Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
segue verbale del 26 maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
contestuale
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
327/2025
TRA
Parte_1
residente in [...], con l'avv. Samuele Leo
intimante-ricorrente
Contro
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, con sede in Lecce, con l'Avv. Giacomo Massimo
Ciullo
intimata-resistente
All'udienza del 26 maggio 2025, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la causa è stata decisa con pronuncia della presente sentenza contestuale.
Fatto
a) Con atto datato 05.12.2024 intimava sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 CP_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Lecce al Viale De Pietro nr.11, citando detta società innanzi al Tribunale di Brindisi;
San Pietro Vernotico alla via Torchiarolo snc, riportato in catasto al foglio 42, particella 79, cat. D/1 e che una parte del piazzale era stato ceduto in locazione, per uso ricovero mezzi di lavoro, alla società , CP_1 giusta contratto datato 08.10.2022, registrato a Brindisi in data 11.11.2022, al numero 4715, serie, 3T, per un canone annuo di euro 12.000,00, da pagarsi in numero 4 rate trimestrali anticipate di euro 3000,00 cadauna, entro il primo di ogni trimestre (gennaio- aprile-luglio-ottobre);
c) soggiungeva, ancora, che la società conduttrice si era resa morosa nel pagamento del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2024 versando solo un acconto di euro 1000,00 in data 7 agosto 2024, così rimanendo debitrice della somma di €. 8000,00 alla data del 31.12.2024 e che malgrado i ripetuti solleciti a mezzo pec e whatSapp, la società non ha inteso sanare la morosità, sicché, sussistendo i presupposti per farsi luogo all'intimato sfratto, chiedeva, che l'On.le Tribunale convalidasse l'intimato sfratto ed emettesse ingiunzione di pagamento per i canoni maturati e maturandi, oltre interessi e spese di giudizio;
d) con atto del 23.01.2025, si costituiva telematicamente, a mezzo dell'Avv. Giacomo Massimo Ciullo, la società , la quale depositava comparsa di costituzione e risposta con la quale, pur non CP_1 contestando il debito maturato nei confronti dell'intimante , si opponeva alla convalida Parte_1 dell'intimato sfratto per morosità ed all'ingiunzione di pagamento, eccependo che l'immobile locato era funzionale allo svolgimento di un pubblico servizio, esattamente quello relativo all'igiene urbana nel Comune di Torchiarolo, all'uopo allegando un contratto di “appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani del ”, adducendo che il piazzale preso in locazione era funzionale Controparte_2 all'espletamento di un servizio pubblico essenziale, ovverosia quello di igiene urbana affidatole dal CP_2
; CP_2
e) all'esito dell'udienza del 24.01.2025 il Giudice, …. “osservato che nella specie, si tratta di un contratto privato che è solo strumentale ma non essenziale allo svolgimento dell'attività della ditta sia pure per il conseguimento di finalità pubbliche atteso che, non ha alcuna incidenza per tali realizzazioni punto - che anche se il piazzale è utilizzato per un servizio pubblico (come l'igiene urbana), lo sfratto viene disposto quando l'impresa non paga il canone di locazione stabilito nel contratto;
-che, invero, per regola generale, scaturente dal combinato disposto degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, quando nei contratti a prestazioni corrispettive (nei quali rientra anche il contratto di locazione), uno dei due contraenti non adempie a una o più delle sue obbligazioni, l'altro, se tali inadempienze non sono di scarsa importanza, può chiedere al giudice l'adempimento o che il contratto venga risolto;
-che la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere
l'adempimento;
-che in relazione al contratto di locazione, per quanto interessa la nostra trattazione, viene in considerazione il caso del conduttore moroso, che inizia a non corrispondere più o a corrispondere parzialmente al locatore le dovute rate mensili del canone e/o gli oneri accessori e che tale condizione di morosità legittimerà il locatore
a presentare al giudice, oltre alla richiesta di pagamento degli oneri accessori e dei canoni di locazione rimasti insoluti, domanda di risoluzione del contratto e conseguente richiesta di restituzione dell'immobile;
-considerato, altresì che in data 24 gennaio 2025 il locatore ha dichiarato che la morosità persiste e tale comportamento, oltre a porsi in contrasto con una delle obbligazioni principali del conduttore, non può essere valutato, ai sensi dell'articolo 1455 codice civile, come inadempimento di non scarsa importanza;
-che nell'udienza del 24 gennaio 2025 il conduttore comparendo ha proposto opposizione non fondata e che pertanto sussistono i presupposti per l'emissione della chiesta ordinanza di rilascio ma non anche l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto poiché l'ordinanza ex art. 665 cpc non è un'ordinanza di convalida ma di semplice rilascio;
per questi motivi
visto l'articolo 665 codice procedura civile dispone il rilascio da parte dell'intimato per la data del 18/03/2025 riservando per il prosieguo del giudizio l'esame delle eccezioni sollevate dalla parte intimata. Dispone il mutamento del rito e rimette gli atti al Presidente della sezione civile per i provvedimenti di competenza”;
f) disposto, quindi, il mutamento del rito ex art. 447 bis e segg. c.p.c. la causa veniva assegnata dal Presidente di sezione a questo Giudice che, con decreto del 19.02.2025,nell'ambito della procedura RG 327/2025, fissava l'udienza di discussione per la data del 26.05.2025, assegnando alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione e per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti;
g) non avendo la società rilasciato, nel termine fissato dal Giudice (18.03.2025) l'immobile CP_1 locato, veniva notificato, in data 03.04.2025, formale atto di precetto di rilascio, a cui seguiva, l'8.04 successivo, il rilascio, formalizzato da apposito verbale di consegna;
h) depositata, quindi e come prescritto, istanza di mediazione innanzi all'Organismo Mediazione Forense di
Brindisi e fissato il primo incontro al 14.04.2025 (Mediazione nr. 57/2025), il Mediatore delegato, preso atto della mancata partecipazione della parte chiamata e ritualmente avvisata, dichiarava chiuso il procedimento, all'uopo rilasciando verbale negativo.
Alla odierna udienza, dopo la discussione la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
Motivi della Decisione
L'oggetto del giudizio consiste - salva l'eccezione della funzionalità dell'immobile locato (parte del piazzale ceduto in locazione, per uso ricovero mezzi di lavoro), di cui tratteremo più avanti -, nell'accertare la sussistenza della morosità del conduttore e, quindi, dei presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società . CP_1
1) E' pacifico ed incontestato che abbia omesso di corrispondere (e tuttora non ha CP_1 corrisposto) il canone dovuto a partire dal secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2024 e primo trimestre
2025 (avendo essa intimata resistente rilasciato l'immobile soltanto l'8.04.2025), così maturando un debito nei confronti di di ben €. 11.000,00 oltre interessi. Parte_1
Detta circostanza dedotta dall'intimante nell'atto introduttivo è confermata dalla stessa società CP_1 che, non solo nella comparsa di costituzione e risposta, riconosce “il debito maturato nei confronti di
[...]
, tanto è vero che prima della notifica della intimazione di sfratto è intercorsa corrispondenza tra Parte_1 le parti” (cfr comparsa di costituzione del 23.01.2025, pag. 2, cpv 3°), ma anche nel verbale di riconsegna dell'immobile, datato 08.04.2025, dove con la sottoscrizione del verbale, prende atto che CP_3 [...]
.”riserva di proseguire nell'azione promossa innanzi al Tribunale di Brindisi per il recupero dei Parte_2 canoni scaduti e non pagati sino alla data odierna”. (cfr verbale di consegna, ult. Cpv).
2) Bisogna, come di seguito, esaminare l'eccezione proposta da ella comparsa di costituzione CP_1
e risposta, con la quale la società resistente, pur confermando di non aver corrisposto il canone, si oppone all'emissione di un'ordinanza di convalida di sfratto, almeno sino ad aprile 2025 (momento questo successivo a quello di scadenza del contratto di appalto disposto dal Comune di Torchiorolo), eccependo che “l'immobile locato è funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, relativo all'igiene urbana affidato alla società dal Comune di Torchiarolo, ragion per cui sussistono impedimenti meritevoli di tutela CP_1 all'esercizio della pretesa di rilascio immediato dell'immobile in favore dell'intimante ricorrente”.
Come già dedotto ed evidenziato nel verbale d'udienza innanzi al Giudice dello sfratto e come correttamente osservato da costui nell'ordinanza di rilascio del 07.02.2025, trattasi, nella specie, di un contratto privato che
è solo strumentale ma non essenziale allo svolgimento dell'attività della soc. , sia pure per il CP_1 conseguimento di finalità pubbliche, atteso che, non ha alcuna incidenza per tali realizzazioni. Sul punto e contrariamente a quanto affermato, controparte non ha fornito né ha chiesto di fornire alcuna prova del proprio assunto, limitandosi semplicemente ad opporsi alla convalida dello sfratto, adducendo motivi non condivisibili.
E', quindi, fuor di dubbio che tale domanda debba essere integralmente respinta, in quanto trattasi di un motivo fittizio avente come unica finalità quella di procrastinare il pagamento del dovuto.
Tanto premesso, previa convalida dello sfratto, nonché conferma dell'ordinanza di rilascio deve dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della resistente, con condanna di quest'ultima al pagamento dei canoni maturati e maturandi, ammontanti sino alla data dell'effettivo rilascio ad € 11.000,00, oltre spese e competenze del procedimento che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi
in composizione monocratica definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da , nei confronti della Parte_1 CP_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
1) Convalida lo sfratto e conferma l'ordinanza di rilascio.
2) Dichiara la risoluzione, per inadempimento della resistente, del contratto datato 08.10.2022, registrato a Brindisi in data 11.11.2022, al numero 4715, serie, 3T, che prevedeva un canone annuo di euro 12.000,00, da pagarsi in numero 4 rate trimestrali anticipate di euro 3000,00 cadauna, entro il primo di ogni trimestre (gennaio- aprile-luglio-ottobre);
3) Condanna la resistente al pagamento dei canoni maturati e maturandi, ammontanti sino alla data dell'effettivo rilascio ad € 11.000,00, oltre spese del procedimento.
4) Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori.
Brindisi 26 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello