TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/08/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2982/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2982/2013 R.G.A.C.,
TRA
il quale si difende personalmente, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con elezione Parte_1 di domicilio nel proprio studio legale;
ATTORE
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della memoria di Parte_2 costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Dario Valentino LAURENZA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE in prosecuzione
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1 allegata alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Biagio DI BENGA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale (onorari di avvocato)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli avvocati Giorgio CASSOTTA e traevano in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Potenza, la Controparte_1
Essi avevano reso, in favore della convenuta, prestazioni professionali di natura giudiziale e stragiudiziale: l'Avv. CASSOTTA per sei cause innanzi alle magistrature amministrative (TAR BA e Consiglio di Stato) ed una dinanzi al Tribunale di Melfi, ed aveva assistito la società nella conclusione di una transazione;
l'Avv. er tre cause Pt_1
1 N. 2982/2013 R.G.A.C.
innanzi al TAR BA (due delle quali coincidenti con quelle nelle quali era costituito, altresì, l'Avv. CASSOTTA), e per la medesima causa innanzi al Tribunale di Melfi: anch'egli, inoltre, aveva assistito la società nella conclusione di quella transazione.
All'Avv. CASSOTTA spettavano, complessivamente, euro 65.029,72; all'Avv. complessivamente, euro 34.713,93. Pt_1
Il calcolo era stato condotto secondo la tariffa vigente al momento della conclusione dell'esecuzione delle prestazioni.
2. La i costituiva e chiedeva rigettarsi la domanda. Controparte_1
3. In corso di causa, decedeva l'Avv. CASSOTTA: se ne costituiva l'erede, Parte_2
.
[...]
4. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di comporre la lite mediante un accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione, sollevata in corso di causa dalla convenuta, del rito seguito, ossia che il giudizio si sarebbe dovuto svolgere nelle forme del procedimento speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati, è stata risolta dal Giudice mediante l'ordinanza del 6 Ottobre
2024, nella quale si legge, in proposito, quanto segue:
premesso che la causa non può essere devoluta al Collegio, non essendo stata introdotta nelle forme del rito speciale, né assumendo la natura di opposizione a decreto ingiuntivo: e neppure, ove mai essa, in tutto od in parte, potesse dover essere rimessa al Collegio, si potrebbe disporre un eventuale mutamento del rito, essendo ampiamente decorso il termine di legge (prima udienza di comparizione delle parti: art. 4, co. 2, vecchio testo, d. lgs. 150/2011);
2. In ordine logico, nel merito, dev'essere esaminata, per prima, l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.
Le contestazioni, in punto di an e di quantum, formulate dalla convenuta, hanno eliso, in realtà, il valore processuale di questa eccezione: «Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste
e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).» (Cass. civ., Sez. II,
5.6.2023, ord. n. 15665: che esprime un principio invero pacifico).
3. Eccepisce la società di aver conferito gli incarichi professionali al solo Avv.
CASSOTTA, almeno «in relazione a taluni giudizi allegati dagli attori»: l'Avv. CASSOTTA avrebbe preteso che potesse costituirsi, con lui, il collega di studio, Avv. «fermo Pt_1 restando che gli incarichi dovevano intendersi, per espressa pattuizione in tal senso, conferiti al solo avv. Cassotta e che, in ogni caso, sarebbero state retribuite le prestazioni con
2 N. 2982/2013 R.G.A.C.
riferimento ad un solo professionista con esclusione di qualsivoglia duplicazione e cumulo di competenze legali».
La convenuta, poi, aggiunge che «le attività giudiziali relative ai ricorsi innanzi al TAR
BA n. 466/2006 ed al Consiglio di Stato n. 3834/2004 sono state, di fatto, interamente espletate dal solo avv. Francesco Muscatello del Foro di Bari».
Esprimendosi nell'interrogatorio formale, il rappresentante legale della convenuta,
dichiarava: «ho incaricato esclusivamente l'avv. Cassotta e l'avv. CP_2
Muscatello [in] tutti i procedimenti».
Come può notarsi, mentre nella comparsa di costituzione e risposta era sollevata una difesa parzialmente indeterminata, attinente ad alcune e non meglio identificate controversie tra quelle enumerate nell'atto di citazione, le quali sarebbero state affidate al solo Avv.
CASSOTTA, nell'interrogatorio formale il esclude completamente di aver mai CP_2 incaricato l'Avv. Pt_1
Si aggiunga che la difesa, nella causa avanti al Consiglio di Stato ed in una di quelle celebrate avanti al TAR BA, sarebbe stata svolta da un terzo avvocato, però solo «di fatto».
Nella produzione degli attori mancano, in realtà, le procure, eccetto quella relativa al giudizio innanzi al Tribunale di Melfi: ma è rimasto pacifico che le procure medesime contenessero il nome di entrambi costoro: altrimenti, del resto, la difesa del convenuto non avrebbe affermato, come detto poc'anzi, che l'Avv. CASSOTTA avrebbe preteso che potesse costituirsi, con lui, il collega di studio, ossia l'Avv. Pt_1
Il conferimento della procura lascia, poi, presumere l'esistenza del rapporto di clientela
(Cass. civ., Sez. III, 28.3.2012, sent. n. 4959; Cass. civ., Sez. II, 27.12.2004, sent. n. 24010).
Nella documentazione delle attività svolte, prodotta dagli attori, compaiono, secondo i casi, entrambi i nomi o solo l'uno o l'altro (copertine dei fascicoli processuali, verbali, atti giudiziari e documenti).
Deve concludersi nel senso che ambo gli attori abbiano ricevuto mandati difensivi, e relative procure, ed abbiano difeso la società, come da loro prospettazione: anche (come meglio si vedrà oltre) quanto al giudizio nel quale il patrocinio era stato affidato, altresì, all'Avv.
MUSCATELLO, ed eccettuata la transazione.
L'Avv. MUSCATELLO, invero, risulta costituito nel solo giudizio R.G. 466/2006, avanti al TAR BA.
Lo stesso avvocato MUSCATELLO veniva udito a teste, il 29 Giugno 2016.
Egli non riferiva, tuttavia, nulla che consenta di escludere l'effettiva compartecipazione dell'Avv. CASSOTTA allo svolgimento dell'attività difensiva.
4. Ulteriore problema è quello dell'individuazione delle attività specificamente svolte dall'uno e dall'altro dei due avvocati, che oggi agiscono.
La S.C. ha chiarito che «Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro,
3 N. 2982/2013 R.G.A.C.
limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato» (Cass. civ., Sez. VI
- 2, 18.11.2019, ord. n. 29822); che «Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (oggi trasfuso nell'art. 7 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585).» (Cass. civ., Sez. II, 4.11.2010, sent. n. 22463); che
«Ai sensi dell'art. 6 della legge professionale forense n. 794 del 1942, nel caso in cui più avvocati siano stati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto ad un onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata. Ne consegue che tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.» (Cass. civ., Sez. II,
12.7.2000, sent. n. 9242).
Nella specie, le cause, nelle quali veniva svolta l'attività difensiva, la cui remunerazione costituisce l'oggetto della domanda, erano, nell'enumerazione contenuta nell'atto di citazione, le seguenti:
- la n. 517/2003 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
9.662,95 (compresi gli accessori: ciò vale anche per le rimanenti cause, si dica una volta per tutte), a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
- la n. 450/2004 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
9.662,95, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 502/2005 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
9.662,95, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 252/2005 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
11.498,26, a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
- la n. 466/2006 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
10.541,54, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 3834/2004 R.G. Consiglio di Stato, per la quale si chiede un compenso di euro
10.989,43, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 133/2006 R.G. Lav. Trib. Melfi, per la quale si chiede un compenso di euro
2.509,58, a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
- la n. 577/2005 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
10.541,54, a favore dell'Avv. Pt_1
Deve aggiungersi, ancora nella prospettazione, l'attività di assistenza alla transazione tra la per la quale si chiede un Controparte_1 Controparte_3 compenso di euro 501,60, a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
4 N. 2982/2013 R.G.A.C.
Le parcelle, o preavvisi di parcelle (atto tutti redatti secondo le tariffe vigenti ratione temporis) depositate sono relativi: alla causa n. 517/2003 TAR BA, formulati l'uno a nome dell'Avv. CASSOTTA e l'altro a nome dell'Avv. alla causa n. 450/2004 Pt_1
TAR BA, a nome dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 3834/2004 R.G. Consiglio di
Stato, a nome dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 517/2003 TAR BA, formulati l'uno a nome dell'Avv. CASSOTTA e l'altro a nome dell'Avv. alla causa n. 577/2005 Pt_1
TAR BA, a nome dell'Avv. alla causa n. 502/2005 TAR BA, a nome Pt_1 dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 466/2006 TAR BA, a nome dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 252/2005 TAR BA, formulati l'uno a nome dell'Avv. CASSOTTA e l'altro a nome dell'Avv. Pt_1
Deve aggiungersi il preavviso di parcella per l'attività di assistenza alla transazione tra la e a nome del solo Avv. Controparte_1 Controparte_3
CASSOTTA.
Pur mancando una parcella degli Avv.ti CASSOTTA e relativa alla causa Pt_1
n. 133/2006 R.G. Lav. Trib. Melfi, è documentato che essi avessero entrambi ricevuto la procura e compiuto attività difensiva.
La contestazione molto generica delle prestazioni difensive compiute, pur dinanzi ad una specifica produzione documentale inerente all'attività svolta, e nonostante richieste di pagamento fondate su puntuali parcelle (eccetto solo che per la causa di lavoro: ma la parcella, ovviamente, non costituisce il titolo del compenso), induce a ritenere, peraltro in assenza di errori e difformità apparenti, a ritenere corrette le liquidazioni, compiute dagli attori con riferimento agli enumerati giudizi.
Laddove siano presentate due notule, poi, per tutto quanto sinora argomentato, anche in punto di diritto, si deve concludere nel senso che spettino sia all'uno, sia all'altro dei difensori le somme chieste, ove manchi, rispetto alla produzione documentale da loro compiuta, una replica puntuale e specifica.
Nulla spetta, invece, per l'assistenza alla transazione, espressamente contestata dalla convenuta, e della quale non è stata offerta alcuna documentazione, neppure il testo di tale contratto.
Si tratta, in conclusione, dei seguenti importi:
- Avv. CASSOTTA: euro 64.527,66;
- Avv. euro 34.212,33. Pt_1
5. Quanto ai pagamenti compiuti, e, più in particolare, circa i molteplici assegni bancari, questi sono così elencati nella comparsa di costituzione e risposta:
5 N. 2982/2013 R.G.A.C.
6 N. 2982/2013 R.G.A.C.
Gli attori assumono, in proposito, che l'assegno da euro 12.000,00, che dunque dovrebbe essere quello distinto dal numero 11799, tratto, in data 31 Marzo 2006, sul conto acceso presso la BCC di Gaudiano di Lavello, sia stato consegnato all'Avv. CASSOTTA come erogazione per il patrocinio, da parte della della Controparte_1 [...]
. Controparte_4
La circostanza sarebbe confermata da una dichiarazione scritta dello stesso rappresentante legale della firmata e datata alla Controparte_1 medesima data del 31 Marzo 2006.
Il punto è, però, che gli attori indicano come contrassegnato dal numero 11776
l'assegno, cui si riferiscono, il medesimo numero riportato nella menzionata dichiarazione scritta: l'assegno presente nell'elenco esposto nella comparsa di costituzione e risposta, tuttavia, viene individuato col numero 11799, e proprio tale numero si legge su quello, la cui copia è stata prodotta dalla convenuta.
Si deve concludere, allora, nel senso che l'assegno destinato al patrocinio sportivo sia differente da quello versato all'Avv. CASSOTTA contro le prestazioni difensive.
Quanto gli ulteriori assegni, gli attori sostengono «che tali somme sono state utilizzate per le spese vive, dunque per le iscrizioni a ruolo, copie degli atti, trasferte al Consiglio di
Stato, che nelle parcelle non sono state comunque conteggiate».
Questo argomento non può essere condiviso: si tratta di un'affermazione, infatti, molto generica, che non offre elementi per comprendere e calcolare le singole spese, sostenute per l'una o l'altra delle cause: e neppure vengono indicati i documenti, dai quali dovrebbe trarsi la prova che gli esborsi siano stati effettivamente sostenuti.
Non è chiaro, poi, come mai nei preavvisi delle parcelle non siano state esposte le spese esenti, e perché non risultino enunziati, né nei menzionati preavvisi, né altrove (neppure nella richiesta di pagamento, depositata in atti), gli acconti ricevuti, quand'anche soltanto per le spese vive.
7 N. 2982/2013 R.G.A.C.
In conclusione, il coacervo degli acconti versati, pari ad euro complessivi 11.600,00, in favore dell'Avv. CASSOTTA, e ad euro 3.289,00, in favore dell'Avv. dev'essere Pt_1 detratto dal totale dei compensi dovuti e relativi accessori.
6. La convenuta osserva che i diritti di procuratore, per come si esprimeva l'art. 7, co. 1, della tariffa adottata col D.M. 127/2004, non possono che spettare una volta sola, qualunque sia il numero dei difensori officiati.
Il testo della disposizione è il seguente: «Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.»: insomma, se si dice che ciascuno dei più avvocati ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari, si dovrebbe ritenere che, invece, i diritti di procuratore non sarebbero dovuti ad ognuno dei difensori, ma una tantum.
La tesi non può essere condivisa: i diritti di procuratore, ormai, non si distinguevano più, concettualmente, dagli onorari di avvocato, così come le due professioni erano, alla fine, unificate in una sola.
Le stesse norme, che menzionavano diritti ed onorari, talora ne parlavano richiamando espressamente l'una e l'altra voce, talaltra ricordavano i soli diritti, oppure i soli onorari: ma, in quest'ultimo caso, senza necessariamente escludere i diritti di procuratore.
Si consideri, ad esempio, l'art. 6, che fissava regole per determinare il valore della controversia, ai commi 1-4, menzionando solamente gli onorari, quantunque pure l'importo dei diritti variasse secondo il valore della causa, e soltanto ai commi 5 e 6 differenziava la disciplina degli onorari e dei diritti, rispetto alle cause di valore indeterminabile, richiamando i soli onorari nel comma 5, ed i soli diritti nel comma 6.
Si consideri, ancora, la l. 794/1942, la quale, agli artt. 26 e 27, parlava di parcella degli onorari, o di parcella delle spese e degli onorari, benché anche i diritti di procuratore dovessero essere riportati nella parcella.
Manca, poi, in realtà, un'espressa enunciazione, nell'art. 7, co. 1, dell'unicità dei diritti di procuratore.
Nella giurisprudenza di legittimità, infine, non sembrano rinvenirsi decisioni massimate, specificamente dirette a regolare la questione: uno spunto, nel senso prima enunziato, tuttavia, potrebbe cogliersi nella parte, nella quale la motivazione di Cass. civ., Sez. II, 12.7.2000, sent.
n. 9242 (che decideva sulla liquidazione delle spettanze di uno dei due avvocati officiati da un medesimo cliente), così si esprimeva: «Come va parimenti accolto il quarto motivo, in quanto non risultano liquidati dalla Corte di appello i diritti di procuratore di cui alla Tabella B, ma soltanto gli onorari di avvocato di cui alla Tabella A.»: sembra, infatti, così doversi ritenere che per ogni singolo avvocato dovesse provvedersi a liquidare, altresì, i diritti di procuratore.
7. Alle somme riconosciute debbono aggiungersi gli interessi, espressamente domandati
(«oltre interessi dalla data [sic] al soddisfo»).
La decorrenza non dev'essere fissata dalla data della liquidazione giudiziale: «Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente
8 N. 2982/2013 R.G.A.C.
la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.» (Cass. civ., Sez. II, 19.8.2022, sent. n.
24973; conforme la giurisprudenza posteriore, sino alla più recente, come Cass. civ., Sez. II, ord. 18.12.2024, n. 33198, e Cass. civ., Sez. Lav., ord. 7.5.2025, n. 12088).
Come si desume dalle due ultime decisioni citate, e dalla lettura delle norme di cui agli artt. 1 e 2, d. lgs. 231/2002, è possibile riconoscere (poiché si tratta del rapporto fra un professionista ed una società commerciale) gli interessi al saggio indicato dall'art. 5 di quel provvedimento, con la decorrenza (in assenza di pattuizione di termine per il pagamento) dalla costituzione in mora o, meglio, secondo l'art. 4, co. 2, lett. 'a', d. lgs. cit., dal trentesimo giorno dopo la ricezione della costituzione in mora.
Nella specie, l'unica richiesta di pagamento documentata risulta ricevuta l'8 Agosto
2013.
8. In definitiva, all'Avv. CASSOTTA, e, oggi, alla di lui erede Parte_2 spetta la somma di euro 64.527,66, meno quella di euro 11.600,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo;
all'Avv. Pt_1 spetta la somma di euro 34.212,33, meno quella di euro 3.289,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo.
Si tratta di somme comprensive, come da preavvisi di parcella, si ripete, delle spese generali, dell'IVA e della Pt_3
9. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo: con riguardo all'Avv. si deve ricordare come pure all'avvocato che difenda se stesso Pt_1 spetti il compenso per la difesa medesima (Cass. civ., Sez. VI - 2, 18.2.2019, ord. n. 4698).
Le spese vive possono dividersi esattamente a metà, trattandosi di causa introdotta unitariamente dai due originari attori.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2982/2013 R.G.A.C., promossa da e da contro la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. condanna la a pagare a la Controparte_1 Parte_2 somma di euro 64.527,66, meno quella di euro 11.600,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo;
2. condanna la pagare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 34.212,33, meno quella di euro 3.289,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo;
9 N. 2982/2013 R.G.A.C.
3. condanna la rifondere a le Controparte_1 Parte_2 spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compenso ed in euro 339,42 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna la a rifondere all'Avv. Controparte_1 Parte_1
e spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compenso ed in euro 339,42 per
[...] esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 31 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
10
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2982/2013 R.G.A.C.,
TRA
il quale si difende personalmente, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con elezione Parte_1 di domicilio nel proprio studio legale;
ATTORE
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della memoria di Parte_2 costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Dario Valentino LAURENZA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE in prosecuzione
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1 allegata alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Biagio DI BENGA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale (onorari di avvocato)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli avvocati Giorgio CASSOTTA e traevano in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Potenza, la Controparte_1
Essi avevano reso, in favore della convenuta, prestazioni professionali di natura giudiziale e stragiudiziale: l'Avv. CASSOTTA per sei cause innanzi alle magistrature amministrative (TAR BA e Consiglio di Stato) ed una dinanzi al Tribunale di Melfi, ed aveva assistito la società nella conclusione di una transazione;
l'Avv. er tre cause Pt_1
1 N. 2982/2013 R.G.A.C.
innanzi al TAR BA (due delle quali coincidenti con quelle nelle quali era costituito, altresì, l'Avv. CASSOTTA), e per la medesima causa innanzi al Tribunale di Melfi: anch'egli, inoltre, aveva assistito la società nella conclusione di quella transazione.
All'Avv. CASSOTTA spettavano, complessivamente, euro 65.029,72; all'Avv. complessivamente, euro 34.713,93. Pt_1
Il calcolo era stato condotto secondo la tariffa vigente al momento della conclusione dell'esecuzione delle prestazioni.
2. La i costituiva e chiedeva rigettarsi la domanda. Controparte_1
3. In corso di causa, decedeva l'Avv. CASSOTTA: se ne costituiva l'erede, Parte_2
.
[...]
4. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di comporre la lite mediante un accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione, sollevata in corso di causa dalla convenuta, del rito seguito, ossia che il giudizio si sarebbe dovuto svolgere nelle forme del procedimento speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati, è stata risolta dal Giudice mediante l'ordinanza del 6 Ottobre
2024, nella quale si legge, in proposito, quanto segue:
premesso che la causa non può essere devoluta al Collegio, non essendo stata introdotta nelle forme del rito speciale, né assumendo la natura di opposizione a decreto ingiuntivo: e neppure, ove mai essa, in tutto od in parte, potesse dover essere rimessa al Collegio, si potrebbe disporre un eventuale mutamento del rito, essendo ampiamente decorso il termine di legge (prima udienza di comparizione delle parti: art. 4, co. 2, vecchio testo, d. lgs. 150/2011);
2. In ordine logico, nel merito, dev'essere esaminata, per prima, l'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.
Le contestazioni, in punto di an e di quantum, formulate dalla convenuta, hanno eliso, in realtà, il valore processuale di questa eccezione: «Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste
e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).» (Cass. civ., Sez. II,
5.6.2023, ord. n. 15665: che esprime un principio invero pacifico).
3. Eccepisce la società di aver conferito gli incarichi professionali al solo Avv.
CASSOTTA, almeno «in relazione a taluni giudizi allegati dagli attori»: l'Avv. CASSOTTA avrebbe preteso che potesse costituirsi, con lui, il collega di studio, Avv. «fermo Pt_1 restando che gli incarichi dovevano intendersi, per espressa pattuizione in tal senso, conferiti al solo avv. Cassotta e che, in ogni caso, sarebbero state retribuite le prestazioni con
2 N. 2982/2013 R.G.A.C.
riferimento ad un solo professionista con esclusione di qualsivoglia duplicazione e cumulo di competenze legali».
La convenuta, poi, aggiunge che «le attività giudiziali relative ai ricorsi innanzi al TAR
BA n. 466/2006 ed al Consiglio di Stato n. 3834/2004 sono state, di fatto, interamente espletate dal solo avv. Francesco Muscatello del Foro di Bari».
Esprimendosi nell'interrogatorio formale, il rappresentante legale della convenuta,
dichiarava: «ho incaricato esclusivamente l'avv. Cassotta e l'avv. CP_2
Muscatello [in] tutti i procedimenti».
Come può notarsi, mentre nella comparsa di costituzione e risposta era sollevata una difesa parzialmente indeterminata, attinente ad alcune e non meglio identificate controversie tra quelle enumerate nell'atto di citazione, le quali sarebbero state affidate al solo Avv.
CASSOTTA, nell'interrogatorio formale il esclude completamente di aver mai CP_2 incaricato l'Avv. Pt_1
Si aggiunga che la difesa, nella causa avanti al Consiglio di Stato ed in una di quelle celebrate avanti al TAR BA, sarebbe stata svolta da un terzo avvocato, però solo «di fatto».
Nella produzione degli attori mancano, in realtà, le procure, eccetto quella relativa al giudizio innanzi al Tribunale di Melfi: ma è rimasto pacifico che le procure medesime contenessero il nome di entrambi costoro: altrimenti, del resto, la difesa del convenuto non avrebbe affermato, come detto poc'anzi, che l'Avv. CASSOTTA avrebbe preteso che potesse costituirsi, con lui, il collega di studio, ossia l'Avv. Pt_1
Il conferimento della procura lascia, poi, presumere l'esistenza del rapporto di clientela
(Cass. civ., Sez. III, 28.3.2012, sent. n. 4959; Cass. civ., Sez. II, 27.12.2004, sent. n. 24010).
Nella documentazione delle attività svolte, prodotta dagli attori, compaiono, secondo i casi, entrambi i nomi o solo l'uno o l'altro (copertine dei fascicoli processuali, verbali, atti giudiziari e documenti).
Deve concludersi nel senso che ambo gli attori abbiano ricevuto mandati difensivi, e relative procure, ed abbiano difeso la società, come da loro prospettazione: anche (come meglio si vedrà oltre) quanto al giudizio nel quale il patrocinio era stato affidato, altresì, all'Avv.
MUSCATELLO, ed eccettuata la transazione.
L'Avv. MUSCATELLO, invero, risulta costituito nel solo giudizio R.G. 466/2006, avanti al TAR BA.
Lo stesso avvocato MUSCATELLO veniva udito a teste, il 29 Giugno 2016.
Egli non riferiva, tuttavia, nulla che consenta di escludere l'effettiva compartecipazione dell'Avv. CASSOTTA allo svolgimento dell'attività difensiva.
4. Ulteriore problema è quello dell'individuazione delle attività specificamente svolte dall'uno e dall'altro dei due avvocati, che oggi agiscono.
La S.C. ha chiarito che «Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro,
3 N. 2982/2013 R.G.A.C.
limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato» (Cass. civ., Sez. VI
- 2, 18.11.2019, ord. n. 29822); che «Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (oggi trasfuso nell'art. 7 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585).» (Cass. civ., Sez. II, 4.11.2010, sent. n. 22463); che
«Ai sensi dell'art. 6 della legge professionale forense n. 794 del 1942, nel caso in cui più avvocati siano stati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto ad un onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata. Ne consegue che tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.» (Cass. civ., Sez. II,
12.7.2000, sent. n. 9242).
Nella specie, le cause, nelle quali veniva svolta l'attività difensiva, la cui remunerazione costituisce l'oggetto della domanda, erano, nell'enumerazione contenuta nell'atto di citazione, le seguenti:
- la n. 517/2003 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
9.662,95 (compresi gli accessori: ciò vale anche per le rimanenti cause, si dica una volta per tutte), a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
- la n. 450/2004 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
9.662,95, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 502/2005 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
9.662,95, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 252/2005 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
11.498,26, a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
- la n. 466/2006 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
10.541,54, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 3834/2004 R.G. Consiglio di Stato, per la quale si chiede un compenso di euro
10.989,43, a favore dell'Avv. CASSOTTA;
- la n. 133/2006 R.G. Lav. Trib. Melfi, per la quale si chiede un compenso di euro
2.509,58, a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
- la n. 577/2005 R.G. TAR BA, per la quale si chiede un compenso di euro
10.541,54, a favore dell'Avv. Pt_1
Deve aggiungersi, ancora nella prospettazione, l'attività di assistenza alla transazione tra la per la quale si chiede un Controparte_1 Controparte_3 compenso di euro 501,60, a favore dell'Avv. CASSOTTA, ed altrettanto a favore dell'Avv.
Pt_1
4 N. 2982/2013 R.G.A.C.
Le parcelle, o preavvisi di parcelle (atto tutti redatti secondo le tariffe vigenti ratione temporis) depositate sono relativi: alla causa n. 517/2003 TAR BA, formulati l'uno a nome dell'Avv. CASSOTTA e l'altro a nome dell'Avv. alla causa n. 450/2004 Pt_1
TAR BA, a nome dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 3834/2004 R.G. Consiglio di
Stato, a nome dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 517/2003 TAR BA, formulati l'uno a nome dell'Avv. CASSOTTA e l'altro a nome dell'Avv. alla causa n. 577/2005 Pt_1
TAR BA, a nome dell'Avv. alla causa n. 502/2005 TAR BA, a nome Pt_1 dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 466/2006 TAR BA, a nome dell'Avv. CASSOTTA;
alla causa n. 252/2005 TAR BA, formulati l'uno a nome dell'Avv. CASSOTTA e l'altro a nome dell'Avv. Pt_1
Deve aggiungersi il preavviso di parcella per l'attività di assistenza alla transazione tra la e a nome del solo Avv. Controparte_1 Controparte_3
CASSOTTA.
Pur mancando una parcella degli Avv.ti CASSOTTA e relativa alla causa Pt_1
n. 133/2006 R.G. Lav. Trib. Melfi, è documentato che essi avessero entrambi ricevuto la procura e compiuto attività difensiva.
La contestazione molto generica delle prestazioni difensive compiute, pur dinanzi ad una specifica produzione documentale inerente all'attività svolta, e nonostante richieste di pagamento fondate su puntuali parcelle (eccetto solo che per la causa di lavoro: ma la parcella, ovviamente, non costituisce il titolo del compenso), induce a ritenere, peraltro in assenza di errori e difformità apparenti, a ritenere corrette le liquidazioni, compiute dagli attori con riferimento agli enumerati giudizi.
Laddove siano presentate due notule, poi, per tutto quanto sinora argomentato, anche in punto di diritto, si deve concludere nel senso che spettino sia all'uno, sia all'altro dei difensori le somme chieste, ove manchi, rispetto alla produzione documentale da loro compiuta, una replica puntuale e specifica.
Nulla spetta, invece, per l'assistenza alla transazione, espressamente contestata dalla convenuta, e della quale non è stata offerta alcuna documentazione, neppure il testo di tale contratto.
Si tratta, in conclusione, dei seguenti importi:
- Avv. CASSOTTA: euro 64.527,66;
- Avv. euro 34.212,33. Pt_1
5. Quanto ai pagamenti compiuti, e, più in particolare, circa i molteplici assegni bancari, questi sono così elencati nella comparsa di costituzione e risposta:
5 N. 2982/2013 R.G.A.C.
6 N. 2982/2013 R.G.A.C.
Gli attori assumono, in proposito, che l'assegno da euro 12.000,00, che dunque dovrebbe essere quello distinto dal numero 11799, tratto, in data 31 Marzo 2006, sul conto acceso presso la BCC di Gaudiano di Lavello, sia stato consegnato all'Avv. CASSOTTA come erogazione per il patrocinio, da parte della della Controparte_1 [...]
. Controparte_4
La circostanza sarebbe confermata da una dichiarazione scritta dello stesso rappresentante legale della firmata e datata alla Controparte_1 medesima data del 31 Marzo 2006.
Il punto è, però, che gli attori indicano come contrassegnato dal numero 11776
l'assegno, cui si riferiscono, il medesimo numero riportato nella menzionata dichiarazione scritta: l'assegno presente nell'elenco esposto nella comparsa di costituzione e risposta, tuttavia, viene individuato col numero 11799, e proprio tale numero si legge su quello, la cui copia è stata prodotta dalla convenuta.
Si deve concludere, allora, nel senso che l'assegno destinato al patrocinio sportivo sia differente da quello versato all'Avv. CASSOTTA contro le prestazioni difensive.
Quanto gli ulteriori assegni, gli attori sostengono «che tali somme sono state utilizzate per le spese vive, dunque per le iscrizioni a ruolo, copie degli atti, trasferte al Consiglio di
Stato, che nelle parcelle non sono state comunque conteggiate».
Questo argomento non può essere condiviso: si tratta di un'affermazione, infatti, molto generica, che non offre elementi per comprendere e calcolare le singole spese, sostenute per l'una o l'altra delle cause: e neppure vengono indicati i documenti, dai quali dovrebbe trarsi la prova che gli esborsi siano stati effettivamente sostenuti.
Non è chiaro, poi, come mai nei preavvisi delle parcelle non siano state esposte le spese esenti, e perché non risultino enunziati, né nei menzionati preavvisi, né altrove (neppure nella richiesta di pagamento, depositata in atti), gli acconti ricevuti, quand'anche soltanto per le spese vive.
7 N. 2982/2013 R.G.A.C.
In conclusione, il coacervo degli acconti versati, pari ad euro complessivi 11.600,00, in favore dell'Avv. CASSOTTA, e ad euro 3.289,00, in favore dell'Avv. dev'essere Pt_1 detratto dal totale dei compensi dovuti e relativi accessori.
6. La convenuta osserva che i diritti di procuratore, per come si esprimeva l'art. 7, co. 1, della tariffa adottata col D.M. 127/2004, non possono che spettare una volta sola, qualunque sia il numero dei difensori officiati.
Il testo della disposizione è il seguente: «Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.»: insomma, se si dice che ciascuno dei più avvocati ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari, si dovrebbe ritenere che, invece, i diritti di procuratore non sarebbero dovuti ad ognuno dei difensori, ma una tantum.
La tesi non può essere condivisa: i diritti di procuratore, ormai, non si distinguevano più, concettualmente, dagli onorari di avvocato, così come le due professioni erano, alla fine, unificate in una sola.
Le stesse norme, che menzionavano diritti ed onorari, talora ne parlavano richiamando espressamente l'una e l'altra voce, talaltra ricordavano i soli diritti, oppure i soli onorari: ma, in quest'ultimo caso, senza necessariamente escludere i diritti di procuratore.
Si consideri, ad esempio, l'art. 6, che fissava regole per determinare il valore della controversia, ai commi 1-4, menzionando solamente gli onorari, quantunque pure l'importo dei diritti variasse secondo il valore della causa, e soltanto ai commi 5 e 6 differenziava la disciplina degli onorari e dei diritti, rispetto alle cause di valore indeterminabile, richiamando i soli onorari nel comma 5, ed i soli diritti nel comma 6.
Si consideri, ancora, la l. 794/1942, la quale, agli artt. 26 e 27, parlava di parcella degli onorari, o di parcella delle spese e degli onorari, benché anche i diritti di procuratore dovessero essere riportati nella parcella.
Manca, poi, in realtà, un'espressa enunciazione, nell'art. 7, co. 1, dell'unicità dei diritti di procuratore.
Nella giurisprudenza di legittimità, infine, non sembrano rinvenirsi decisioni massimate, specificamente dirette a regolare la questione: uno spunto, nel senso prima enunziato, tuttavia, potrebbe cogliersi nella parte, nella quale la motivazione di Cass. civ., Sez. II, 12.7.2000, sent.
n. 9242 (che decideva sulla liquidazione delle spettanze di uno dei due avvocati officiati da un medesimo cliente), così si esprimeva: «Come va parimenti accolto il quarto motivo, in quanto non risultano liquidati dalla Corte di appello i diritti di procuratore di cui alla Tabella B, ma soltanto gli onorari di avvocato di cui alla Tabella A.»: sembra, infatti, così doversi ritenere che per ogni singolo avvocato dovesse provvedersi a liquidare, altresì, i diritti di procuratore.
7. Alle somme riconosciute debbono aggiungersi gli interessi, espressamente domandati
(«oltre interessi dalla data [sic] al soddisfo»).
La decorrenza non dev'essere fissata dalla data della liquidazione giudiziale: «Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente
8 N. 2982/2013 R.G.A.C.
la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.» (Cass. civ., Sez. II, 19.8.2022, sent. n.
24973; conforme la giurisprudenza posteriore, sino alla più recente, come Cass. civ., Sez. II, ord. 18.12.2024, n. 33198, e Cass. civ., Sez. Lav., ord. 7.5.2025, n. 12088).
Come si desume dalle due ultime decisioni citate, e dalla lettura delle norme di cui agli artt. 1 e 2, d. lgs. 231/2002, è possibile riconoscere (poiché si tratta del rapporto fra un professionista ed una società commerciale) gli interessi al saggio indicato dall'art. 5 di quel provvedimento, con la decorrenza (in assenza di pattuizione di termine per il pagamento) dalla costituzione in mora o, meglio, secondo l'art. 4, co. 2, lett. 'a', d. lgs. cit., dal trentesimo giorno dopo la ricezione della costituzione in mora.
Nella specie, l'unica richiesta di pagamento documentata risulta ricevuta l'8 Agosto
2013.
8. In definitiva, all'Avv. CASSOTTA, e, oggi, alla di lui erede Parte_2 spetta la somma di euro 64.527,66, meno quella di euro 11.600,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo;
all'Avv. Pt_1 spetta la somma di euro 34.212,33, meno quella di euro 3.289,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo.
Si tratta di somme comprensive, come da preavvisi di parcella, si ripete, delle spese generali, dell'IVA e della Pt_3
9. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo: con riguardo all'Avv. si deve ricordare come pure all'avvocato che difenda se stesso Pt_1 spetti il compenso per la difesa medesima (Cass. civ., Sez. VI - 2, 18.2.2019, ord. n. 4698).
Le spese vive possono dividersi esattamente a metà, trattandosi di causa introdotta unitariamente dai due originari attori.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2982/2013 R.G.A.C., promossa da e da contro la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. condanna la a pagare a la Controparte_1 Parte_2 somma di euro 64.527,66, meno quella di euro 11.600,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo;
2. condanna la pagare all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 34.212,33, meno quella di euro 3.289,00, oltre agli interessi, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 7 Settembre 2013, sino al soddisfo;
9 N. 2982/2013 R.G.A.C.
3. condanna la rifondere a le Controparte_1 Parte_2 spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compenso ed in euro 339,42 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna la a rifondere all'Avv. Controparte_1 Parte_1
e spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compenso ed in euro 339,42 per
[...] esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 31 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
10