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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12918/2024 RG, introdotta da
(BRASILE, 16/07/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COLLALTI DANIELE;
(ROMA (RM), 20/06/1950), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. COLLALTI DANIELE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 17/09/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli
stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di annotare l'emananda
sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di
qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti.
4) I coniugi concedono sin da ora il reciproco assenso al rilascio o al
rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio necessari.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione
hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e
pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto non hanno nulla a
pretendere l'uno dall'altro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12918/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
, 16/07/1969) e OMA (RM),
[...] Controparte_1
20/06/1950) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
17/09/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 2311, Parte I, Serie 01, Anno 2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12918/2024 RG, introdotta da
(BRASILE, 16/07/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COLLALTI DANIELE;
(ROMA (RM), 20/06/1950), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. COLLALTI DANIELE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 17/09/2001 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli
stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di annotare l'emananda
sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di
qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti.
4) I coniugi concedono sin da ora il reciproco assenso al rilascio o al
rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio necessari.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione
hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e
pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto non hanno nulla a
pretendere l'uno dall'altro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12918/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
, 16/07/1969) e OMA (RM),
[...] Controparte_1
20/06/1950) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
17/09/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 2311, Parte I, Serie 01, Anno 2001, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi