Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di AL, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di AL, promossa
DA
nata ad [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Annaloro, in AL, Via Libertà n. 102, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
Appellante
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via
Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in AL nella via
Via Val d'Aosta, 14/D, presso l'avvocatura distrettuale dell' , CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2021, Parte_1 impugnava il provvedimento dell' del 10/03/2021 con il quale CP_2
2, co. 1, a), 1), L. 26/2019», con conseguente richiesta di restituzione delle somme nelle more erogate.
Deduceva, nel merito, che ella era cittadina MA;
che risiedeva regolarmente e stabilmente in Italia dal 2002 insieme al coniuge, Sig. e al figlio minore , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] e che era titolare di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Lamentava l'illegittimità del provvedimento di revoca stante la carenza della motivazione e il possesso di tutti i requisiti di legge.
L' si è ritualmente costituito, chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2 evidenziando come incombesse su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti, spiegando di avere dovuto revocare la prestazione in quanto il comune competente aveva comunicato l'insussistenza del requisito della cittadinanza e della residenza.
Con sentenza n. 431/2023, pubblicata il 27.12.2023, il Giudice del
Lavoro adito rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello , per i motivi Parte_1 che saranno appresso indicati.
L , costituitosi, resiste al gravame, chiedendone il rigetto. CP_2
**********************************
Il primo giudice ha motivato la statuizione di rigetto della domanda rilevando che la ricorrente non avesse provato, come suo onere, il possesso del requisito della residenza per almeno dieci anni, di cui due continuativi anteriormente alla proposizione della domanda, nonché di quello del diritto di soggiorno permanente, richiesti dall'art. 2 dlgs del 28 gennaio
2019, n. 4 per l'accesso al benefico.
Il tribunale, in particolare, pur dando atto che la ricorrente aveva allegato copia del proprio certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di AL e quello del coniuge , riteneva che i suddetti certificati non fossero sufficienti a dimostrare l'effettività del soggiorno in Italia, evidenziando che: “a mero titolo esemplificativo, non si comprende se la ricorrente abbia soggiornato ai civici indicati nello storico in ragione della proprietà dell'immobile o di un contratto di locazione. Né si comprende se il figlio minore , Persona_2 nato a [...] il [...] abbia frequentato un istituto scolastico oppure abbia goduto dell'assistenza sanitaria, peraltro in una fase dello sviluppo in cui sono soggetti alle vaccinazioni e a numerosi controlli.”
L'appellante critica il superiore impianto argomentativo, rilevando, preliminarmente, la contraddittorietà delle decisioni adottate dalla dita che, nel giudizio cautelare ex art. 700 cpc in corso di causa CP_3 proposto dalla , con provvedimento del 19/09/2022, aveva Pt_1 accertato e dichiarato il diritto della stessa al reddito di cittadinanza sulla base della medesima documentazione, poi ritenuta insufficiente in sede di giudizio di merito.
Ribadisce, poi, il possesso di tutti i requisiti, di cittadinanza e di residenza, richiesti dalla legge per l'accesso al RMC, come da documentazione già versata in atti avverso le cui risultanze l' non CP_2 aveva né dedotto né provato alcunchè.
L'appello merita accoglimento.
Non risultano, innanzitutto, neanche chiare le ragioni per le quali l' ha revocato il reddito di cittadinanza alla , essendo il CP_2 Pt_1 relativo provvedimento stato motivato unicamente con l'indicazione:
“Mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2, co.1, a),1) L. 26/2019”, quindi, stando al tenore letterale del provvedimento impugnato, unicamente a causa di difetti concernenti il requisito di cittadinanza
(che, nel caso della ricorrente, era evidentemente quello di essere
“cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”), e non di quello pertinente alla residenza, cui ha riguardo il numero 2) del citato art. 2, comma 1, lett. a).
Ciò nonostante si è dibattuto in questo giudizio proprio del possesso o meno in capo alla di quest'ultimo requisito, che, stando a Pt_1 quanto sopra osservato, avrebbe tuttavia dovuto essere ritenuto pacifico, non essendo la relativa mancanza stata posta alla base della revoca del beneficio oggetto di trattazione.
L del resto, costituendosi in primo grado, non ha dedotto CP_2 alcunchè di specifico circa il mancato possesso in capo alla ricorrente dei requisiti di cittadinanza (o di residenza) ex L. n. 26/19, limitandosi a osservare che la competenza su relativi accertamenti era demandata ai comuni e che, nella specie, il comune di
AL aveva comunicato all' la mancanza in capo alla CP_1 richiedente dei predetti requisiti, senza, però, né specificare a quale requisito si facesse riferimento, né produrre la comunicazione in questione.
Ora, essendo documentato che è cittadina Parte_1 MA (ossia di paese terzo) effettivamente in possesso di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – si come confermato anche dalla sentenza del Tar di Palermo del 2017, in premessa indicata, che ebbe ad annullare la revoca del suddetto permesso disposta dal nel 2016 – non ricorre dubbio Controparte_4 alcuno che, quantomeno con riguardo ai requisiti di cittadinanza ex
“art. 2, co.1, a),1) L. 26/2019”, essi fossero effettivamente posseduti dalla richiedente, fatto che di per se solo sarebbe sufficiente, ad avviso della Corte, a comprovare l'illegittimità del provvedimento CP_2 di revoca del RMC che unicamente sulla mancanza degli stesi requisiti era fondato.
Conclusioni non dissimili, tuttavia, possono essere formulate anche con riguardo al possesso in capo all'odierna appellante degli ulteriori requisiti di residenza richiesti, cumulativamente a quelli di cittadinanza, dalla disciplina legale sopra richiamata, secondo cui il richiedente deve essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Anche in merito a tale requisito la originaria ricorrente ha in realtà fornito, a giudizio della Corte e contrariamente a quanto arguito dal primo decidente, ampia dimostrazione documentale, liberandosi del relativo onere probatorio, producendo i certificati di residenza storica della stessa e del coniuge rilasciati dal comune Persona_1 di AL (oltre al certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia del 26/06/2024), dai quali emergeva, con valore fidefacente, che la sig.ra risiedeva a AL dal 2003, Per_3 unitamente al coniuge e al figlio , il quale, a sua Persona_2 volta, era nato a [...] il [...]. Nel 2016, poi, come detto, la sig.ra era stata costretta a Per_3 rivolgersi al TAR di Palermo onde impugnare la revoca del permesso di soggiorno disposta dal Ministero dell'Interno, ottenendone ragione.
Ora, come precisato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 16414 del 21 giugno 2018 sul valore probatorio del certificato storico di residenza: "le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che
è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”
Ciò tuttavia non significa che le dette risultanze anagrafiche siano irrilevanti, ma solo che la relativa certificazione ha valore presuntivo, fermo restando il diritto dell'interessato (o, è da ritenere, del contro interessato) di fornire la prova contraria.
Nella specie, tuttavia, a fronte delle certificazioni prodotte - che soddisfacevano l'onere probatorio gravante a carico dell'interessata - non ha l' come suo onere, fornito alcuna prova contraria, né, CP_2 ancora più a monte, specificamente dedotto che la ricorrente non avesse risieduto stabilmente in Italia per il periodo voluto dalla legge, essendosi l'ente limitato a fare riferimento a presunte comunicazioni del comune di AL delle quali difetta però financo ogni traccia documentale.
Il valore presuntivo delle certificazioni di residenza storica è, nella specie, comunque rafforzato dalle ulteriori risultanze documentali cui si è fatto appena cenno, che sembrano dimostrare una permanenza continua della in Italia nel corso del tempo, quanto meno fin Pt_1 dal 2003, ossia la certificazione della nascita del figlio della ricorrente a AL il 05.11.2011 e il ricorso al Tar del 2016 cui si è sopra fatto cenno.
Non meno significativo è del resto lo stesso permesso UE per soggiornanti di lungo periodo posseduto dall'appellate, tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado, che oltre a soddisfare il requisito previsto dall' “art. 2, co.1, a),1) L. 26/2019” comprova, ulteriormente, alla stregua dell'istruttoria in merito a suo tempo compiuta dal , ancora una volta anche Controparte_4 quello della residenza stabile dell'interessata nel territorio italiano, a sua volta, come noto, requisito imprescindibile per il rilascio dello stesso permesso.
Alla luce di quanto sopra, il accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarato il diritto di al beneficio del Reddito di cittadinanza nel periodo Parte_1 intercorrente tra il mese di marzo 2020 e il mese di gennaio 2021, e per l'effetto, l' deve essere condannato al relativo pagamento, con CP_2 gli accessori di legge.
Atteso l'esito della lite, le spese afferenti ai due gradi del giudizio, tenuto conto dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (medi tabellari previsti per una causa del valore dichiarato di € 2.577,12, esclusa per il giudizio di appello la liquidazione della fase di trattazione/istruzione, non tenuta in ragione della immediata decisione della causa).
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di AL in funzione di giudice del lavoro n. 431/2023, pubblicata il 27.12.2023
- dichiara il diritto di al beneficio del Reddito di Parte_1 cittadinanza nel periodo intercorrente tra il mese di marzo 2020 e il mese di gennaio 2021, e per l'effetto, condanna l' alla relativa CP_2 erogazione, con gli accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di entrambi i gradi del CP_2 giudizio che, tenuto conto dell'ammissione dell'odierna appellante al patrocinio a carico dello Stato, liquida in complessivi euro1.276,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge per il primo grado e in complessivi euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge per il presente grado, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
AL, 22.01.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE