Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4409/2024 V.G. promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa, dall'avv. Monia Gambarotto, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in San Donà di Piave (VE), via Stefani n. 34;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Flaminia Brunelli Controparte_1 C.F._2 con domicilio eletto presso il di lei studio sito in Venezia, Via Ospedale, 8;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2024 e adivano il Tribunale di Venezia Parte_1 Controparte_1 chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3 settembre 2005 in San Donà di Piave ed esponevano che dall'unione erano nati i figli il Persona_1
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Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“voglia il Tribunale pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti e già concordate
CONDIZIONI
Voglia l'ill.mo Presidente del Venezia:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 Persona_2 presso la madre ed impegno degli stessi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto ovviamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione.
2) Disporre in favore del padre, SI. il diritto di frequentazione con i figli secondo i desideri degli stessi Controparte_1 minori, compatibilmente con i loro impegni e previo avviso alla madre, stabilendo comunque le seguenti modalità di frequentazione:
A) nelle giornate del martedì e mercoledì, all'ora di pranzo (nei giorni di sospensione scolastica) o alla fine orario di scuola, il padre terrà con sè i figli a pranzo sino alle ore 14:45; il padre terrà altresì con sé i figli tutti i martedì, dalle ore 19:30 per cena sino alla mattina del mercoledì allorquando i ragazzi andranno a scuola o rientreranno dalla madre;
B) a fine settimana alternati, dal venerdì alla fine dell'orario d'ufficio sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre entro le ore 8,00 (durante il periodo di sospensione scolastica);
C) in relazione ai periodi di vacanza, le parti trascorreranno con i figli tre settimane di cui due settimane consecutive, durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuarsi entro il 15 maggio di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e alternando altresì le giornate del 24 e 25 dicembre, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta, il giorno del proprio compleanno, di nonni e zii ai quali i figli siano invitati ed il giorno del compleanno dei figli equamente ripartito;
D) salvo ogni più ampio diritto di frequentazione previamente concordato tra le parti e con dovere, in caso di variazioni dipendenti dagli impegni lavorativi, di comunicare l'impedimento alla controparte con almeno tre giorni di anticipo: nell'interesse dei figli i genitori si impegnano a comunicare ogni questione relativa alla gestione dei ragazzi direttamente tra di loro evitando di coinvolgere i figli.
3) Disporre a carico del SI. il pagamento in favore della SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ Per_ mantenimento per i figli e , della somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, pari alla somma di euro 200 pagina 2 di 4 ciascuno, con aggiornamento Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del deposito ricorso, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dagli artt. 15
e 16 del Protocollo di intesa del Tribunale di Venezia 20.09.2019 che si allega al presente ricorso e ne forma parte integrante
(doc.15); quanto ricevuto dall'INPS per indennità di frequenza in favore dei figli dovrà essere utilizzato per le spese straordinarie degli stessi, con obbligo di rendicontazione e documentazione;
Per_ 4) La SI.ra percepirà dall'I.N.P.S. l'intero assegno unico per i figli e Parte_1 Persona_1
5) La casa coniugale di via Pierpaolo Pasolini 2 a San Donà di Piave, di proprietà esclusiva del SInor Controparte_1 catastalmente censita al Catasto Fabbricati Comune di San Donà di Piave foglio 39 mapp. 990 sub. 9 cat. A/2 e foglio 39 Per_ mapp. 990 sub. 10 cat. C/6, resta assegnata alla moglie che continuerà ad abitarci con i figli e Le spese Persona_2 ordinarie della abitazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione del giardino, pulizia della caldaia, utenze, tasse rifiuti, piccola manutenzione dovuta all'uso resta a carico della moglie assegnataria mentre sono a carico del marito, in quanto proprietario, le spese per la manutenzione straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione della caldaia, l'intervento sugli impianti.
6) Le parti stabiliscono di dare esecuzione al presente accordo a far data dal mese successivo al deposito del ricorso.
6) Spese di lite compensate tra le parti”.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa è veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi e comunicati al Pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 4409/2024, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 CP_1
in data 3 settembre 2005 in San Donà di Piave, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di San Donà di Piave al numero 44, Parte II, serie A, anno 2005;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 11.03.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di conSIlio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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