Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1234/2024 R.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 21/04/1962 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente VIA S. D'ACQUISTO 23 GIARRE rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
SILLUZIO FRANCESCO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 06/10/1963, (C.F.: Controparte_1
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PUGLISI IGNAZIO, C.F._2
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 11/06/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile chiedeva a Parte_1
questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato a Giarre in data 13/09/1986, matrimonio dal Controparte_1
quale era nata prole ormai maggiorenne ed autonoma.
Parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzioe chiedendo Controparte_1 assegno divorzile (disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore della sig. un assegno di mantenimento dell'importo mensile Controparte_1 di €. 300,00 suscettibile di rivalutazione annuale secondo quanto stabilito nel provvedimento di omologa della separazione.).
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del CP_1
decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale nel 2021.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, pur sussistendo un divario economico tra le parti, non risultano dimostrati i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritte dalle Sezioni Unite, attinenti alle ragioni che avrebbero determinato il divario sussistente;
né emerge che la abbia sacrificato in costanza di matrimonio le CP_1
proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia. In considerazione della soccombenza della sulla domanda di riconoscimento CP_1
dell'assegno divorzile, le spese processuali vanno poste a carico di della stessa per un mezzo con compensazione tra le parti della restante metà; esse, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano nel totale in euro 4.000
(relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali (15%), iva e c.p.a
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1234/2024
R.G.:
PRONUNCIA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , a Giarre in data 13/09/1986, trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello stato civile del comune di Giarre, al n. 8, parte II, Serie A, anno 1986.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Giarre di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda di corresponsione di assegno divorzile
CONDANNA La al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese CP_1
processuali, che liquida nel totale in euro 4.000, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Compensa tra le parti le restante metà
Così deciso in Catania, il 13.12.24, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher