Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 novembre 1965
Art. 3.
I mutui di cui all'articolo 1 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.
Entrata in vigore il 10 novembre 1965