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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO IU
COSTANZA TETI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 13779/2025 promossa da:
c.f. ), con l'avv. Katia Guzza Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Valentina De Toni Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. Per_ 2. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 con abitazione e residenza presso la madre che si occuperà dell'ordinaria amministrazione. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
3. La casa coniugale di proprietà del marito resta assegnata al signor con i beni e Parte_1 gli arredi ivi contenuti, con la sola esclusione dei beni personali di proprietà delle figlie minori e della signora che la stessa ha già provveduto a prelevare;
CP_1
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse delle figlie, terrà con sé le figlie minori, a week end alterni, dal sabato alle
15.00 sino alla domenica alle ore 18.00; nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre, lo stesso potrà tenere con sé le bimbe nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore Per_ 20.00, mentre nelle settimane in cui nel weekend ed saranno con la madre, Persona_2 il signor potrà tenerle con sè, in aggiunta al martedì ed il giovedì, altresì il sabato dalle 14.00 Pt_1 alle 17.00;
5. I signori e concorderanno annualmente il calendario relativo alle festività e alle Pt_1 CP_1 vacanze natalizie, nel rispetto del calendario dell'alternanza ma compatibilmente con le esigenze familiari.
6. Durante l'estate il padre potrà trascorrere con le bambine un periodo di vacanza di una settimana, mentre la madre potrà trascorrere una vacanza con le figlie per una durata di dieci gorni. Preddetti periodi dovranno esser concordati tra i conigui entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il signor corrisponderà, quale contributo mensile per il mantenimento delle figlie minori, Pt_1 la somma di € 500,00= (cinquecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP_1 codice IBAN [...]X64, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie;
il padre continuerà inoltre a farsi interamente carico della spesa mensile relativa alla mensa;
8. I Signori e parteciperanno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie mediche e scolastiche, extrascolastiche e ricreative, secondo il Protocollo del
Tribunale di Brescia.
9. Le parti concordano che l'importo spettante riconosciuto a titolo di assegno unico verrà percepito interamente dalla signora CP_1
10. I coniugi, come sopra rappresentato, essendo economicamente indipendenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
11. L'autovettura Ford ECO-Sport targata FD 278 EF, attulamente cointestata ai coniugi, rimarrà nell'esclusiva proprietà del marito, il quale si farà interamente carico dei costi necessari per il passaggio di proprietà; resta a suo carico altresì ogni eventuale spesa ad oggi dovuta relativa al suddetto veicolo (a titolo esemplificativo: premio assicurativo, bollo auto); 12. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per le figlie minori, secondo le vigenti normative vigenti.
13. I coniugi, dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09.07.2016 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Saviore Dell'Adamello (atto n. 1, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 01.07.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente est.
AV NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO IU
COSTANZA TETI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 13779/2025 promossa da:
c.f. ), con l'avv. Katia Guzza Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Valentina De Toni Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. Per_ 2. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 con abitazione e residenza presso la madre che si occuperà dell'ordinaria amministrazione. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
3. La casa coniugale di proprietà del marito resta assegnata al signor con i beni e Parte_1 gli arredi ivi contenuti, con la sola esclusione dei beni personali di proprietà delle figlie minori e della signora che la stessa ha già provveduto a prelevare;
CP_1
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse delle figlie, terrà con sé le figlie minori, a week end alterni, dal sabato alle
15.00 sino alla domenica alle ore 18.00; nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre, lo stesso potrà tenere con sé le bimbe nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore Per_ 20.00, mentre nelle settimane in cui nel weekend ed saranno con la madre, Persona_2 il signor potrà tenerle con sè, in aggiunta al martedì ed il giovedì, altresì il sabato dalle 14.00 Pt_1 alle 17.00;
5. I signori e concorderanno annualmente il calendario relativo alle festività e alle Pt_1 CP_1 vacanze natalizie, nel rispetto del calendario dell'alternanza ma compatibilmente con le esigenze familiari.
6. Durante l'estate il padre potrà trascorrere con le bambine un periodo di vacanza di una settimana, mentre la madre potrà trascorrere una vacanza con le figlie per una durata di dieci gorni. Preddetti periodi dovranno esser concordati tra i conigui entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il signor corrisponderà, quale contributo mensile per il mantenimento delle figlie minori, Pt_1 la somma di € 500,00= (cinquecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP_1 codice IBAN [...]X64, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie;
il padre continuerà inoltre a farsi interamente carico della spesa mensile relativa alla mensa;
8. I Signori e parteciperanno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie mediche e scolastiche, extrascolastiche e ricreative, secondo il Protocollo del
Tribunale di Brescia.
9. Le parti concordano che l'importo spettante riconosciuto a titolo di assegno unico verrà percepito interamente dalla signora CP_1
10. I coniugi, come sopra rappresentato, essendo economicamente indipendenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
11. L'autovettura Ford ECO-Sport targata FD 278 EF, attulamente cointestata ai coniugi, rimarrà nell'esclusiva proprietà del marito, il quale si farà interamente carico dei costi necessari per il passaggio di proprietà; resta a suo carico altresì ogni eventuale spesa ad oggi dovuta relativa al suddetto veicolo (a titolo esemplificativo: premio assicurativo, bollo auto); 12. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per le figlie minori, secondo le vigenti normative vigenti.
13. I coniugi, dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09.07.2016 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Saviore Dell'Adamello (atto n. 1, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 01.07.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente est.
AV NI