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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8327 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eloise Carboni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 01/04/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/04/2017 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di Sant'Antioco, anno 2017, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Sant'Antioco in data 1.4.2017, trascritto al n. 1, parte 1, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Antioco dell'anno 2017, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
2) Confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione ed
Pag. 2 di 4 istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza delle minori, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative.
4) Stabilire che la minore continuerà a vivere con la madre (presso la cui residenza conserverà la residenza anagrafica), con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, previo accordo con la madre almeno 48 ore prima.
5) Indipendentemente da quanto sopra e salvo diversi accordi tra i genitori, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni la notte del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
la notte del 31 dicembre o il giorno del 1° gennaio;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Trascorrerà, altresì, ad anni alterni, con ciascun genitore il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre.
In occasione delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze della minore, ciascun genitore potrà tenere con sé la stessa per 2 settimane, anche non consecutive ed in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori onde evitare sovrapposizioni.
La minore trascorrerà il giorno di ferragosto con ciascun genitore ad anni alterni.
6) Confermare che la casa coniugale in Sant'Antioco, via D'Azeglio n. 6, verrà assegnata alla sig.ra , la quale continuerà a viverci unitamente alla Pt_1 figlia.
7) Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno di mantenimento.
8) In ragione delle attuali condizioni lavorative ed economiche di ciascuno dei coniugi, confermare che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
9) Le parti espressamente concordano che l'assegno unico verrà percepito in maniera esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
10) Prevedere che le spese “extra assegno ordinario” per la figlia, individuate e determinate sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate
Pag. 3 di 4 dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8327 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eloise Carboni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 01/04/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/04/2017 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di Sant'Antioco, anno 2017, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in Sant'Antioco in data 1.4.2017, trascritto al n. 1, parte 1, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Antioco dell'anno 2017, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
2) Confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione ed
Pag. 2 di 4 istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza delle minori, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative.
4) Stabilire che la minore continuerà a vivere con la madre (presso la cui residenza conserverà la residenza anagrafica), con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, previo accordo con la madre almeno 48 ore prima.
5) Indipendentemente da quanto sopra e salvo diversi accordi tra i genitori, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni la notte del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
la notte del 31 dicembre o il giorno del 1° gennaio;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Trascorrerà, altresì, ad anni alterni, con ciascun genitore il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre.
In occasione delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze della minore, ciascun genitore potrà tenere con sé la stessa per 2 settimane, anche non consecutive ed in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori onde evitare sovrapposizioni.
La minore trascorrerà il giorno di ferragosto con ciascun genitore ad anni alterni.
6) Confermare che la casa coniugale in Sant'Antioco, via D'Azeglio n. 6, verrà assegnata alla sig.ra , la quale continuerà a viverci unitamente alla Pt_1 figlia.
7) Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno di mantenimento.
8) In ragione delle attuali condizioni lavorative ed economiche di ciascuno dei coniugi, confermare che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
9) Le parti espressamente concordano che l'assegno unico verrà percepito in maniera esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
10) Prevedere che le spese “extra assegno ordinario” per la figlia, individuate e determinate sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate
Pag. 3 di 4 dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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