Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 65
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il credito azionato concerne la TARSU per le annualità 2006 e 2007. Trattandosi di tributo locale a carattere periodico, esso è soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La cartella di pagamento, primo atto notificato alla contribuente, è stata ricevuta in data 18.01.2025, ben oltre il decorso del termine quinquennale, senza che i resistenti abbiano fornito prova di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati in precedenza.

  • Accolto
    Nullità della cartella per omessa notifica atti presupposti

    La fondatezza della pretesa della ricorrente è, del resto, implicitamente riconosciuta dallo stesso ente impositore, che ha disposto lo sgravio per “mancanza evidenza notifica intimazione poste”, ammettendo così il vizio procedimentale relativo alla mancata notifica degli atti presupposti, anch'esso dedotto in ricorso.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dei resistenti

    La Corte ha ritenuto che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento. La soccombenza virtuale va, pertanto, ascritta ai resistenti. Ciò comporta la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente. La responsabilità è solidale dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 65
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 65
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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