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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/11/2024, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1613/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2023 promossa da
(p.iva. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Giulianova (TE) alla via Cerulli n. 1/A, presso lo studio dell'Avv.
Fabio Ruffini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE – OPPONENTE contro
(p. iva ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
unico, Sig. , Controparte_2
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Roberto Cece che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2023 dell'8.5.2023, con il quale il Tribunale di
Teramo le aveva ingiunto di pagare, in favore della società – Controparte_1 odierna opposta, la somma di € 53.593,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
la pretesa creditoria azionata da traeva origine da un rapporto di fornitura Controparte_1
intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto:
- di non essere debitrice di contestando, genericamente, i documenti Controparte_1
fiscali sulla base dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- di non aver mai ricevuto la merce indicata negli stessi.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. le Tribunale di Teramo revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo n. 491/2023 dell'8.5.2023 atteso che nessuna somma è dovuta alla società
a qualsiasi titolo, ragione e/o azione. Con vittoria di spese e competenze del Controparte_1
Procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2023 si è costituita in giudizio la società contestando integralmente le avverse deduzioni ed evidenziando Controparte_1
nello specifico:
- l'infondatezza dell'opposizione dal momento che, dalla copiosa documentazione fiscale depositata in atti, era possibile evincere la ricezione del materiale da parte della società
[...]
Parte_1
- l'assoluta pretestuosità dell'opposizione, tale da giustificare una condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, così pronunciare:
1) in via pregiudiziale e preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 491/2023;
2) nel merito in via principale, per i motivi indicati in narrativa, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 491/2023 opposto nel presente procedimento;
2 3) nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della di quella Controparte_1
somma che risultasse dovuta, oltre interessi, per effetto della consegna da parte della
[...]
della fornitura di cui al procedimento monitorio;
Controparte_1
4) in ogni caso, condannare a risarcire Controparte_3 Controparte_1 del danno da lite temeraria da quest'ultima subito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. mediante
[...] pagamento di una somma di denaro nell'ammontare stabilito equitativamente dall'On.le Tribunale adito;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 31 gennaio 2024 il Tribunale ha formulato una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 11.10.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, totalmente istruita in via documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza ove, all'esito della discussione e della camera di consiglio, viene pronunciata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'opposizione è totalmente infondata, e come tale non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Infatti, l'opponente - debitore ingiunto – assume, in senso formale, la veste di attore dal momento che procura impulso al procedimento di opposizione, ma resta convenuto in senso sostanziale;
viceversa, l'opposto – creditore ingiungente – solo formalmente è convenuto in quanto conserva la sua sostanziale posizione di attore.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito azionato in monitorio spetta al creditore ingiungente, il quale può, a tal fine, avvalersi di tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento, tra i
3 quali rileva anche la non contestazione da parte del debitore, in tutto o in parte, dei fatti posti a sostegno della pretesa azionata (cfr. Cass. civ. 20597 del 2022).
E invero, nonostante la non coincidenza tra il piano formale e il piano sostanziale, l'onere probatorio non subisce alcuna inversione, e per tale ragione spetterà, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria, con la precisazione che la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115
c.p.c.
A tal riguardo, la giurisprudenza è conforme nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata, ma anche che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (cfr. Cass. n. 21227 del 2019).
Ad ulteriore conferma della necessità, da parte dell'opponente di una puntale e specifica contestazione dei fatti in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, deve rammentarsi che, per effetto dell'art. 115 c.p.c., nella misura in cui dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati da controparte, la mancata specifica contestazione delle circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onore probandi per la controparte (cfr.
Cass. civ. 14594 del 2012).
Nel caso di specie, parte opponente – attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale - ha instaurato il giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitandosi a disconoscere genericamente le fatture e i DDT allegati nel procedimento monitorio e negando, sempre sommariamente, di aver ricevuto la merce ivi indicata senza offrire alcuna specifica contestazione, né rispetto al valore del credito ingiunto, né rispetto al valore probatorio dei documenti fiscali, né rispetto alla effettiva sottoscrizione degli stessi.
L'insufficienza probatoria della fattura commerciale, pur ribadita in più occasioni da costante giurisprudenza, può affermarsi solo in caso di puntuale e specifica contestazione alla pretesa creditoria ad opera del debitore, e non anche in caso di contestazione generica delle fatture stesse.
Nella vicenda in esame, l'opposto, a fronte di una contestazione generica dell'opponente, ha preso posizione specificatamente in ordine ai fatti di causa, ribadendo la propria pretesa creditoria, allegando
4 tutti i documenti fiscali emessi dall'anno 2017 all'anno 2023, dai quali è possibile evincere sia il valore del credito, sia la merce consegnata ma soprattutto il destinatario della stessa.
Inoltre, nell'allegare detto materiale probatorio, fa rilevare che tutti i documenti di trasporto e le fatture allegate, sia al ricorso nel procedimento monitorio sia alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio, presentano la firma per ricevuta dell'opponente (alcune fatture presentano, oltre alla firma, anche il timbro della società opponente), non oggetto di disconoscimento da parte della società opponente.
Le generiche contestazioni spiegate dalla società non soddisfano il grado Parte_1
di specificità necessario, nei termini innanzi delineati, a fronte della copiosa documentazione prodotta da Controparte_1
Del resto, è innegabile l'esistenza di risalenti relazioni commerciali tra
[...]
e la società come attestato dalla documentazione fiscale Controparte_1 Parte_1
allegata e dalla non contestazione, al riguardo, di parte opponente.
Ne deriva, in virtù delle superiori considerazioni, l'integrale rigetto dell'opposizione spiegata dalla società con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto già Parte_1
dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Infatti, a riprova dell'infondatezza della pretesa di parte opponente rileva la concessione, in pendenza di opposizione, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto:
“l'opposizione non è fondata su prova scritta e l'unico motivo di doglianza attiene alla pretesa mancata ricezione della merce da parte della società opponente, affermazione tuttavia smentita dalla copiosa documentazione prodotta in atti da (cfr. ordinanza Controparte_1 dell'11.10.2024).
Al rigetto, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte opponente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate come da dispositivo (con l'applicazione dei parametri minimi disciplinati dal
Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, scaglione da € 52.001,00 ed € 260.000,00, stante la prossimità del valore della controversia all'importo minimo dello scaglione di riferimento).
Deve, al contempo, essere rigettata la domanda di parte attrice opponente di condanna nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 96 comma II c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore opponente - nel comportamento processuale del convenuto, il mancato rispetto del requisito della prudenza dell'esercizio dell'azione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni altra Controparte_1
domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 491/2023, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 8 maggio 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1
legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Roberto Cece dichiaratosi antistatario;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma II c.p.c. proposta dalla società opposta.
Così deciso, in Teramo, il giorno 13 novembre 2024.
Il Giudice
Mariangela Mastro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2023 promossa da
(p.iva. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Giulianova (TE) alla via Cerulli n. 1/A, presso lo studio dell'Avv.
Fabio Ruffini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE – OPPONENTE contro
(p. iva ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
unico, Sig. , Controparte_2
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Roberto Cece che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2023 dell'8.5.2023, con il quale il Tribunale di
Teramo le aveva ingiunto di pagare, in favore della società – Controparte_1 odierna opposta, la somma di € 53.593,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
la pretesa creditoria azionata da traeva origine da un rapporto di fornitura Controparte_1
intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto:
- di non essere debitrice di contestando, genericamente, i documenti Controparte_1
fiscali sulla base dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- di non aver mai ricevuto la merce indicata negli stessi.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. le Tribunale di Teramo revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo n. 491/2023 dell'8.5.2023 atteso che nessuna somma è dovuta alla società
a qualsiasi titolo, ragione e/o azione. Con vittoria di spese e competenze del Controparte_1
Procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2023 si è costituita in giudizio la società contestando integralmente le avverse deduzioni ed evidenziando Controparte_1
nello specifico:
- l'infondatezza dell'opposizione dal momento che, dalla copiosa documentazione fiscale depositata in atti, era possibile evincere la ricezione del materiale da parte della società
[...]
Parte_1
- l'assoluta pretestuosità dell'opposizione, tale da giustificare una condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, così pronunciare:
1) in via pregiudiziale e preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 491/2023;
2) nel merito in via principale, per i motivi indicati in narrativa, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 491/2023 opposto nel presente procedimento;
2 3) nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della di quella Controparte_1
somma che risultasse dovuta, oltre interessi, per effetto della consegna da parte della
[...]
della fornitura di cui al procedimento monitorio;
Controparte_1
4) in ogni caso, condannare a risarcire Controparte_3 Controparte_1 del danno da lite temeraria da quest'ultima subito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. mediante
[...] pagamento di una somma di denaro nell'ammontare stabilito equitativamente dall'On.le Tribunale adito;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 31 gennaio 2024 il Tribunale ha formulato una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 11.10.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, totalmente istruita in via documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza ove, all'esito della discussione e della camera di consiglio, viene pronunciata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'opposizione è totalmente infondata, e come tale non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Infatti, l'opponente - debitore ingiunto – assume, in senso formale, la veste di attore dal momento che procura impulso al procedimento di opposizione, ma resta convenuto in senso sostanziale;
viceversa, l'opposto – creditore ingiungente – solo formalmente è convenuto in quanto conserva la sua sostanziale posizione di attore.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito azionato in monitorio spetta al creditore ingiungente, il quale può, a tal fine, avvalersi di tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento, tra i
3 quali rileva anche la non contestazione da parte del debitore, in tutto o in parte, dei fatti posti a sostegno della pretesa azionata (cfr. Cass. civ. 20597 del 2022).
