Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.