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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4892 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da:
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRACCARO CINZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, P.le Segrino, 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VERMEZZO (MI), in data
17/09/1995, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VERMEZZO (MI) alla Parte II, Serie A, n. 8, anno 1995; separati consensualmente con verbale in data 18 maggio 2024 e relativo decreto di omologa dell'8.06.2004, n. cron. 3830/2004, R.G. 1017/2004 pronunciato dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio , maggiorenne autosufficiente, continuerà ad abitare con la mamma in Per_1
Rosate, via Circonvallazione, 24.
3) I coniugi danno atto di aver dato esecuzione agli accordi pattuiti in sede di separazione consensuale e regolato tra loro ogni altra pendenza di carattere economico ed essendo economicamente autosufficienti, si manterranno ciascuno con il proprio reddito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto dell'8.06.2004, n. cron. 3830/2004, R.G. 1017/2004 pronunciato dal Tribunale di Vigevano con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione, avvenuta il 18.05.2004.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VERMEZZO (MI), in data Parte_1 Parte_2
17/09/1995, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VERMEZZO (MI) alla Parte II, Serie A, n. 8, anno 1995;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 2 di 3 3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.02.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4892 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da:
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRACCARO CINZIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, P.le Segrino, 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VERMEZZO (MI), in data
17/09/1995, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VERMEZZO (MI) alla Parte II, Serie A, n. 8, anno 1995; separati consensualmente con verbale in data 18 maggio 2024 e relativo decreto di omologa dell'8.06.2004, n. cron. 3830/2004, R.G. 1017/2004 pronunciato dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio , maggiorenne autosufficiente, continuerà ad abitare con la mamma in Per_1
Rosate, via Circonvallazione, 24.
3) I coniugi danno atto di aver dato esecuzione agli accordi pattuiti in sede di separazione consensuale e regolato tra loro ogni altra pendenza di carattere economico ed essendo economicamente autosufficienti, si manterranno ciascuno con il proprio reddito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto dell'8.06.2004, n. cron. 3830/2004, R.G. 1017/2004 pronunciato dal Tribunale di Vigevano con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione, avvenuta il 18.05.2004.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VERMEZZO (MI), in data Parte_1 Parte_2
17/09/1995, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VERMEZZO (MI) alla Parte II, Serie A, n. 8, anno 1995;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 2 di 3 3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.02.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3