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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 993/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00043312 40 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.02.2025 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00043312 40 000, notificatale in data 18.01.2025, con cui le veniva intimato il pagamento di € 211,88 a titolo di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le annualità 2006 e 2007, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo decorsi oltre cinque anni dalle annualità di imposta pretese alla data di notifica della cartella, senza il ricevimento di alcun atto interruttivo;
in subordine, ha lamentato la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa (prescrizione e validità degli atti presupposti), di esclusiva competenza dell'ente impositore;
nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo notificato la cartella nei termini di legge successivi alla ricezione del ruolo.
Si è altresì costituita l'Società_1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con atto di controdeduzioni depositato in data 27.10.2025, ha comunicato di aver emesso, in data 27.10.2025, provvedimento di sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo, a causa della “mancanza evidenza notifica intimazione poste”. Ha pertanto chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria illustrativa depositata in data 04.11.2025, la parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela, insistendo tuttavia per la condanna in solido dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, essendo lo sgravio intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del presente contenzioso.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi in camera di consiglio, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
In via preliminare, occorre dare atto dell'intervenuto annullamento in autotutela, da parte dell'ente impositore Società_1 S.p.A. in liquidazione, della cartella di pagamento impugnata. Tale provvedimento, emesso e depositato in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria, essendo venuto meno l'oggetto della controversia.
Residua, tuttavia, la questione relativa al governo delle spese di lite, per la cui risoluzione occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone al giudice di valutare, sulla base degli atti e delle allegazioni delle parti, quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora la controversia non fosse cessata, al fine di individuare la parte che sarebbe risultata soccombente e sulla quale, di conseguenza, devono gravare le spese processuali (cfr. Corte Cost., sent. n. 274/2005).
Nel caso di specie, un esame del merito del ricorso introduttivo evidenzia la palese fondatezza delle doglianze della ricorrente. Il credito azionato concerne la TARSU per le annualità 2006 e 2007. Trattandosi di tributo locale a carattere periodico, esso è soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La cartella di pagamento, primo atto notificato alla contribuente, è stata ricevuta in data 18.01.2025, ben oltre il decorso del termine quinquennale, senza che i resistenti abbiano fornito prova di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati in precedenza.
La fondatezza della pretesa della ricorrente è, del resto, implicitamente riconosciuta dallo stesso ente impositore, che ha disposto lo sgravio per “mancanza evidenza notifica intimazione poste”, ammettendo così il vizio procedimentale relativo alla mancata notifica degli atti presupposti, anch'esso dedotto in ricorso.
Ne consegue che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento.
La soccombenza virtuale va, pertanto, ascritta ai resistenti. Ciò comporta la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Quanto alla ripartizione di tale onere, deve essere affermata la responsabilità solidale dell'ente impositore (Società_1 S.p.A.) e dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – IS). Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato anche dalla difesa della ricorrente, in tema di contenzioso tributario, l'agente della riscossione, pur non essendo titolare del diritto di credito, è parte del processo e, in base al principio di causalità, risponde dell'esito della lite anche con riguardo alle spese processuali, in quanto la notifica della cartella di pagamento da lui eseguita ha dato causa al giudizio. La circostanza che l'illegittimità dell'atto sia ascrivibile all'ente creditore rileva nei rapporti interni tra i due soggetti, ma non esime l'agente della riscossione dalla condanna in solido nei confronti del contribuente vittorioso
(cfr. Cass. n. 8587/2024; Cass. n. 11157/2019; Cass. n. 809/2019).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 211,88), dell'attività processuale svolta e dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022. Si dispone la distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La Corte, dunque, in funzioeìne monocratica definitivamente pronunciando così decide sul ricorso di cui epigrafe,
P.Q.M.
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – IS e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 734,16 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e al rimborso del contributo unificato versato pari a € 30,00;
3. Dispone la distrazione dei compensi e delle spese liquidate al punto 2) in favore dei procuratori antistatari, Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_1.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice
NI AL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 993/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00043312 40 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.02.2025 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00043312 40 000, notificatale in data 18.01.2025, con cui le veniva intimato il pagamento di € 211,88 a titolo di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le annualità 2006 e 2007, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo decorsi oltre cinque anni dalle annualità di imposta pretese alla data di notifica della cartella, senza il ricevimento di alcun atto interruttivo;
in subordine, ha lamentato la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa (prescrizione e validità degli atti presupposti), di esclusiva competenza dell'ente impositore;
nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo notificato la cartella nei termini di legge successivi alla ricezione del ruolo.
Si è altresì costituita l'Società_1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con atto di controdeduzioni depositato in data 27.10.2025, ha comunicato di aver emesso, in data 27.10.2025, provvedimento di sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo, a causa della “mancanza evidenza notifica intimazione poste”. Ha pertanto chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria illustrativa depositata in data 04.11.2025, la parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela, insistendo tuttavia per la condanna in solido dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, essendo lo sgravio intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del presente contenzioso.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi in camera di consiglio, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
In via preliminare, occorre dare atto dell'intervenuto annullamento in autotutela, da parte dell'ente impositore Società_1 S.p.A. in liquidazione, della cartella di pagamento impugnata. Tale provvedimento, emesso e depositato in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria, essendo venuto meno l'oggetto della controversia.
Residua, tuttavia, la questione relativa al governo delle spese di lite, per la cui risoluzione occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone al giudice di valutare, sulla base degli atti e delle allegazioni delle parti, quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora la controversia non fosse cessata, al fine di individuare la parte che sarebbe risultata soccombente e sulla quale, di conseguenza, devono gravare le spese processuali (cfr. Corte Cost., sent. n. 274/2005).
Nel caso di specie, un esame del merito del ricorso introduttivo evidenzia la palese fondatezza delle doglianze della ricorrente. Il credito azionato concerne la TARSU per le annualità 2006 e 2007. Trattandosi di tributo locale a carattere periodico, esso è soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La cartella di pagamento, primo atto notificato alla contribuente, è stata ricevuta in data 18.01.2025, ben oltre il decorso del termine quinquennale, senza che i resistenti abbiano fornito prova di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati in precedenza.
La fondatezza della pretesa della ricorrente è, del resto, implicitamente riconosciuta dallo stesso ente impositore, che ha disposto lo sgravio per “mancanza evidenza notifica intimazione poste”, ammettendo così il vizio procedimentale relativo alla mancata notifica degli atti presupposti, anch'esso dedotto in ricorso.
Ne consegue che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento.
La soccombenza virtuale va, pertanto, ascritta ai resistenti. Ciò comporta la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Quanto alla ripartizione di tale onere, deve essere affermata la responsabilità solidale dell'ente impositore (Società_1 S.p.A.) e dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – IS). Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato anche dalla difesa della ricorrente, in tema di contenzioso tributario, l'agente della riscossione, pur non essendo titolare del diritto di credito, è parte del processo e, in base al principio di causalità, risponde dell'esito della lite anche con riguardo alle spese processuali, in quanto la notifica della cartella di pagamento da lui eseguita ha dato causa al giudizio. La circostanza che l'illegittimità dell'atto sia ascrivibile all'ente creditore rileva nei rapporti interni tra i due soggetti, ma non esime l'agente della riscossione dalla condanna in solido nei confronti del contribuente vittorioso
(cfr. Cass. n. 8587/2024; Cass. n. 11157/2019; Cass. n. 809/2019).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 211,88), dell'attività processuale svolta e dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022. Si dispone la distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La Corte, dunque, in funzioeìne monocratica definitivamente pronunciando così decide sul ricorso di cui epigrafe,
P.Q.M.
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – IS e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 734,16 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e al rimborso del contributo unificato versato pari a € 30,00;
3. Dispone la distrazione dei compensi e delle spese liquidate al punto 2) in favore dei procuratori antistatari, Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_1.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice
NI AL