Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 575/2025 r.a.c.l.
TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott. Matteo Marongiu quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. c.p.c.)
- visto il ricorso proposto da ; Parte_1
- ritenuta la propria competenza;
- considerato che la domanda si fonda parzialmente su prova scritta rappresentata dai documenti indicati in ricorso e prodotti in atti, in relazione al credito retributivo azionato;
- rilevato che il ricorrente ha domandato anche la condanna della società datrice alla consegna delle buste paga;
- considerato che l'oggetto del credito azionabile dal ricorrente per ingiunzione è espressamente individuato dall'art. 633 c.p.c. in una somma liquida di denaro, in una determinata quantità di cose fungibili o in una cosa mobile determinata, e che non è ammessa l'invocazione dello strumento in parola per ottenere l'esecuzione di obblighi di fare;
- considerato che non vi è prova che le buste paga siano state emesse e che l'emissione delle buste paga implica l'esercizio di un'attività di facere infungibile da parte del datore di lavoro;
- ritenuto pertanto di non poter accogliere il ricorso per quanto attiene alla domanda di consegna delle buste paga;
- ritenuto che non sussistano gli estremi per concedere la clausola di provvisoria esecuzione;
- letti gli artt. 633 e ss. c.p.c.,
I N G I U N G E
a CP_1 di pagare in favore dell'istante, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente provvedimento, per la causale di cui al ricorso, la somma di euro 1.783,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati a norma degli artt. 429 c.p.c., 150 disp. att. c.p.c. e 54, comma
12, l. 27 dicembre 1997, n. 449, dalla data di maturazione sino al soddisfo e le spese di questo procedimento, liquidate in euro 473,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge. Avverte l'ingiunto che, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente provvedimento, può proporsi opposizione innanzi all'intestato ufficio e che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.
Cagliari, 21 marzo 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu