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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2931 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRAZIA MARIA SAVONA che li rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pag. 1 a 13 La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, non si riconoscono reciprocamente diritto ad un
assegno di mantenimento;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti il SI
[...]
trasferisce alla SI.ra , che a sua volta accetta, la piena e perfetta Pt_1 Parte_2
proprietà della quota pari al 50% di sua proprietà dei seguenti immobili:
(a)-unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Selargius nella via Roma n.76, censita
al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 6, vicolo
Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale 107 mq/97, rendita €
355,06 e il box auto coperto di pertinenza sito al piano seminterrato, censito al Catasto
Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 3, vicolo Roma 76,
piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10 mq, rendita € 19,11;
(b)-unità immobiliare adibita a posto auto sito nel comune di Selargius, facente parte del
maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma n.76, sito al piano seminterrato,
esattamente il primo a destra, censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio
41, mappale 1108, subalterno 4, vicolo Roma sn, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie
catastale totale 11 mq, rendita € 21,02;
4) le unità immobiliari descritte sono state acquistate dal IG. in comunione con Parte_1
la SI.ra : Parte_2
-(a) in data 23.03.2016, con atto di Vendita a rogito del Notaio , Rep n.1635, Persona_1
Racc. n.1405, registrato in Cagliari il 23.03.2016 al n.2236, serie 1T, trascritto presso
L'Ufficio Provinciale di Cagliari dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità
Pag. 2 a 13 Immobiliare in data 24.03.2026 casella 781, articolo 5872 e Atto di Rettifica del 05.08.2016 a
Per_ rogito del Notaio dott. , Rep. 2011, Racc. n.1750, registrato in Cagliari il Per_1
08.08.2016 al n.6812, serie 1T, trascritto presso L'Ufficio Provinciale di Cagliari dell'Agenzia
del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare casella 23070, articolo17627 (doc. 4e 5)
-(b) in data 17.05.2019, con atto di Compravendita a rogito del Notaio dott. Rep Per_2 Per_3
n.27607, Volume n.115788, registrato in Cagliari il 30.05.2019 al n.4424, trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari in data 30.05.2019, casella 15383, articolo
11486(doc.6);
-si allega relazione notarile dott. del 14 febbraio 2025 (doc.7); Persona_4
5) Il IG. ai sensi della Legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001, dichiara che i Parte_1
predetti cespiti immobiliari sono stati realizzati : immobile (a) - in forza di concessione edilizia
rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991 n.20702/22779 e successive concessioni
edilizie n.11677 del 12.10.1994 e n.84 del 13.09.2012 e n.34782 del 14.09.2016, che non sono
state eseguite successive modifiche, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori
previsti dall'art. 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'art.
23 comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non
autorizzate e che è stato rilasciato certificato di agibilità con protocollo n.2679 del 17.01.2018 (doc.8);
immobile (b) - in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991
n.20702/22779 e che non sono state eseguite successive modifiche e che non sono stati emessi provvedimenti
sanzionatori previsti dall'art. 41 della predetta legge e che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui
all'art. 23 comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non
autorizzate;
6) Le parti dichiarano la perfetta corrispondenza tra lo stato degli immobili di cui ai titoli
edilizi (concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991
n.20702/22779 e successive concessioni edilizie n.11677 del 12.10.1994 e n.84 del 13.09.2012
Pag. 3 a 13 e n.34782 del 14.09.2016 e concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data
26.06.1991 n.20702/22779) e lo stato reale ed attuale degli immobili e pertanto la loro
conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
7) Il IG. dichiara che l'immobile (a) è dotato di attestato di prestazione energetica Parte_1
del 16.01.2018 a firma del geom (doc.9), a tutt'oggi in vigore e che l'immobile Persona_5
(b) non è sottoposto all'obbligo di consegna dell'attestato di certificazione energetica in quanto
l'illuminazione non è necessaria per l'uso standard di detta unità immobiliare;
8) Il IG. quale intestatario degli immobili oggetto di trasferimento, ai sensi Parte_1
dell'art. 29, comma 1 bis legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, comma 14
Decreto-legge 31 maggio 2010 n.78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122 dichiara che:
- i dati identificativi catastali degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative
planimetrie catastali depositate in catasto con il n.260180 del 17.01.2018 (appartamento –
doc.10) e n.T260179 del 12.06.1992 (posto auto - doc.11) - immobile (a) e n.T260181 del
12.06.1992 (dc. 12) immobile (b);
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in
oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non
sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo
all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa
catastale;
9) Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna
degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008
n.37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento,
dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente
all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del
presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e
Pag. 4 a 13 con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a proprie cure e spese, tutti
gli adempimento per la loro messa a norma;
10) Il IG. prestando le garanzie di legge, trasferisce la proprietà degli immobili Parte_1
