice della esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente con il proprio creditore, non anche con il creditore procedente comporta, non solo che la sua responsabilità, per aver reso una dichiarazione ex art.
547 c.p.c. che si assume falsa o reticente, si configuri come illecito aquiliano a norma dell'art. 2043 CC, e non come responsabilità processuale aggravata da far valere, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ma anche che la instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo),
non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria che può essere esperita con giudizio autonomo e distinto dal processo di espropriazione presso terzi.”” ( Cass. 5037/2017).
Orbene la dichiarazione resa ex art 547 c.p.c. dal in data 4.5.2011 ( doc.15 CP_2 fascicolo dell'attore) più che falsa è imprecisa e parzialmente inconferente ma a scapito del creditore procedente, avendo riferito al procuratore della creditrice pignorante di “ aver provveduto a bloccare la somma di euro 64.841,78 ” a nome dell'attore e che non risultavano altri pignoramenti e cessioni del credito accettate o notificate senza fare alcun riferimento esplicito, come avrebbe dovuto, alla situazione debitoria della nei confronti del Sotto questo profilo, però, la CP_3 Pt_1 CP_3 era in effetti debitrice nei confronti dell'attore circa le somme di denaro incorporate nei titoli al portatore nonché debitrice della riconsegna materiale di detti titoli tanto che successivamente l'attore ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per la riconsegna dei titoli al portatore ed in via subordinata il pagamento delle somme contenute in detti titoli ( doc. 13 fascicolo dell'attore). Sotto diverso profilo al momento del secondo pignoramento presso terzi effettuato da Guber S.p.a., pur pendendo il giudizio di appello, il Tribunale di RU aveva dichiarato, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 283 c.p.c., tanto l'inefficacia del primo pignoramento presso terzi effettuato dalla nel Controparte_3
pagina 21 di 24 2003 quanto la nullità dell'atto di cessione del credito effettuata dall'attore e notificata alla il 14.4.2003 per simulazione assoluta. Pertanto, ope judicis, non CP_3 sussistevano al momento della dichiarazione di terzo del né pignoramenti CP_2 né atti di cessione anche se il convenuto non sembra aver avuto contezza di ciò avendo dichiarato in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 21.5.2019 “ i titoli erano conservati nella cassaforte della Filiale dove li ho trovati con allegato un messaggio del servizio legale della banca secondo il quale i titoli erano sottoposti a pignoramento. Io ricordo di aver verificato sommariamente la provenienza di detti titoli che sono stati lasciati in cassaforte così come li avevo trovati”.
Quanto alla ammissibilità ed alla ritualità dei pignoramenti presso terzi effettuati nel corso degli anni nessun rilievo è mai stato formulato al riguardo dall'attore costituitosi nel giudizio di opposizione di terzo alla esecuzione con memoria del
9.10.2003 ( doc. 9 fascicolo dei convenuti) mentre il secondo pignoramento non è stato oggetto di alcuna opposizione. D'altra parte il Giudice delle Esecuzioni con l'ordinanza del 3.11.2011 ha ritenuto che la dichiarazione del del 4.5.2011 CP_2 fosse positiva ordinando alla di versare alla creditrice procedente la somma di CP_3 euro 64.841,78 di cui si era dichiarata debitrice nei confronti del ( doc. 16 Pt_1 fascicolo dell'attore). A tale riguardo di deve osservare che “qualora il contenuto di una dichiarazione di tal fatta non sia condiviso, la stessa deve essere contestata - di regola - mediante l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, che oggi si svolge nelle forme della cognizione sommaria previste dal nuovo art. 549 cod. proc. civ. e all'epoca invece avrebbe dato luogo ad un giudizio incidentale a cognizione piena, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis” ( Cass.
26962/2017). La Corte di Cassazione aveva, inoltre, precedentemente, statuito che “
l'art. 1997 cod. civ., nel disporre che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo, trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo - non risultando impedita la circolazione del titolo - si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente
pagina 22 di 24 assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretenderne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo. Tuttavia, allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n.
213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso" ( Cass. n. 4653/2007).
La irrilevanza ai fini penalistici delle condotte allegate dall'attore sembra, infine, trovare conferma anche nel fatto che le due denunce presentate dal alla Pt_1
Procura della Repubblica di RU ( 11814/2016 N.R) ed alla Procura della
Repubblica di Arezzo ( 4422/2015 R.N.R.) non risulta che abbiano avuto alcun seguito.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei convenuti, deve, pertanto, essere rigettata.
Infondata è la domanda ex art 96 c.p.c. formulata da parte dei convenuti dovendosi comunque dare atto dell'opacità della operazione posta in essere nella custodia di CP_ titoli al portatore dell'attore riferibile al a fronte di una concessione di linee di credito in favore della che a distanza di pochi mesi Controparte_4 avrebbe deliberato la propria messa in liquidazione registrando una rilevante perdita di esercizio nonché della incompletezza ed ambiguità della dichiarazione resa dal ex art 547 c.p.c.. Ciò comporta la insussistenza del presupposto soggettivo CP_2 richiesto dalla norma invocata (mala fede o la colpa grave ella parte, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
In punto di liquidazione delle spese di lite, si ritiene, pertanto che nel caso de quo, stante la controvertibile qualificazione dei fatti di causa e la natura complessa della presente controversia, evincibile dalla motivazione sopra esposta e l'esito della stessa,
pagina 23 di 24 ivi compreso il rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sopra evidenziate, costituiscono, considerati nella loro globalità tano gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione integrale ex art 92, 2° comma c.p.c. ( Corte Cost. 77/2018) delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di RU, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; CP_1 Controparte_2
- rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. proposta dai convenuti nei confronti dell'attore;
- dichiara integralmente compensate ex art. 92, 2° comma c.p.c. le spese di lite.
RU, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RU - sezione II civile -, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4669 R.G. dell'anno 2017
tra
(C.F. ) rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Marco Baldassarri presso il cui studio in RU, Via Danzetta 7, è elettivamente domiciliato
- attore -
contro
( C.F.: ) E CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi per
[...] CodiceFiscale_3 delega in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta dall'Avv.
Antonio Coaccioli presso il cui studio in RU, Piazza Alfani n 4 sono elettivamente domiciliati .
- convenuti -
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 8.5.2025, per l'avv. Marco Baldassarri “ conclude come all'atto di Parte_1 citazione e chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.” ; per e l'Avv. Margherita Scalamogna CP_1 Controparte_2 in sostituzione dell'Avv. Antonio Coaccioli, “ conclude come alle comparse di costituzione e risposta e si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 6.7.2017 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di RU e CP_1 Controparte_2
esponendo :
[...]
- di aver intrattenuto molteplici rapporti con la Controparte_3
, presso l'Agenzia 2 di RU, Via Settevalli, in proprio e quale legale
[...] rappresentante della;
Controparte_4
- negli anni 2001 e 2002, a seguito della richiesta di apertura di credito e finanziamento in favore della predetta società, la aveva richiesto, e ottenuto, CP_3 che una parte della provvista riveniente dal finanziamento vensse utilizzata per l'acquisto dei seguenti titoli al portatore emessi dalla stessa a) certificato di CP_3 deposito al portatore n. 121/B/000000414 del valore di € 55.000,00 con scadenza
29.4.2003, b) libretto di deposito al portatore n. 121 05050811/7 del 13.2.2001 di originari € 16.000,00, c) libretto di deposito al portatore n. 121 05050812/5 del
13.2.2001 di originari € 17.000,00, d) libretto di deposito al portatore n. 121
05050813/3 del 13.2.2001 di originari € 17.000,00;
- che detti titoli al portatore erano rimasti nella disponibilità della fisicamente CP_3 trattenuti dal Direttore di filiale n. 2 dell'epoca, senza alcun specifico CP_1 titolo contrattuale;
- nel corso degli anni detti titoli erano sempre rimasti presso l' Controparte_5
[...
nella disponibilità del direttore e del suo successore CP_3 CP_1
pagina 2 di 24 pur essendo consentito al di eseguire Controparte_2 Pt_1 alcune movimentazioni sui libretti di deposito
- che già nel 2002 e nel 2003 l'attore aveva formalmente richiesto alla che gli CP_3 fossero riconsegnati i titoli atteso che non vi era alcuna ragione per cui rimanessero ivi giacenti, ma a dette richieste il direttore aveva opposto rifiuti CP_1 sostanzialmente immotivati replicando con comunicazionie datate 22.8.2003 e
20.11.2003;
- la , quindi, tentando di legittimare il possesso dei titoli e delle somme CP_3 di danaro ivi cartolarizzate aveva promosso pignoramento presso terzi presso sé stessa con atto 22.7.2003, ma tale pignoramento era stato dichiarato inefficace con sentenza del Tribunale di RU 30.6.2010 confermata dalla Corte d'Appello di
RU con sentenza 8.05.2014 divenuta definitiva il 15.3.2015;
- che a seguito delle suddette pronunce giudiziali l'attore era stato comunque costretto a richiedere al Tribunale di Arezzo l'emissione di un decreto ingiuntivo in forma specifica (440/2015 R.G.D.I.) per la consegna del certificato di deposito e dei tre libretti al portatore, ovvero per il pagamento delle somme a credito recate dagli stessi, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati;
- che ottenuto il decreto ingiuntivo e portandolo in esecuzione l'attore aveva dovuto constatare che i titoli al portatore pur trovandosi ancora nel possesso della CP_3 erano stati sostanzialmente azzerati;
- che l'attore aveva allora potuto apprendere che era stato promosso dalla società
Guber s.p.a., procuratrice della HE BA di Londra, cessionaria della stessa e del dei crediti da questa vantati nei confronti di Controparte_3 CP_3
e del un pignoramento presso terzi di cui l'attore Controparte_4 Pt_1 non aveva avuto effettiva conoscenza essendo avvenuta la notifica ex art. 143 c.p.c. nell'aprile del 2011.;
- che a fronte del pignoramento la aveva reso in data 4.5.2011 la CP_3 dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. sottoscritta dal direttore della Agenzia n. 2 di pagina 3 di 24 RU, , con la quale aveva comunicato: “di avere Controparte_2 provveduto a bloccare la somma di € 64.841,78
(sessantaquattromilaottocentoquarantuno/78) a nome del sig. ”,; Parte_1
- che la somma era stata, quindi, assegnata alla Guber S.p.a. con ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione in data 3.11.2011 e la - e per essa il direttore CP_3
– aveva prelevato l'importo recato dai titoli di credito al portatore più CP_2 volte citati e descritti cosegnandolo alla società assegnataria.
In punto di diritto l'attore rilevava la illeceità delle condotte poste in essere dai convenuti, nella loro qualità di direttori della banca, per aver illegittimamente ed illecitamente detenuto e rifiutato di restituire senza alcun titolo giuridico i titoli per cui è causa notiziando la propria cessionaria del credito affinchè potesse soddisfarsi su dette somme. Inoltre il in fase di pignoramento presso terzi, avrebbe CP_2 rilasciato una dichiarazione ex art 547 c.p.c. mendace in quanto la Controparte_3
e del non era debitrice del e non aveva alcun titolo
[...] CP_3 Pt_1 giuridico sui titoli al portatore detenuti presso di sé, dando esecuzione successivamente all'ordinanza di assegnazione delle somme contenute in detti titoli.
Secondo l'attore le condotte ratione temporis poste in essere dai convenuti integravano il delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata ai propri danni provvedendo a denunziarli alla Procura della Repubblica di RU ( 11814/2016
N.R) dopo averli, precedentemente denunciati alla Procura della Repubblica di
Arezzo ( 4422/2015 R.N.R.). Per tali motivi l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…. - accertare l'illegittimità delle condotte tenute dai convenuti e nella qualità di direttori CP_1 Controparte_2 pro-tempore della di , come descritte in Controparte_5 CP_3 narrativa, nonché la loro illiceità penale, in quanto comportamenti integranti il reato di appropriazione indebita continuata e aggravata, ovvero ogni altro o diverso reato che fosse ravvisato dal Tribunale adito;
CP_
- accertare e dichiarare per l'effetto la responsabilità dei convenuti e derivante dai reati commessi in danno dell'attore ex art. 185 c.p. in CP_2
pagina 4 di 24 relazione agli artt. 110, 81, 646, 61 n. 11 c.p., ovvero in relazione ad ogni ulteriore o diversa norma applicabile alla fattispecie;
- condannare conseguentemente e CP_1 Controparte_2 insieme e in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti subiti dall'attore danni che si quantificano nella somma di € Parte_1
64.700,46 ovvero nella somma diversa e più esatta che sarà ritenuta di giustizia, oltre danno da svalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata, oltre al danno non patrimoniale ex delictu da liquidarsi equitativamente, importo finale da contenersi comunque entro la soglia di €
260.000,00;
- condannare i convenuti, insieme e in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali di lite”.
1.2 I convenuti e si si costituivano in CP_1 Controparte_2 giudizio depositando distinte comparse di costituzione e risposta in data 7.11.2017. CP_ In particolare il eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria attorea avendo egli esercitato la funzione di direttore della Agenzia di Via
Settevalli della e del dal 27.11.2000 al Controparte_3 CP_3
17.12.2006. Nel merito rilevava che nel verbale di consegna del 15.5.2015 dei certificati di deposito e dei libretti di deposito conseguente alla notifica del decreto ingiuntivo 440/2015 del tribunale di Arezzo avverso la l'attore avrebbe CP_3 rinunciato al predetto decreto ingiuntivo dichiarando di non aver più nulla a pretendere in relazione ai titoli ed alle ragioni indicate nel decreto ingiuntivo. Tale rinuncia, definitiva ed irrevocabile, costituiva novazione della precedente situazione giuridica sulla quale l'attore fondava la propria odierna domanda risarcitoria. L'azione del era, pertanto, carente di interesse ad agire ex art. Pt_1
100 c.p.c.. e quindi inammissibile e/o improponibile. Detto convenuto sosteneva, poi, che le medesime domande risarcitorie erano già state formulate dal Pt_1 quale liquidatore della nel giudizio R.G. 2330/2004 Controparte_4 promosso contro la e del innanzi al Tribunale di Controparte_3 CP_3
pagina 5 di 24 CP_ Arezzo, ciò costituendo un inammissibile bis in idem . Nel merito il contestava la domanda attorea deducendo che nel periodo in cui era stato direttore mai il si era recato in per ritirare i propri titoli e che le Pt_1 CP_3 comunicazioni del 22.8.2003 e del 20.11.2003 erano state redatte e sottoscritte dalla direzione generale della Banca di Arezzo. D'altra parte lo stesso attore aveva potuto movimentare detti titoli sostenendo, anche in giudizio, di averli ceduti pro CP_ soluto a favore di tal . Il rilevava, infine, la propria estraneità Persona_1 rispetto alle vicende concernenti l'assegnazione delle somme contenute nei titoli alla Guber S.p.a. avendo cessato il proprio incarico da quasi 5 anni.
Per questi motivi
il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni “…. IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE la prescrizione dell''azione avversaria con ogni conseguenziale pronuncia di inammissibilità e/o rigetto della domanda attorea;
in denegata ipotesi,
- ACCERTARE la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore
e/o la violazione del bis in idem, per tutto quanto dedotto, prodotto ed illustrato in narrativa, e, per l'effetto, ed in ogni caso,
- DICHIARARE l'inammissibilità dell'azione avversaria con ogni conseguente statuizione di legge, e/o
NEL MERITO
– RIGETTARE le domande tutte proposte dall'odierno attore siccome inammissibili, nonché infondate in fatto in diritto, pretestuose e non provate.
IN OGNI CASO
– CONDANNARE l'attore al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”
1.3 Il convenuto nella propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta eccepiva la intervenuta prescrizione della domanda attorea rilevando che la dichiarazione resa ex art 547 c.p.c. in sede di pignoramento pagina 6 di 24 presso terzi da parte della Guber S.p.a. era stata predisposta dall'Ufficio Legale della Banca e che tale fatto si era verificato oltre il termine di prescrizione quinquennale. Parimenti eccepiva la carenza di interesse di agire in capo all'attore in ragione della rinuncia abdicativa-novativa contenuta nel verbale di consegna dei titoli per cui è causa del 15.2015 e la violazione del bis in idem in ragione della proposizione della medesima domanda risarcitoria nel giudizio promosso contro la dal quale liquidatore Controparte_3 Pt_1 della Nel merito deduceva di non aver mai Controparte_4 conosciuto il né di aver mai avuto alcun contatto con esso e che la Pt_1 vicenda si era sviluppata nel corso degli anni in ottemperanza ai provvedimenti giudiziari intervenuti. Rilevava, inoltre, che la propria dichiarazione di terzo nella procedura esecutiva promossa da Guber S.p.a. non era mendace in quanto la era, comunque, debitrice in via restitutoria dei titoli del CP_3 Pt_1
Per questi ragioni il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“….IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE la prescrizione dell''azione avversaria con ogni conseguenziale pronuncia di inammissibilità e/o rigetto della domanda attorea;
in denegata ipotesi,
- ACCERTARE la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore
e/o la violazione del bis in idem, per tutto quanto dedotto, prodotto ed illustrato in narrativa, e, per l'effetto, ed in ogni caso,
- DICHIARARE l'inammissibilità dell'azione avversaria con ogni conseguente statuizione di legge, e/o
NEL MERITO
– RIGETTARE le domande tutte proposte dall'odierno attore siccome inammissibili, nonché infondate in fatto in diritto, pretestuose e non provate.
IN OGNI CASO
pagina 7 di 24 – CONDANNARE l'attore al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”.
1.4 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 28.11. 2017 il
Giudice, con ordinanza riservata dell' 1.2.2018, rigettava le eccezioni di carenza di interesse ad agire e di violazione del ne bis in idem formulate dai convenuti riservando al prosieguo istruttorio ogni valutazione circa la eccezione di prescrizione. Con la stessa ordinanza venivano assegnati alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6°comma c.p.c..
1.5 La causa era, quindi, istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 26.2.2019 e all'udienza del
14.1.2020 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Avvicendatisi più giudici assegnatari del fascicolo la causa veniva più volte rinviata pervenendo all'udienza del 8.5.2025 nella quale i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque
pagina 8 di 24 acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a titolo di responsabilità extracontrattuale derivante dalle condotte illecite ascritte ai convenuti nell'esercizio delle funzioni di direttore della Agenzia di Via Settevalli della
[...]
nella quale si erano avvicendati nel periodo 2003/2015 Controparte_3 ponendo in essere ai danni del episodi di appropriazione indebita aggravata Pt_1
e continuata in relazione ad alcuni certificati di deposito al portatore e libretti di deposito al portatore detenuti sine titulo presso l' in questione. CP_5
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana invocata dall'attore è noto che compete sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità ed a maggior ragione tali oneri gravano su chi agisce per far valere un'altrui responsabilitàextracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico, non solo di allegare, ma altresì di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere.
In proposito la Corte di Cassazione ha precisato che "Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale
pagina 9 di 24 condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass. n.
691/2012; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 13328/2015).
Nel caso di specie i fatti allegati dall'attore a supporto della propria domanda si sono svolti in un periodo temporale che va dal 2001 al 2015 durante il quale vi sono state anche due azioni esecutive presso terzi nei confronti dell'attore da parte della
[...]
e del oggetto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c e, Controparte_3 CP_3 successivamente, da parte della società cessionaria del credito vantato nei confronti dell'attore.
La disamina delle domande e delle eccezioni formulate in giudizio deve, pertanto, essere preceduta dalla complessiva ricostruzione fattuale della vicenda processuale come desumibile dalla documentazione prodotta in giudizio, ancorchè non in modo completo, dalla quale, in ordineo cronologico, emerge che:
- in data 18.10.2002 la e del ha concesso alla Controparte_3 CP_3 linee di credito, con garanzia pubblica da Controparte_6 parte di nella misura del 50%, per complessivi euro 180.938,00 da Pt_2 utilizzare come anticipo sui contratti con validità al 12.2.2003 per euro
154.938,00 e come anticipo su fatture con validità al 31.12.2002 per i residui
26.000 ( doc. n. 3 fascicolo dei convenuti;
doc.ti 5-6 fascicolo dell'attore);
- il 29.10.2002 su richiesta della società finanziata la Banca erogava le linee di credito deliberate e nello stesso giorno veniva emesso a nome dell'attore il certificato di deposito al portatore n. 121/B/000000414, datato 29.10.2002 del valore di € 55.000,00 con scadenza al 29.4.2003, mentre risultavano emessi precedentemente il libretto di deposito al portatore n. 121 05050811/7 del
13.2.2001 di originari € 16.000,00, il libretto di deposito al portatore n. 121
05050812/5 del 13.2.2001 di originari € 17.000,00, il libretto di deposito al portatore n. 121 05050813/3 del 13.2.2001 di originari €17.000,00 ( doc.ti 1-
2-3-4 fascicolo dell'attore e doc.ti 4-5-6-7 fascicolo dei convenuti);
- detti titoli non sono mai stati consegnati all'attore ma sono rimasti nella pagina 10 di 24 disponibilità della Banca emittente presso l' ; Controparte_5
- in data 28.11.2002 l'attore ha richiesto a mezzo lettera raccomandata A/R all'agenzia n. 2 di la estinzione anticipata del certificato di CP_3 deposito al portatore n. 121/B/000000414, o, in alternativa, la concessione di un affidamento di pari importo sul proprio conto corrente con la medesima scadenza del certificato ( doc. 5 fascicolo dell'attore);
- in data 12.02.2003 l'attore ha richiesto all'Agenzia n. 2 di la CP_3 restituzione di n. 2 libretti al portatore da questa detenuti per complessivi euro
25.882,84 ( doc. 6 fascicolo dell'attore);
- in data 14.2.2003 l'attore ha ceduto pro-soluto a il credito Controparte_7 incorporato nei titoli al portatore per cui è causa e detta cessione è stata notificata in data 14.4.2003 a ( doc. 8 fascicolo dei convenuti); CP_3
- in data 22.7.2003 la ha notificato Controparte_3 all'attore atto di pignoramento presso terzi in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del Tribunale di RU del 6.3.2003 notificato congiuntamente all'atto di precetto in data 5.4.2003 per un importo di euro
193.447,10 oltre accessori di legge quale saldo debitore dei contratti di conto corrente n. ri 2249 e 300200 ( doc. 10 fascicolo dell'attore, doc 11 fascicolo dei convenuti);
- in data 22.8.2003 la , in riscontro alla Controparte_3 comunicazione dell'attore datata 14.7.2003, non prodotta in giudizio, ha confermato la presenza presso di sé dei titoli al portatore per cui è causa negando di averne mai preteso la consegna e di detenerli a titolo di garanzia atipica, ha, inoltre menzionato il decreto ingiuntivo del 6.3.2003 ottenuto anche nei confronti dell'attore quale fideiussore della società debitrice principale, riferendo che alla data della richiesta monitoria le somme portate nel certificato di deposito non erano esigibili e che il nell'aprile del Pt_1
2003 aveva notificato la intervenuta cessione del credito del certificato a terzi, concludendo per la indisponibilità dei titoli in quanto oggetto di pignoramento presso terzi ( doc. 8 fascicolo dell'attore);
pagina 11 di 24 - in data 6.9.2003 l'attore ha contestato la missiva della del 22.8.2003 CP_3 ribadendo di aver richiesto più volte la restituzione del certificato e dei libretti che gli era stata rifiutata in quanto detti titoli sarebbe stati consegnati in garanzia, asserendo, quindi, di essere stato costretto alla cessione degli stessi ( doc. 7 fascicolo dell'attore);
- il 30.6.2010 il Tribunale di RU con sentenza n. 1304/2010, depositata in modo incompleto da parte dell'attore, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi effettuato dalla in data 22/25.8.2003 in CP_3 quanto avvenuto successivamente rispetto alla cessione del credito da parte del e la simulazione assoluta della cessione del credito notificata alla Pt_1 in data 14.04.2003 ( doc. 11 fascicolo dell'attore); CP_3
- in data 18.4.2011 Guber S.p.a., quale procuratrice speciale di HE BA cessionaria dei credito vantati dalla e del in Controparte_3 CP_3 forza dell'atto di cessione in blocco del 12.12.2006, ha pignorato i crediti dell'attore nei confronti della Banca cedente fino a concorrenza dell'importo di euro 193.680,28 ( doc. 14 fascicolo dell'attore);
- in data 3.11.2011 il G.E. del Tribunale di RU ha assegnato a Guber S.p.a.
l'importo di euro 64.841,78 giusta dichiarazione del convenuto
[...]
, all'epoca direttore dell'Agenzia di Via Settevalli in Controparte_2
RU, in data 4.5.2011 ( doc.ti 15 e 16 fascicolo dell'attore, doc. 2 fascicolo dei convenuti;
- in data 8.5.2014 la Corte di Appello di RU , con sentenza n. 466/2014, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di RU n. 1304/2010 rigettando l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale Pt_1 proposto da Guber S.p.a. quale cessionaria del credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'attore ( doc. 12 fascicolo Controparte_3 dell'attore);
- in data 27.3.2015 l'attore aveva, quindi, ottenuto da parte del Tribunale di
Arezzo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 440/2015 per la consegna del certificato di deposito e dei tre libretti al portatore ovvero per il pagina 12 di 24 pagamento delle somme a credito recate dagli stessi, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati;
( doc. 13 fascicolo dell'attore),
- successivamente alla notificazione del suindicato decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto avvenuta in data 16.4.2015, con verbale di consegna del 15.5.2015 la Banca consegnava al procuratore dell'attore i titoli per cui è causa dando atto dell'avvenuto versamento dell'importo di euro
64.700,46 in favore di Guber S.p.a. quale creditore procedente ed assegnatario nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi 714/11 R.G.E ( doc.ti 13 fascicolo dell'attore e 1 fascicolo dei convenuti).
Passando all'esame delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate dai convenuti viene in rilievo la eccezione di prescrizione ritualmente formulata da entrambi i convenuti secondo i quali sarebbe ampiamente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. in relazione alle condotte tenute dagli stessi nella vicenda de qua.
Quanto all'eccezione di prescrizione, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità allegata dall'attore ex art 2043 cc. e 646 c.p.,, il termine a cui fare riferimento è quello quinquennale di cui all'art 2947 c.c. Va tuttavia considerato che il diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2043 c.c. sorge non per effetto dell'esistenza del fatto illecito e quindi della condotta dell'agente, ma per l'effetto del danno che questa condotta ha causato. Di conseguenza, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sorge nel momento in cui la produzione di tale danno si manifesta all'esterno, «divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile», come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile secondo standards obiettivi, con la precisazione che gli eventuali ostacoli all'esercizio del diritto, rilevanti ai fini dell'art. 2935 cod. civ., sono soltanto «gli impedimenti di carattere giuridico, non quelli di fatto» ( Cass, , n 22059/2017; Cass., 6747/2016,
Cass. 21026/2014).
Applicando tali principi al caso in esame, il termine inziale di decorrenza della prescrizione deve essere ricondotto al momento in cui la produzione del danno si è esteriorizzata ed è stata percepita dall'attore e quindi in seguito al verbale di consegna pagina 13 di 24 del 15.5.2015 dal quale il ha appreso che le somme contenute nei titoli Pt_1 oggetto di causa erano state consegnate in favore di Guber S.p.a. nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi 714/11 R.G.E.. poiché solo in tale data l'attore acquisiva consapevolezza della reale produzione di un danno nella propria sfera giuridica, non essendo né dedotto né provato che egli potesse averne avuto effettiva conoscenza in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuto in data 20.4.2011 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. che, al più ,avrebbe potuto determinare nell'attore uno stato di allarme inidoneo al fine della compiuta esteriorizzazione del danno, che è stato poi riscontrato solo all'esito dell'avvenuta restituzione dei titoli per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “…..in tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio” (Cass. 18/07/2016 n. 14662), onere non compiutamente assolto da parte dei convenuti.
L'eccezione di prescrizione formulata da entrambi i convenuti è, quindi, infondata.
Del pari infondate sono le eccezioni formulate dai convenuti circa la carenza di interesse ad agire in capo all'attore ed in ordine alla violazione del ne bis in idem, per le ragioni già indicate nell'ordinanza riservata del 1.2.2018.
Quanto alla eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore in ragione del contenuto del verbale di consegna dei titoli del 15.5.2015 nel quale il procuratore di parte attrice, pur avendo dichiarato di “ non aver più nulla pretendere in relazione ai fatti ed ai titoli ed alle ragioni portate ed indicate nel decreto ingiuntivo n. 440/2015 del Tribunale di Arezzo……” detta rinuncia/transazione risulta nel caso de quo soggettivamente ed oggettivamente inefficace in quanto resa nei confronti della e non comprendendo la domanda risarcitoria da fatto illecito dei CP_3 convenuti oggetto di causa.
Insussistente è, infine, l'asserita violazione del ne bis in idem in quanto dall'atto di citazione prodotto dai convenuti l'azione risulta promossa nei confronti di un soggetto diverso, la e differenti risultano Controparte_3
pagina 14 di 24 essere, inoltre la causa petendi ed il petitum delle due controversie ( doc. 3 fascicolo dei convenuti).
Venendo al merito della domanda attorea ha prospettato che i Parte_1 convenuti, succedutisi nel periodo per cui è causa nella carica di direttore dell'agenzia n. 2 di RU della e del , abbiano posto in essere Controparte_3 CP_3 ai propri danni una pluralità di condotte di rilevanza anche penale qualificate quali appropriazione indebita aggravata e continuata. In particolare, secondo l'attore, il convenuto avrebbe sostanzialmente imposto al di utilizzare una CP_1 Pt_1 parte della provvista delle linee di credito concesse alla Controparte_4
di cui l'attore era legale rappresentante, nell'acquisto di titoli al portatore
[...] intestati al ma ad esso mai consegnati in quanto detenuti dalla Pt_1 CP_3
CP_ nell'agenzia diretta dal a titolo di garanzia impropria in aggiunta a quella pubblica concessa dalla ed alla fideiussione rilasciata dallo stesso Pt_2 Pt_1
CP_ Detta condotta appropriativa sine titulo da parte del sarebbe proseguita nonostante le richieste di restituzione dei titoli inviate anche formalmente dall'attore tra il 28.11.2002 ed il 6.9.2003 ( doc. ti 5-6-7 fascicolo dell'attore). Detta detenzione illegittima ed illecita sarebbe continuata anche successivamente da parte del direttore CP_ subentrato al , il quale anche dopo la sentenza Controparte_2 del Tribunale di RU del 30.6.2010 che aveva dichiarato la inefficacia del pignoramento effettuato su detti titoli da parte della stessa Banca depositaria, confermata, successivamente, dalla Corte di Appello di RU con sentenza in data
8.5.2014 divenuta definitiva il 15.3.2015 ( doc.ti 11 e 12 fascicolo dell'attore).
Inoltre, secondo l'attore, il convenuto avrebbe reso in data 4.5.2011 una CP_2 dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. falsa in quanto la non sarebbe stata CP_3 debitrice nei confronti del ma detentrice sine titulo, in tal modo il Pt_1 avrebbe agevolato la società cessionaria del credito nell'ottenere CP_2
l'assegnazione in executivis dell'importo contenuto nei titoli. Il infine, CP_2 sostituendosi al legittimo portatore dei titoli ne avrebbe illecitamente disposto il contenuto in favore della Guber S.p.a..
pagina 15 di 24 Orbene, la Suprema Corte a proposito del delitto previsto e punito dall'art. 646 c..p ha osservato che “…..in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l'immutabilità del quadro normativo dì riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del "denaro", contenuta nell'' art 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà”. Tuttavia “
…. ai fini della configurazione dell'appropriazione indebita nei confronti di beni fungibili e, dunque del denaro, è essenziale che alla "disponibilità" del bene si accompagni l'accertamento di un vincolo di destinazione che deve "accompagnare" la detenzione dal momento del conferimento del bene, non essendo possibile interpretare come "vincolo di destinazione originario" un obbligo di natura civilistica assunto con la stipula di un contratto..., cosicché, "(i) n sintesi: la appropriazione indebita, o il peculato di un bene fungibile possono essere configurati solo nei casi in cui il bene sia ab origine conferito dal proprietario con un vincolo di destinazione, che viene violato dal depositario" (Sez. 2, n. 49463 del 27/09/2018,
Pagan, Rv. 274888-01. Corsivo aggiunto) ( Cass. n. 289 del 3.1.2025).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “…va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di appropriazione indebita sia stato affermato che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n.
27884 del 01/06/2022, Rv. 283632-01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep.
08/01/2014) Rv. 257317-01). Dalla sussunzione di tale principio deve ricavarsi anche la regola avversa e cioè quella secondo cui ove il credito sia certo, liquido ed esigibile la somma trattenuta dall'agente non può dirsi profitto del reato di appropriazione indebita, trattandosi di credito riscuotibile da parte del creditore venuto in possesso di somme di denaro………
pagina 16 di 24 Così che il credito nascente da un provvedimento giurisdizionale definitivo che lo ha riconosciuto in capo a taluno rende il soggetto titolare di un attivo patrimoniale certo, liquido ed esigibile che, ove posto in compensazione, esclude la possibilità di configurare l'appropriazione indebita venendo proprio a difettare la natura illecita dell'operazione” ( Cass. 42865 del 22.11.2024).
Si deve, infine, rammentare come l'art. 646 c.p. richieda, per la configurazione del reato di appropriazione indebita, la sussistenza del dolo specifico, consistente nell'intento dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.
Per “profitto ingiusto” si intende un vantaggio che non trova alcuna giustificazione in una pretesa giuridicamente riconosciuta, neppure implicitamente, dall'ordinamento.
Detto requisito deve, inoltre, essere distinto dal concetto di antigiuridicità della condotta. Mentre, infatti, l'antigiuridicità riguarda l'assenza di cause di giustificazione che rendano lecito l'atto, l'ingiustizia del profitto si riferisce alla mancanza di un riconoscimento giuridico dell'interesse perseguito dall'autore. Non può, pertanto, configurarsi il reato di appropriazione indebita nei casi in cui l'agente persegua un profitto che, pur realizzato con modalità illecite, non sia di per sé ingiusto. In tali circostanze, la condotta potrà, eventualmente, rilevare sotto il diverso profilo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sempreché sia posta in essere mediante violenza o minaccia.
Alla luce dei suindicati orientamenti giurisprudenziali si deve ritenere come non possa configurarsi in capo ai convenuti il delitto di cui all'art. 646 c.p.c..
Muovendo, in primis, circa gli addebiti mossi nei confronti del convenuto CP_1
risulta documentalmente provato e non oggetto di contestazione che lo stesso sia
[...] stato direttore della agenzia di via Settevalli in RU della Controparte_3
e del dal 27.11.2000 fino al 17.12.2006 ( doc. 10 fascicolo del
[...] CP_3 convenuto . Pur potendo risultare anomala la detenzione da parte della CP_1 del certificato di deposito al portatore e dei libretti di deposito al portatore CP_3
CP_ emessi a nome dell'attore non vi è prova che il abbia preteso o imposto tale detenzione al al fine di rendere disponibili le linee di credito in favore della Pt_1
- fatto per il quale si potrebbe prospettare anche un Controparte_4
pagina 17 di 24 concorso del nel reato di appropriazione indebita a carico della società - . In Pt_1 particolare se il certificato di deposito al portatore risulta emesso lo stesso giorno in cui sono state erogate le linee di credito in favore della società ( 29.10.2002), i libretti al portatore sono stati emessi tutti il 13.2.2001 senza alcun apparente collegamento con le suindicate linee di credito. Solamente la teste , dipendente della Testimone_1 fino al 2003, all'udienza del 6.11.2019, ha riferito che Controparte_4
CP_
“ Ricordo che andai in Banca con il nell'ufficio del Dott e che vi era Pt_1 stato un prestito erogato a il quale aveva necessità di averne solo una parte Pt_1
e una parte quindi del prestito venne trattenuta dalla Banca a garanzia della estinzione totale del debito mi pare che la somma trattenuta in garanzia fosse di circa
55.000 euro vi erano inoltre libretti al portatore. Mi pare che il prestito concesso CP_ fosse di circa 150 mila euro. Ricordo che il disse al “ mi raccomando Pt_1
CP_ che quando verrà estinto il prestito i titoli mi devono essere rimborsati” il rispose “ non ti preoccupare sono qui in cassaforte” Mi pare che detto incontro sia avvenuto tra la fine del 2001 e gli inizi del 2002 Ricordo che il finanziamento concesso era di breve durata in quanto collegato a delle somme che dovevano rientrare nella disponibilità della Alla estinzione del Controparte_8 finanziamento il richiese subito la restituzione delle somme date in garanzia Pt_1
e ricordo che la non diede riscontro”. Detta deposizione risulta tuttavia, CP_3 imprecisa ed inattendibile, in quanto il prestito venne erogato alla società e non al in data 29.10.2002 e la teste ha fatto riferimento al certificato di deposito per Pt_1 euro 55.000,00 e in modo generico a libretti al portatore. Le linee di credito concesse alla erano pari a complessivi euro 180.938,00 ed il Controparte_4 fatto che fossero state concesse in modo superiore a quanto richiesto dalla società non trova alcun riscontro nella documentazione allegata in giudizio venendo contraddetta nello stesso atto di citazione del 7.1.2004 con il quale l'attore, quale liquidatore della
, ed in proprio quale fideiussore della Controparte_9 società, ha convenuto innanzi al Tribunale di Arezzo la Controparte_3
rappresentando che la stessa non avrebbe dato seguito alle necessità della
[...] società di disporre di una maggiore ed ulteriore provvista per l'esercizio delle proprie pagina 18 di 24 attività ordinarie nell'anno 2002 lamentando la concessione “… di un credito reale dimezzato rispetto a quello garantito da ”, fatto questo che avrebbe Pt_2 comportato l'accelerazione e l'aggravamento del dissesto economico-finanziario della società che il 14.3.2003 deliberava lo scioglimento della compagine con una perdita di esercizio accertata al 31.12.2003 di euro 985.770,00 ( doc. 3 fascicolo dei convenuti). Infine non vi è nessuna prova che la società abbia restituito il finanziamento ricevuto come sostenuto dalla teste risultando, al contrario, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del 6.3.2003 notificato congiuntamente all'atto di precetto in data 5.4.2003 per un importo di euro 193.447,10 oltre accessori di legge che la abbia richiesto il saldo debitorio dei contratti di conto corrente CP_3
n. ri 2249 e 300200 ( doc. 10 fascicolo dell'attore, doc 11 fascicolo dei convenuti). CP_ Non risulta, inoltre, che il abbia posto in essere condotte dispositive o qualificabili quali interversio possessionis contro la volontà dell'attore il quale, invece, risulta aver effettuato diverse operazioni in uscita ed in entrata sui 3 libretti al portatore come risulta dalla documentazione contabile prodotta dai convenuti ( doc.
4-5-6-7 fascicolo dei convenuti). Inoltre l'attore ha ceduto i crediti contenuti nel certificato di deposito e nei libretti di che trattasi con atto datato 14.2.2003 notificato alla Banca “depositaria” il 14.04.2003, di cui è stata successivamente accertata giudizialmente la simulazione assoluta, dopo che la stessa in data 5.4.2003 CP_3 aveva notificato al coobbligato il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 402/2003 del Tribunale di RU congiuntamente all'atto di precetto per un importo di euro 193.447,10 ( doc. 10 fascicolo dell'attore). CP_ Non risulta poi che il si sia rifiutato di restituire all'attore i titoli per cui è causa.
Antecedentemente al pignoramento di detti titoli avvenuto in data 22/25.8. 2003, a seguito del quale i titoli in questione non potevano essere legittimamente restituiti all'attore, è stata prodotta solamente la lettera A/r datata 28.11.2002 con la quale l'attore ha richiesto la sola estinzione anticipata del certificato di deposito al portatore n. 121/B/000000414, o, in alternativa, la concessione di un affidamento di pari importo sul proprio conto corrente con la medesima scadenza del certificato ( doc. 5 fascicolo dell'attore). Con successiva comunicazione del 12.02.2003 l'attore pagina 19 di 24 ha richiesto all' la restituzione di n. 2 libretti al portatore per Controparte_10 complessivi euro 25.882,84. ( doc 6 fascicolo dell'attore). Le ragioni del rifiuto di consegnare detti titoli sono state esposte con lettera A/r del 22.8.2003 a firma della
Banca e non dell'allora direttore ( doc. 8 fascicolo dell'attore). Alla data CP_1 della pubblicazione della sentenza del Tribunale di RU n. 1304/2010 del
27.7.2010 con la quale veniva dichiarata l'inefficacia del pignoramento effettuato CP_ dalla in data 22-25.8.2033 il non era più direttore dell'agenzia n. 2 di Via CP_3
Settevalli da 4 anni e comunque l'attore, coerentemente alla propria linea difensiva circa la validità e l'efficacia del proprio atto di cessione dei titoli per cui è causa del
14.2.2003 sostenuto anche innanzi alla Corte di Appello di RU, non ha più richiesto la restituzione degli stessi fino al passaggio in giudicato della sentenza della
Corte di Appello n. 466/14 del 8.5.2014 ( doc.ti 11 e 12 fascicolo dell'attore). Risulta, inoltre, dalle deposizioni rese dai testi e che, dopo il Testimone_2 Testimone_3
CP_ e prima del vi siano stati altri 3 o 4 direttori presso l'agenzia n. 2 CP_2 dove si trovavano depositati i titoli al portatore che non sono stati citati in giudizio da parte dell'attore.
Venendo alla posizione del convenuto risulta documentalmente che lo CP_2 stesso sia stato direttore dell'agenzia n. 2 di Via Settevalli dal 19.1.2009 al 1.9.2013 ( doc. 10 fascicolo del convenuto . Nessuna richiesta di restituzione dei CP_2 titoli in questione è stata mai formulata dall'attore in detto periodo come precedentemente osservato, e, in data 18.4.2011, Guber S.p.a., quale procuratrice speciale di HE BA divenuta cessionaria dei crediti vantati dalla
[...]
del in forza dell'atto di cessione in blocco del Controparte_3 CP_3
12.12.2006, ha pignorato i crediti dell'attore nei confronti della Banca cedente fino a concorrenza dell'importo di euro 193.680,28 ( doc. 14 fascicolo dell'attore).
A proposito della dichiarazione del terzo pignorato la Corte di Cassazione ha precisato che “…… va affermato che il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., deve fornire indicazioni complete
e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il
pagina 20 di 24 quantum del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione…………………….la peculiare posizione del terzo pignorato, quale collaboratore od ausiliario del Giudice della esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente con il proprio creditore, non anche con il creditore procedente comporta, non solo che la sua responsabilità, per aver reso una dichiarazione ex art.
547 c.p.c. che si assume falsa o reticente, si configuri come illecito aquiliano a norma dell'art. 2043 CC, e non come responsabilità processuale aggravata da far valere, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ma anche che la instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo),
non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria che può essere esperita con giudizio autonomo e distinto dal processo di espropriazione presso terzi.”” ( Cass. 5037/2017).
Orbene la dichiarazione resa ex art 547 c.p.c. dal in data 4.5.2011 ( doc.15 CP_2 fascicolo dell'attore) più che falsa è imprecisa e parzialmente inconferente ma a scapito del creditore procedente, avendo riferito al procuratore della creditrice pignorante di “ aver provveduto a bloccare la somma di euro 64.841,78 ” a nome dell'attore e che non risultavano altri pignoramenti e cessioni del credito accettate o notificate senza fare alcun riferimento esplicito, come avrebbe dovuto, alla situazione debitoria della nei confronti del Sotto questo profilo, però, la CP_3 Pt_1 CP_3 era in effetti debitrice nei confronti dell'attore circa le somme di denaro incorporate nei titoli al portatore nonché debitrice della riconsegna materiale di detti titoli tanto che successivamente l'attore ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per la riconsegna dei titoli al portatore ed in via subordinata il pagamento delle somme contenute in detti titoli ( doc. 13 fascicolo dell'attore). Sotto diverso profilo al momento del secondo pignoramento presso terzi effettuato da Guber S.p.a., pur pendendo il giudizio di appello, il Tribunale di RU aveva dichiarato, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 283 c.p.c., tanto l'inefficacia del primo pignoramento presso terzi effettuato dalla nel Controparte_3
pagina 21 di 24 2003 quanto la nullità dell'atto di cessione del credito effettuata dall'attore e notificata alla il 14.4.2003 per simulazione assoluta. Pertanto, ope judicis, non CP_3 sussistevano al momento della dichiarazione di terzo del né pignoramenti CP_2 né atti di cessione anche se il convenuto non sembra aver avuto contezza di ciò avendo dichiarato in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 21.5.2019 “ i titoli erano conservati nella cassaforte della Filiale dove li ho trovati con allegato un messaggio del servizio legale della banca secondo il quale i titoli erano sottoposti a pignoramento. Io ricordo di aver verificato sommariamente la provenienza di detti titoli che sono stati lasciati in cassaforte così come li avevo trovati”.
Quanto alla ammissibilità ed alla ritualità dei pignoramenti presso terzi effettuati nel corso degli anni nessun rilievo è mai stato formulato al riguardo dall'attore costituitosi nel giudizio di opposizione di terzo alla esecuzione con memoria del
9.10.2003 ( doc. 9 fascicolo dei convenuti) mentre il secondo pignoramento non è stato oggetto di alcuna opposizione. D'altra parte il Giudice delle Esecuzioni con l'ordinanza del 3.11.2011 ha ritenuto che la dichiarazione del del 4.5.2011 CP_2 fosse positiva ordinando alla di versare alla creditrice procedente la somma di CP_3 euro 64.841,78 di cui si era dichiarata debitrice nei confronti del ( doc. 16 Pt_1 fascicolo dell'attore). A tale riguardo di deve osservare che “qualora il contenuto di una dichiarazione di tal fatta non sia condiviso, la stessa deve essere contestata - di regola - mediante l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, che oggi si svolge nelle forme della cognizione sommaria previste dal nuovo art. 549 cod. proc. civ. e all'epoca invece avrebbe dato luogo ad un giudizio incidentale a cognizione piena, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis” ( Cass.
26962/2017). La Corte di Cassazione aveva, inoltre, precedentemente, statuito che “
l'art. 1997 cod. civ., nel disporre che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo, trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo - non risultando impedita la circolazione del titolo - si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente
pagina 22 di 24 assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretenderne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo. Tuttavia, allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n.
213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso" ( Cass. n. 4653/2007).
La irrilevanza ai fini penalistici delle condotte allegate dall'attore sembra, infine, trovare conferma anche nel fatto che le due denunce presentate dal alla Pt_1
Procura della Repubblica di RU ( 11814/2016 N.R) ed alla Procura della
Repubblica di Arezzo ( 4422/2015 R.N.R.) non risulta che abbiano avuto alcun seguito.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei convenuti, deve, pertanto, essere rigettata.
Infondata è la domanda ex art 96 c.p.c. formulata da parte dei convenuti dovendosi comunque dare atto dell'opacità della operazione posta in essere nella custodia di CP_ titoli al portatore dell'attore riferibile al a fronte di una concessione di linee di credito in favore della che a distanza di pochi mesi Controparte_4 avrebbe deliberato la propria messa in liquidazione registrando una rilevante perdita di esercizio nonché della incompletezza ed ambiguità della dichiarazione resa dal ex art 547 c.p.c.. Ciò comporta la insussistenza del presupposto soggettivo CP_2 richiesto dalla norma invocata (mala fede o la colpa grave ella parte, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
In punto di liquidazione delle spese di lite, si ritiene, pertanto che nel caso de quo, stante la controvertibile qualificazione dei fatti di causa e la natura complessa della presente controversia, evincibile dalla motivazione sopra esposta e l'esito della stessa,
pagina 23 di 24 ivi compreso il rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sopra evidenziate, costituiscono, considerati nella loro globalità tano gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione integrale ex art 92, 2° comma c.p.c. ( Corte Cost. 77/2018) delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di RU, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; CP_1 Controparte_2
- rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. proposta dai convenuti nei confronti dell'attore;
- dichiara integralmente compensate ex art. 92, 2° comma c.p.c. le spese di lite.
RU, 3 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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