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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto da
(C.F. e P.I. , in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lucarelli, PEC Parte_2 come da registri di giustizia
-Reclamante- contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Casti, PEC Controparte_1 P.IVA_2 come da registri di giustizia
-reclamata- nonché
GIUDIZIALE N. 6/2024 (P. I. ), in Parte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del curatore Dott. CP_3
-Reclamata contumace- con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 del d.lgs. del 12/01/2019 n. 14 - Codice della crisi d'impresa- avverso la sentenza n. 9/2024 di apertura della liquidazione giudiziale, emessa dal Tribunale di Campobasso il 24/5/2024, depositata in data 27/5/2024, all'esito del procedimento R.G.N. 10-1/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15/3/2024 la anda di apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della affermando di essere Parte_1 creditrice della società per l'importo com di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso e divenuto definitivo per mancata opposizione, oltre interessi, spese e successive intimazioni di pagamento rimaste prive di esito. A sostegno dell'istanza, ha richiamato l'esito negativo del pignoramento mobiliare presso la sede legale della debitrice, ove non veniva rinvenuto alcun segno distintivo o insegna della ditta e ha evidenziato lo stato di inattività sostanziale della società, come risultante dalla visura camerale aggiornata e dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2021. Alla luce di tali elementi, la ricorrente ha
Pag. 1 a 7 ritenuto integrato lo stato di insolvenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I., e ha chiesto l'apertura della relativa procedura concorsuale.
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso, rilevata la mancata costituzione della società debitrice, sebbene ritualmente notificata, ha accolto la domanda ritenendo integrati i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nel merito, il Tribunale ha dato atto dell'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale definitivo in favore della creditrice rilevando il mancato adempimento da parte della debitrice nonostante i reiterati atti di precetto notificati nel tempo;
ha altresì valorizzato l'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale della società in liquidazione. Nel valutare la situazione patrimoniale della resistente, a fronte di uno scioglimento societario formalmente risalente al 2017, l'organo giudicante ha riscontrato l'assenza di qualsiasi attività effettiva di liquidazione;
ha rilevato che l'assemblea dei soci, soltanto nell'ottobre 2021, aveva approvato cumulativamente i bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2020 e sottolineato come i dati contabili in essi riportati risultassero sostanzialmente invariati, a conferma di una prolungata inerzia gestionale e contabile, incompatibile con il regolare adempimento delle obbligazioni sociali;
dai bilanci risultava un'esposizione debitoria superiore a € 400.000; dal verbale di assemblea risultava che la società non disponeva dei fondi necessari per l'iscrizione dei bilanci nel registro delle imprese;
l'ammontare dei debiti esigibili superava la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII;
per tali elementi il Tribunale riteneva sussistente lo stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice della crisi.
3. Con atto del 25/6/2024 la ha proposto reclamo ai sensi Parte_1 dell'art. 51 del Codice della crisi d'impresa, deducendo vizi di ordine processuale e sostanziale in relazione alla sentenza impugnata sulla base di quattro motivi così rubricati:
I. Sulla mancata convocazione del debitore e conseguentemente sulla nullità-inefficacia- inesistenza della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e della successiva della sentenza nr. 6/2024 per violazione dell'art. 40 del C.C.I.I.;
II. Inesattezza dell'ammontare del credito vantato dalla;
Controparte_1
III. Impresa minore della ex art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.; Parte_1
IV. della ex art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I. CP_4 Parte_1
Con il medesimo atto di reclamo, la ha chiesto la sospensione Parte_1 ex art. 52 C.C.I.I. della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
Con atto del 3/7/2024 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha espresso “parere contrario all'accoglimento del reclamo condividendosi le motivazioni del provvedimento impugnato”.
Con memoria difensiva e di costituzione depositata il 10/10/2024 la si è Controparte_1 opposta alle deduzioni di parte avversa chiedendo in via principale il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, in caso di accoglimento del reclamo, la compensazione delle spese del giudizio in ragione della omessa costituzione dell'odierna reclamante nel giudizio di primo grado.
Con ordinanza del 10/10/2024, il Collegio ha preso atto della rinuncia all'istanza ex art. 52 C.C.I.I. e per l'effetto ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Con ordinanza del 20/3/2025, adottata all'esito della trattazione scritta prevista per l'udienza del 12/11/2024, il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia della curatela, regolarmente notificata;
ha disposto l'acquisizione dello stato passivo, della relazione del curatore ex art. 130 C.C.I.I., nonché del verbale di inventario della procedura pendente presso il Tribunale di Campobasso.
Pag. 2 a 7 Acquisita la documentazione richiesta ad opera della cancelleria, il procedimento di merito è stato riservato dal collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 13/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte.
4. In via preliminare, con il primo motivo, la reclamante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa deducendo di non essere stata ritualmente convocata nel procedimento di primo grado. In particolare, ha sostenuto che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe stata effettuata dalla cancelleria all'indirizzo PEC
“pharmago@pec.it”, non più attivo né riferibile alla società, la quale avrebbe invece mantenuto nel tempo l'indirizzo “pharmago@legalmail.it”.
Il primo motivo di reclamo è manifestamente infondato. Come correttamente osservato dalla resistente, la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione è stata eseguita dalla cancelleria del Tribunale di Campobasso presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ , risultante sia dal Registro delle Imprese che dall'Indice INI-PEC, in conformità Email_1 all'art. 40, comma 6, C.C.I.I. La visura camerale storica prodotta dalla stessa reclamante documenta, peraltro, l'avvenuta variazione dell'indirizzo PEC da “ a Email_2
“ sin dal 16/5/2018, smentendo l'assunto difensivo circa l'asserita irregolarità Email_1 della notifica e la violazione del diritto di difesa.
5. Con il secondo motivo la società in liquidazione ha contestato l'inesattezza dell'ammontare del credito vantato dalla ritenendo che la somma indicata nell'istanza di Controparte_1 liquidazione giudiziale, pari a € 35.385,27, non trovi riscontro nella documentazione prodotta. Ha sostenuto che il credito effettivo, come da decreto ingiuntivo n. 486/2017, ammonterebbe a € 21.560,49, senza che sia possibile computare ulteriori interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002, trattandosi di credito derivante da una polizza fideiussoria e non da una transazione commerciale. Ne conseguirebbe, ad avviso della reclamante, un errata valutazione rispetto alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I.
La resistente ha eccepito l'infondatezza della censura, osservando che il credito vantato in via monitoria e oggetto di domanda è stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo esecutivo per 21.560,49, oltre agli interessi di mora a far data dal 02/02/2017 e fino al saldo, e quindi per la somma 35.385,27 comprensiva di interessi ex D. Lgs. 231/2002, somma superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I. Ha inoltre rilevato che il credito trae origine da un contratto autonomo di garanzia, assimilabile a una transazione commerciale, con espressa previsione contrattuale dell'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, come risultante dalla polizza depositata.
Il motivo è infondato.
Come è noto, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., possono legittimamente convenire, per iscritto, un tasso di interesse moratorio superiore a quello legale, anche mediante richiamo al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002, indipendentemente dall'ambito oggettivo di applicazione del decreto stesso. Ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., la validità di tali interessi richiede la forma scritta, condizione pacificamente rispettata nella specie (cfr All. 13 – Condizioni Generali di contratto allegate dalla resistente, in particolare l'art. 3).
La giurisprudenza di legittimità, seppur in riferimento al settore consumeristico, ha più volte ribadito la liceità degli interessi moratori convenzionali, a condizione che essi siano pattuiti in forma scritta, non siano vessatori e non superino la soglia prevista dalla normativa antiusura. In particolare, la Cassazione ha chiarito che “gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a un giudizio di disvalore, dovendo osservare il solo limite del superamento del tasso soglia” (Cass. n. 5564/2021; in senso conforme, Cass., S.U., n. 19597 del 18/9/2020).
Nel caso di specie, trattandosi di rapporto tra operatori economici e di clausola espressamente sottoscritta, non emergono criticità sotto il profilo della validità della pattuizione.
Ne deriva che il credito azionato è superiore a € 30.000 e, pertanto, integra il presupposto oggettivo di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I.
Pag. 3 a 7 Ad ogni modo, la congruità della quantificazione del credito vantato dalla Controparte_1 risulta non solo dalla documentazione allegata in primo grado, ma è altresì confermata dalla documentazione acquisita nel presente giudizio, che avvalora ulteriormente la valutazione compiuta dal Tribunale. In particolare, dal verbale di esame dello stato passivo emerge l'ammissione, da parte del giudice delegato, del credito della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 36.529,65, comprensivo degli interessi moratori calcolati in applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, secondo i criteri di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., come proposto dal curatore. Alla proposta non sono state formulate osservazioni da parte dei soggetti legittimati – creditore, debitore o altri interessati – ai sensi dell'art. 201, comma 1, C.C.I.I., con conseguente consolidamento dell'ammissione del credito e definitiva attestazione della sua entità e fondatezza;
a tanto deve aggiungersi che dallo stato passivo risulta l'ammissione di n. 8 domande per crediti ampiamente superiori alla soglia ex art. 49 citato (vedi il solo credito Agenzia Entrate pari ad € 165.545,38).
6. Con il terzo motivo, la ha dedotto la propria non Parte_1 assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. Ha osservato che, in base ai bilanci ufficialmente depositati per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e al progetto di bilancio 2022, risulterebbe il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escluderebbero l'assoggettabilità alla procedura. In particolare, ha evidenziato l'assenza di attivo patrimoniale e di ricavi e la presenza di un'esposizione debitoria invariata e inferiore a € 500.000. A supporto della propria tesi, la società, da un lato ha allegato una relazione tecnica redatta in data 24/6/2024 dal dott. esperto contabile e Persona_1 revisore legale;
dall'altro ha sostenuto che la stessa sentenza impugnata avrebbe dato atto della sostanziale identità dei dati di bilancio nei tre esercizi antecedenti la domanda (passività quantificate in € 406.659). In conclusione, sulla base di tali elementi, ha ritenuto integrati i presupposti soggettivi e oggettivi per la qualificazione di “impresa minore”, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 121 C.C.I.I.
La reclamata ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dedotto l'assenza di prova adeguata in ordine alla sussistenza congiunta dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. In particolare, la società si sarebbe limitata a produrre una relazione di parte e bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, unitamente a un progetto di bilancio per il 2022, mai approvato dall'assemblea, omettendo di depositare i bilanci approvati e registrati relativi agli esercizi 2022 e 2023. Neanche la relazione tecnica allegata, priva di riscontri contabili ufficiali, potrebbe assurgere a documento idoneo a integrare la prova della natura di impresa minore.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, si mostra opportuna una valutazione in ordine alla possibilità per il debitore, non costituito in primo grado, di allegare in sede di reclamo nuovi documenti a sostegno della propria qualifica di impresa minore ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (già dichiarativa di fallimento) ha natura di impugnazione a cognizione piena con effetto devolutivo integrale su tutte le questioni inerenti ai presupposti soggettivi e oggettivi della procedura concorsuale (Cass. n. 8227/2012, Cass.13746/2017). Particolarmente rilevante, in tal senso, è il principio espresso da Cass. 9174/2012, (pure richiamata dal reclamante) secondo cui, nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dal D.lgs. 169/2007 (oggi trasfusa nel C.C.I.I.) “il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali” di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. (oggi art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.). In quella occasione, la Suprema Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva ritenuto inammissibili i bilanci tardivamente depositati in sede di reclamo, riaffermando il pieno effetto devolutivo del mezzo di impugnazione.
Oltre alla documentazione prodotta direttamente dalla società reclamante, sono pienamente utilizzabili ai fini del presente giudizio anche gli atti acquisiti d'ufficio dal Collegio ai sensi dell'art.
Pag. 4 a 7 51, comma 10, C.C.I.I., secondo il quale il giudice, nel procedimento di reclamo, “può assumere anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari”.
Tale facoltà istruttoria consente di valorizzare non solo i bilanci e le relazioni tecniche prodotte dalla parte, ma anche le risultanze emergenti dalla procedura concorsuale già aperta, come il verbale di formazione dello stato passivo, il verbale di inventario negativo e la relazione preliminare ex art. 130, comma 1, C.C.I.I., versati in atti a seguito di acquisizione disposta con ordinanza del 20/3/2025.
La reclamante si è limitata a produrre in giudizio una relazione di parte con allegati i bilanci di esercizio relativi agli anni 2019, 2020, 2021 ed un mero progetto di bilancio risalente all'anno 2022, mai approvato dall'Assemblea.
La Società reclamante non ha prodotto tutti i bilanci di esercizio degli ultimi due anni anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, bilanci (anni 2022 e 2023), che non risultano nè approvati nè depositati nel Registro delle Imprese.
La relazione del perito di parte prodotta dalla reclamante si limita a ricostruire la situazione contabile tenendo in considerazione i bilanci prodotti dal 2019 al 2022, senza nulla comprovare in relazione agli anni 2022 e 2023 (la relazione riporta “tale principio è confermato anche negli anni a seguire 2022 e 2023”- viene riportato l'importo dei debiti in € 406.659,00- pari agli importi dei debiti risultanti dai bilanci precedenti).
Ciò premesso la giurisprudenza formatasi nel vigore della legislazione precedente ha in più occasioni affermato che i bilanci degli ultimi tre esercizi, regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese, costituiscono il mezzo privilegiato per dimostrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (Cass. Civ., sez. I, 2 luglio 2024, n. 18141; Cass. Civ. sez. I, 20 gennaio 2021, n. 980; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10509).
Tuttavia, dal punto di vista probatorio la presenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale costituisce un campo di indagine aperto e disponibile, ove rileva la rappresentazione dei fatti, nonché dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. I, 9 novembre 2020, n. 25025; Cass. Civ., sez. I 15 aprile 2019, n. 10509; Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2019, n. 6991). Da ciò ne deriva che qualora i bilanci manchino o comunque siano stati redatti ma non depositati, il debitore può adempiere il proprio onere probatorio facendo ricorso a strumenti alternativi, come le scritture contabili o qualunque altro documento suscettibile di rappresentare i fatti e i dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 dicembre 2022, n, 35381; Cass. Civ., sez. I, 26 novembre 2018, n. 30541); ciò in quanto lo scopo perseguito non è quello di sanzionare il debitore che non abbia depositato il bilancio di esercizio, quanto piuttosto quello di esentare dalla procedura concorsuale le imprese di modeste dimensioni (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 aprile 2021, n. 9045).
Nella fattispecie la debitrice non ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, né ha depositato scritture contabili suscettibili di rappresentare i dati dell'impresa relativi agli ultimi due esercizi.
Non è stato prodotto il libro giornale, che avrebbe consentito di verificare le voci riportate dagli esercizi precedenti e negli esercizi successivi [il che assume rilevanza peculiare nella fattispecie, contraddistinta dalla non continuità dei bilanci presentati] -cfr. Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 11007 del 28/06/2012, relativa a fattispecie analoga a quella attuale, in cui si è motivata la ritenuta inattendibilità dei bilanci;
non è stata prodotta ulteriore documentazione (registri IVA acquisti, registri IVA vendite, libri giornale, comunicazioni periodiche IVA e liquidazioni IVA o modelli IVA); la reclamante non indica risultanze che reputi significative ai fini della dimostrazione dei limiti dimensionali prospettati nell'ultimo triennio.
La situazione patrimoniale riguardante un periodo antecedente il triennio non costituisce idonea base di partenza per qualsiasi valutazione, riguardando un periodo lontano rispetto alla presentazione dell'istanza di fallimento ed irrilevante per espressa previsione di legge.
Pag. 5 a 7 Secondo la giurisprudenza formatasi nel vigore della legislazione precedente “Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità" [Cass. n. 283/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019; Cass. civ. sez. 6-1, n. 17317 del 27/05/2022, emessa a conferma di decisione di questa Corte]: la prova del mancato superamento dei livelli dimensionali di fallibilità è dunque accollata alla parte processuale che meglio è in grado di fornirla, perché nel possesso dei dati, della contabilità e della documentazione sul movimento degli affari che direttamente la riguardano.
Tenuto conto, dunque, dell'ommesso deposito dei bilanci da depositare nel registro delle imprese per gli ultimi due anni, delle ragioni sopra evidenziate di incompletezza dei risultati degli stessi e delle scritture contabili, il motivo di reclamo non merita accoglimento, non potendo ritenersi dimostrata la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale della società reclamante.
7. Con il quarto motivo, riguardante la dedotta qualifica della società quale “start-up innovativa” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.; la reclamante ha dedotto che nel gennaio 2014 ha ottenuto il riconoscimento di start up innovativa iscritta nella sezione delle Start Up innovative della CCIAA di Campobasso, e come tale non sarebbe assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Il motivo è infondato.
Come documentato a pag. 9 della visura camerale storica prodotta da stessa reclamante sub all. n. 4, la società, successivamente al suo scioglimento iscritto in data 15.03.2017, ha cessato di essere una start-up innovativa ex D.L. n. 179/2012 a decorrere dal 19.06.2017, data in cui risulta iscritta la sua cancellazione dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese;
inoltre, l'art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, prevede che, in caso di perdita di uno dei requisiti e comunque al raggiungimento dei 5 anni dalla sua costituzione, la disciplina speciale riservata alle start-up innovative viene a cessare e con essa tutte le agevolazioni precedentemente godute, tra le quali l'esonero dall'assoggettabilità al fallimento prima ed alla liquidazione giudiziale secondo il CCII (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/01/2024, n. 1587).
8. Al rigetto del reclamo consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della reclamante a rimborsare alla parte reclamata costituita le spese del presente procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato dal d.m. n. 147/2022 per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare difficoltà e novità delle questioni affrontate.
La soluzione di integrale rigetto del reclamo comporta, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, - collegio civile
A) rigetta il reclamo;
B) condanna la reclamante a rimborsare le spese sostenute per il presente procedimento dalla reclamata costituita che liquida in € 3.261,00 per compensi al difensore, oltre Controparte_1 rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
C) dà atto che a carico della reclamante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di
Pag. 6 a 7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d'Appello, in data 22/05/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Dr.ssa Maria Grazia D'Errico
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto da
(C.F. e P.I. , in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lucarelli, PEC Parte_2 come da registri di giustizia
-Reclamante- contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Casti, PEC Controparte_1 P.IVA_2 come da registri di giustizia
-reclamata- nonché
GIUDIZIALE N. 6/2024 (P. I. ), in Parte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del curatore Dott. CP_3
-Reclamata contumace- con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 del d.lgs. del 12/01/2019 n. 14 - Codice della crisi d'impresa- avverso la sentenza n. 9/2024 di apertura della liquidazione giudiziale, emessa dal Tribunale di Campobasso il 24/5/2024, depositata in data 27/5/2024, all'esito del procedimento R.G.N. 10-1/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15/3/2024 la anda di apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della affermando di essere Parte_1 creditrice della società per l'importo com di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso e divenuto definitivo per mancata opposizione, oltre interessi, spese e successive intimazioni di pagamento rimaste prive di esito. A sostegno dell'istanza, ha richiamato l'esito negativo del pignoramento mobiliare presso la sede legale della debitrice, ove non veniva rinvenuto alcun segno distintivo o insegna della ditta e ha evidenziato lo stato di inattività sostanziale della società, come risultante dalla visura camerale aggiornata e dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2021. Alla luce di tali elementi, la ricorrente ha
Pag. 1 a 7 ritenuto integrato lo stato di insolvenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I., e ha chiesto l'apertura della relativa procedura concorsuale.
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso, rilevata la mancata costituzione della società debitrice, sebbene ritualmente notificata, ha accolto la domanda ritenendo integrati i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nel merito, il Tribunale ha dato atto dell'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale definitivo in favore della creditrice rilevando il mancato adempimento da parte della debitrice nonostante i reiterati atti di precetto notificati nel tempo;
ha altresì valorizzato l'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale della società in liquidazione. Nel valutare la situazione patrimoniale della resistente, a fronte di uno scioglimento societario formalmente risalente al 2017, l'organo giudicante ha riscontrato l'assenza di qualsiasi attività effettiva di liquidazione;
ha rilevato che l'assemblea dei soci, soltanto nell'ottobre 2021, aveva approvato cumulativamente i bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al 2020 e sottolineato come i dati contabili in essi riportati risultassero sostanzialmente invariati, a conferma di una prolungata inerzia gestionale e contabile, incompatibile con il regolare adempimento delle obbligazioni sociali;
dai bilanci risultava un'esposizione debitoria superiore a € 400.000; dal verbale di assemblea risultava che la società non disponeva dei fondi necessari per l'iscrizione dei bilanci nel registro delle imprese;
l'ammontare dei debiti esigibili superava la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII;
per tali elementi il Tribunale riteneva sussistente lo stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice della crisi.
3. Con atto del 25/6/2024 la ha proposto reclamo ai sensi Parte_1 dell'art. 51 del Codice della crisi d'impresa, deducendo vizi di ordine processuale e sostanziale in relazione alla sentenza impugnata sulla base di quattro motivi così rubricati:
I. Sulla mancata convocazione del debitore e conseguentemente sulla nullità-inefficacia- inesistenza della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e della successiva della sentenza nr. 6/2024 per violazione dell'art. 40 del C.C.I.I.;
II. Inesattezza dell'ammontare del credito vantato dalla;
Controparte_1
III. Impresa minore della ex art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.; Parte_1
IV. della ex art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I. CP_4 Parte_1
Con il medesimo atto di reclamo, la ha chiesto la sospensione Parte_1 ex art. 52 C.C.I.I. della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
Con atto del 3/7/2024 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha espresso “parere contrario all'accoglimento del reclamo condividendosi le motivazioni del provvedimento impugnato”.
Con memoria difensiva e di costituzione depositata il 10/10/2024 la si è Controparte_1 opposta alle deduzioni di parte avversa chiedendo in via principale il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, in caso di accoglimento del reclamo, la compensazione delle spese del giudizio in ragione della omessa costituzione dell'odierna reclamante nel giudizio di primo grado.
Con ordinanza del 10/10/2024, il Collegio ha preso atto della rinuncia all'istanza ex art. 52 C.C.I.I. e per l'effetto ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Con ordinanza del 20/3/2025, adottata all'esito della trattazione scritta prevista per l'udienza del 12/11/2024, il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia della curatela, regolarmente notificata;
ha disposto l'acquisizione dello stato passivo, della relazione del curatore ex art. 130 C.C.I.I., nonché del verbale di inventario della procedura pendente presso il Tribunale di Campobasso.
Pag. 2 a 7 Acquisita la documentazione richiesta ad opera della cancelleria, il procedimento di merito è stato riservato dal collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 13/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte.
4. In via preliminare, con il primo motivo, la reclamante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa deducendo di non essere stata ritualmente convocata nel procedimento di primo grado. In particolare, ha sostenuto che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe stata effettuata dalla cancelleria all'indirizzo PEC
“pharmago@pec.it”, non più attivo né riferibile alla società, la quale avrebbe invece mantenuto nel tempo l'indirizzo “pharmago@legalmail.it”.
Il primo motivo di reclamo è manifestamente infondato. Come correttamente osservato dalla resistente, la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione è stata eseguita dalla cancelleria del Tribunale di Campobasso presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ , risultante sia dal Registro delle Imprese che dall'Indice INI-PEC, in conformità Email_1 all'art. 40, comma 6, C.C.I.I. La visura camerale storica prodotta dalla stessa reclamante documenta, peraltro, l'avvenuta variazione dell'indirizzo PEC da “ a Email_2
“ sin dal 16/5/2018, smentendo l'assunto difensivo circa l'asserita irregolarità Email_1 della notifica e la violazione del diritto di difesa.
5. Con il secondo motivo la società in liquidazione ha contestato l'inesattezza dell'ammontare del credito vantato dalla ritenendo che la somma indicata nell'istanza di Controparte_1 liquidazione giudiziale, pari a € 35.385,27, non trovi riscontro nella documentazione prodotta. Ha sostenuto che il credito effettivo, come da decreto ingiuntivo n. 486/2017, ammonterebbe a € 21.560,49, senza che sia possibile computare ulteriori interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002, trattandosi di credito derivante da una polizza fideiussoria e non da una transazione commerciale. Ne conseguirebbe, ad avviso della reclamante, un errata valutazione rispetto alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I.
La resistente ha eccepito l'infondatezza della censura, osservando che il credito vantato in via monitoria e oggetto di domanda è stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo esecutivo per 21.560,49, oltre agli interessi di mora a far data dal 02/02/2017 e fino al saldo, e quindi per la somma 35.385,27 comprensiva di interessi ex D. Lgs. 231/2002, somma superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I. Ha inoltre rilevato che il credito trae origine da un contratto autonomo di garanzia, assimilabile a una transazione commerciale, con espressa previsione contrattuale dell'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, come risultante dalla polizza depositata.
Il motivo è infondato.
Come è noto, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., possono legittimamente convenire, per iscritto, un tasso di interesse moratorio superiore a quello legale, anche mediante richiamo al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002, indipendentemente dall'ambito oggettivo di applicazione del decreto stesso. Ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., la validità di tali interessi richiede la forma scritta, condizione pacificamente rispettata nella specie (cfr All. 13 – Condizioni Generali di contratto allegate dalla resistente, in particolare l'art. 3).
La giurisprudenza di legittimità, seppur in riferimento al settore consumeristico, ha più volte ribadito la liceità degli interessi moratori convenzionali, a condizione che essi siano pattuiti in forma scritta, non siano vessatori e non superino la soglia prevista dalla normativa antiusura. In particolare, la Cassazione ha chiarito che “gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a un giudizio di disvalore, dovendo osservare il solo limite del superamento del tasso soglia” (Cass. n. 5564/2021; in senso conforme, Cass., S.U., n. 19597 del 18/9/2020).
Nel caso di specie, trattandosi di rapporto tra operatori economici e di clausola espressamente sottoscritta, non emergono criticità sotto il profilo della validità della pattuizione.
Ne deriva che il credito azionato è superiore a € 30.000 e, pertanto, integra il presupposto oggettivo di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I.
Pag. 3 a 7 Ad ogni modo, la congruità della quantificazione del credito vantato dalla Controparte_1 risulta non solo dalla documentazione allegata in primo grado, ma è altresì confermata dalla documentazione acquisita nel presente giudizio, che avvalora ulteriormente la valutazione compiuta dal Tribunale. In particolare, dal verbale di esame dello stato passivo emerge l'ammissione, da parte del giudice delegato, del credito della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 36.529,65, comprensivo degli interessi moratori calcolati in applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, secondo i criteri di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., come proposto dal curatore. Alla proposta non sono state formulate osservazioni da parte dei soggetti legittimati – creditore, debitore o altri interessati – ai sensi dell'art. 201, comma 1, C.C.I.I., con conseguente consolidamento dell'ammissione del credito e definitiva attestazione della sua entità e fondatezza;
a tanto deve aggiungersi che dallo stato passivo risulta l'ammissione di n. 8 domande per crediti ampiamente superiori alla soglia ex art. 49 citato (vedi il solo credito Agenzia Entrate pari ad € 165.545,38).
6. Con il terzo motivo, la ha dedotto la propria non Parte_1 assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. Ha osservato che, in base ai bilanci ufficialmente depositati per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e al progetto di bilancio 2022, risulterebbe il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escluderebbero l'assoggettabilità alla procedura. In particolare, ha evidenziato l'assenza di attivo patrimoniale e di ricavi e la presenza di un'esposizione debitoria invariata e inferiore a € 500.000. A supporto della propria tesi, la società, da un lato ha allegato una relazione tecnica redatta in data 24/6/2024 dal dott. esperto contabile e Persona_1 revisore legale;
dall'altro ha sostenuto che la stessa sentenza impugnata avrebbe dato atto della sostanziale identità dei dati di bilancio nei tre esercizi antecedenti la domanda (passività quantificate in € 406.659). In conclusione, sulla base di tali elementi, ha ritenuto integrati i presupposti soggettivi e oggettivi per la qualificazione di “impresa minore”, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 121 C.C.I.I.
La reclamata ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dedotto l'assenza di prova adeguata in ordine alla sussistenza congiunta dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. In particolare, la società si sarebbe limitata a produrre una relazione di parte e bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, unitamente a un progetto di bilancio per il 2022, mai approvato dall'assemblea, omettendo di depositare i bilanci approvati e registrati relativi agli esercizi 2022 e 2023. Neanche la relazione tecnica allegata, priva di riscontri contabili ufficiali, potrebbe assurgere a documento idoneo a integrare la prova della natura di impresa minore.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, si mostra opportuna una valutazione in ordine alla possibilità per il debitore, non costituito in primo grado, di allegare in sede di reclamo nuovi documenti a sostegno della propria qualifica di impresa minore ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (già dichiarativa di fallimento) ha natura di impugnazione a cognizione piena con effetto devolutivo integrale su tutte le questioni inerenti ai presupposti soggettivi e oggettivi della procedura concorsuale (Cass. n. 8227/2012, Cass.13746/2017). Particolarmente rilevante, in tal senso, è il principio espresso da Cass. 9174/2012, (pure richiamata dal reclamante) secondo cui, nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dal D.lgs. 169/2007 (oggi trasfusa nel C.C.I.I.) “il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali” di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. (oggi art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.). In quella occasione, la Suprema Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva ritenuto inammissibili i bilanci tardivamente depositati in sede di reclamo, riaffermando il pieno effetto devolutivo del mezzo di impugnazione.
Oltre alla documentazione prodotta direttamente dalla società reclamante, sono pienamente utilizzabili ai fini del presente giudizio anche gli atti acquisiti d'ufficio dal Collegio ai sensi dell'art.
Pag. 4 a 7 51, comma 10, C.C.I.I., secondo il quale il giudice, nel procedimento di reclamo, “può assumere anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari”.
Tale facoltà istruttoria consente di valorizzare non solo i bilanci e le relazioni tecniche prodotte dalla parte, ma anche le risultanze emergenti dalla procedura concorsuale già aperta, come il verbale di formazione dello stato passivo, il verbale di inventario negativo e la relazione preliminare ex art. 130, comma 1, C.C.I.I., versati in atti a seguito di acquisizione disposta con ordinanza del 20/3/2025.
La reclamante si è limitata a produrre in giudizio una relazione di parte con allegati i bilanci di esercizio relativi agli anni 2019, 2020, 2021 ed un mero progetto di bilancio risalente all'anno 2022, mai approvato dall'Assemblea.
La Società reclamante non ha prodotto tutti i bilanci di esercizio degli ultimi due anni anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, bilanci (anni 2022 e 2023), che non risultano nè approvati nè depositati nel Registro delle Imprese.
La relazione del perito di parte prodotta dalla reclamante si limita a ricostruire la situazione contabile tenendo in considerazione i bilanci prodotti dal 2019 al 2022, senza nulla comprovare in relazione agli anni 2022 e 2023 (la relazione riporta “tale principio è confermato anche negli anni a seguire 2022 e 2023”- viene riportato l'importo dei debiti in € 406.659,00- pari agli importi dei debiti risultanti dai bilanci precedenti).
Ciò premesso la giurisprudenza formatasi nel vigore della legislazione precedente ha in più occasioni affermato che i bilanci degli ultimi tre esercizi, regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese, costituiscono il mezzo privilegiato per dimostrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (Cass. Civ., sez. I, 2 luglio 2024, n. 18141; Cass. Civ. sez. I, 20 gennaio 2021, n. 980; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10509).
