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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr.Chiara-Ilaria Bitozzi –
Presidente rel.– dr.Alina Rossato – Giudice
– dr.Luisa Bettio - Giudice
– ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 1848/2025 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio.
CONCLUSIONI congiunte delle parti all'udienza del 11.11.25:
1) Affido condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2) Diritto di visita del padre, salvi diversi accordi tra le parti: - a settimane alternate, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera;
- tutte le volte in cui la madre ha i turni serali;
- una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie (con l'alternanza del giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni);
- tre gg consecutivi durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni);
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
3) Contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 250 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
4) Ripartizione delle spese straordinarie per i figlio –
secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo
Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
5) Assegno unico in favore della madre;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale dalla parte convenuta, rappresentando a tal fine che dall'unione è nato un figlio,
, attualmente di anni 15 e che la convivenza si è già Per_1 interrotta da oltre un anno in quanto divenuta ormai intollerabile. Si è costituita la parte resistente, aderendo alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione sono comparse entrambe le parti e, dopo aver sentito le stesse, il GD ha formulato una proposta conciliativa rispettosa della situazione personale e patrimoniale dei coniugi e nel preminente interesse del figlio minore;
entrambe le parti hanno aderito alla proposta del GD, concludendo congiuntamente come in epigrafe .
Conseguentemente il GD, ex art 473 bis 22, ult comma cpc, si è riservato di riferire al collegio.
Ciò premesso, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle deduzioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art.151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Le conclusioni congiunte, raggiunte a seguito di proposta del
GD, sono rispettose del principio di bigenitorialità, conformi all'interesse del minore nonché congrue rispetto alle condizioni economiche e personali dei coniugi;
ne consegue che esse vanno recepite in sentenza ove va statuito in conformità quanto ai punti delle conclusioni di cui in premessa.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del GD, come da separata ordinanza, in ordine alla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, Dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , ordinando
[...] Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN
PIETRO IN VIMINARIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile al n. 4, parte II, serie A, anno
2009;
OMOLOGA le condizioni della separazione in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte.
Rimette la causa sul ruolo del GD come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.11.25
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi