Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 24/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2025, proposto da
ES AT, AN IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura - TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 15/2025 dell’8 gennaio 2025, prot. n. 45 del 9 gennaio 2025, con la quale il Responsabile dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca ha sostanzialmente respinto la domanda di condono ex legge 47/1985 prot. n. 522 del 21 gennaio 1986, sul presupposto che il “ parere favorevole all’intervento in oggetto limitatamente alla volumetria aggiunta complessiva rientrante nella percentuale assentibile (max 20%) del volume legittimo esistente, ai sensi del comma 3 lett. b1 dell’art. 45 delle NTA del PPTR ”;
- del presupposto parere della TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce prot. n. 21870 del 28 ottobre 2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 10 marzo 2025 e depositato in data 1 aprile 2025, i ricorrenti hanno impugnato gli atti a mezzo dei quali l’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca e la TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce hanno riscontrato l’istanza presentata in data 21 gennaio 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, per la sanatoria di alcuni interventi edilizi (cambio di destinazione d’uso di un vano al piano terreno, realizzazione di una veranda di superficie pari a 45mq e di un vano garage di 13,9 mq e sopraelevazione del fabbricato con realizzazione di un’ulteriore superficie di 49,03 mq) realizzati in assenza di titolo presso un immobile sito nel Comune di Melendugno, in zona sottoposta, secondo le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), a tutela paesaggistica e idrogeologica.
1.2. L’Amministrazione comunale, con nota del 29 agosto 2019, provvedeva a trasmettere l’istanza alla TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce ai fini del rilascio del parere previsto dall’art. 146, co. 8, d.lgs. 42/2004.
1.3. La TE, con atto del 28 dicembre 2019, esprimeva parere parzialmente favorevole, ritenendo possibile disporsi la sanatoria “ limitatamente alla volumetria aggiunta complessiva rientrante nella percentuale assentibile (max 20%) del volume legittimo esistente, ai sensi del comma 3 lett. b1 dell’art. 45 delle NTA del PPTR ”.
1.4. Di conseguenza, l’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, con nota prot. 45 del 9 gennaio 2025, emetteva l’autorizzazione paesaggistica n. 15 dell’8 gennaio 2025, con la quale, alla luce del presupposto parere della TE n. 21870 del 28 ottobre 2019, riconosceva la compatibilità paesaggistica degli interventi oggetto dell’istanza di sanatoria “ limitatamente alla volumetria aggiunta complessiva rientrante nella percentuale assentibile (max 20%) del volume legittimo esistente, ai sensi del comma 3 lett. b1 dell’art. 45 delle NTA del PPTR ”.
2. I ricorrenti, pertanto, ritenendo l’autorizzazione paesaggistica e il presupposto parere lesivi (in quanto comportanti il sostanziale diniego dell’istanza), hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, sulla scorta della seguente ragione di censura:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 47/85. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DLGS 42/04. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 45 DELLE NTA AL PPTR. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. IRRAZIONALITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO ”.
2.1. Il Ministero della Cultura - TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce si è costituito in giudizio in data 2 aprile 2025 per resistere al ricorso. Con successivo deposito dell’11 aprile 2025 ha prodotto la documentazione di causa e una relazione informativa.
2.2. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
4. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato l’autorizzazione paesaggistica emessa dall’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca e il presupposto parere della TE, in sintesi in quanto fondati sulla mera applicazione delle disposizioni di cui alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, non avendo, tuttavia, considerato che dette previsioni di tutela sono state introdotte successivamente alla realizzazione delle opere e alla presentazione dell’istanza di sanatoria, né svolto una valutazione in concreto di compatibilità degli interventi in questione.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Il parere reso dalla TE (cui risulta essersi adeguato il successivo provvedimento dell’Unione dei Comuni) è motivato come di seguito: “ considerato che la recente giurisprudenza ha statuito che la procedura per le istanze di condono edilizio debba prevede l’esame delle stesse alla luce della normativa vigente (“in materia di condono edilizio vale la disciplina in vigore al momento del titolo edilizio, cfr. recente sentenza del TAR di Lecce n. 2047/2017); questa TE esprime, ai sensi del comma 8 dell’art. 146 in epigrafe, parere favorevole all’intervento in oggetto limitatamente alla volumetria aggiunta complessiva rientrante nella percentuale assentibile (max 20%) del volume legittimo esistente, ai sensi del comma 3 lett. b1 dell’art. 45 della NTA del PPTR ”.
4.3. Siffatta motivazione non può ritenersi idonea a supportare la determinazione assunta dalle Amministrazioni, ritenendo il Collegio di dover dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in caso di istanza di condono ex legge 47/1985, pur dovendosi procedere (come rilevato anche dalla stessa TE) alla valutazione dell’intervento sulla base della normativa vigente al momento di esame dell’istanza, ove vengano in considerazione previsioni di vincolo sopravvenute, non può concludersi sic et simplicieter per la non sanabilità (o, come nel caso di specie, per la sanabilità solo parziale) dell’opera sulla base della normativa sopravvenuta, dovendo comunque procedersi all’esame in concreto dell’intervento proposto, valutando se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza dell’opera stessa.
4.4. Tale impostazione, peraltro, è stata già fatta propria anche da questo TAR, Sezione Prima, con sentenza n. 1779 del 10 novembre 2022, relativa a caso analogo a quello di specie (avendo ad oggetto l’applicazione dell’art. 45, co. 3, lett. b1, art. 45 delle NTA al PPTR della Regione Puglia) e nella quale è stato precisato quanto segue:
“ 6.1. La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha chiarito che “il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può operare in modo retroattivo, ma non può neppure considerarsi inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione; va, dunque, applicato lo stesso regime della previsione generale di cui all’art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2015 n. 3909; id. sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035; sez. II, 15 luglio 2020, n. 4576). In caso di sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area, questo non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 231), ma l’Amministrazione deve valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza del manufatto abusivo, anche ad esempio in ordine alla salvaguardia della pubblica incolumità Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3734)” (Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2022 n. 17).
6.2. Nel concreto caso di specie, il parere della TE, per un verso, ha correttamente rilevato la necessità di fare riferimento alla normativa vincolistica vigente, e però per altro verso ha erroneamente ritenuto di applicare il vincolo sopravvenuto di cui all’art. 45, co. 3 lett. b1), del PPTR in modo rigido e necessitato, limitandosi ad esternare le ragioni preclusive dettate dalle prescrizioni di tutela dell'area, laddove invece avrebbe dovuto verificare in concreto la compatibilità dell’opera abusiva con le esigenze di tutela a cui il vincolo è preposto, e ciò a maggior ragione ove si tenga conto del fatto che la prescrizione in questione (secondo cui è ammessa la “trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%”) vale ad individuare un vincolo di inedificabilità di tipo relativo ” .
4.5. Deve, inoltre, evidenziarsi l’irrilevanza del richiamo, contenuto nel rapporto informativo del Ministero depositato in data 11 aprile 2025, al precedente del Consiglio di Stato n. 2985/2024, trattandosi di pronuncia avente ad oggetto un parere paesaggistico motivato non soltanto con riferimento alle disposizioni delle NTA del PPTR, ma sulla scorta, altresì, delle previsioni dell’art. 51, lett. f), l.r. 56/1980, norma che, tuttavia, non risulta essere stata richiamata dalla TE nel parere del 28 ottobre 2019 e che, pertanto, non avendo costituito ragione della determinazione assunta, non è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
4.6. Ne discende, conclusivamente, l’illegittimità del parere del 28 ottobre 2019 e della consequenziale autorizzazione paesaggistica dell’8 gennaio 2025, in quanto fondate sulla mera applicazione delle disposizioni di vincolo sopravvenute, quando, invece, le Amministrazioni avrebbero dovuto procedere alla valutazione in concreto della compatibilità delle opere di cui è stata richiesta la sanatoria rispetto alle esigenze di tutela a cui il vincolo stesso è preposto.
5. Per quanto detto, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’autorizzazione paesaggistica emessa dall’ Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca n. 15/2025 dell’8 gennaio 2025, prot. n. 45 del 9 gennaio 2025 e del parere della TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce prot. n. 21870 del 28 ottobre 2019, fatta salvo il potere/dovere di procedere alla rivalutazione dell’istanza nel rispetto di quanto precisato in motivazione.
6. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’accoglimento del ricorso limitatamente al difetto di adeguata motivazione degli atti impugnati e non essendo stata accertata, invece, l’effettiva sanabilità degli interventi oggetto dell’istanza di sanatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione paesaggistica emessa dall’ Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca n. 15/2025 dell’8 gennaio 2025, prot. n. 45 del 9 gennaio 2025 e il parere della TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce prot. n. 21870 del 28 ottobre 2019.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO