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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14032.2022 R.A.C.L., promossa da:
Giuseppe Giannone
con il proc. avv. Putignano
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 23.12.22, questo Tribunale chiedendo:
-dichiararsi il diritto a percepire la pensione Vo nell'importo di euro 640,08 mensili lordi alla decorrenza con successiva perequazione annuale;
CP
-condannarsi alla conseguente riliquidazione ed al pagamento della differenza mensile nei limiti della decadenza triennale, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP lamentando la improponibilità edFissata l'udienza di discussione, si è costituita improcedibilità del ricorso, eccependo la decadenza triennale e la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come la contribuzione per malattia sia stata liquidata nella misura massima possibile.
Preliminarmente, vale ricordare come la mancata presentazione della domanda amministrativa in materia previdenziale o assistenziale determina la radicale improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno espresso. Tuttavia, in tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia
-
espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione [Cassazione civile, sez. lav., 14 aprile 2005, n. 7710]; ma la misura e quindi il quomodo di liquidazione.
È noto come l'art.47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970, n. 639 reciti:
"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' CP_2 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte_3 è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria."
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art.38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedonodel citato art.47> si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Nella specie deve ritenersi maturata la eccepita decadenza in relazione ai ratei pensionistici maturati oltre il triennio antecedente il deposito del ricorso. Che quanto rende superfluo l'esame della eccepita prescrizione in relazione ai ratei pensionistici.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come la pensione in esame sia stata liquidata con 651 cs in quota A con Rms pari ad euro 423,68; come non possa riconoscersi i maggiori contributi (che peraltro determinerebbero un numero complessivo di soli 689 cs e non 718 cs) richiesti in quanto sovrapponibili ad altri periodi già computati, che è quanto si riscontra per i seguenti periodi:
-1.9.74\31.12.74 (a fronte di 14 cs dell'estratto sono stati conteggiati solo 13cs);
-1.10.74\31.12.74 (in relazione a cui non sono conteggiati 13cs da estratto in quanto già ricadenti nel periodo dell'alinea precedente);
-1.2.79\31.8.79 (in relazione a cui dei 32 cs da estratto sono conteggiati solo 29 cs risultando già conteggiati i 3 cs di febbraio 1979);
-1.80 (in relazione a cui dei 4 cs per ds sono computati solo 2 cs);
-1.1.91\21.7.91 ed 1.7.91\31.12.91 (in relazione a cui non sono conteggiati rispettivamente 10 cs e 12 cs per raggiungimento del limite di 52cs;)
-1.10.92\31.12.92 (in relazione a cui dei 14 cs sono computati solo 7cs);
CP come la liquidazione effettuata da consenta una liquidazione di un importo a calcolo di euro 837,49 lordi alla decorrenza, superiori ai richiesti euro 640,08 richiesti. Alla luce di quanto evidenziato dal teste escusso, emerge (al di là della infondatezza del ricorso, anche) la carenza di interesse ad agire considerato che un eventuale accoglimento della domanda siccome formulata determinerebbe un importo a calcolo della prestazione inferiore a CP quello riconosciuto da
Il principio dell'interesse ad agire deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento della domanda.
In particolare, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire
[CC 24.1.19 n. 2057].
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova