Decreto cautelare 14 gennaio 2022
Decreto cautelare 17 gennaio 2022
Decreto cautelare 2 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 14/01/2022, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa da sé medesima e dall'avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Tribunale Ordinario di Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto del 9 Gennaio 2022, con il quale viene disposta l'esibizione obbligatoria agli Avvocati-difensori presso il Tribunale di Taranto, del certificato verde base ovvero cosiddetto Green Pass a partire dal 10 Gennaio 2022, e non dal 1° Febbraio 2022, così come asseritamente statuito dal D.L. n. 1/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale anche non conosciuto.
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Sig.ra Avv. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 61 c.p.a., contenuta nell’atto giudiziario notificato alla controparte l’11 Gennaio 2022 e depositato in data 13 Gennaio 2022, alle ore 13,09;
Considerato che la parte ricorrente propone l’istanza di provvedimento cautelare monocratico, dichiaratamente “ante causam” e richiamando l’art. 61 c.p.a., ma - a ben vedere - formulandola, in via incidentale, nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio, notificato alla controparte e depositato in data 13 Gennaio 2022, ossia in un atto giudiziario contenente tutti gli elementi necessari previsti dall’art. 40 c.p.a. per essere qualificato come ricorso introduttivo del giudizio, e in particolare: gli elementi identificativi delle parti in causa, l’indicazione del provvedimento impugnato, dei fatti di causa e dei motivi specifici di gravame e (soprattutto) la richiesta al Giudice di annullamento dell’impugnato provvedimento amministrativo del 9 Gennaio 2022, sicchè la predetta istanza di provvedimento cautelare monocratico deve essere correttamente intesa come proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a..
Ritenuto che non risulta depositata da parte ricorrente l’istanza di fissazione dell’udienza di merito (è stato solo utilizzato e depositato un modulo in tal senso al quale, però, non è allegata alcuna istanza di fissazione dell’udienza di merito), per cui, ex art. 56 primo comma c.p.a., la domanda di misure cautelari provvisorie presidenziali è - allo stato - improcedibile.
P.Q.M.
Dichiara, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’improcedibilità della suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla ricorrente.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 14 Gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.