Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4211/2022 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati ad Augusta Parte_2 in C.so Sicilia n. 178 presso lo studio dell'avv. Carmelo Fazio che li difende e rappresenta come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di num. CP_1 P.IVA_1
– iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, elettivamente Controparte_2
domiciliata a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284 presso lo studio dell'avv. Gabriele Melfi che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 02/10/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1122/2022 dell'11/07/2022 emesso dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento n. 3168/2022 con il quale veniva ingiunto di pagare, in solido e in favore della la somma di €. 146.657,32, oltre interessi Controparte_3
come in domanda e spese della procedura.
Lamentavano gli opponenti che il rapporto di conto corrente, in realtà, aveva avuto inizio molto tempo prima con la cessata Banca Popolare di Augusta per poi proseguire con la Controparte_4
[...]
[...]
, e che pertanto la ricostruzione del saldo finale doveva essere condotta con riferimento alla
[...]
sua intera durata.
Deducevano la mancanza di valore probatorio della certificazione resa ai sensi dell'art. 50 TUB, nonché il saldo iniziale e finale risultanti dall'estratto conto dal 30/09/2021 al 31/12/2021, le cui risultanze non permettevano un controllo sulle poste considerate e sui conteggi compiuti, ragione per cui la pretesa creditoria era da considerare inesistente e priva di riscontro probatorio.
Sotto diverso profilo deducevano la nullità della fideiussione innanzitutto per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla Banca in violazione dell'art. 2, comma 2° lettera a) della legge
287/1990 e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, nell'ambito del quale era stato accertato e dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenevano disposizioni in contrasto con il citato art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90 e/o per illiceità della causa.
Lamentavano altresì la violazione dell'art. 1956 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, avendo violato gli obblighi informativi nei confronti del garante, omettendo di segnalare lo sforamento dell'esposizione debitoria del debitore principale e permettendo lo sforamento del fido senza mai chiedere la speciale autorizzazione prevista dalla normativa citata.
Deducevano infine che la fideiussione assunta non prevedeva la rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c., e quindi eccepivano la prescrizione e/o decadenza del diritto della banca opposta di agire nei confronti del fideiussore, essendo vanamente decorso il termine previsto dall'art. 1957, due mesi ai sensi del comma 3 c.c. e sei mesi dal comma 1.
Tanto premesso chiedevano dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace, nonché revocare l'opposto decreto ingiuntivo, non essendo nulla da loro dovuto all'opposta.
Chiedevano di ritenere e dichiarare nulla e/o inefficace la fideiussione e per l'effetto revocare e dichiarare privo di efficacia nei confronti del fideiussore il decreto opposto per violazione da parte della Banca opposta degli obblighi di informazione e di quelli specificatamente previsti dall'art. 1956
c.c. nonché per avvenuta decadenza della Banca dall'azione nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c. . Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
deducendo la infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1122/2022.
Deduceva in particolare la rilevanza, ai fini della propria pretesa creditoria, del rapporto di conto corrente stipulato il 17/11/2007 n. 139/330/1668440 con concessione di fido bancario fino all'importo di €. 100.000,00, deduceva la validità dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo versando comunque in atti tutti gli estratti conto riferiti al detto corrente dal sorgere del 3
rapporto (dalla data del 31/12/2007) e la conformità dei tassi di interesse a quelli convenzionalmente pattuiti, mai contestati e le cui percentuali erano ampiamente al di sotto dei tassi soglia limite.
Quanto alla fideiussione contestava la dedotta nullità del contratto assumendo che nessuna delle clausole era affetta da nullità secondo il provvedimento dell'Autorità Garante n. 55 del 2005, e chiarendo la validità della stessa sul presupposto che fosse connotata da oggetto determinabile e limitata fino alla concorrenza dell'importo massimo di €. 385.950,00.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 1957 c.c. eccepiva l'avvenuto invio delle lettere di sollecito all'adempimento e messa in mora sia al debitore che al fideiussore, laddove segnalava altresì
l'andamento anomalo del conto corrente e si avvertiva della persistente immobilizzazione.
Con decreto del 02/10/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*******
Quanto all'unitarietà dei rapporti di conto corrente intrattenuti fra l'opponente e la Controparte_1
non può essere condivisa la tesi dell'opponente secondo cui la prova della pretesa
[...]
creditoria azionata dovrebbe riferirsi anche ai rapporti di conto corrente in precedenza intrattenuti dal presso la Banca Popolare di Augusta ovverosia il C/c 407770 aperto nel 1993, il C/c n. Pt_1
420346 aperto il 17/02/1998 estinto il 29/01/2008 e il c/c n. 1668354 aperto il 05/02/2007 e chiuso il 03/12/200 essendo stati estinti a seguito di operazione di giroconto proveniente dal conto corrente
1668440.
Va in proposito rilevato che ha aperto in data 19/11/2007 presso la Parte_1 [...]
il conto corrente 139/330/1668440 con concessione di fido bancario fino Controparte_1 all'importo di 100.000,00 euro somma a cui ammonta la pretesa creditoria azionata mediante l'opposto decreto.
In forza di tale rapporto è stato concessa al Prato la disponibilità quale correntista di quella somma che lo stesso risulta non aver restituito, a nulla rilevando che sia importo destinato alla copertura di altri debiti.
E' pacifico che in data 19/11/2007 ha aperto un conto corrente allo scoperto con Parte_1
fido per euro 100.000,00, con saldo iniziale pari a zero, e su quel conto ha eseguito le numerose operazioni economiche, contabilizzate dalla Banca e mai dallo stesso contestate, che hanno condotto alla estinzione dello stesso da parte dell'Istituto di Credito allorché, alla data dell' 01/03/2022, il detto conto corrente versava in una situazione di persistente immobilizzazione, con saldo negativo pari ad euro 146.657,32 (centoquarantaseimile seicentocinquantasette/32 euro). 4
Deduce la opponente che la banca opposta non avrebbe assolto all'onere probatorio della prova della pretesa creditoria in quanto non avrebbe versato in atti la integralità degli estratti conto, mancando quello relativo al periodo compreso dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
In proposito va osservato che la integralità degli estratti conto afferenti al periodo di durata del contratto di conto corrente si esige, inerendo incontestabilmente il relativo onere alla sfera probatoria della opposta, ove si debba far luogo alla ricostruzione dei reciproci rapporti di dare e avere in riferimento alla verifica delle censure di nullità del rapporto di conto corrente per violazione del tasso convenzionale ovverosia del tasso soglia.
La integralità della produzione documentale da parte del preteso creditore bancario non può esigersi ove non si debba far luogo alla detta ricostruzione ma piuttosto debba essere fornita la prova della pretesa creditoria, a fronte della contestazione labiale solo in sede di opposizione del credito azionato mediante il decreto opposto, soprattutto ove lo stesso risulti comunque essere stato suffragato adeguatamente mediante altri elementi di prova, quale la attestazione resa ai sensi dell'art. 50 e sia stato adeguatamente dimostrata la esistenza del rapporto bancario mediante una congrua produzione documentale non fatta oggetto di alcuna contestazione.
Nel caso di specie non può sostenersi quindi che la banca opposta non abbia fornito la prova della pretesa creditoria azionata dal decreto opposto per il solo fatto che non sarebbero stati prodotti gli estratti conto afferenti al periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019, rispetto ai quali la produzione in giudizio avvenuta decorso il termine di cui alla terza memoria ex art.183 c.p.c. deve comunque senz'altro ritenersi tardiva, derivandone altrimenti un surrettizio aggiramento delle scansioni temporali ivi previste a pena di decadenza.
Non vi è dubbio che la prova del credito azionato dall'opposta banca possa essere acquisita anche mediante altri elementi documentali, dotati di non inferiore rilevanza dimostrativa , globalmente considerati.
Può quindi ritenersi che per il periodo ( non esteso rispetto alla durata complessiva del rapporto) non coperto dagli estratti conto può essere supplito ai fini della prova del credito dalla attestazione resa ai sensi dell'art. 50 per il rilascio del monitorio opposto, tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti dalla banca afferente al rapporto (191 pagine contenenti tutti gli estratti di conto corrente dal sorgere del rapporto, con iniziale saldo zero, fino alla sua estinzione) e alla assenza di specifica contestazione resa ex adverso.
Non si ritiene di dover far luogo alla ricostruzione del rapporto fra le odierne parti nominando a tal uopo apposita consulenza tecnica d'ufficio per verificare la nullità del contratto di conto corrente per violazione del tasso legale ovvero per applicazione di tasso fuori soglia. 5
Invero in ordine a tale profilo la opposizione, peraltro non adeguatamente coltivata in punto di allegazione, collide con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che impone all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale del debitore, di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. da ultimo Cass. n. 21227/2019), come è avvenuto nel caso di specie essendosi limitato a dedurre massivamente la nullità della contratto, anche in riferimento alla violazione della L. n. 108/96.
Né del resto la rilevata carenza allegativa può ritenersi colmata dal mero richiamo operato nella memoria n. 2 ex art. 183 cpc nella quale la difesa degli opponenti si è limitata a riferirsi unicamente alle deduzioni svolte dal proprio consulente contabile nella relazione versata in atti con le memorie n. 2 ex art. 183 cpc , così intendendo supplire alla evidenza carenza nell'atto introduttivo del presente giudizio di quegli elementi fattuali necessari per consentire alla parte opposta di prendere posizione adeguatamente in ordine alla rilevata nullità del contratto di conto corrente.
Va quindi senz'altro disattesa la opposizione in ordine alla contestata esistenza del credito azionato dalla banca che deve ritenersi senz'altro provato, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente.
Quanto alla fideiussione rilasciata da ne lamenta l'opponente la nullità assumendo Parte_2 la condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla Banca in violazione dell'art. 2, comma 2° lettera a) della legge 287/1990 e del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 nell'ambito del quale è stato accertato e dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenevano disposizioni in contrasto con il citato art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90 e/o per illiceità della causa.
Nel caso di specie va rilevato che il contratto di fideiussione sottoscritto da e Parte_2
predisposto dalla Banca, non reca nessuna delle clausole suddette.
In particolare l'art. 2 del contratto di fideiussione della di fa Controparte_1 CP_1
riferimento agli obblighi degli eredi, successori e aventi causa;
l'art. 6 disciplina il recesso della Banca e, infine, l'art. 8 riguarda l'invio della corrispondenza e, comunque, ed in ogni caso, nessuna delle dette clausole dello schema ABI risulta essere stata utilizzata, o meramente richiamata, nel modulo predisposto dalla Banca e sottoscritto dalla garante.
Ne consegue che le eccezioni di nullità per violazione della Legge 287/1990 sono palesemente destituite di fondamento, non avendo l'Istituto di Credito opposto, predisposto alcuna di quelle clausole. 6
La fideiussione rilasciata non appare quindi nel caso di specie attuativa della medesima intesa illecita colpita dal provvedimento del 2.5.2005 di Banca d'Italia e rientra, quale effetto della stessa, nel perimetro della nullità di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990.
In ogni caso va richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui ( così Cass., n.26847/2024) Il provvedimento della Banca d'Italia concernente le fideiussioni omnibus non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta ad
incidere su contratti di garanzia diversi”.
Va disattesa anche la tesi secondo cui sarebbe configurabile la liberazione della dagli Pt_2 obblighi derivanti dalla fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
Assume la opponente la violazione dell'art. 1956 c.c. che esige una speciale autorizzazione del garante la cui mancanza ne comporta la liberazione dagli obblighi derivanti dalla fideiussione, in quanto avrebbe omesso di adempiere ad entrambi i predetti obblighi perchè avrebbe colpevolmente trascurato i profili di informazione che le imponevano – ai sensi della L. 154/92 del 17.02.92 (norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) - di segnalare al garante lo sforamento dell'esposizione debitoria del c/c.