Tuttavia, dal punto di vista probatorio la presenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale costituisce un campo di indagine aperto e disponibile, ove rileva la rappresentazione dei fatti, nonché dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. I, 9 novembre 2020, n. 25025; Cass. Civ., sez. I 15 aprile 2019, n. 10509; Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2019, n. 6991). Da ciò ne deriva che qualora i bilanci manchino o comunque siano stati redatti ma non depositati, il debitore può adempiere il proprio onere probatorio facendo ricorso a strumenti alternativi, come le scritture contabili o qualunque altro documento suscettibile di rappresentare i fatti e i dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 dicembre 2022, n, 35381; Cass. Civ., sez. I, 26 novembre 2018, n. 30541); ciò in quanto lo scopo perseguito non è quello di sanzionare il debitore che non abbia depositato il bilancio di esercizio, quanto piuttosto quello di esentare dalla procedura concorsuale le imprese di modeste dimensioni (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 aprile 2021, n. 9045).
Nella fattispecie la debitrice non ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, né ha depositato scritture contabili suscettibili di rappresentare i dati dell'impresa relativi agli ultimi due esercizi.
Non è stato prodotto il libro giornale, che avrebbe consentito di verificare le voci riportate dagli esercizi precedenti e negli esercizi successivi [il che assume rilevanza peculiare nella fattispecie, contraddistinta dalla non continuità dei bilanci presentati] -cfr. Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 11007 del 28/06/2012, relativa a fattispecie analoga a quella attuale, in cui si è motivata la ritenuta inattendibilità dei bilanci;
non è stata prodotta ulteriore documentazione (registri IVA acquisti, registri IVA vendite, libri giornale, comunicazioni periodiche IVA e liquidazioni IVA o modelli IVA); la reclamante non indica risultanze che reputi significative ai fini della dimostrazione dei limiti dimensionali prospettati nell'ultimo triennio.
La situazione patrimoniale riguardante un periodo antecedente il triennio non costituisce idonea base di partenza per qualsiasi valutazione, riguardando un periodo lontano rispetto alla presentazione dell'istanza di fallimento ed irrilevante per espressa previsione di legge.
Pag. 5 a 7 Secondo la giurisprudenza formatasi nel vigore della legislazione precedente “Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità" [Cass. n. 283/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019; Cass. civ. sez. 6-1, n. 17317 del 27/05/2022, emessa a conferma di decisione di questa Corte]: la prova del mancato superamento dei livelli dimensionali di fallibilità è dunque accollata alla parte processuale che meglio è in grado di fornirla, perché nel possesso dei dati, della contabilità e della documentazione sul movimento degli affari che direttamente la riguardano.
Tenuto conto, dunque, dell'ommesso deposito dei bilanci da depositare nel registro delle imprese per gli ultimi due anni, delle ragioni sopra evidenziate di incompletezza dei risultati degli stessi e delle scritture contabili, il motivo di reclamo non merita accoglimento, non potendo ritenersi dimostrata la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale della società reclamante.
7. Con il quarto motivo, riguardante la dedotta qualifica della società quale “start-up innovativa” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.; la reclamante ha dedotto che nel gennaio 2014 ha ottenuto il riconoscimento di start up innovativa iscritta nella sezione delle Start Up innovative della CCIAA di Campobasso, e come tale non sarebbe assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Il motivo è infondato.
Come documentato a pag. 9 della visura camerale storica prodotta da stessa reclamante sub all. n. 4, la società, successivamente al suo scioglimento iscritto in data 15.03.2017, ha cessato di essere una start-up innovativa ex D.L. n. 179/2012 a decorrere dal 19.06.2017, data in cui risulta iscritta la sua cancellazione dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese;
inoltre, l'art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, prevede che, in caso di perdita di uno dei requisiti e comunque al raggiungimento dei 5 anni dalla sua costituzione, la disciplina speciale riservata alle start-up innovative viene a cessare e con essa tutte le agevolazioni precedentemente godute, tra le quali l'esonero dall'assoggettabilità al fallimento prima ed alla liquidazione giudiziale secondo il CCII (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/01/2024, n. 1587).
8. Al rigetto del reclamo consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della reclamante a rimborsare alla parte reclamata costituita le spese del presente procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato dal d.m. n. 147/2022 per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare difficoltà e novità delle questioni affrontate.
La soluzione di integrale rigetto del reclamo comporta, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, - collegio civile
A) rigetta il reclamo;
B) condanna la reclamante a rimborsare le spese sostenute per il presente procedimento dalla reclamata costituita che liquida in € 3.261,00 per compensi al difensore, oltre Controparte_1 rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
C) dà atto che a carico della reclamante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di
Pag. 6 a 7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d'Appello, in data 22/05/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Dr.ssa Maria Grazia D'Errico
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