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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT MA AP VE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1935/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23.07.2025 da , rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. DE ROSA ALESSANDRA, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CALVANESE VALENTINA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT MA AP VE (CE) in data 13.09.1997; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (18.10.2001); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 29.11.2016; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuno economicamente autosufficiente;
1 2) il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato già diviso in epoca antecedente la sottoscrizione del presente ricorso;
3) la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente, pertanto, Persona_2 nessun contributo di mantenimento dovrà essere versato nei suoi confronti;
4) ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT MA AP
VE (CE) il 13.09.1997 da , nata a [...] Parte_1
VE il 15.03.1975, e da , nato a [...] l'[...], Parte_2 alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT MA AP VE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 132, parte
II, serie A, anno 1997);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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