Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.814/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. RIOLO GREGORIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti MOSELLA CINZIA e MOSELLA STEFANO CP_1
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo n.18/2023 emesso dal Tribunale di Crotone in data 23/2/2023 e, in subordine, la riduzione dell'importo ivi indicato. L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza emessa da questo Giudice in data 7/3/2024, di cui si riporta di seguito uno stralcio: “[…] non ammette la documentazione depositata telematicamente dalla parte ricorrente in data 6/3/2024 perché, nonostante sia stata formata antecedentemente alla proposizione del ricorso, non è stata prodotta unitamente allo stesso (quanto alla ricevuta di bonifico di euro 700, la stessa non può essere ammessa anche perché riguarda un'eccezione non rilevabile d'ufficio che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere sollevata a pena di decadenza nel ricorso, in cui invece tale presunto pagamento neanche viene menzionato) […] Ritenute irrilevanti al fine del decidere le richieste istruttorie formulate dalle parti nel ricorso e nella memoria difensiva (e tardive le richieste di prova orale formulate dalla parte ricorrente unitamente alle note scritte depositate telematicamente il 6/3/2024) […]”.
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Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinato dall'art.645 e ss. c.p.c., è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione.
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 (co.2) c.c. Tanto premesso, parte opposta ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa, atteso che la sussistenza del credito per mensilità di agosto 2022 e TFR (di importo pari a euro 9.421,79) fatto valere in giudizio dall'opposto risulta dimostrata dalle buste paga di agosto 2022 in atti (trattasi, tra l'altro, di scritture contabili provenienti dal datore di lavoro e aventi efficacia probatoria nei suoi confronti, a mente dell'art.2709 c.c.); l'opponente, per contro, non ha provato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dalla controparte, essendosi limitato a sostenere di aver effettuato un pagamento (a titolo di anticipazione di future mensilità non ancora maturate) di importo pari a euro
4.000,00 in favore dell'opposto, senza però fornire la dimostrazione dell'imputazione di tale pagamento al credito per mensilità di agosto 2022 e TFR oggetto del presente giudizio (perché la causale del bonifico in atti - acconto buste paga - è eccessivamente generica per poter ritenere tale pagamento - tra l'altro, intervenuto in data 27/10/2020 - riferibile al credito oggetto della domanda monitoria - maturato invece nel 2022 - ); il presunto controcredito risarcitorio (e dunque illiquido) per erroneo ordinativo rivendicato dall'opponente è, invece, sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che non vi è prova scritta del fatto che l'azienda necessitasse solo di un piastrone in ferro (invece che di otto) e, pur volendo ammettere che vi sia stato un erroneo ordinativo, non si comprende quale sarebbe il danno arrecato all'opponente, in quanto i piastroni eccedenti potrebbero comunque essere rivenduti e monetizzati (essendo, al riguardo, inammissibile perché eccessivamente generica la circostanza n.11 indicata nelle richieste di prova orale formulate in ricorso, che non specifica quali sarebbero le ditte contattate da per tentare di rivendere i piastroni eccedenti). Parte_2
2 Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Le spese di lite del giudizio di opposizione sono integralmente poste a carico di parte opponente (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.18/2023 emesso dal Tribunale di Crotone.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 23/1/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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