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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/11/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Giudice Onorario, dott RO RI RE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all' esito dell udienza del 21.11.2025, tenuta contrattazione ex art 12 7 terc c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8204/2025 R.G. Lavoro, promossa da da
( nato a [...] il [...]) rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Ruggiero Marzocca e Marco Marzocca
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.7.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della pensione di inabilità civile o in subordine dell'assegno. Con decreto depositato il 12.8.2025 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 30.10.2025 ed assegnava alla parte ricorrente il termine perentorio del giorno 15.9.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte. All' udienza del 30.10.2025, stante la mancata costituzione dell'Ente e verificato che la notifica era state effettuata in data 27.9.2025, la causa veniva rinviata per la decisione. All' odierna udienza, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto disponente la trattazione cartolare ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente è stata pronunciata la presente sentenza contestuale.
Ritiene il giudicante che il ricorso sia improcedibile per tardiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione),
“il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria. Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 12.8.2025. Senonchè, la parte ricorrente ha spedito l'atto per la notifica solo in data 27.9.2025 , allorquando il termine fissato nell'anzidetto decreto ( 15.9.2025) era già inutilmente spirato.
Per altro verso, non v'è prova – nè, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sè non imputabile (art. 153, comma 2°, c.p.c.) poichè sul punto nulla ha dedotto la medesima parte ricorrente.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese processuali, stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. depositata in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott RO RI RE definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 8204/2025 R.G.L., così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali. Foggia, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
RO RI RE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Giudice Onorario, dott RO RI RE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all' esito dell udienza del 21.11.2025, tenuta contrattazione ex art 12 7 terc c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8204/2025 R.G. Lavoro, promossa da da
( nato a [...] il [...]) rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Ruggiero Marzocca e Marco Marzocca
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.7.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della pensione di inabilità civile o in subordine dell'assegno. Con decreto depositato il 12.8.2025 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 30.10.2025 ed assegnava alla parte ricorrente il termine perentorio del giorno 15.9.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte. All' udienza del 30.10.2025, stante la mancata costituzione dell'Ente e verificato che la notifica era state effettuata in data 27.9.2025, la causa veniva rinviata per la decisione. All' odierna udienza, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto disponente la trattazione cartolare ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente è stata pronunciata la presente sentenza contestuale.
Ritiene il giudicante che il ricorso sia improcedibile per tardiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione),
“il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria. Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 12.8.2025. Senonchè, la parte ricorrente ha spedito l'atto per la notifica solo in data 27.9.2025 , allorquando il termine fissato nell'anzidetto decreto ( 15.9.2025) era già inutilmente spirato.
Per altro verso, non v'è prova – nè, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sè non imputabile (art. 153, comma 2°, c.p.c.) poichè sul punto nulla ha dedotto la medesima parte ricorrente.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese processuali, stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. depositata in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott RO RI RE definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 8204/2025 R.G.L., così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali. Foggia, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
RO RI RE