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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 104 RACL dell'anno 2021, proposta da
, nata a Iglesias il [...], in [...] madre esercente la potestà genitoriale Parte_1 Per_1
, nata a [...] il [...], residenti a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo
[...] studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, i quali la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti del 28.07.2015, a firma del dott. notaio in Roma, repertorio n. 80974 rog. 21569, Persona_2 appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, via Delitala 2
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte “condannare l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura del compenso medio previsto per ciascuna fase dalle tabelle ministeriali per le cause di previdenza, ovvero, della somma di € 2.250,50, oltre a spese generali (15% pari a € 337,50) ed accessori di legge, o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, regolando le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei procuratori, antistatari”.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte “a) rigettare l'appello; b) con vittoria di spese ed onorari”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.12.2019 davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, , in Parte_1 persona della madre esercente la potestà genitoriale, , ha convenuto in giudizio l' per Persona_1 CP_2
pagina 1 di 6 rappresentare di avere proposto domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento e che, sottoposta a visita dalla commissione medica della Asl Carbonia, era stata invece riconosciuta “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” e diritto all'indennità di frequenza, ma non all'indennità di accompagnamento.
Avverso tale valutazione aveva dato corso all'azione giudiziale, chiedendo al Tribunale di Cagliari accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per il diritto all'indennità di CP_ accompagnamento, evidenziando che con nota del 12/07/2019 l' aveva dato atto di avere riconosciuto il requisito sanitario in disputa, con verbale di autotutela in data 11/07/2019, cui aveva fatto seguito l'invio da CP_ parte sua, in data 30/07/2019, del necessario modello AP70, ma non il pagamento dovuto da parte dell' che mai aveva proceduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione richiesta.
Ha pertanto domandato che fosse accertato il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza di legge, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16/07/2018) e la CP_ conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, con gli accessori di legge.
L' si è costituito in giudizio in data 3.06.2020 per rilevare l'avvenuto pagamento della prestazione, come CP_2 da comunicazione in data 2/03/2020 prodotta, per un importo netto di 9.836,41 € e domandare, perciò, declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
Il Tribunale, con sentenza n. 838 del 23 ottobre 2020, ha dichiarato cessata la materia del contendere e CP_ condannato l' al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi 812,50 €, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Più precisamente il primo giudice ha ritenuto accertato, alla luce del contenuto della memoria difensiva dell'istituto convenuto e delle allegazioni formulate dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, che CP_ l' successivamente all'introduzione del giudizio, avesse provveduto al riconoscimento della prestazione richiesta e al pagamento delle somme dovute, dichiarando perciò cessata la materia del contendere e condannando l'ente, siccome virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
Ha, peraltro, calcolato le stesse considerando i valori minimi previsti dal Dm 55/2014, nella versione vigente all'epoca, per le sole fasi di studio e introduttiva nello scaglione di valore da 5.200,01 € a 26.000 € della tabella relativa alle cause di previdenza, senza ulteriore liquidazione per le fasi di trattazione e decisoria, ritenendo “assolutamente marginali le attività svolte e da svolgersi in relazione alle dette fasi del procedimento”.
Contro la sentenza ha proposto appello in persona della madre, , genitore Parte_1 Persona_1 esercente la potestà genitoriale, cui ha resistito l' CP_2
*
Con un unico motivo di appello ha censurato la statuizione sulle spese perché disposta dal Tribunale in Pt_1 violazione del D.M. 55/2014 che disciplina le spese di lite e comunque perché manifestamente irragionevole ed illogica.
Il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato il principio della soccombenza virtuale, tuttavia aveva applicato una significativa riduzione rispetto a quanto indicato dall'appellante nella dettagliata nota pagina 2 di 6 spese depositata, di cui non aveva proprio tenuto conto, escludendo le fasi di trattazione e decisoria, ritenute assolutamente marginali, ovvero di secondaria importanza, senza quindi negare che si fossero svolte, così arbitrariamente introducendo un criterio di quantificazione delle spese di lite non contemplato dal DM 55 del 2014, formulando una valutazione di marginalità estranea al sistema delineato dal D.M. 55/2014 il quale prevede che la quantificazione dei compensi sia ancorata a parametri obiettivi (materia e valore della causa) piuttosto che a criteri sommari e di difficile apprezzamento, quale quello in questione, che al più avrebbero potuto giustificare, se adeguatamente motivati, una diversa quantificazione dei compensi, come previsto dall'art. 4 DM 55/2014 che esclude i compensi di una fase solo quando la stessa non si sia svolta.
Ed in una causa documentale come quella di specie erano evidenti attività istruttorie come la preparazione e consultazione del materiale documentale, dato che le parti avevano partecipato a due udienze, ponendo in essere una serie di attività che avevano consentito la pronta definizione della controversia (attività di controllo dell'effettiva ricezione del pagamento e dell'esattezza delle somme corrisposte e deposito di dettagliata nota spese che non eccedeva ai compensi minimi inderogabili, con il fine di completare tempestivamente l'istruttoria e di agevolare la liquidazione dei compensi da parte del Tribunale), depositando note di trattazione scritta, tanto più che le voci elencate nella nota spese erano specificamente menzionate dal D.M. 55/2014, all'art. 4.
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L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Il collegio ritiene corretta la decisione del primo giudice di non liquidare i compensi per la fase istruttoria
e/o di trattazione, neppure in limiti estremamente ridotti, perché, a prescindere dalla motivazione del primo giudice, la stessa non si è effettivamente svolta, come reso evidente dall'esame delle attività che hanno caratterizzato la controversia.
Va al proposito premesso che l' costituendosi nel primo grado del giudizio, con memoria depositata il CP_2
2/06/2020, ha immediatamente comunicato il pagamento della prestazione dovuta dal 20/03/2020, liquidata in data 2/03/2020 per 9.836,41 € con gli arretrati.
La controversia è stata, quindi, sostanzialmente definita in prima udienza se si considera che l'udienza originariamente fissata in presenza, con decreto del 27/12/2019, per la data del 8/07/2020, in ragione della nota emergenza Covid 19, con decreto del 05/06/2020, è stata spostata d'ufficio al 23/10/2020 per gli incombenti già fissati.
E all'udienza del 23/10/2020 (con decreto in data 14/08/2020 era stata prevista la trattazione scritta della stessa), il primo giudice, preso atto del deposito da parte della difesa ricorrente di note di trattazione, ha pronunciato sentenza come da verbale redatto “al fine di assicurare la continuità degli eventi nel registro generale rispetto all'udienza con trattazione scritta, occorrendo a tal fine che il verbale si chiuda con provvedimento del giudice”.
La ricorrente, quindi, nell'unica udienza in trattazione scritta che si è di fatto tenuta, quella prevista per il
23.10.2020, ha depositato sintetiche note di trattazione scritta del seguente tenore: “Gli avv. Rodin e Murino, giusto Decreto per lo svolgimento dell'udienza del 23/10/2020 mediante trattazione scritta, confermano il riconoscimento e l'erogazione della prestazione e degli arretrati solamente a marzo 2020, in data successiva al deposito pagina 3 di 6 del ricorso introduttivo e ben oltre 120 giorni dall'invio del modello AP70 (30/07/2019). Per quanto riguarda le spese di lite, rilevato che controparte ne chiede la compensazione, si evidenzia che non è stata indicata alcuna circostanza che possa ragionevolmente giustificare un tale ritardo, sebbene parte ricorrente avesse - in ossequio ai principi di correttezza
e leale collaborazione - correttamente e tempestivamente inviato il modello AP70. Per quanto sopra esposto, la ricorrente chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore degli avv. Rodin e Murino, in applicazione del principio della soccombenza virtuale e di causalità della lite, come da nota spese che si deposita”.
Si tratta con tutta evidenza di note con le quali la ricorrente ha solo precisato le proprie conclusioni, senza sostanzialmente compiere alcuna attività tra quelle ricomprese dal DM 55 del 2014 nella fase di trattazione e/o istruttoria, che correttamente, quindi, non è stata inclusa nella liquidazione delle spese di lite operata dal
Tribunale, visto che il procedimento di primo grado si è di fatto risolto in una sola udienza, come sopra evidenziato, in esito alla quale il giudice ha pronunciato la sentenza appellata ed in vista della quale la parte ricorrente, nelle note sopra riportate, si è limitata a confermare sinteticamente quanto allegato dall' CP_2 nella memoria difensiva di costituzione ovvero l'avvenuto pagamento in corso di causa della prestazione e degli arretrati e a precisare le proprie conclusioni, depositando la nota spese.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività che il DM 55/14 ricomprende nella fase in discussione, neppure in termini di trattazione (si vedano gli artt. 183 e 420 c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 350 c.p.c. per il giudizio di appello), è stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, che si è limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell' e la documentazione al medesimo allegata CP_2
(attività ricompresa dall'art. 4, c. 5, lett. b) del DM citato nella fase introduttiva), per confermarne i contenuti e a svolgere le restanti attività sopra indicate (precisazione delle conclusioni e deposito nota spese), entrambe ricomprese dall'art. 4, c. 5, lett. d) del DM 55/14 nella fase decisionale, che comprende inoltre l'esame del provvedimento giudiziale con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'unica udienza di discussione, non pronunciato nel corso dell'istruzione, né finalizzato alla medesima, ma anche l'esame del verbale dell'unica udienza che si è tenuta, nel quale il primo giudice ha dato atto della pronuncia della sentenza, con l'evidente fine di garantire la continuità degli eventi nel registro telematico.
La sentenza è quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, e in particolare della lettera c, ultimo capoverso del DM
55/2014, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la Corte condivide, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore
pagina 4 di 6 attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del 6.07.2022).
E se è vero che, come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n. 8561/2023 e
28627/2023, il DM 55 del 2014, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche
l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva
è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
E tanto ciò è vero che, per esempio, nello specifico caso esaminato dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 8561/2023, la Suprema Corte ha rilevato che in quel caso vi era stata effettivamente, all'esito della prima udienza, una fase di trattazione, nell'ambito della quale era stata disposta “dapprima l'integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti”, essendosi in seguito “proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti”, ovvero “nell'ambito della fase di trattazione, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore”, del tutto assente invece, per le ragioni già sopra precisate, nel caso di . Pt_1
Correttamente, pertanto, il primo giudice, in applicazione di tali principi, seppure in quella fattispecie declinati con riferimento al giudizio di appello, ha escluso che fosse dovuto nel caso di specie il compenso per la fase di trattazione, ovvero per la fase istruttoria, non ravvisando nelle attività in concreto svolte alcuna giustificazione per la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale.
***
Ad analoghe conclusioni non può, invece, giungersi con riferimento alla fase decisoria che, pacificamente, ai sensi del citato art. 4, è quella che attiene non solo alla precisazione delle conclusioni e all'esame di quelle delle altre parti, ma anche all'esame e alla registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere e il ritiro del fascicolo (cosi da ultimo Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, in accoglimento dell'appello ed in conformità a quanto domandato, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, ai sensi del DM 55/2014, aggiungendo quindi all'importo di 812,50 € correttamente liquidato in sentenza per le fasi di studio e introduttiva e qui non censurato, l'ulteriore importo che la parte ha quantificato in 962,5 € per la fase decisoria, che è conforme a quello previsto nella tabella all'epoca vigente delle cause di previdenza in base ai valori minimi (ottenuti riducendo il valore medio di 1.925,00 € del 50%) dello scaglione pacificamente applicabile (ossia quello tra 5.200,01 e 26.000,00 euro (così a pag. 4 del ricorso in appello), in considerazione pagina 5 di 6 del complessivo andamento della lite e dell'estrema semplicità della causa, che si è risolta di fatto in appena un'udienza.
Tali compensi minimi sono quindi pari, per la fase di studio, introduttiva e decisoria, complessivamente a
1.775,00 euro, ottenuti riducendo del 50% gli importi previsti per le controversie di questo valore nella tabella delle cause di previdenza dal Dm 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Quanto alle spese del giudizio di appello va considerata la parziale soccombenza della parte appellante, le cui ragioni sono state solo in parte riconosciute, con la conseguenza che appare, perciò, ragionevole disporne la compensazione per metà tra le parti.
La metà residua, liquidata come dispositivo in favore della parte appellante parzialmente vittoriosa, va quantificata considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (1.775,00 euro) e quella di 812,50 euro liquidata dal giudice di primo grado ovvero di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n.
4159/2017), ed è conseguentemente pari a 480,75, considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(536+536+851, ridotti del 50% per calcolare i valori minimi e questi ultimi poi compensati per metà tra le parti), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, neppure per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma quarto, del d.m. 55 del 2014 in ragione sempre dei principi sora evidenziati (la causa, dopo due rinvii, uno d'ufficio e uno per riorganizzazione dei ruoli, senza ulteriori attività, è stata tenuta a decisione).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da , in persona del genitore esercente la Parte_1 CP_ potestà genitoriale , nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Persona_1
Lavoro, in data 23.10.2020, n. 838 e, in riforma della stessa, liquida in euro 1.775,00 le spese del giudizio di CP_ primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l' alla rifusione della restante metà in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 480,75, oltre spese generali al
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi per entrambi i gradi del giudizio in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 22 gennaio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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