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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/09/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1553/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 25/09/2025
L'avv. Giuseppe Amorelli per delega dell' appellante, AVV. Mauri, si riporta al contenuto dell' atto di appello ed alla memoria conclusionale depositata il 01.10.2019, il cui contenuto qui deve intendersi integralmente trascritto e ripetuto. Richiamando naturalmente tutti gli accertamenti e le deduzioni già oggetto di discussione verrà le parti, ivi compresa la testimonianza dell' amministratore, nonché l' accordo sul compenso, che rientra tra i poteri dell' amministratore.
Quanto alla prova del credito dell' appellante, lo stesso è stato quantificato nel deliberato assembleare e nell'allegato rendiconto, la cui impugnativa per altri motivi, peraltro pure rigettata dal Tribunale, non potrebbe spiegare alcune effetto nei confronti del creditore.
In ogni caso, la Suprema Corte proprio di recente, con la sentenza n. 5800 del 22.02.2022, in caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, tra un avvocato ed il condominio, ha affermato: '" la deliberazione dell' assemblea del condominio che procede alla approvazione del rendiconto consuntivo, non ha valore di ricognizione di debito....tuttavia, il rendiconto condominiale approvato dall' assemblea, ben può formare prova in ordine ai debiti del medesimo..". Parte_1
Si reitera integralmente il contenuto delle conclusioni rassegnate nell' atto di appello con favore delle spese del doppio grado.
E' altresì presente per delega dell'avv. Ferrarelli l'avv. Maiese Barbara Rina, la quale si riporta integralmente a tutti gli atti di causa, alla comparsa di costituzione ed quella conclusionale depositata telematicamente, reiterando tutte le eccezioni e deduzioni ivi esposte. Impugna e contesta tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da parte avversa anche a verbale e chiede che questo Tribunale voglia in via preliminare dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e per l'effetto dichiarare la decadenza della facoltà per l'appellante di proporre nuovamente appello per i motivi esposti in narrativa ed in conseguenza confermare la sentenza impugnata. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare, ordinare comunque la rimessione dei termini a favore dell'appellato
[...]
, per i motivi esposti in narrativa. In via ulteriormente gradata e CP_1 nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza per i motivi esposti in narrativa, il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.si impugnano le avverse conclusioni deduzioni e richieste anche a verbale da rigettare siccome infondate e si chiede la assegnazione a sentenza del presente giudizio con concessione dei termini per note. Il giudice, dato atto che le parti si sono allontanate dall'aula, alle ore 13,20 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
pag. 2/8 nella causa civile iscritta al n. 1553 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: appello al giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da Parte_2 C.F._1
se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ascea (SA) alla via
De Dominicis n. 1;
APPELLANTE
E
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. sig. elettivamente domiciliato in via R. CP_3
Rossellini n. 30, Napoli, presso lo studio dell'avv. Immacolata Ferrarelli dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 16/09/2025 che si abbia per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
L'avv. interponeva appello avverso la sentenza n. 286/2009 del Parte_2
Giudice di Pace di Pisciotta depositata in data 19/06/2009 di rigetto della domanda di pagamento delle spettanze professionali per l'attività prestata in favore del rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il Controparte_2
presente appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Pisciotta n. 286/09 accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 2.053,20 oltre interessi moratori ex d. lg.s 231/2002 dalla
pag. 3/8 data della messa in mora (07.10.2007) e fino al soddisfo, oltre accessori di legge nella misura dovute. Solo in via subordinata determinare il compenso dell'attore nella misura che
l'On.le Tribunale riterrà congruo anche con l'ausilio dell'eventuale parere dell'Associazione professionale da richiedersi d'ufficio ex art. 213 cpc. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 11/04/2012 si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore p.t., il quale, Controparte_2
preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica dell'atto di appello in quanto eseguita presso un difensore diverso da quello regolarmente costituito in primo grado. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello nonché l'inammissibilità delle domande subordinate rassegnate nelle conclusioni dell'atto di appello.
Chiedeva, pertanto, “ in via preliminare dichiarare l'inesistenza, nullità e irritualità della notificazione dell'atto di appello e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla facoltà per
l'appellante di proporre nuovamente appello per i motivi esposti in narrativa e di conseguenza rigettare in toto l'appello stesso confermando la impugnata sentenza;
-in via subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare, ordinare comunque la rimessione dei termini a favore dell'appellato per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa. Nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e onorario del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Il Tribunale, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il Giudice, fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 16/09/2025.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata in quanto l'appello veniva notificato presso lo studio dell'Avv. Antonio Calicchio, che non era costituito quale difensore del pag. 4/8 ma solo domiciliatario per il giudizio di primo grado. Sul punto deve Parte_1
rilevarsi che l'art. 330 cpc, nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'appello disponeva: “Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”. In particolare, secondo quanto previsto dalla norma la notificazione dell'atto di impugnazione debba essere effettuata: a) presso il domicilio eletto o la residenza indicata dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza, purché entrambi questi luoghi siano situati nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza;
b) qualora nell'atto di notificazione della sentenza manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (oppure nel caso in cui non vi sia stata notificazione della sentenza) o l'una o l'altra vi siano, ma siano fuori dalla circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, la notificazione dell'impugnazione si esegue presso l'ufficio del procuratore costituito o la residenza dichiarata o il domicilio eletto per il giudizio che si è concluso con la sentenza impugnanda. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio, si evince che la sentenza gravata non era stata notificata ed il difensore costituito in primo grado, esercente fuori della propria circoscrizione aveva eletto domicilio presso un procuratore iscritto nella circoscrizione del giudice adito, al quale dunque correttamente veniva notificato l'atto di appello. In ogni caso, deve rilevarsi che la sua costituzione in giudizio ha sanato l'eventuale irregolarità della notifica.
Passando al merito della questione l'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di cui in seguito.
pag. 5/8 L'avv. conveniva in giudizio il al fine di ottenere Pt_2 Controparte_2
il pagamento delle spettanze professionali per l'attività stragiudiziale che assumeva di aver svolto per conto del convenuto. Il Giudice di Pace di Pisciotta rigettava la domanda ritenendo che l'attore non avesse fornito prova dell'entità dell'attività concretamente svolta.
Più specificatamente, il Giudice di primo grado ha statuito che l'avv. ha Pt_2
dato prova di aver ricevuto oralmente da parte dell'amministratore del l'incarico di agire in via stragiudiziale nei confronti di alcuni Parte_1
condomini morosi;
tuttavia, il compenso non risulta pattuito per iscritto, secondo quanto previsto dall'art. 2233 c.c., indi, in assenza di prova dell'entità delle prestazioni effettivamente svolte, la domanda è stata rigettata.
La ricostruzione effettuata dal Giudice di Pace non può che essere condivisa. Ed invero come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, “ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2 d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla
l. n. 248 del 2026 l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità” (ex multis Cass.
717/2023). Da ciò discende che la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452/2019), neanche dalla confessione (Cass. n.
4431/2017), né è applicabile il principio di non contestazione (Cass.n.
25999/2018). Infine, ai sensi dell'art. 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi di perdita incolpevole del documento (Cass. n.
13459/2006; n. 13857/2016).
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che il compenso non era stato pattuito per iscritto, pertanto l'avv. per poter ricevere il pagamento delle Pt_2
prestazioni dedotte in giudizio avrebbe dovuto provare non solo di aver ricevuto l'incarico ma anche le molteplici prestazioni che assume di aver reso.
pag. 6/8 Dall'esame del fascicolo di primo grado, con specifico riferimento ai documenti prodotti in giudizio dall'appellante, non si evince quale sia l'attività concretamente svolta per conto del appellato, di conseguenza, il Giudice di primo Parte_1
grado, in assenza di elementi idonei a consentire di liquidare anche una somma diversa da quella richiesta, in maniera del tutto logica e corretta, ha rigettato la domanda.
Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità della domanda subordinata proposta dall'avv. nelle conclusioni dell'atto di appello con la quale chiedeva di Pt_2
determinare il compenso nella misura ritenuta congrua dal Tribunale anche con l'ausilio dell'eventuale parere dell'Associazione da richiedersi d'ufficio Parte_3
ex art. 213 c.p.c., trattandosi di domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Sul punto è opportuno ricordare che il giudizio di appello è da considerarsi quale revisio prioris instantiae e la proposizione di una domanda nuova, ad eccezione di quelle espressamente consentite, determina la declaratoria di inammissibilità.
Alla luce delle su esposte considerazioni l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da nei confronti di in Parte_2 Controparte_2
persona dell'amministratore p.t., ogni avversa istanza, deduzione così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 7/8 2) condanna parte soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante p.t. che si Controparte_2
liquidano in complessivi euro oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/9/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
pag. 8/8
Verbale udienza del 25/09/2025
L'avv. Giuseppe Amorelli per delega dell' appellante, AVV. Mauri, si riporta al contenuto dell' atto di appello ed alla memoria conclusionale depositata il 01.10.2019, il cui contenuto qui deve intendersi integralmente trascritto e ripetuto. Richiamando naturalmente tutti gli accertamenti e le deduzioni già oggetto di discussione verrà le parti, ivi compresa la testimonianza dell' amministratore, nonché l' accordo sul compenso, che rientra tra i poteri dell' amministratore.
Quanto alla prova del credito dell' appellante, lo stesso è stato quantificato nel deliberato assembleare e nell'allegato rendiconto, la cui impugnativa per altri motivi, peraltro pure rigettata dal Tribunale, non potrebbe spiegare alcune effetto nei confronti del creditore.
In ogni caso, la Suprema Corte proprio di recente, con la sentenza n. 5800 del 22.02.2022, in caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, tra un avvocato ed il condominio, ha affermato: '" la deliberazione dell' assemblea del condominio che procede alla approvazione del rendiconto consuntivo, non ha valore di ricognizione di debito....tuttavia, il rendiconto condominiale approvato dall' assemblea, ben può formare prova in ordine ai debiti del medesimo..". Parte_1
Si reitera integralmente il contenuto delle conclusioni rassegnate nell' atto di appello con favore delle spese del doppio grado.
E' altresì presente per delega dell'avv. Ferrarelli l'avv. Maiese Barbara Rina, la quale si riporta integralmente a tutti gli atti di causa, alla comparsa di costituzione ed quella conclusionale depositata telematicamente, reiterando tutte le eccezioni e deduzioni ivi esposte. Impugna e contesta tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da parte avversa anche a verbale e chiede che questo Tribunale voglia in via preliminare dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e per l'effetto dichiarare la decadenza della facoltà per l'appellante di proporre nuovamente appello per i motivi esposti in narrativa ed in conseguenza confermare la sentenza impugnata. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare, ordinare comunque la rimessione dei termini a favore dell'appellato
[...]
, per i motivi esposti in narrativa. In via ulteriormente gradata e CP_1 nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza per i motivi esposti in narrativa, il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.si impugnano le avverse conclusioni deduzioni e richieste anche a verbale da rigettare siccome infondate e si chiede la assegnazione a sentenza del presente giudizio con concessione dei termini per note. Il giudice, dato atto che le parti si sono allontanate dall'aula, alle ore 13,20 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
pag. 2/8 nella causa civile iscritta al n. 1553 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: appello al giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da Parte_2 C.F._1
se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ascea (SA) alla via
De Dominicis n. 1;
APPELLANTE
E
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. sig. elettivamente domiciliato in via R. CP_3
Rossellini n. 30, Napoli, presso lo studio dell'avv. Immacolata Ferrarelli dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 16/09/2025 che si abbia per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
L'avv. interponeva appello avverso la sentenza n. 286/2009 del Parte_2
Giudice di Pace di Pisciotta depositata in data 19/06/2009 di rigetto della domanda di pagamento delle spettanze professionali per l'attività prestata in favore del rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il Controparte_2
presente appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Pisciotta n. 286/09 accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 2.053,20 oltre interessi moratori ex d. lg.s 231/2002 dalla
pag. 3/8 data della messa in mora (07.10.2007) e fino al soddisfo, oltre accessori di legge nella misura dovute. Solo in via subordinata determinare il compenso dell'attore nella misura che
l'On.le Tribunale riterrà congruo anche con l'ausilio dell'eventuale parere dell'Associazione professionale da richiedersi d'ufficio ex art. 213 cpc. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 11/04/2012 si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore p.t., il quale, Controparte_2
preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica dell'atto di appello in quanto eseguita presso un difensore diverso da quello regolarmente costituito in primo grado. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello nonché l'inammissibilità delle domande subordinate rassegnate nelle conclusioni dell'atto di appello.
Chiedeva, pertanto, “ in via preliminare dichiarare l'inesistenza, nullità e irritualità della notificazione dell'atto di appello e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla facoltà per
l'appellante di proporre nuovamente appello per i motivi esposti in narrativa e di conseguenza rigettare in toto l'appello stesso confermando la impugnata sentenza;
-in via subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare, ordinare comunque la rimessione dei termini a favore dell'appellato per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa. Nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e onorario del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Il Tribunale, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il Giudice, fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 16/09/2025.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata in quanto l'appello veniva notificato presso lo studio dell'Avv. Antonio Calicchio, che non era costituito quale difensore del pag. 4/8 ma solo domiciliatario per il giudizio di primo grado. Sul punto deve Parte_1
rilevarsi che l'art. 330 cpc, nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'appello disponeva: “Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”. In particolare, secondo quanto previsto dalla norma la notificazione dell'atto di impugnazione debba essere effettuata: a) presso il domicilio eletto o la residenza indicata dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza, purché entrambi questi luoghi siano situati nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza;
b) qualora nell'atto di notificazione della sentenza manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (oppure nel caso in cui non vi sia stata notificazione della sentenza) o l'una o l'altra vi siano, ma siano fuori dalla circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, la notificazione dell'impugnazione si esegue presso l'ufficio del procuratore costituito o la residenza dichiarata o il domicilio eletto per il giudizio che si è concluso con la sentenza impugnanda. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio, si evince che la sentenza gravata non era stata notificata ed il difensore costituito in primo grado, esercente fuori della propria circoscrizione aveva eletto domicilio presso un procuratore iscritto nella circoscrizione del giudice adito, al quale dunque correttamente veniva notificato l'atto di appello. In ogni caso, deve rilevarsi che la sua costituzione in giudizio ha sanato l'eventuale irregolarità della notifica.
Passando al merito della questione l'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di cui in seguito.
pag. 5/8 L'avv. conveniva in giudizio il al fine di ottenere Pt_2 Controparte_2
il pagamento delle spettanze professionali per l'attività stragiudiziale che assumeva di aver svolto per conto del convenuto. Il Giudice di Pace di Pisciotta rigettava la domanda ritenendo che l'attore non avesse fornito prova dell'entità dell'attività concretamente svolta.
Più specificatamente, il Giudice di primo grado ha statuito che l'avv. ha Pt_2
dato prova di aver ricevuto oralmente da parte dell'amministratore del l'incarico di agire in via stragiudiziale nei confronti di alcuni Parte_1
condomini morosi;
tuttavia, il compenso non risulta pattuito per iscritto, secondo quanto previsto dall'art. 2233 c.c., indi, in assenza di prova dell'entità delle prestazioni effettivamente svolte, la domanda è stata rigettata.
La ricostruzione effettuata dal Giudice di Pace non può che essere condivisa. Ed invero come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, “ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2 d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla
l. n. 248 del 2026 l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità” (ex multis Cass.
717/2023). Da ciò discende che la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452/2019), neanche dalla confessione (Cass. n.
4431/2017), né è applicabile il principio di non contestazione (Cass.n.
25999/2018). Infine, ai sensi dell'art. 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi di perdita incolpevole del documento (Cass. n.
13459/2006; n. 13857/2016).
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che il compenso non era stato pattuito per iscritto, pertanto l'avv. per poter ricevere il pagamento delle Pt_2
prestazioni dedotte in giudizio avrebbe dovuto provare non solo di aver ricevuto l'incarico ma anche le molteplici prestazioni che assume di aver reso.
pag. 6/8 Dall'esame del fascicolo di primo grado, con specifico riferimento ai documenti prodotti in giudizio dall'appellante, non si evince quale sia l'attività concretamente svolta per conto del appellato, di conseguenza, il Giudice di primo Parte_1
grado, in assenza di elementi idonei a consentire di liquidare anche una somma diversa da quella richiesta, in maniera del tutto logica e corretta, ha rigettato la domanda.
Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità della domanda subordinata proposta dall'avv. nelle conclusioni dell'atto di appello con la quale chiedeva di Pt_2
determinare il compenso nella misura ritenuta congrua dal Tribunale anche con l'ausilio dell'eventuale parere dell'Associazione da richiedersi d'ufficio Parte_3
ex art. 213 c.p.c., trattandosi di domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Sul punto è opportuno ricordare che il giudizio di appello è da considerarsi quale revisio prioris instantiae e la proposizione di una domanda nuova, ad eccezione di quelle espressamente consentite, determina la declaratoria di inammissibilità.
Alla luce delle su esposte considerazioni l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da nei confronti di in Parte_2 Controparte_2
persona dell'amministratore p.t., ogni avversa istanza, deduzione così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 7/8 2) condanna parte soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante p.t. che si Controparte_2
liquidano in complessivi euro oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/9/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
pag. 8/8