Articolo 2247 sexies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2214 quaterArticolo 2243 bis
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7 luglio 2017
Art. 2247-sexies. (( (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). )) (( 1. Sino all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A).
2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B). ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017