Decreto cautelare 17 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2024, proposto dalla società AD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Gagliano del Capo, non costituito in giudizio;
nei confronti
- della Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 0019784 del 12 dicembre 2023, avente ad oggetto “Sospensione e avvio del procedimento di annullamento della Autorizzazione prot. 14955 del 22.09.2023 avente per oggetto l’installazione di una stazione radio base per rete telefonia mobile - codice impianto le73034_Gagliano del Capo - Via Madonna delle Grazie - Fg. 11 P.lla 1568, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990” ;
- ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 0019764 del 12 dicembre 2023;
- del verbale della Polizia Locale del 1° dicembre 2023, ancorché di contenuto sconosciuto;
- del preavviso di diniego del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 10553 del 30 giugno 2023 e dell’allegato parere non favorevole del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 10405 del 27 giugno 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2025 il dott. MM Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierna impugnativa la parte ricorrente chiede “l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche mediante misure monocratiche ex art. 56 c.p.a. - del provvedimento del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 0019784 del 12 dicembre 2023, avente ad oggetto “Sospensione e avvio del procedimento di annullamento della Autorizzazione prot. 14955 del 22.09.2023 avente per oggetto l’installazione di una stazione radio base per rete telefonia mobile - codice impianto le73034_Gagliano del Capo - Via Madonna delle Grazie - Fg. 11 P.lla 1568, ai sensi dell’art. 7 della L.241/1990” (doc. 2); - ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 0019764 del 12 dicembre 2023 (doc. 3); - del verbale della Polizia Locale del 1° dicembre 2023, ancorché di contenuto sconosciuto; - del preavviso di diniego del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 10553 del 30 giugno 2023 e dell’allegato parere non favorevole del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Gagliano del Capo prot. n. 10405 del 27 giugno 2023 (doc. 4); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti” .
2. Con nota depositata il 28.04.2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in quanto “il Comune e AD hanno raggiunto un accordo per la localizzazione dell’Impianto in una localizzazione alternativa”.
3. All’udienza camerale del 26.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma, 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
6. Nulla sulle spese quanto all’ente locale intimato; quanto, invece, alla Regione Puglia, trattandosi di mera denuntiatio litis , il Collegio ritiene che non si possa disporre nulla sulle spese di lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11/03/2022, sentenza n. 1743).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese di lite con riguardo all’ente locale intimato nonché con riguardo alla Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
MM Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM Sbolgi | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO