CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2993/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069781850000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2141/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 Ricorrente_1) impugna la cartella di pagamento n. 29620220069781850000 per TARI 2017, importo € 10.871,88. Deducendo i seguenti motivi di ricorso
1 - Omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 45146/2018.
2- Decadenza del potere di riscossione ex art. 72 D.Lgs. 507/1993.
3- Illegittimo calcolo e ripartizione del tributo (immobile condiviso con altro soggetto).
Con proprie Controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate IO (ADER) esponeva quanto segue:
1 - La cartella è stata regolarmente notificata il 25.03.2024.
2 - ADER ha agito solo come esattore, non è responsabile della fase di accertamento.
3- Eccepisce difetto di legittimazione passiva e chiede l'integrazione del contraddittorio con il Comune di
Palermo.
A seguito di ordinanza collegiale, si costituiva il Comune di Palermo che esponeva quanto segue:
1. L'avviso di accertamento n. 45146/2018 è stato regolarmente notificato il 19.12.2018. Ed invero,
l'avviso n. 45146/2018, prodromico alla cartella e riferito all'immobile sito in Indirizzo_1, esteso mq 1150, con destinazione d'uso “ Uffici/Agenzie/studi professionali”, è stato notificato in data 19.12.2018 (ALL.A-A1), alla Sig.ra Nominativo_1, ricercatrice, che, presente al momento della notifica, si è qualificata al servizio del destinatario, addetta alla ricezione della notificazione. La notifica del predetto avviso è avvenuta entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006, unica disposizione applicabile al caso in esame, che, nell'ottica del riordino dell'accertamento dei tributi locali, così dispone “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati".
2. Il ricorso è inammissibile Per violazione dell'art. 14, comma 6-bis D.Lgs. 546/92 (mancata chiamata in causa dell'ente impositore) e per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, ormai definitivo.
3. La decadenza non si applica: la TARI è regolata dalla L. 296/2006, non dal D.Lgs. 507/1993.
4. Il calcolo è corretto: l'immobile è distinto da quello dell'“Associazione_1”.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa e insisteva nei motivi di ricorso e nelle conclusioni già rassegnate, con distrazione delle spese di giudizioa favore del difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, osserva quanto segue:
Il ricorso è stato proposto dallRicorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620220069781850000 per TARI 2017. L'avviso di accertamento n. 45146/2018 è stato regolarmente notificato in data 19.12.2018 e non impugnato, divenendo definitivo.
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, la cartella può essere impugnata solo per vizi propri, non per contestazioni relative all'avviso di accertamento. Il calcolo del tributo è stato effettuato correttamente, riferito all'immobile sito in Indirizzo_1, distinto da quello dell'Associazione indicata dal ricorrente.
Non sussiste decadenza, essendo applicabile la normativa TARI (L. 296/2006), e tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza COVID.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio nella misura di euro 700,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite, oltre accessori se dovuti per legge. Palermo, 17 settembre
2025.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2993/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069781850000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2141/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 Ricorrente_1) impugna la cartella di pagamento n. 29620220069781850000 per TARI 2017, importo € 10.871,88. Deducendo i seguenti motivi di ricorso
1 - Omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 45146/2018.
2- Decadenza del potere di riscossione ex art. 72 D.Lgs. 507/1993.
3- Illegittimo calcolo e ripartizione del tributo (immobile condiviso con altro soggetto).
Con proprie Controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate IO (ADER) esponeva quanto segue:
1 - La cartella è stata regolarmente notificata il 25.03.2024.
2 - ADER ha agito solo come esattore, non è responsabile della fase di accertamento.
3- Eccepisce difetto di legittimazione passiva e chiede l'integrazione del contraddittorio con il Comune di
Palermo.
A seguito di ordinanza collegiale, si costituiva il Comune di Palermo che esponeva quanto segue:
1. L'avviso di accertamento n. 45146/2018 è stato regolarmente notificato il 19.12.2018. Ed invero,
l'avviso n. 45146/2018, prodromico alla cartella e riferito all'immobile sito in Indirizzo_1, esteso mq 1150, con destinazione d'uso “ Uffici/Agenzie/studi professionali”, è stato notificato in data 19.12.2018 (ALL.A-A1), alla Sig.ra Nominativo_1, ricercatrice, che, presente al momento della notifica, si è qualificata al servizio del destinatario, addetta alla ricezione della notificazione. La notifica del predetto avviso è avvenuta entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006, unica disposizione applicabile al caso in esame, che, nell'ottica del riordino dell'accertamento dei tributi locali, così dispone “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati".
2. Il ricorso è inammissibile Per violazione dell'art. 14, comma 6-bis D.Lgs. 546/92 (mancata chiamata in causa dell'ente impositore) e per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, ormai definitivo.
3. La decadenza non si applica: la TARI è regolata dalla L. 296/2006, non dal D.Lgs. 507/1993.
4. Il calcolo è corretto: l'immobile è distinto da quello dell'“Associazione_1”.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa e insisteva nei motivi di ricorso e nelle conclusioni già rassegnate, con distrazione delle spese di giudizioa favore del difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, osserva quanto segue:
Il ricorso è stato proposto dallRicorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620220069781850000 per TARI 2017. L'avviso di accertamento n. 45146/2018 è stato regolarmente notificato in data 19.12.2018 e non impugnato, divenendo definitivo.
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, la cartella può essere impugnata solo per vizi propri, non per contestazioni relative all'avviso di accertamento. Il calcolo del tributo è stato effettuato correttamente, riferito all'immobile sito in Indirizzo_1, distinto da quello dell'Associazione indicata dal ricorrente.
Non sussiste decadenza, essendo applicabile la normativa TARI (L. 296/2006), e tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza COVID.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio nella misura di euro 700,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite, oltre accessori se dovuti per legge. Palermo, 17 settembre
2025.