E invero, nonostante la non coincidenza tra il piano formale e il piano sostanziale, l'onere probatorio non subisce alcuna inversione, e per tale ragione spetterà, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria, con la precisazione che la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115
c.p.c.
A tal riguardo, la giurisprudenza è conforme nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata, ma anche che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (cfr. Cass. n. 21227 del 2019).
Ad ulteriore conferma della necessità, da parte dell'opponente di una puntale e specifica contestazione dei fatti in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, deve rammentarsi che, per effetto dell'art. 115 c.p.c., nella misura in cui dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati da controparte, la mancata specifica contestazione delle circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onore probandi per la controparte (cfr.
Cass. civ. 14594 del 2012).
Nel caso di specie, parte opponente – attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale - ha instaurato il giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitandosi a disconoscere genericamente le fatture e i DDT allegati nel procedimento monitorio e negando, sempre sommariamente, di aver ricevuto la merce ivi indicata senza offrire alcuna specifica contestazione, né rispetto al valore del credito ingiunto, né rispetto al valore probatorio dei documenti fiscali, né rispetto alla effettiva sottoscrizione degli stessi.
L'insufficienza probatoria della fattura commerciale, pur ribadita in più occasioni da costante giurisprudenza, può affermarsi solo in caso di puntuale e specifica contestazione alla pretesa creditoria ad opera del debitore, e non anche in caso di contestazione generica delle fatture stesse.
Nella vicenda in esame, l'opposto, a fronte di una contestazione generica dell'opponente, ha preso posizione specificatamente in ordine ai fatti di causa, ribadendo la propria pretesa creditoria, allegando
4 tutti i documenti fiscali emessi dall'anno 2017 all'anno 2023, dai quali è possibile evincere sia il valore del credito, sia la merce consegnata ma soprattutto il destinatario della stessa.
Inoltre, nell'allegare detto materiale probatorio, fa rilevare che tutti i documenti di trasporto e le fatture allegate, sia al ricorso nel procedimento monitorio sia alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio, presentano la firma per ricevuta dell'opponente (alcune fatture presentano, oltre alla firma, anche il timbro della società opponente), non oggetto di disconoscimento da parte della società opponente.
Le generiche contestazioni spiegate dalla società non soddisfano il grado Parte_1
di specificità necessario, nei termini innanzi delineati, a fronte della copiosa documentazione prodotta da Controparte_1
Del resto, è innegabile l'esistenza di risalenti relazioni commerciali tra
[...]
e la società come attestato dalla documentazione fiscale Controparte_1 Parte_1
allegata e dalla non contestazione, al riguardo, di parte opponente.
Ne deriva, in virtù delle superiori considerazioni, l'integrale rigetto dell'opposizione spiegata dalla società con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto già Parte_1
dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Infatti, a riprova dell'infondatezza della pretesa di parte opponente rileva la concessione, in pendenza di opposizione, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto:
“l'opposizione non è fondata su prova scritta e l'unico motivo di doglianza attiene alla pretesa mancata ricezione della merce da parte della società opponente, affermazione tuttavia smentita dalla copiosa documentazione prodotta in atti da (cfr. ordinanza Controparte_1 dell'11.10.2024).
Al rigetto, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte opponente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate come da dispositivo (con l'applicazione dei parametri minimi disciplinati dal
Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, scaglione da € 52.001,00 ed € 260.000,00, stante la prossimità del valore della controversia all'importo minimo dello scaglione di riferimento).
Deve, al contempo, essere rigettata la domanda di parte attrice opponente di condanna nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 96 comma II c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore opponente - nel comportamento processuale del convenuto, il mancato rispetto del requisito della prudenza dell'esercizio dell'azione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni altra Controparte_1
domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 491/2023, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 8 maggio 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1
legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Roberto Cece dichiaratosi antistatario;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma II c.p.c. proposta dalla società opposta.
Così deciso, in Teramo, il giorno 13 novembre 2024.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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