di cui sopra per la quota di sua proprietà (50%), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, liberi da pesi
ed oneri ad eccezione quanto all'immobile (a) dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo
n.0C14074398054 acceso dai IGnori e per l'importo di € Parte_1 Parte_2
120.000,00 con Banca Intesa San Paolo, con atto del 23.03.2016, Notaio dott. , Persona_1
rep. 1636, rac. 1406, iscritto in data 23.03.2016 al n.2237;
11) La IG.ra accetta il trasferimento della quota degli immobili di cui sopra Parte_2
in suo favore, dichiarando di volersi accollare la quota del mutuo accesso con Banca Intesa
San Paolo di cui sopra, posta a carico del SI. ed impegnandosi, a tal fine, a Parte_1
formalizzare, entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di
comparizione dei coniugi, l'accollo del mutuo con effetti liberatori con la banca mutuante;
12) la SI. , a far data dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di Parte_2
comparizione dei coniugi, si fa totalmente carico dei ratei del mutuo, comprensivi della quota
pari al 50% si spettanza del SI. il quale dovrà lasciare l'abitazione e portare via Parte_1
gli effetti personali e l'oggettistica al medesimo spettante entro una settimana dalla
sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi;
13) La SI.ra , a conguaglio della cessione in suo favore della quota pari al Parte_2
50% degli immobili di proprietà del SI. si impegna a versare in favore dello Parte_1
stesso SI. l'importo di euro 27.000,00 (ventisettemila/00) entro e non oltre 3 Parte_1
giorni dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi oltre a
corrispondere l'importo di € 32,07 entro il 5 di ogni mese, sino al maggio 2029 compreso,
Pag. 5 a 13 quale quota di spettanza del SI. per il finanziamento dal medesimo ottenuto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile indicato alla lettera (b);
14) il SI. ove la dichiarazione dei redditi risulti a credito, dovrà corrispondere Parte_1
alla SInora € 842,75 per l'anno 2025 e 2026 ed € 371,80 per l'anno 2027 somme queste Pt_2
relative all'ottenimento in capo al SI. del rimborso del 50% (per gli anni 2026, Parte_1
2027 e 2028) della ristrutturazione edilizia dell'immobile indicato alla lettera (a);
15) La cessione degli immobili di cui sopra è comprensiva degli arredi ivi contenuti oltre agli
elettrodomestici della cucina;
per quanto riguarda tutti gli altri elettrodomestici ed oggettistica
varia le parti provvederanno, con accordo separato, alla rispettiva suddivisione;
16) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali
obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e
liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817
C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo.
17) Le parti dichiarano di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore.
18) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il
trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di
bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
19) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del
presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture
presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed
a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di
Pag. 6 a 13 pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Cagliari in data10.9.2016, optando per il regime della comunione dei beni, hanno esposto:
- di essere comproprietari al 50% dell'abitazione familiare, sita in Selargius nella via
Roma n.76, censita al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 6, vicolo Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,superficie catastale 107mq/97, rendita € 355,06 e del box auto coperto di pertinenza sito al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 3, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10mq, rendita € 19,11 oltre del posto auto sito nel comune di
Selargius, facente parte del maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma
n.76,sito al piano seminterrato, esattamente il primo a destra, censito al Catasto
Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 4, vicolo
Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 11 mq, rendita €
21,02;
- che per l'acquisto dell'abitazione familiare hanno contratto con la Banca Intesa San
Paolo un mutuo ipotecario di complessivi €120.000,00, in relazione al quale ciascuno di essi corrisponde l'importo di €1.096,00 quale quota pari al 50% del rateo semestrale di complessivi € 2.192,00;
- Loi è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Pt_1
impiegato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.750,00;
Pag. 7 a 13 - è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Parte_2
impiegata e percepisce uno stipendio mensile di circa €1.200,00;
- tra i coniugi sono insorti contrasti che rendono impossibile la convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale è interesse degli stessi chiedere consensualmente la separazione legale alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce con effetto Parte_1
immediato a , che a sua volta accetta, la piena e perfetta proprietà della Parte_3
quota pari al 50% pro indiviso della proprietà dei seguenti immobili:
a) abitazione familiare, sita in Selargius nella via Roma n.76, censita al Catasto
Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 6, vicolo
Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,superficie catastale 107mq/97,
rendita € 355,06 oltre a box auto coperto di pertinenza sito al piano seminterrato,
censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108,
subalterno 3, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10mq, rendita € 19,11;
b) posto auto sito nel comune di Selargius, facente parte del maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma n.76, sito al piano seminterrato, esattamente il primo a destra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 4, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 11 mq, rendita € 21,02.
Nell'udienza del 15/05/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie,
relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Pag. 8 a 13 Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità delle concessioni edilizie: per immobile (a) in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data
26.06.1991 n.20702/22779 e successive concessioni edilizie n.11677 del 12.10.1994 e n.84 del
13.09.2012 e n.34782 del 14.09.2016 e che è stato rilasciato certificato di agibilità con protocollo n.2679 del 17.01.2018 (doc.8); per immobile (b) in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991 n.20702/22779 e che non sono state eseguite successive modifiche, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'art. 23
comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
Pag. 9 a 13 - la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale,
con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l.
6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si sono impegnati a provvedervi a loro cura e spese.
Pag. 10 a 13 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in
[...]
quanto conformi all'interesse delle stesse parti.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti alle condizioni concordate.
In ragione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio dello Stato Parte_2
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 316, parte II, serie C, anno 2016 -
Comune di Cagliari);
2) dà atto del trasferimento da parte di in favore di della quota Parte_1 Parte_2
ideale pari al 50 % pro indiviso della proprietà degli immobili: a) abitazione familiare, sita in
Selargius nella via Roma n.76, censita al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio
41, mappale 1108, subalterno 6, vicolo Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,
superficie catastale 107mq/97, rendita € 355,06 oltre a box auto coperto di pertinenza sito al
Pag. 11 a 13 piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 3, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10mq, rendita € 19,11; b) posto auto, sito nel comune di Selargius, facente parte del maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma n.76, sito al piano seminterrato,
esattamente il primo a destra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Selargius al foglio
41, mappale 1108, subalterno 4, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 11 mq, rendita € 21,02;
3) dà atto che accetta il trasferimento della quota degli immobili di cui sopra Parte_2
in suo favore, dichiarando di volersi accollare la quota del mutuo accesso con Banca Intesa San
Paolo, posta a carico di ed impegnandosi, a tal fine, a formalizzare, entro e non Parte_1
oltre tre mesi dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi, l'accollo del mutuo con effetti liberatori con la banca mutuante;
4) dà atto che , a far data dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di Parte_2
comparizione dei coniugi, si fa totalmente carico dei ratei del mutuo, comprensivi della quota pari al 50% di spettanza di il quale dovrà lasciare l'abitazione e portare via gli Parte_1
effetti personali e l'oggettistica al medesimo spettante entro una settimana dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi;
5) dà atto che , a conguaglio della cessione in suo favore della quota pari al Parte_2
50% degli immobili di proprietà di si impegna a versare in favore dello stesso Parte_1
l'importo di euro 27.000,00 (ventisettemila/00) entro e non oltre 3 giorni dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi oltre a corrispondere l'importo di € 32,07
entro il 5 di ogni mese, sino al maggio 2029 compreso, quale quota di spettanza di Parte_1
per il finanziamento dal medesimo ottenuto per l'acquisto dell'immobile indicato alla lettera
(b);
Pag. 12 a 13 6) dà atto che ove la dichiarazione dei redditi risulti a credito, dovrà corrispondere Parte_1
a € 842,75 per l'anno 2025 e 2026 ed € 371,80 per l'anno 2027 somme queste Parte_2
relative all'ottenimento da parte di del rimborso del 50% (per gli anni 2026, 2027 Parte_1
e 2028) della ristrutturazione edilizia dell'immobile indicato alla lettera (a);
7) dà atto che la cessione degli immobili di cui sopra è comprensiva degli arredi ivi contenuti oltre agli elettrodomestici della cucina;
per quanto riguarda tutti gli altri elettrodomestici ed oggettistica varia le parti provvederanno, con accordo separato, alla rispettiva suddivisione;
8) ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 26.05.2025, nella camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Latti Giorgio
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2931 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRAZIA MARIA SAVONA che li rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pag. 1 a 13 La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, non si riconoscono reciprocamente diritto ad un
assegno di mantenimento;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti il SI
[...]
trasferisce alla SI.ra , che a sua volta accetta, la piena e perfetta Pt_1 Parte_2
proprietà della quota pari al 50% di sua proprietà dei seguenti immobili:
(a)-unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Selargius nella via Roma n.76, censita
al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 6, vicolo
Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale 107 mq/97, rendita €
355,06 e il box auto coperto di pertinenza sito al piano seminterrato, censito al Catasto
Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 3, vicolo Roma 76,
piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10 mq, rendita € 19,11;
(b)-unità immobiliare adibita a posto auto sito nel comune di Selargius, facente parte del
maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma n.76, sito al piano seminterrato,
esattamente il primo a destra, censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio
41, mappale 1108, subalterno 4, vicolo Roma sn, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie
catastale totale 11 mq, rendita € 21,02;
4) le unità immobiliari descritte sono state acquistate dal IG. in comunione con Parte_1
la SI.ra : Parte_2
-(a) in data 23.03.2016, con atto di Vendita a rogito del Notaio , Rep n.1635, Persona_1
Racc. n.1405, registrato in Cagliari il 23.03.2016 al n.2236, serie 1T, trascritto presso
L'Ufficio Provinciale di Cagliari dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità
Pag. 2 a 13 Immobiliare in data 24.03.2026 casella 781, articolo 5872 e Atto di Rettifica del 05.08.2016 a
Per_ rogito del Notaio dott. , Rep. 2011, Racc. n.1750, registrato in Cagliari il Per_1
08.08.2016 al n.6812, serie 1T, trascritto presso L'Ufficio Provinciale di Cagliari dell'Agenzia
del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare casella 23070, articolo17627 (doc. 4e 5)
-(b) in data 17.05.2019, con atto di Compravendita a rogito del Notaio dott. Rep Per_2 Per_3
n.27607, Volume n.115788, registrato in Cagliari il 30.05.2019 al n.4424, trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari in data 30.05.2019, casella 15383, articolo
11486(doc.6);
-si allega relazione notarile dott. del 14 febbraio 2025 (doc.7); Persona_4
5) Il IG. ai sensi della Legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001, dichiara che i Parte_1
predetti cespiti immobiliari sono stati realizzati : immobile (a) - in forza di concessione edilizia
rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991 n.20702/22779 e successive concessioni
edilizie n.11677 del 12.10.1994 e n.84 del 13.09.2012 e n.34782 del 14.09.2016, che non sono
state eseguite successive modifiche, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori
previsti dall'art. 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'art.
23 comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non
autorizzate e che è stato rilasciato certificato di agibilità con protocollo n.2679 del 17.01.2018 (doc.8);
immobile (b) - in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991
n.20702/22779 e che non sono state eseguite successive modifiche e che non sono stati emessi provvedimenti
sanzionatori previsti dall'art. 41 della predetta legge e che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui
all'art. 23 comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non
autorizzate;
6) Le parti dichiarano la perfetta corrispondenza tra lo stato degli immobili di cui ai titoli
edilizi (concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991
n.20702/22779 e successive concessioni edilizie n.11677 del 12.10.1994 e n.84 del 13.09.2012
Pag. 3 a 13 e n.34782 del 14.09.2016 e concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data
26.06.1991 n.20702/22779) e lo stato reale ed attuale degli immobili e pertanto la loro
conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
7) Il IG. dichiara che l'immobile (a) è dotato di attestato di prestazione energetica Parte_1
del 16.01.2018 a firma del geom (doc.9), a tutt'oggi in vigore e che l'immobile Persona_5
(b) non è sottoposto all'obbligo di consegna dell'attestato di certificazione energetica in quanto
l'illuminazione non è necessaria per l'uso standard di detta unità immobiliare;
8) Il IG. quale intestatario degli immobili oggetto di trasferimento, ai sensi Parte_1
dell'art. 29, comma 1 bis legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, comma 14
Decreto-legge 31 maggio 2010 n.78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122 dichiara che:
- i dati identificativi catastali degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative
planimetrie catastali depositate in catasto con il n.260180 del 17.01.2018 (appartamento –
doc.10) e n.T260179 del 12.06.1992 (posto auto - doc.11) - immobile (a) e n.T260181 del
12.06.1992 (dc. 12) immobile (b);
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in
oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non
sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo
all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa
catastale;
9) Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna
degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008
n.37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento,
dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente
all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del
presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e
Pag. 4 a 13 con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare a proprie cure e spese, tutti
gli adempimento per la loro messa a norma;
10) Il IG. prestando le garanzie di legge, trasferisce la proprietà degli immobili Parte_1
di cui sopra per la quota di sua proprietà (50%), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, liberi da pesi
ed oneri ad eccezione quanto all'immobile (a) dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo
n.0C14074398054 acceso dai IGnori e per l'importo di € Parte_1 Parte_2
120.000,00 con Banca Intesa San Paolo, con atto del 23.03.2016, Notaio dott. , Persona_1
rep. 1636, rac. 1406, iscritto in data 23.03.2016 al n.2237;
11) La IG.ra accetta il trasferimento della quota degli immobili di cui sopra Parte_2
in suo favore, dichiarando di volersi accollare la quota del mutuo accesso con Banca Intesa
San Paolo di cui sopra, posta a carico del SI. ed impegnandosi, a tal fine, a Parte_1
formalizzare, entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di
comparizione dei coniugi, l'accollo del mutuo con effetti liberatori con la banca mutuante;
12) la SI. , a far data dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di Parte_2
comparizione dei coniugi, si fa totalmente carico dei ratei del mutuo, comprensivi della quota
pari al 50% si spettanza del SI. il quale dovrà lasciare l'abitazione e portare via Parte_1
gli effetti personali e l'oggettistica al medesimo spettante entro una settimana dalla
sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi;
13) La SI.ra , a conguaglio della cessione in suo favore della quota pari al Parte_2
50% degli immobili di proprietà del SI. si impegna a versare in favore dello Parte_1
stesso SI. l'importo di euro 27.000,00 (ventisettemila/00) entro e non oltre 3 Parte_1
giorni dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi oltre a
corrispondere l'importo di € 32,07 entro il 5 di ogni mese, sino al maggio 2029 compreso,
Pag. 5 a 13 quale quota di spettanza del SI. per il finanziamento dal medesimo ottenuto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile indicato alla lettera (b);
14) il SI. ove la dichiarazione dei redditi risulti a credito, dovrà corrispondere Parte_1
alla SInora € 842,75 per l'anno 2025 e 2026 ed € 371,80 per l'anno 2027 somme queste Pt_2
relative all'ottenimento in capo al SI. del rimborso del 50% (per gli anni 2026, Parte_1
2027 e 2028) della ristrutturazione edilizia dell'immobile indicato alla lettera (a);
15) La cessione degli immobili di cui sopra è comprensiva degli arredi ivi contenuti oltre agli
elettrodomestici della cucina;
per quanto riguarda tutti gli altri elettrodomestici ed oggettistica
varia le parti provvederanno, con accordo separato, alla rispettiva suddivisione;
16) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali
obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e
liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817
C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo.
17) Le parti dichiarano di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore.
18) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il
trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di
bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
19) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del
presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture
presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed
a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di
Pag. 6 a 13 pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Cagliari in data10.9.2016, optando per il regime della comunione dei beni, hanno esposto:
- di essere comproprietari al 50% dell'abitazione familiare, sita in Selargius nella via
Roma n.76, censita al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 6, vicolo Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,superficie catastale 107mq/97, rendita € 355,06 e del box auto coperto di pertinenza sito al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 3, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10mq, rendita € 19,11 oltre del posto auto sito nel comune di
Selargius, facente parte del maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma
n.76,sito al piano seminterrato, esattamente il primo a destra, censito al Catasto
Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 4, vicolo
Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 11 mq, rendita €
21,02;
- che per l'acquisto dell'abitazione familiare hanno contratto con la Banca Intesa San
Paolo un mutuo ipotecario di complessivi €120.000,00, in relazione al quale ciascuno di essi corrisponde l'importo di €1.096,00 quale quota pari al 50% del rateo semestrale di complessivi € 2.192,00;
- Loi è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Pt_1
impiegato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.750,00;
Pag. 7 a 13 - è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Parte_2
impiegata e percepisce uno stipendio mensile di circa €1.200,00;
- tra i coniugi sono insorti contrasti che rendono impossibile la convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale è interesse degli stessi chiedere consensualmente la separazione legale alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce con effetto Parte_1
immediato a , che a sua volta accetta, la piena e perfetta proprietà della Parte_3
quota pari al 50% pro indiviso della proprietà dei seguenti immobili:
a) abitazione familiare, sita in Selargius nella via Roma n.76, censita al Catasto
Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108, subalterno 6, vicolo
Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,superficie catastale 107mq/97,
rendita € 355,06 oltre a box auto coperto di pertinenza sito al piano seminterrato,
censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale 1108,
subalterno 3, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10mq, rendita € 19,11;
b) posto auto sito nel comune di Selargius, facente parte del maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma n.76, sito al piano seminterrato, esattamente il primo a destra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 4, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 11 mq, rendita € 21,02.
Nell'udienza del 15/05/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie,
relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Pag. 8 a 13 Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità delle concessioni edilizie: per immobile (a) in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data
26.06.1991 n.20702/22779 e successive concessioni edilizie n.11677 del 12.10.1994 e n.84 del
13.09.2012 e n.34782 del 14.09.2016 e che è stato rilasciato certificato di agibilità con protocollo n.2679 del 17.01.2018 (doc.8); per immobile (b) in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Selargius in data 26.06.1991 n.20702/22779 e che non sono state eseguite successive modifiche, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'art. 23
comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
Pag. 9 a 13 - la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale,
con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l.
6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si sono impegnati a provvedervi a loro cura e spese.
Pag. 10 a 13 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in
[...]
quanto conformi all'interesse delle stesse parti.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti alle condizioni concordate.
In ragione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio dello Stato Parte_2
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 316, parte II, serie C, anno 2016 -
Comune di Cagliari);
2) dà atto del trasferimento da parte di in favore di della quota Parte_1 Parte_2
ideale pari al 50 % pro indiviso della proprietà degli immobili: a) abitazione familiare, sita in
Selargius nella via Roma n.76, censita al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio
41, mappale 1108, subalterno 6, vicolo Roma 76, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5,
superficie catastale 107mq/97, rendita € 355,06 oltre a box auto coperto di pertinenza sito al
Pag. 11 a 13 piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati del comune di Selargius al foglio 41, mappale
1108, subalterno 3, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 10/10mq, rendita € 19,11; b) posto auto, sito nel comune di Selargius, facente parte del maggior fabbricato avente accesso comune dalla via Roma n.76, sito al piano seminterrato,
esattamente il primo a destra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Selargius al foglio
41, mappale 1108, subalterno 4, vicolo Roma 76, piano SI, categoria C/6, classe 2, superficie catastale totale 11 mq, rendita € 21,02;
3) dà atto che accetta il trasferimento della quota degli immobili di cui sopra Parte_2
in suo favore, dichiarando di volersi accollare la quota del mutuo accesso con Banca Intesa San
Paolo, posta a carico di ed impegnandosi, a tal fine, a formalizzare, entro e non Parte_1
oltre tre mesi dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi, l'accollo del mutuo con effetti liberatori con la banca mutuante;
4) dà atto che , a far data dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di Parte_2
comparizione dei coniugi, si fa totalmente carico dei ratei del mutuo, comprensivi della quota pari al 50% di spettanza di il quale dovrà lasciare l'abitazione e portare via gli Parte_1
effetti personali e l'oggettistica al medesimo spettante entro una settimana dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi;
5) dà atto che , a conguaglio della cessione in suo favore della quota pari al Parte_2
50% degli immobili di proprietà di si impegna a versare in favore dello stesso Parte_1
l'importo di euro 27.000,00 (ventisettemila/00) entro e non oltre 3 giorni dalla sottoscrizione del verbale d'udienza di comparizione dei coniugi oltre a corrispondere l'importo di € 32,07
entro il 5 di ogni mese, sino al maggio 2029 compreso, quale quota di spettanza di Parte_1
per il finanziamento dal medesimo ottenuto per l'acquisto dell'immobile indicato alla lettera
(b);
Pag. 12 a 13 6) dà atto che ove la dichiarazione dei redditi risulti a credito, dovrà corrispondere Parte_1
a € 842,75 per l'anno 2025 e 2026 ed € 371,80 per l'anno 2027 somme queste Parte_2
relative all'ottenimento da parte di del rimborso del 50% (per gli anni 2026, 2027 Parte_1
e 2028) della ristrutturazione edilizia dell'immobile indicato alla lettera (a);
7) dà atto che la cessione degli immobili di cui sopra è comprensiva degli arredi ivi contenuti oltre agli elettrodomestici della cucina;
per quanto riguarda tutti gli altri elettrodomestici ed oggettistica varia le parti provvederanno, con accordo separato, alla rispettiva suddivisione;
8) ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 26.05.2025, nella camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Latti Giorgio
Pag. 13 a 13