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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 2086/2024 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Alessio Vianello e Aldo Veglianiti del Foro di Venezia, ambedue domiciliatari
Attrice contro
pagina 1 di 7 (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. prof. Marcello Maggiolo e Alessia De Pra del Foro di Venezia,
Convenuta
Causa rimessa in decisione al collegio ex art. 189 vigente c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 22/5/2025, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice: in via principale di merito:
accertare e dichiarare che il recesso formalizzato da con la comunicazione del 2.1.2024 (doc. 5) è stato esercitato in assenza CP_1
dei presupposti ed al di fuori dei casi in cui le applicabili disposizioni di legge e statutarie riconoscono ai soci di la facoltà di esercitare tale diritto;
Pt_1
per l'effetto, accertare e dichiarare che il recesso formalizzato da con la comunicazione del 2.1.2024 (doc. 5) è privo di effetti nei CP_1
confronti di;
Pt_1
in ogni caso:
condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese e compensi professionali del presente giudizio.
Conclusioni per parte convenuta:
nel merito
rigettarsi le domande tutte di Parte_1
e per l'effetto dichiarare che avendo validamente ed efficacemente
[...] Controparte_1
esercitato il diritto di recedere da ha maturato il diritto alla liquidazione della sua Parte_1 partecipazione azionaria secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e dallo Statuto Parte_1
in ogni caso
con vittoria nelle spese di giustizia.
pagina 2 di 7
MOTIVI
Pt_ Con l'atto di citazione l'attrice (di qui in poi ) chiedeva accertarsi che il recesso della socia
Con convenuta (d'ora il poi comunicato il 2/1/2024 è avvenuto al di fuori dei casi di legge.
VA resiste.
Il tema del decidere ruota intorno alla interpretazione del dettato statutario, e alla operatività per la società attrice dei casi di recesso del socio previsti dall'art. 2437 comma 2 c.c., con particolare riguardo all'ipotesi sub. b), fatta valere dalla socia recedente che nel concreto ha esercitato il recesso motivando sul fatto che era intervenuta una modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle
Con azioni, non da essa votata. all'atto del recesso era titolare di una quota di 26.000 azioni di , Pt_1
del valore nominale di euro 100,00 ciascuna. Pt_ E' incontestato che con delibera del 19/12/2023 la assemblea dei soci di aveva deliberato di modificare lo statuto, elidendo un limite alla circolazione delle azioni, in quanto si decideva alla
Con unanimità dei presenti, assente “di rimodulare l'art. 8 commi 4 e 6 dello Statuto di , Pt_1
eliminando il vincolo che non permette la riduzione al di sotto del 50% della quota sociale inizialmente detenuta da ciascun socio che abbia concorso a formare i requisiti per l'aggiudicazione della concessione, e quindi all'uscita degli stessi dalla compagine consortile della società.
Conseguentemente viene eliminato anche il richiamo dell'art.
8.4 nel successivo art. 8.6, articolo che assume ora il seguente tenore:... 8.6 Non sono soggetti a limitazione trasferimenti di azioni tra soci, né tra un Socio ed una sua controllata e/o controllante." Il punto 8.6 precedentemente escludeva limitazioni nei trasferimenti di azioni fra i soci ma “fermo restando quanto al punto 8.4” che aveva fissato il sopracitato limite del 50%.
La modifica era stata adottata in ragione del fatto concreto, indicato dal Presidente nell'introdurre la
Pt_ discussione, che le quote sociali detenute in da tre soci (Ing. e Controparte_3 CP_4
erano state aggiudicate al diverso socio giusta “bando di gara da parte del Parte_2 CP_5
Tribunale”; detto bando avrebbe richiesto, quale condizione per la girata delle azioni di Ing.
assenso della Regione Veneto quale concedente del Progetto Integrato Fusina (PIF). CP_3
Sifa infatti, società consortile per azioni, era stata costituita in data 1.7.2005 ai sensi dell'art. 37 quinquies della Legge 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dai soggetti aggiudicatari
( e della Controparte_1 CP_6 Controparte_7 concessione relativa alla “Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del Progetto
Integrato Fusina per il disinquinamento del polo industriale di Marghera e dell'intera area del “Mirese”.
pagina 3 di 7 L'art. 7 della Concessione PIF prevedeva, fra l'altro (i) l'impegno a mantenere l'identità della compagine sociale della società di progetto fino all'emissione del certificato di collaudo;
(ii) che il trasferimento di azioni, tanto all'interno della compagine sociale quanto a terzi, debba essere previamente notificato all'ente concedente.
Pt_ In punto diritto di recesso lo statuto di prevede all'art. 14:
14.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
I soci hanno diritto di recedere dalla società in relazione al disposto di cui all'articolo 21.3 del presente Statuto (introduzione e soppressione delle clausole compromissorie).
L'art. 43 dello statuto di Sifa stabilisce poi che:
“43.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di societa' per azioni e delle leggi speciali in materia.”
Assume dunque l'attrice che l'art. 14 delinei un sistema chiuso e tassativo di cause di recesso, che in quanto tale esclude l'operatività dell'art. 2437 comma 2 c.c.: disciplinando la materia nei termini in esso contenuti, esso disporrebbe “diversamente”, come richiesto dal citato comma per superare l'operatività delle due cause di recesso in esso previste, aggiuntive rispetto a quelle del comma 1. La convenuta invece ritiene, che il silenzio sulle cause non assolutamente obbligatorie di recesso previste dal detto comma comporti la loro piena operatività, anche alla luce del disposto generale dell'art. 43 comma 1.
Con Dibattono le parti anche circa la mala fede nel recesso di che parte attrice ravvisa facendola sostanzialmente coincidere con il mero fatto che questa abbia deciso di non proseguire nella
Con partecipazione, sottolineando in particolare come sia interamente partecipata dalla Regione Veneto,
pagina 4 di 7 la stessa a beneficio della quale sono realizzate (e sarebbero di fatto completate e solo non ancora collaudate) le opere di cui alla concessione.
Parte attrice peraltro costruisce il suo addebito di recesso in mala fede - che in tesi causerebbe la invalidità del recesso - facendo coincidere la inesistenza della causa di recesso fatta valere con un recesso ad nutum, a sua volta non previsto dallo Statuto. Cass. 2926/2024 da essa citata ritiene infatti suscettibile di valutazione secondo i canoni della buona fede l'esercizio di recesso ad nutum.
Si tratta di costruzione non condivisibile.
Con Ritiene il Collegio che il recesso di non sia un recesso esercitato ad nutum, e che comunque non rilevino particolarmente ai fini del decidere le ragioni di contesto che hanno indotto la modifica
Con statutaria, né i motivi e le valutazioni che hanno spinto ha ritenuto di recedere.
Il socio che recede – nella operatività, si intende, di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere - cessa immediatamente di fare parte della società giusta suo atto libero e recettizio (così implicitamente Cass. 10399/2018 per le società di capitali;
il principio è pacifico per le società di persone, Cass. 10325/2024 e giurisprudenza ivi richiamata) onde il recesso opera, ed opera automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto, e i fatti che ne legittimerebbero l'esercizio alla luce di una certa disciplina. Nel caso in
Con esame non ha fatto valere un suo supposto diritto di recedere ad nutum, ma ha esercitato il recesso alla luce di un fatto inquadrantesi, in astratto, entro l'ipotesi dell'art. 2437 comma 2 lett. b) c.c., come ben compreso da parte attrice : il recesso quindi semplicemente sarà operante o no a seconda che la regola invocata sia o meno applicabile, fermo che sulla sussistenza del fatto fondante non vi è dubbio alcuno.
Rileva il Collegio che il sistema dell'art. 2437 commi 1 e 2 c.c. indica di una serie di casi di recesso che solo in alcuni casi (comma 2) sono derogabili, il che avviene quando lo statuto “disponga diversamente”; non essendo richiesto che lo statuto contenga formula sacramentale di esclusione delle due cause di cui al comma 2. Anche i casi di cui al comma 2 sono ipotesi di recesso previste dalla legge, ed anzi, come enuncia il comma 1 lett. e), la loro eliminazione, certamente ammessa, costituisce a sua volta ipotesi ineliminabile di recesso. Il caso di cui al comma 1 lett. e) si riferisce con tutta evidenza al caso che l'eliminazione delle due cause di recesso del comma 2 avvenga in sede di modifica dello statuto.
Ora, i casi di recesso previsti dall'art. 14 dello Statuto di Sifa ripercorrono testualmente i casi di recesso obbligatoriamente operativi ex art. 2437 comma 1 c.c., oltre ad altro caso di recesso pure inderogabile, quello previsto dall'art. 34 comma 6 del d.l.vo 5/2003. Già ad una prima lettura tale pagina 5 di 7 formulazione suggerisce l'idea di una normazione volutamente completa, anche in assenza dell'impiego del termine della tassatività. Assume a questo punto decisiva rilevanza la circostanza che l'art. 14 riprenda, dell'art. 2437 comma 1, tutte le ipotesi, tranne proprio e solo quella (2437 comma 1 lett. e) la cui presenza - nel codice - ha un senso in rapporto alla previsione normativa della generale operatività anche delle cause di recesso del comma 2.
Ora, il fatto che la società nel suo statuto riprenda testualmente tutte le cause codicistiche ineludibili di recesso tranne quella sola che ha un senso solo in ragione delle operatività anche di quelle derogabili, costituisce chiave interpretativa del dettato dell'art. 14 dello statuto, nel senso che l'elencazione ivi contenuta debba ritenersi esaustiva, in quanto completa ed escludente i casi di recesso di cui all'art. 2437 c.c. comma 2. Non appare dunque dirimente alla interpretazione della disciplina il fatto che essa non dichiari espressamente l'elenco delle ipotesi come tassativo, dal momento che quelle dell'art. 14 sono tutte ipotesi comunque obbligate di legge, ed è possibile ad esempio che la scelta di non utilizzare il termine fosse avvenuta nella consapevolezza che la legge avrebbe potuto introdurre successivamente nuove ipotesi inderogabili.
Decisivo appare invece il fatto che sia stata omessa l'unica ipotesi obbligatoria dell'art. 2437 comma 1 la quale in tanto è obbligatoria in quanto le due ipotesi cui essa si riferisce non siano state già disattivate all'origine dallo statuto mediante una “diversa previsione”.
La diligenza del dettato statutario nel riportare i casi obbligatori rende incomprensibile l'esclusione della lettera e) dell'art. 2437 comma 1 c.c., se non come segnale della scelta di “decidere diversamente” dalla operatività delle cause di cui al comma 2.
Quanto al disposto dell'art. 43 dello statuto, esso chiaramente costituisce norma di chiusura, che vale ad integrare lo statuto con le norme di codice civile per quegli aspetti della vita sociale non sufficientemente regolati dallo Statuto, o comunque per i quali esso non stabilisca una disciplina chiaramente autonoma;
e pertanto non opera per quegli aspetti della vita sociale che già lo statuto regoli in modo completo e autosufficiente, come avviene per la materia dei diritti di recesso.
Pertanto si ritiene che l'ipotesi di recesso fatta valere dalla socia convenuta sia esclusa dallo statuto societario, e che dunque il recesso non sia efficace.
Si pronuncia di conseguenza, con le spese al seguito, che si liquidano tenendo conto della natura documentale della lite e della larga ripetitività degli scritti delle due parti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) accerta l'inefficacia del recesso comunicato da il 2.1.2024 in quanto esercitato Controparte_1
fuori dei casi previsti;
2) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite della attrice, per euro 8.500,00 in compensi, 1.063,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, iva e cpa,
Venezia, 4/6/2025
Il presidente rel. dr. Lina Tosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 2086/2024 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Alessio Vianello e Aldo Veglianiti del Foro di Venezia, ambedue domiciliatari
Attrice contro
pagina 1 di 7 (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. prof. Marcello Maggiolo e Alessia De Pra del Foro di Venezia,
Convenuta
Causa rimessa in decisione al collegio ex art. 189 vigente c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 22/5/2025, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice: in via principale di merito:
accertare e dichiarare che il recesso formalizzato da con la comunicazione del 2.1.2024 (doc. 5) è stato esercitato in assenza CP_1
dei presupposti ed al di fuori dei casi in cui le applicabili disposizioni di legge e statutarie riconoscono ai soci di la facoltà di esercitare tale diritto;
Pt_1
per l'effetto, accertare e dichiarare che il recesso formalizzato da con la comunicazione del 2.1.2024 (doc. 5) è privo di effetti nei CP_1
confronti di;
Pt_1
in ogni caso:
condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese e compensi professionali del presente giudizio.
Conclusioni per parte convenuta:
nel merito
rigettarsi le domande tutte di Parte_1
e per l'effetto dichiarare che avendo validamente ed efficacemente
[...] Controparte_1
esercitato il diritto di recedere da ha maturato il diritto alla liquidazione della sua Parte_1 partecipazione azionaria secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e dallo Statuto Parte_1
in ogni caso
con vittoria nelle spese di giustizia.
pagina 2 di 7
MOTIVI
Pt_ Con l'atto di citazione l'attrice (di qui in poi ) chiedeva accertarsi che il recesso della socia
Con convenuta (d'ora il poi comunicato il 2/1/2024 è avvenuto al di fuori dei casi di legge.
VA resiste.
Il tema del decidere ruota intorno alla interpretazione del dettato statutario, e alla operatività per la società attrice dei casi di recesso del socio previsti dall'art. 2437 comma 2 c.c., con particolare riguardo all'ipotesi sub. b), fatta valere dalla socia recedente che nel concreto ha esercitato il recesso motivando sul fatto che era intervenuta una modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle
Con azioni, non da essa votata. all'atto del recesso era titolare di una quota di 26.000 azioni di , Pt_1
del valore nominale di euro 100,00 ciascuna. Pt_ E' incontestato che con delibera del 19/12/2023 la assemblea dei soci di aveva deliberato di modificare lo statuto, elidendo un limite alla circolazione delle azioni, in quanto si decideva alla
Con unanimità dei presenti, assente “di rimodulare l'art. 8 commi 4 e 6 dello Statuto di , Pt_1
eliminando il vincolo che non permette la riduzione al di sotto del 50% della quota sociale inizialmente detenuta da ciascun socio che abbia concorso a formare i requisiti per l'aggiudicazione della concessione, e quindi all'uscita degli stessi dalla compagine consortile della società.
Conseguentemente viene eliminato anche il richiamo dell'art.
8.4 nel successivo art. 8.6, articolo che assume ora il seguente tenore:... 8.6 Non sono soggetti a limitazione trasferimenti di azioni tra soci, né tra un Socio ed una sua controllata e/o controllante." Il punto 8.6 precedentemente escludeva limitazioni nei trasferimenti di azioni fra i soci ma “fermo restando quanto al punto 8.4” che aveva fissato il sopracitato limite del 50%.
La modifica era stata adottata in ragione del fatto concreto, indicato dal Presidente nell'introdurre la
Pt_ discussione, che le quote sociali detenute in da tre soci (Ing. e Controparte_3 CP_4
erano state aggiudicate al diverso socio giusta “bando di gara da parte del Parte_2 CP_5
Tribunale”; detto bando avrebbe richiesto, quale condizione per la girata delle azioni di Ing.
assenso della Regione Veneto quale concedente del Progetto Integrato Fusina (PIF). CP_3
Sifa infatti, società consortile per azioni, era stata costituita in data 1.7.2005 ai sensi dell'art. 37 quinquies della Legge 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dai soggetti aggiudicatari
( e della Controparte_1 CP_6 Controparte_7 concessione relativa alla “Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del Progetto
Integrato Fusina per il disinquinamento del polo industriale di Marghera e dell'intera area del “Mirese”.
pagina 3 di 7 L'art. 7 della Concessione PIF prevedeva, fra l'altro (i) l'impegno a mantenere l'identità della compagine sociale della società di progetto fino all'emissione del certificato di collaudo;
(ii) che il trasferimento di azioni, tanto all'interno della compagine sociale quanto a terzi, debba essere previamente notificato all'ente concedente.
Pt_ In punto diritto di recesso lo statuto di prevede all'art. 14:
14.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
I soci hanno diritto di recedere dalla società in relazione al disposto di cui all'articolo 21.3 del presente Statuto (introduzione e soppressione delle clausole compromissorie).
L'art. 43 dello statuto di Sifa stabilisce poi che:
“43.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di societa' per azioni e delle leggi speciali in materia.”
Assume dunque l'attrice che l'art. 14 delinei un sistema chiuso e tassativo di cause di recesso, che in quanto tale esclude l'operatività dell'art. 2437 comma 2 c.c.: disciplinando la materia nei termini in esso contenuti, esso disporrebbe “diversamente”, come richiesto dal citato comma per superare l'operatività delle due cause di recesso in esso previste, aggiuntive rispetto a quelle del comma 1. La convenuta invece ritiene, che il silenzio sulle cause non assolutamente obbligatorie di recesso previste dal detto comma comporti la loro piena operatività, anche alla luce del disposto generale dell'art. 43 comma 1.
Con Dibattono le parti anche circa la mala fede nel recesso di che parte attrice ravvisa facendola sostanzialmente coincidere con il mero fatto che questa abbia deciso di non proseguire nella
Con partecipazione, sottolineando in particolare come sia interamente partecipata dalla Regione Veneto,
pagina 4 di 7 la stessa a beneficio della quale sono realizzate (e sarebbero di fatto completate e solo non ancora collaudate) le opere di cui alla concessione.
Parte attrice peraltro costruisce il suo addebito di recesso in mala fede - che in tesi causerebbe la invalidità del recesso - facendo coincidere la inesistenza della causa di recesso fatta valere con un recesso ad nutum, a sua volta non previsto dallo Statuto. Cass. 2926/2024 da essa citata ritiene infatti suscettibile di valutazione secondo i canoni della buona fede l'esercizio di recesso ad nutum.
Si tratta di costruzione non condivisibile.
Con Ritiene il Collegio che il recesso di non sia un recesso esercitato ad nutum, e che comunque non rilevino particolarmente ai fini del decidere le ragioni di contesto che hanno indotto la modifica
Con statutaria, né i motivi e le valutazioni che hanno spinto ha ritenuto di recedere.
Il socio che recede – nella operatività, si intende, di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere - cessa immediatamente di fare parte della società giusta suo atto libero e recettizio (così implicitamente Cass. 10399/2018 per le società di capitali;
il principio è pacifico per le società di persone, Cass. 10325/2024 e giurisprudenza ivi richiamata) onde il recesso opera, ed opera automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto, e i fatti che ne legittimerebbero l'esercizio alla luce di una certa disciplina. Nel caso in
Con esame non ha fatto valere un suo supposto diritto di recedere ad nutum, ma ha esercitato il recesso alla luce di un fatto inquadrantesi, in astratto, entro l'ipotesi dell'art. 2437 comma 2 lett. b) c.c., come ben compreso da parte attrice : il recesso quindi semplicemente sarà operante o no a seconda che la regola invocata sia o meno applicabile, fermo che sulla sussistenza del fatto fondante non vi è dubbio alcuno.
Rileva il Collegio che il sistema dell'art. 2437 commi 1 e 2 c.c. indica di una serie di casi di recesso che solo in alcuni casi (comma 2) sono derogabili, il che avviene quando lo statuto “disponga diversamente”; non essendo richiesto che lo statuto contenga formula sacramentale di esclusione delle due cause di cui al comma 2. Anche i casi di cui al comma 2 sono ipotesi di recesso previste dalla legge, ed anzi, come enuncia il comma 1 lett. e), la loro eliminazione, certamente ammessa, costituisce a sua volta ipotesi ineliminabile di recesso. Il caso di cui al comma 1 lett. e) si riferisce con tutta evidenza al caso che l'eliminazione delle due cause di recesso del comma 2 avvenga in sede di modifica dello statuto.
Ora, i casi di recesso previsti dall'art. 14 dello Statuto di Sifa ripercorrono testualmente i casi di recesso obbligatoriamente operativi ex art. 2437 comma 1 c.c., oltre ad altro caso di recesso pure inderogabile, quello previsto dall'art. 34 comma 6 del d.l.vo 5/2003. Già ad una prima lettura tale pagina 5 di 7 formulazione suggerisce l'idea di una normazione volutamente completa, anche in assenza dell'impiego del termine della tassatività. Assume a questo punto decisiva rilevanza la circostanza che l'art. 14 riprenda, dell'art. 2437 comma 1, tutte le ipotesi, tranne proprio e solo quella (2437 comma 1 lett. e) la cui presenza - nel codice - ha un senso in rapporto alla previsione normativa della generale operatività anche delle cause di recesso del comma 2.
Ora, il fatto che la società nel suo statuto riprenda testualmente tutte le cause codicistiche ineludibili di recesso tranne quella sola che ha un senso solo in ragione delle operatività anche di quelle derogabili, costituisce chiave interpretativa del dettato dell'art. 14 dello statuto, nel senso che l'elencazione ivi contenuta debba ritenersi esaustiva, in quanto completa ed escludente i casi di recesso di cui all'art. 2437 c.c. comma 2. Non appare dunque dirimente alla interpretazione della disciplina il fatto che essa non dichiari espressamente l'elenco delle ipotesi come tassativo, dal momento che quelle dell'art. 14 sono tutte ipotesi comunque obbligate di legge, ed è possibile ad esempio che la scelta di non utilizzare il termine fosse avvenuta nella consapevolezza che la legge avrebbe potuto introdurre successivamente nuove ipotesi inderogabili.
Decisivo appare invece il fatto che sia stata omessa l'unica ipotesi obbligatoria dell'art. 2437 comma 1 la quale in tanto è obbligatoria in quanto le due ipotesi cui essa si riferisce non siano state già disattivate all'origine dallo statuto mediante una “diversa previsione”.
La diligenza del dettato statutario nel riportare i casi obbligatori rende incomprensibile l'esclusione della lettera e) dell'art. 2437 comma 1 c.c., se non come segnale della scelta di “decidere diversamente” dalla operatività delle cause di cui al comma 2.
Quanto al disposto dell'art. 43 dello statuto, esso chiaramente costituisce norma di chiusura, che vale ad integrare lo statuto con le norme di codice civile per quegli aspetti della vita sociale non sufficientemente regolati dallo Statuto, o comunque per i quali esso non stabilisca una disciplina chiaramente autonoma;
e pertanto non opera per quegli aspetti della vita sociale che già lo statuto regoli in modo completo e autosufficiente, come avviene per la materia dei diritti di recesso.
Pertanto si ritiene che l'ipotesi di recesso fatta valere dalla socia convenuta sia esclusa dallo statuto societario, e che dunque il recesso non sia efficace.
Si pronuncia di conseguenza, con le spese al seguito, che si liquidano tenendo conto della natura documentale della lite e della larga ripetitività degli scritti delle due parti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) accerta l'inefficacia del recesso comunicato da il 2.1.2024 in quanto esercitato Controparte_1
fuori dei casi previsti;
2) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite della attrice, per euro 8.500,00 in compensi, 1.063,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, iva e cpa,
Venezia, 4/6/2025
Il presidente rel. dr. Lina Tosi
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