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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10254 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 38817/2023 avverso la sentenza n. 13472/2023 del
Giudice di Pace di Roma, depositata il 04.01.2021 e notificata in data 17.07.2023 promosso da
P.IVA ), società rappresentante Parte_1 P.IVA_1 per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1 in persona del suo Procuratore Speciale Dott. giusti poteri conferitigli Controparte_2 come da atto del Notaio Dr. di Roma del 13.12.2022, Rep. n. 20.105 Persona_1
Atto n. 8.119, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura in calce all'atto d'appello
-appellante- contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nardella presso il cui studio in P.IVA_2
Roma, alla via dei Gracchi n. 189 è elettivamente domiciliata
-appellata–
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
-appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di assicurazione contro i danni da circolazione di veicoli.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna da intendersi qui trascritte.
Concise esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società cessionaria del credito per i danni materiali e per il noleggio Controparte_3 di auto sostitutiva effettuato da a seguito di incidente stradale verificatosi Persona_2
a Roma in data 03.06.2019 su Via HI Venturini e provocato dal tamponamento della sua auto ( tg EZ917LK) da parte di autoveicolo (Citroen tg. CD720NR) Parte_2 assicurato con , conveniva in giudizio la già citata Controparte_5
1 compagnia di assicurazione, la proprietaria e conducente del veicolo danneggiante,
per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni pari alla Controparte_4 somma di euro 9.800,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La responsabile civile veniva dichiarata contumace, mentre l'odierna Controparte_4 appellante si costituiva in giudizio, impugnando la domanda attorea e chiedendone il rigetto dal momento che, sulla base delle risultanze del dispositivo satellitare ConTe Supereasy
IMA GW di cui era dotata la vettura condotta da quest'ultima non Controparte_4 aveva percorso Via HI ER – scenario del sinistro- nel giorno dell'asserito incidente stradale.
Inoltre, la società di assicurazione contestava la quantificazione del danno, deducendo sia che l'IVA esposta nella fattura non era dovuta in quanto oggetto di recupero fiscale, sia l'infondatezza della domanda relativa al fermo tecnico per carenza di elementi probatori.
Istruita la causa a mezzo prova testi e CTU sui danni materiali, il giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma pari a euro 9.647,86 oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo.
Veniva inoltre disposta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 264,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi, nonché a sopportare il peso economico delle spese corrisposte al C.T.U. come da fattura da questi rilasciata.
2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 13472/2023, pubblicata il 04.01.2021 e notificata in data 17.07.2023, la compagnia assicurativa proponeva Parte_1 appello chiedendo la riforma totale della sentenza.
A fondamento del gravame l'appellante deduceva in merito:
- alla violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure valutato il documento relativo al report del dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA
GW di cui era dotata la vettura condotta da da cui Controparte_4 risulterebbe che il giorno dell'incidente l'automobile non era transitata su Via
HI ER e/o Via Collatina, né erano stati registrati dati espressivi di eventi Crash nel giorno del sinistro;
- all'errata liquidazione del danno per avere calcolato l'importo comprensivo di
IVA senza considerare che la è una società che recupera Controparte_3 integralmente (o comunque detrae a debito) l'IVA su tutti gli acquisti di beni e servizi inerenti all'attività svolta;
- alla errata liquidazione del danno da fermo tecnico per la mancanza di prova del danno, non potendosi attribuire valore probatorio alla fattura prodotta, poiché redatta dalla stessa carrozzeria alla quale il aveva ceduto il credito. Per_2
2 3. Con comparsa di risposta la società la si costituiva in giudizio Controparte_3 chiedendo di rigettare integralmente l'atto di appello in quanto del tutto infondato in fatto, in diritto e perché non provato.
A fondamento del rigetto del gravame la società convenuta adduceva che le risultanze del
“report” del dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA GW, di cui era dotata la vettura condotta da non avevano valore probatorio, poiché era stata Controparte_4 dimostrata l'anomalia del dispositivo (come da comunicazione della Società Octo Telematics
Italia S.rl.) in data antecedente al sinistro.
Inoltre, ad avviso della società, a sostegno della dinamica dell'incidente, militava anche la relazione del CTU tecnica modale estimativa. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata la domanda risarcitoria, supportata sia dalle risultanze della
CTU, sia del valore di presunzione iuris tantum attribuito al modulo C.A.I., sia dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito alla CP_4
Relativamente al secondo motivo d'impugnazione, la società evidenziava che le fattura relative al danno materiale e al noleggio erano entrambe intestate a e sulle Persona_2 quali la aveva già versato l'importo relativo al valore dell'Iva, non Controparte_3 potendo più provvedere al suo recupero fiscale.
Infine, la società sosteneva l'infondatezza del terzo motivo d'appello, poiché il danno da fermo tecnico era stato dedotto sulla base sia della fattura di spesa del noleggio, che dalla dichiarazione di necessità al noleggio del cedente, nonché dalla documentazione attestante la propria attività lavorativa (cfr. doc. n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'atto di citazione).
4. ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne Controparte_4 veniva dichiarata la contumacia.
5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
6. L'appello è fondato.
7. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_3 ponendo alla base della sua decisione, con riguardo alla prova del sinistro e della sua dinamica, il modulo CAI a doppia firma e la mancata risposta di Controparte_4 all'interpello.
7.1 In merito alla valenza probatoria del modulo C.A.I., si premette che l'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che detto modulo sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (cfr. Cass. Sez. 3, 03/06/2024, n. 15431, Rv. 671249 – 01 che ha stabilito che: «in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti»).
3 7.2 Nel caso di specie, il CTU Geom. ha esaminato il modulo CAI evidenziando Per_3 come dallo stesso risulti che il veicolo Mini di e condotto da Persona_4
si trovava a percorrere via A. ER quando giunto in prossimità Persona_5 dell'intersezione stradale con via Collatina arrestava la marcia e veniva urtato da tergo dal veicolo Citroen condotto dalla A sua volta la Mini urtava la Fiat che a sua volta CP_4 tamponava un'Alfa Romeo.
Le autovetture coinvolte nel sinistro erano quattro, ma non sono state visionate dal CTU. In particolare, quella della era stata rottamata già in data 01.08.2019 e quella del CP_4 era stata venduta il 18.10.2019 a Per_2 Controparte_6
7.3 La conducente del veicolo Citroen non si è presentata per rendere CP_4
l'interrogatorio formale innanzi al Giudice di Pace.
Inoltre, agli atti è stata acquisita la dichiarazione spontanea resa dalla stessa in data CP_4
14.10.2019, la quale ha dichiarato che il “pomeriggio del 3.6.2019 verso le ore 17.00 circa precorrevo Via ER direzione Via Collatina con la mia vettura Citroen C3 tg. AB720NR quando giunta allo stop sito all'incrocio con Via Collatina tamponavo l'auto che mi precedeva, una Mini di colore nero, che aveva rallentato in prossimità dello Stop. A seguito dell'urto la Mini tamponava la macchina che la precedeva. A seguito dell'impatto la mia macchina riportava notevoli danni tanto che ho dovuto rottamarla. Rettifico la targa corretta è CD720NR… Le macchine coinvolte nel sinistro erano 3, la mia, la Mini e un'altra che non ricordo. La mia vettura era munita di scatola nera che non
è stata rinvenuta al momento della rottamazione. La mia auto dopo il sinistro era comunque marciante tanto che ho raggiunto la mia abitazione dopo il sinistro. Dopo il sinistro ho parcheggiato la mia auto vicino casa e non l'ho più usata sino alla data della rottamazione, 01.08.2019. Per muovermi ho acquistato altra autovettura. Mi si contesta che l'ora del sinistro da me indicata (17.00) non Pers combacia con quella del mod. 21.10) Effettivamente era più tardi, forse le 20.00”.
7.3 Anche la conducente dell'autovettura di proprietà del ha rilasciato una Per_5 Per_2 dichiarazione spontanea datata 03.06.2019 confermando la dinamica del sinistro riferita dalla e rilevando che il giorno del sinistro i danni riportati dalla vettura erano tali da CP_4 rendere necessario l'intervento del carro attrezzi (Nanni Group S.a.s.) che portava l'autoveicolo presso la Carrozzeria F.lli FIA Roma S.r.l.
8. Fatte queste premesse, il giudice di prime cure non ha valutato la prova contraria fornita dalla società di assicurazioni che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva escluso che il sinistro si fosse verificato con le modalità indicate nel modulo C.A.I. producendo, in particolare, il “report” del dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA GW installato sulla vettura condotta dalla convenuta (cfr. documento n. 2 allegato al Controparte_4 fascicolo di primo grado di parte convenuta).
9. Con riguardo al valore probatorio della scatola nera, giova rammentare che ai sensi dell'art. 145-bis, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 «quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), […], le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del
4 predetto dispositivo […]”. Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (Cass. civ. 13275/2024).
Pertanto, occorre esaminare non solo le risultanze della scatola nera, ma anche gli altri elementi emersi dall'istruttoria e dedotti a prova contraria dalla compagnia di assicurazioni, che possono minare di valore probatorio le risultanze del modello CAI e la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della CP_4
10. Con riguardo alla scatola nera, è stata acquisita la dichiarazione della società Octo
TE RL (doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado della compagnia di assicurazioni), da cui emerge che il giorno e all'ora del sinistro – in data 03.06.2019 alle ore
21.10- sul veicolo condotto e di proprietà di (Citroen C3 tg CD720NR) Controparte_4 era installato il dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA GW, poi rimosso il giorno seguente (testualmente il documento indica che il dispositivo è “installato fino al 04/06/2019”).
In particolare, i dati registrati il giorno 03.06.2019 indicano che la vettura della non CP_4 era sui luoghi ove si sarebbe verificato l'evento, non essendo transitata su Via HI
ER e/o Via Collatina. Inoltre, non viene registrato alcun evento di “Crash” nel giorno del sinistro né sono rilevati sinistri di lieve entità o con il veicolo a quadro spento.
Relativamente alla tracciatura dei percorsi effettuati dal veicolo Citroen condotto dalla nelle 24 ore antecedenti e successive al 03.06.2029 è emerso infatti che: CP_4
- l'autovettura è in accensione alle 7.54 alla Via dei Faggi 118 poi arrestandosi alle ore 08:18 in Via Cracovia n. 50;
- alle ore 17:12 la vettura è ripartita da Via Cracovia n. 50 per arrivare alle ore
17:38 in Via dei Faggi n. 106, ove è rimasta sino alla mattina successiva;
- nel tragitto percorso dal veicolo dalle ore 17.12 fino alla sua sosta alle ore 17:38 il segnale risulta attendibile;
infatti, il valore indicato sulla qualità del segnale GPS
è massima, ossia pari a 3 (su una scala da 0 a 3);
- nelle ore successive, ossia alle ore 5.38 del giorno 04.06.2019 il veicolo risulta in sosta a via dei Frassini n. 101 e alle ore 7.52 del medesimo giorno il veicolo è stato acceso sulla medesima via. Nonostante la qualità del segnale GPS sia scadente (valore 1 su 3) si osserva che la distanza tra Via dei Faggi n. 106 (luogo in cui il veicolo è stato arrestato alle 17.38 del giorno dell'incidente) e via dei
Frassini è di pochi metri (essendo via dei Frassini perpendicolare a via dei
Faggi).
Inoltre, la circostanza che la sosta e l'accensione del veicolo, il giorno successivo all'incidente
(04.06.2019), sia stata registrata in due diversi numeri civici della Via dei Frassini (101 e 116)
è irrilevante, poiché l'uno è di fronte all'altro (in particolare dal citato documento si legge che il veicolo era in sosta alle ore 5.38 del giorno successivo all'incidente alla via dei Frassini
5 n. 101 e in accensione alle ore 7.52 del giorno successivo all'incidente alla via dei Frassini n.
116).
Pertanto, dalle 17.38 del giorno dell'incidente alle 7.52 del giorno successivo la posizione del veicolo è stata registrata come spento e in prossimità del medesimo incrocio (via dei Faggi n.
106 e via dei Frassini n. 101-116), con una qualità del segnale compresa tra il massimo
(valore 3 nell'orario dello spegnimento del veicolo) e valore 1 (nell'orario dell'accensione alle ore 7.52 del giorno seguente).
L'attendibilità del segnale risulta confermata dai seguenti elementi: valori massimi registrati durante il tragitto percorso il giorno dell'incidente; breve distanza tra i luoghi in cui è stato spento il veicolo e riacceso il giorno seguente in quanto si tratta dello stesso incrocio;
dal valore del segnale pari a 3 (e quindi massimo), registrato alle ore 7.58, il giorno successivo all'incidente, in cui il veicolo percorreva via Palmiro Togliatti n. 469, distante 6 minuti in macchina da via dei Frassini n. 101 o n. 116, che corrisponde esattamente al tempo che normalmente un veicolo impiega tra via dei Frassini n.101-116 e via Palmiro Togliatti n. 469.
Di conseguenza, la localizzazione del veicolo il giorno dell'incidente e il giorno successivo risulta coperta da un segnale attendibile.
10.1. Sull'asserita anomalia del dispositivo elettronico della Società che gestisce la “scatola nera” - (cfr. documento n. 14 allegato al fascicolo di Controparte_7 primo grado di parte attrice), parte appellata ha prodotto in primo grado lo “screenshot“ di un messaggio del 30.07.2019 con cui la Società Octo Telematics Italia S.rl comunicava alla delle non meglio specificate anomalie verificatesi al dispositivo satellitare in un CP_4 momento anteriore – anche esso a quella di invio del messaggio.
Tuttavia, il CTU Geom ha rilevato che “la genericità della problematica riscontrata Per_3 dal gestore dei servizi telematici sul relativo dispositivo” non gli ha consentito di individuare le cause del suo funzionamento.
Se questo elemento è già sufficiente ad escludere la rilevanza di tale comunicazione per la sua evidente genericità, si evidenzia che il messaggio è datato 30.07.2019, periodo successivo all'incidente, mentre il giorno del sinistro il dispositivo GPS era funzionante.
Ed infatti, questo ultimo ha rilevato spostamenti precisi sin dalle prime ore del mattino della che muovendosi da Via dei Faggi n. 147 alle ore 7:45 per fermarsi alle ore 08:18 in CP_4
Via Cracovia n. 50, sede della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Tor Vergata, ove la signora svolge la propria attività lavorativa, alle ore 17:12 la vettura è ripartita da Via
Cracovia per arrivare alle ore 17:38 in Via dei Faggi n. 106 ove è rimasta sino alla mattina successiva.
Il dispositivo satellitare ha rilevato spostamenti precisi anche nei giorni immediatamente successivi all'evento, pur avendo la dichiarato di non aver più preso la propria CP_4 vettura dopo il sinistro (testualmente: “Dopo il sinistro ho parcheggiato la mia auto vicino casa e non l'ho più usata sino alla data della rottamazione, 01.08.2019”).
11. Si aggiungono anche altre circostanze, dedotte dalla compagnia di assicurazioni, che minano di valore probatorio le risultanze del modello CAI.
6 In primo luogo, le dichiarazioni contraddittorie rese dalla stessa che prima ha CP_4 riferito di un sinistro verificatosi verso le ore 17.00, mentre sul modello CAI era riportato l'orario 21.10, per poi cambiare versione - a fronte di contestazione- e riferire di un sinistro verificatosi intorno le ore 20.00; ha dichiarato, inoltre, che erano coinvolti tre veicoli, mentre nel modulo CAI risulta che erano quattro le vetture coinvolte;
inoltre, ha riferito di avere parcheggiato l'auto vicino casa dopo il sinistro e di non averla più usata sino alla data della rottamazione, mentre il dispositivo satellitare ha registrato spostamenti anche il giorno successivo all'incidente (04.06.2019).
In secondo luogo, tutti i veicoli coinvolti nel sinistro non sono stati visionati dal CTU perché
l'autovettura della era stata rottamata già in data 01.08.2019 e quella del era CP_4 Per_2 stata venduta il 18.10.2019 a Controparte_6
Infine, l'autovettura Mini Countrymen tg. EZ917LK di e condotta dalla Persona_2
è rimasta coinvolta in altri sei sinistri oltre quello per cui è causa di cui uno in data Per_5
12.03.2019 e uno in data 03.05.2018, chiusi senza seguito (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
A ciò si aggiunge che nessun rilievo assume la CTU circa la ricostruzione della dinamica del sinistro dal momento che il CTU si è limitato ad esaminare il modulo CAI senza considerare gli altri elementi sovra evidenziati, oltre a non avere potuto visionare i veicoli coinvolti nel sinistro per le ragioni sovra esplicitate al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente riferita da parte appellata.
12. Attesa la divergenza tra quanto dichiarato dalla anche nel modello C.A.I. e CP_4 quanto registrato dal citato dispositivo satellitare, oltre agli ulteriori elementi sovra evidenziati, il Tribunale ritiene che la società di assicurazione abbia adempiuto al proprio onere della prova, dimostrando che le dinamiche dell'incidente sono state diverse da quelle CP_ affermate da nell'atto di citazione. Controparte_3
Dunque, il primo motivo d'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto di dimostrato l'an debeatur, conseguentemente risultano assorbiti gli ulteriori motivi di appello perché relativi al quantum.
13. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri medi cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria di questo giudizio perché non svolta.
Nulla sulle spese tra parte appellata e stante la contumacia di questa Controparte_4 ultima in entrambi i giudizi.
Alla riforma della sentenza di primo grado segue la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza 13472/2023 del Giudice di Pace di Roma, Parte_1
7 pubblicata il 04.01.2021 e notificata in data 17.07.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_3
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_3 [...] delle somme ricevute in forza della sentenza di primo Parte_1 grado caducata;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo
[...] grado, in euro € 2.090,00 per onorari, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché, per il secondo grado, in euro 3.397,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge e oltre ad euro 382,50 per marca e contributo unificato, nonché al pagamento delle spese di ctu;
- compensa interamente le spese di lite tra parte appellata e Controparte_4
Così deciso in Roma, il 08.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Marco Cifani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 38817/2023 avverso la sentenza n. 13472/2023 del
Giudice di Pace di Roma, depositata il 04.01.2021 e notificata in data 17.07.2023 promosso da
P.IVA ), società rappresentante Parte_1 P.IVA_1 per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1 in persona del suo Procuratore Speciale Dott. giusti poteri conferitigli Controparte_2 come da atto del Notaio Dr. di Roma del 13.12.2022, Rep. n. 20.105 Persona_1
Atto n. 8.119, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura in calce all'atto d'appello
-appellante- contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nardella presso il cui studio in P.IVA_2
Roma, alla via dei Gracchi n. 189 è elettivamente domiciliata
-appellata–
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
-appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di assicurazione contro i danni da circolazione di veicoli.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna da intendersi qui trascritte.
Concise esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società cessionaria del credito per i danni materiali e per il noleggio Controparte_3 di auto sostitutiva effettuato da a seguito di incidente stradale verificatosi Persona_2
a Roma in data 03.06.2019 su Via HI Venturini e provocato dal tamponamento della sua auto ( tg EZ917LK) da parte di autoveicolo (Citroen tg. CD720NR) Parte_2 assicurato con , conveniva in giudizio la già citata Controparte_5
1 compagnia di assicurazione, la proprietaria e conducente del veicolo danneggiante,
per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni pari alla Controparte_4 somma di euro 9.800,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La responsabile civile veniva dichiarata contumace, mentre l'odierna Controparte_4 appellante si costituiva in giudizio, impugnando la domanda attorea e chiedendone il rigetto dal momento che, sulla base delle risultanze del dispositivo satellitare ConTe Supereasy
IMA GW di cui era dotata la vettura condotta da quest'ultima non Controparte_4 aveva percorso Via HI ER – scenario del sinistro- nel giorno dell'asserito incidente stradale.
Inoltre, la società di assicurazione contestava la quantificazione del danno, deducendo sia che l'IVA esposta nella fattura non era dovuta in quanto oggetto di recupero fiscale, sia l'infondatezza della domanda relativa al fermo tecnico per carenza di elementi probatori.
Istruita la causa a mezzo prova testi e CTU sui danni materiali, il giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma pari a euro 9.647,86 oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo.
Veniva inoltre disposta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 264,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi, nonché a sopportare il peso economico delle spese corrisposte al C.T.U. come da fattura da questi rilasciata.
2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 13472/2023, pubblicata il 04.01.2021 e notificata in data 17.07.2023, la compagnia assicurativa proponeva Parte_1 appello chiedendo la riforma totale della sentenza.
A fondamento del gravame l'appellante deduceva in merito:
- alla violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure valutato il documento relativo al report del dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA
GW di cui era dotata la vettura condotta da da cui Controparte_4 risulterebbe che il giorno dell'incidente l'automobile non era transitata su Via
HI ER e/o Via Collatina, né erano stati registrati dati espressivi di eventi Crash nel giorno del sinistro;
- all'errata liquidazione del danno per avere calcolato l'importo comprensivo di
IVA senza considerare che la è una società che recupera Controparte_3 integralmente (o comunque detrae a debito) l'IVA su tutti gli acquisti di beni e servizi inerenti all'attività svolta;
- alla errata liquidazione del danno da fermo tecnico per la mancanza di prova del danno, non potendosi attribuire valore probatorio alla fattura prodotta, poiché redatta dalla stessa carrozzeria alla quale il aveva ceduto il credito. Per_2
2 3. Con comparsa di risposta la società la si costituiva in giudizio Controparte_3 chiedendo di rigettare integralmente l'atto di appello in quanto del tutto infondato in fatto, in diritto e perché non provato.
A fondamento del rigetto del gravame la società convenuta adduceva che le risultanze del
“report” del dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA GW, di cui era dotata la vettura condotta da non avevano valore probatorio, poiché era stata Controparte_4 dimostrata l'anomalia del dispositivo (come da comunicazione della Società Octo Telematics
Italia S.rl.) in data antecedente al sinistro.
Inoltre, ad avviso della società, a sostegno della dinamica dell'incidente, militava anche la relazione del CTU tecnica modale estimativa. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata la domanda risarcitoria, supportata sia dalle risultanze della
CTU, sia del valore di presunzione iuris tantum attribuito al modulo C.A.I., sia dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito alla CP_4
Relativamente al secondo motivo d'impugnazione, la società evidenziava che le fattura relative al danno materiale e al noleggio erano entrambe intestate a e sulle Persona_2 quali la aveva già versato l'importo relativo al valore dell'Iva, non Controparte_3 potendo più provvedere al suo recupero fiscale.
Infine, la società sosteneva l'infondatezza del terzo motivo d'appello, poiché il danno da fermo tecnico era stato dedotto sulla base sia della fattura di spesa del noleggio, che dalla dichiarazione di necessità al noleggio del cedente, nonché dalla documentazione attestante la propria attività lavorativa (cfr. doc. n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'atto di citazione).
4. ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne Controparte_4 veniva dichiarata la contumacia.
5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
6. L'appello è fondato.
7. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_3 ponendo alla base della sua decisione, con riguardo alla prova del sinistro e della sua dinamica, il modulo CAI a doppia firma e la mancata risposta di Controparte_4 all'interpello.
7.1 In merito alla valenza probatoria del modulo C.A.I., si premette che l'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che detto modulo sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (cfr. Cass. Sez. 3, 03/06/2024, n. 15431, Rv. 671249 – 01 che ha stabilito che: «in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti»).
3 7.2 Nel caso di specie, il CTU Geom. ha esaminato il modulo CAI evidenziando Per_3 come dallo stesso risulti che il veicolo Mini di e condotto da Persona_4
si trovava a percorrere via A. ER quando giunto in prossimità Persona_5 dell'intersezione stradale con via Collatina arrestava la marcia e veniva urtato da tergo dal veicolo Citroen condotto dalla A sua volta la Mini urtava la Fiat che a sua volta CP_4 tamponava un'Alfa Romeo.
Le autovetture coinvolte nel sinistro erano quattro, ma non sono state visionate dal CTU. In particolare, quella della era stata rottamata già in data 01.08.2019 e quella del CP_4 era stata venduta il 18.10.2019 a Per_2 Controparte_6
7.3 La conducente del veicolo Citroen non si è presentata per rendere CP_4
l'interrogatorio formale innanzi al Giudice di Pace.
Inoltre, agli atti è stata acquisita la dichiarazione spontanea resa dalla stessa in data CP_4
14.10.2019, la quale ha dichiarato che il “pomeriggio del 3.6.2019 verso le ore 17.00 circa precorrevo Via ER direzione Via Collatina con la mia vettura Citroen C3 tg. AB720NR quando giunta allo stop sito all'incrocio con Via Collatina tamponavo l'auto che mi precedeva, una Mini di colore nero, che aveva rallentato in prossimità dello Stop. A seguito dell'urto la Mini tamponava la macchina che la precedeva. A seguito dell'impatto la mia macchina riportava notevoli danni tanto che ho dovuto rottamarla. Rettifico la targa corretta è CD720NR… Le macchine coinvolte nel sinistro erano 3, la mia, la Mini e un'altra che non ricordo. La mia vettura era munita di scatola nera che non
è stata rinvenuta al momento della rottamazione. La mia auto dopo il sinistro era comunque marciante tanto che ho raggiunto la mia abitazione dopo il sinistro. Dopo il sinistro ho parcheggiato la mia auto vicino casa e non l'ho più usata sino alla data della rottamazione, 01.08.2019. Per muovermi ho acquistato altra autovettura. Mi si contesta che l'ora del sinistro da me indicata (17.00) non Pers combacia con quella del mod. 21.10) Effettivamente era più tardi, forse le 20.00”.
7.3 Anche la conducente dell'autovettura di proprietà del ha rilasciato una Per_5 Per_2 dichiarazione spontanea datata 03.06.2019 confermando la dinamica del sinistro riferita dalla e rilevando che il giorno del sinistro i danni riportati dalla vettura erano tali da CP_4 rendere necessario l'intervento del carro attrezzi (Nanni Group S.a.s.) che portava l'autoveicolo presso la Carrozzeria F.lli FIA Roma S.r.l.
8. Fatte queste premesse, il giudice di prime cure non ha valutato la prova contraria fornita dalla società di assicurazioni che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva escluso che il sinistro si fosse verificato con le modalità indicate nel modulo C.A.I. producendo, in particolare, il “report” del dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA GW installato sulla vettura condotta dalla convenuta (cfr. documento n. 2 allegato al Controparte_4 fascicolo di primo grado di parte convenuta).
9. Con riguardo al valore probatorio della scatola nera, giova rammentare che ai sensi dell'art. 145-bis, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 «quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), […], le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del
4 predetto dispositivo […]”. Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (Cass. civ. 13275/2024).
Pertanto, occorre esaminare non solo le risultanze della scatola nera, ma anche gli altri elementi emersi dall'istruttoria e dedotti a prova contraria dalla compagnia di assicurazioni, che possono minare di valore probatorio le risultanze del modello CAI e la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della CP_4
10. Con riguardo alla scatola nera, è stata acquisita la dichiarazione della società Octo
TE RL (doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado della compagnia di assicurazioni), da cui emerge che il giorno e all'ora del sinistro – in data 03.06.2019 alle ore
21.10- sul veicolo condotto e di proprietà di (Citroen C3 tg CD720NR) Controparte_4 era installato il dispositivo satellitare ConTe Supereasy IMA GW, poi rimosso il giorno seguente (testualmente il documento indica che il dispositivo è “installato fino al 04/06/2019”).
In particolare, i dati registrati il giorno 03.06.2019 indicano che la vettura della non CP_4 era sui luoghi ove si sarebbe verificato l'evento, non essendo transitata su Via HI
ER e/o Via Collatina. Inoltre, non viene registrato alcun evento di “Crash” nel giorno del sinistro né sono rilevati sinistri di lieve entità o con il veicolo a quadro spento.
Relativamente alla tracciatura dei percorsi effettuati dal veicolo Citroen condotto dalla nelle 24 ore antecedenti e successive al 03.06.2029 è emerso infatti che: CP_4
- l'autovettura è in accensione alle 7.54 alla Via dei Faggi 118 poi arrestandosi alle ore 08:18 in Via Cracovia n. 50;
- alle ore 17:12 la vettura è ripartita da Via Cracovia n. 50 per arrivare alle ore
17:38 in Via dei Faggi n. 106, ove è rimasta sino alla mattina successiva;
- nel tragitto percorso dal veicolo dalle ore 17.12 fino alla sua sosta alle ore 17:38 il segnale risulta attendibile;
infatti, il valore indicato sulla qualità del segnale GPS
è massima, ossia pari a 3 (su una scala da 0 a 3);
- nelle ore successive, ossia alle ore 5.38 del giorno 04.06.2019 il veicolo risulta in sosta a via dei Frassini n. 101 e alle ore 7.52 del medesimo giorno il veicolo è stato acceso sulla medesima via. Nonostante la qualità del segnale GPS sia scadente (valore 1 su 3) si osserva che la distanza tra Via dei Faggi n. 106 (luogo in cui il veicolo è stato arrestato alle 17.38 del giorno dell'incidente) e via dei
Frassini è di pochi metri (essendo via dei Frassini perpendicolare a via dei
Faggi).
Inoltre, la circostanza che la sosta e l'accensione del veicolo, il giorno successivo all'incidente
(04.06.2019), sia stata registrata in due diversi numeri civici della Via dei Frassini (101 e 116)
è irrilevante, poiché l'uno è di fronte all'altro (in particolare dal citato documento si legge che il veicolo era in sosta alle ore 5.38 del giorno successivo all'incidente alla via dei Frassini
5 n. 101 e in accensione alle ore 7.52 del giorno successivo all'incidente alla via dei Frassini n.
116).
Pertanto, dalle 17.38 del giorno dell'incidente alle 7.52 del giorno successivo la posizione del veicolo è stata registrata come spento e in prossimità del medesimo incrocio (via dei Faggi n.
106 e via dei Frassini n. 101-116), con una qualità del segnale compresa tra il massimo
(valore 3 nell'orario dello spegnimento del veicolo) e valore 1 (nell'orario dell'accensione alle ore 7.52 del giorno seguente).
L'attendibilità del segnale risulta confermata dai seguenti elementi: valori massimi registrati durante il tragitto percorso il giorno dell'incidente; breve distanza tra i luoghi in cui è stato spento il veicolo e riacceso il giorno seguente in quanto si tratta dello stesso incrocio;
dal valore del segnale pari a 3 (e quindi massimo), registrato alle ore 7.58, il giorno successivo all'incidente, in cui il veicolo percorreva via Palmiro Togliatti n. 469, distante 6 minuti in macchina da via dei Frassini n. 101 o n. 116, che corrisponde esattamente al tempo che normalmente un veicolo impiega tra via dei Frassini n.101-116 e via Palmiro Togliatti n. 469.
Di conseguenza, la localizzazione del veicolo il giorno dell'incidente e il giorno successivo risulta coperta da un segnale attendibile.
10.1. Sull'asserita anomalia del dispositivo elettronico della Società che gestisce la “scatola nera” - (cfr. documento n. 14 allegato al fascicolo di Controparte_7 primo grado di parte attrice), parte appellata ha prodotto in primo grado lo “screenshot“ di un messaggio del 30.07.2019 con cui la Società Octo Telematics Italia S.rl comunicava alla delle non meglio specificate anomalie verificatesi al dispositivo satellitare in un CP_4 momento anteriore – anche esso a quella di invio del messaggio.
Tuttavia, il CTU Geom ha rilevato che “la genericità della problematica riscontrata Per_3 dal gestore dei servizi telematici sul relativo dispositivo” non gli ha consentito di individuare le cause del suo funzionamento.
Se questo elemento è già sufficiente ad escludere la rilevanza di tale comunicazione per la sua evidente genericità, si evidenzia che il messaggio è datato 30.07.2019, periodo successivo all'incidente, mentre il giorno del sinistro il dispositivo GPS era funzionante.
Ed infatti, questo ultimo ha rilevato spostamenti precisi sin dalle prime ore del mattino della che muovendosi da Via dei Faggi n. 147 alle ore 7:45 per fermarsi alle ore 08:18 in CP_4
Via Cracovia n. 50, sede della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Tor Vergata, ove la signora svolge la propria attività lavorativa, alle ore 17:12 la vettura è ripartita da Via
Cracovia per arrivare alle ore 17:38 in Via dei Faggi n. 106 ove è rimasta sino alla mattina successiva.
Il dispositivo satellitare ha rilevato spostamenti precisi anche nei giorni immediatamente successivi all'evento, pur avendo la dichiarato di non aver più preso la propria CP_4 vettura dopo il sinistro (testualmente: “Dopo il sinistro ho parcheggiato la mia auto vicino casa e non l'ho più usata sino alla data della rottamazione, 01.08.2019”).
11. Si aggiungono anche altre circostanze, dedotte dalla compagnia di assicurazioni, che minano di valore probatorio le risultanze del modello CAI.
6 In primo luogo, le dichiarazioni contraddittorie rese dalla stessa che prima ha CP_4 riferito di un sinistro verificatosi verso le ore 17.00, mentre sul modello CAI era riportato l'orario 21.10, per poi cambiare versione - a fronte di contestazione- e riferire di un sinistro verificatosi intorno le ore 20.00; ha dichiarato, inoltre, che erano coinvolti tre veicoli, mentre nel modulo CAI risulta che erano quattro le vetture coinvolte;
inoltre, ha riferito di avere parcheggiato l'auto vicino casa dopo il sinistro e di non averla più usata sino alla data della rottamazione, mentre il dispositivo satellitare ha registrato spostamenti anche il giorno successivo all'incidente (04.06.2019).
In secondo luogo, tutti i veicoli coinvolti nel sinistro non sono stati visionati dal CTU perché
l'autovettura della era stata rottamata già in data 01.08.2019 e quella del era CP_4 Per_2 stata venduta il 18.10.2019 a Controparte_6
Infine, l'autovettura Mini Countrymen tg. EZ917LK di e condotta dalla Persona_2
è rimasta coinvolta in altri sei sinistri oltre quello per cui è causa di cui uno in data Per_5
12.03.2019 e uno in data 03.05.2018, chiusi senza seguito (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
A ciò si aggiunge che nessun rilievo assume la CTU circa la ricostruzione della dinamica del sinistro dal momento che il CTU si è limitato ad esaminare il modulo CAI senza considerare gli altri elementi sovra evidenziati, oltre a non avere potuto visionare i veicoli coinvolti nel sinistro per le ragioni sovra esplicitate al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente riferita da parte appellata.
12. Attesa la divergenza tra quanto dichiarato dalla anche nel modello C.A.I. e CP_4 quanto registrato dal citato dispositivo satellitare, oltre agli ulteriori elementi sovra evidenziati, il Tribunale ritiene che la società di assicurazione abbia adempiuto al proprio onere della prova, dimostrando che le dinamiche dell'incidente sono state diverse da quelle CP_ affermate da nell'atto di citazione. Controparte_3
Dunque, il primo motivo d'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto di dimostrato l'an debeatur, conseguentemente risultano assorbiti gli ulteriori motivi di appello perché relativi al quantum.
13. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri medi cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria di questo giudizio perché non svolta.
Nulla sulle spese tra parte appellata e stante la contumacia di questa Controparte_4 ultima in entrambi i giudizi.
Alla riforma della sentenza di primo grado segue la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza 13472/2023 del Giudice di Pace di Roma, Parte_1
7 pubblicata il 04.01.2021 e notificata in data 17.07.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_3
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_3 [...] delle somme ricevute in forza della sentenza di primo Parte_1 grado caducata;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo
[...] grado, in euro € 2.090,00 per onorari, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché, per il secondo grado, in euro 3.397,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge e oltre ad euro 382,50 per marca e contributo unificato, nonché al pagamento delle spese di ctu;
- compensa interamente le spese di lite tra parte appellata e Controparte_4
Così deciso in Roma, il 08.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Marco Cifani
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