Ordinanza cautelare 11 settembre 2014
Decreto decisorio 27 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 11/09/2014, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04268/2014 REG.PROV.CAU.
N. 06026/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6026 del 2014, proposto dai prof.ri Sergio Scippacercola, NO EN (in persona del Procuratore Scipparcercola Sergio), RO EN, MI AL, ON D'IO, LL D'Ambra,rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Celotto, Erik Furno, Ernesto Furno, con domicilio eletto presso Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Anvur, Seconda Università degli Studi di Napoli, Universita' degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi del Salento, Universita' degli Studi di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
MA FÒ; IO ET, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mosca, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur e di Seconda Università degli Studi di Napoli e di Universita' degli Studi Federico II di Napoli e di Università degli Studi del Sannio e di Università degli Studi del Salento e di Universita' degli Studi di Bologna e di IO ET;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso evidenziati dall’avvocatura erariale, che i motivi di ricorso non appaiono provvisti di sufficiente fumus boni juris atteso che:
- lo svolgimento delle riunioni per via telematica è previsto dal bando pubblicato con d.d. 212/2012;
- il giudizio esplicitato dalla Commissione, anche in ragione del grado di discrezionalità tecnica da cui lo stesso è caratterizzato, risulta immune da profili d’illogicità ed incoerenza censurabili in questa sede;
Ritenuta, in particolare, insindacabile la valutazione relativa alla mancanza di maturità scientifica del candidato per le funzioni di professore di I/II fascia che, nella fattispecie, è stata desunta da una analitica valutazione di merito delle pubblicazioni presentate che sfugge al sindacato giurisdizionale ove la Commissione, ora all’unanimità, ora a maggioranza, ha ritenuto in numero insufficiente i contributi valutabili come buoni o eccellenti:
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare siano da compensare in considerazione della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la richiesta misura cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente FF
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2014
IL SEGRETARIO