Tale argomento non può essere condiviso e trova ampia smentita nelle acquisizioni processuali.
Basti solo considerare che la fideiussione rilasciata dalla come da contratto del 18/08/2010 Pt_2
risulta connotata da un oggetto determinabile nonché limitata fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 385.950,00 (trecentottantacinquemila novecentecinquanta/00), condizioni contrattuali regolarmente accettate dalla stessa.
Ugualmente va disatteso l'assunto della opponente che lamenta la violazione dell'art. 1957 c.c. e invoca la liberazione della quale garante in quanto la Banca non avrebbe rispettato l'onere Pt_2
di proporre, entro sei mesi, le proprie istanze contro il debitore e la medesima garante volte a beneficiare della garanzia prestata dal terzo, omettendo di avvertire la garante dell'ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio sotteso al peggioramento della situazione debitoria del garantito.
Anche questa censura deve essere disattesa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. assume efficacia impeditiva della decadenza anche il semplice deposito del ricorso monitorio, indipendentemente dalla data in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato (cfr. Cass. Civ. Sez. III 20.4.2004, n. 7502).
Nel caso di specie risulta che la banca ha inoltrato tempestivamente sia al debitore che al garante lettere di messa in mora, con cui ha sollecitato il debitore ed il suo fideiussore all'adempimento degli 7
obblighi di pagamento e delle morosità pendenti sul conto corrente con fido bancario con lettere raccomandate ( vedi missiva raccomandata ar. del 01/12/2021 di revoca dell'apertura di credito nel conto corrente num. 1668440 e contestuale costituzione in mora indirizzata a e Parte_2 segnalato l'andamento anomalo del conto corrente, richiedendo il pagamento del debito generato.
Non può quindi neanche configurarsi la lamentata violazione da parte della banca degli obblighi di informazione e violazione dei doveri di correttezza in riferimento all'art. 1956 c.c.
Sul punto si rileva che il debitore ha stipulato un contratto di conto corrente con fido di 100.000,00 euro e conseguentemente era, ovviamente, pienamente consapevole dei propri obblighi restitutori e della misura (predeterminata) della stessa. Ne consegue che il debitore non ha aggravato le proprie condizioni patrimoniali in corso di esecuzione del contratto ma, più semplicemente, non ha mantenuto l'ambito di concessione del fido che gli era stato accordato, pari a 100.000,00 euro, che egli ben conosceva e che, con consapevolezza, aveva liberamente deciso di contrarre ed obbligarsi a pagare.
Alla stessa stregua la garante, nel garantire il debitore fino alla concorrenza della Parte_2
somma di 385.950,00 euro, conosceva scientemente la natura del proprio impegno (garantire con il suo patrimonio l'eventuale inadempimento del garantito) nonché la misura massima della propria esposizione.
Nessuna violazione delle regole di correttezza può attribuirsi alla banca che non ha consentito che la situazione patrimoniale del correntista si aggravasse ulteriormente, ma, di contro, ha arrestato l'aggravamento della condizione economica della stessa, non appena questo ha raggiunto il limite suddetto e ha dato prova, attraverso l'immobilizzazione, di non poter più ripristinare la condizione di regolarità contrattuale di fido pattuita.
A fronte di ciò va rilevato che nessuna prova ha fornito la garante al fine di contrastare tali elementi fattuali evidenziati dalle difese della opposta.
Al rigetto della opposizione, vistane la infondatezza, consegue che ai sensi dell'art. 653 cpc il decreto ingiuntivo vada dichiarato esecutivo.
Quanto alle spese processuali seguano la soccombenza di parte opponente, in solido, e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al R.G. n.
Siracusa rigetta la opposizione proposta da e da al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 1122/2022 dell'11/07/2022 nei confronti della;
Controparte_1
dichiara esecutivo il decreto opposto;
condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 7.052,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali, iva e CPA 8
Siracusa 31 dicembre 2024 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore