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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Piero Favaretto)
Parte ricorrente contro
(C.F. ) residente in [...] Comune di SOMMA Controparte_1 C.F._2
LO (VA)
Parte resistente contumace
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
OGGETTO: separazione personale con richiesta di prosecuzione del giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per parte ricorrente
Come da atto introduttivo
“DOMANDA DI SEPARAZIONE
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione dei coniugi,
(con matrimonio cfr.doc.3)
- Affidare i figli minori in modo esclusivo alla madre, con collocamento esclusivo presso di essa, la quale sarà libera di esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare condotta in locazione dalla madre in via Nervesa n.8 a Mestre Venezia.
- Disporre che il resistente provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante il versamento alla signora dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità) per figlio, da versarsi in via anticipata Pt_1
entro il giorno 25 di ogni mese. Tale somma (fissata con decorrenza dal mese di settembre 2024 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione), purché l'indice sia positivo.
- Disporre il riconoscimento alla parte ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, ex art. 156 c.c.,
- Disporre che il ricorrente provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
DOMANDA DI DIVORZIO
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito Civile il 13/08/2015 a La
Valletta – Malta, con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Stra (VE), con Atto N. 10 parte II serie C - anno 2015 con il regime della Separazione dei beni. (doc.3)
Confermare il provvedimento della separazione.
Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.
Per il PM
“Il PM esprime parere favorevole”
*** pagina 2 di 11 Le parti hanno contratto matrimonio il 13/08/2015 a La Valletta – Malta, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Stra (VE), con Atto N. 10 parte II serie C - anno 2015 (doc.3).
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 22/01/2016) in Msida (Malta), (C.F. Persona_1
e (n. il 03/04/2023) in Gallarate (VA), (C.F. ) C.F._3 Persona_2 C.F._4
(docc.4 e 5).
La ricorrente ha dedotto: - di avere fissato, in costanza di matrimonio, la residenza familiare nel Comune di Somma Lombardo (VA) ove ha dimorato con i figli minori ed il marito;
- che, successivamente, quest'ultimo si è allontanato dalla predetta abitazione portando con sé il figlio piu' grande - di Per_1
essersi, dunque, trasferita (cfr. certificato di residenza) in Venezia Mestre presso l'abitazione della propria madre con il figlio piu' piccolo, in immobile condotto in locazione da quest'ultima, beneficiando del suo aiuto;
- di non essere a conoscenza se il resistente “farà o meno rientro presso l'abitazione di residenza” riportando il figlio - di avere infatti dato il proprio consenso a che il padre portasse il minore Per_1
all'estero (Libia) per un periodo limitato di tempo ma che poi egli non ha piu' fatto rientro;
- di avere dunque in data 22.07.2024 sporto “querela per sottrazione di minore” alle Autorità competenti (doc.7); - di non essere proprietaria di beni e di non avere reddito attualmente “atteso che quanto risulta dalla dichiarazione ISEE si riferisce unicamente al reddito da lavoro dell'odierno resistente, il quale, da quando è in
Libia non ha mai contribuito al mantenimento del figlio minore, né tantomeno della moglie rimasta senza sussidio alcuno. (doc.8)”; - che il resistente svolgeva in Italia la professione di “assistente di volo”.
Tanto premesso ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito perché egli “ha abbandonato il tetto coniugale e la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.” , l'affidamento esclusivo di entrambi i figli minori, la quantificazione dell'importo di mantenimento per i figli in € 500,00 mensili (per 12 mensilità) per figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nonché il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di €
1.000,00 mensili, ex art. 156 c.c..
Verificato il buon esito della notifica effettuata nei confronti del resistente, non costituito, presso il luogo di residenza (Comune di Somma Lombardo - VA), ne è stata dichiarata la contumacia (ordinanza resa a verbale in data 20.2.2025).
All'udienza del 18.3.2025 è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: “confermo il contenuto del ricorso pagina 3 di 11 introduttivo e quanto è stato con esso dedotto ed allegato. Quando convivevo ancora con mio marito vivevo a
Somma Lombardo in un appartamento in affitto. A giugno 2024 mi sono svegliata una mattina e non ho trovato in casa né mio marito né mio figlio più grande Ho provato a chiamarlo ma lui non mi ha Per_1
mai risposto… mi ha scritto solo un messaggio dicendomi che non andavamo più d'accordo e che non sarebbe più tornato casa… da quel giorno non l'ho più sentito. Io allora ho deciso di andare con mio figlio più piccolo
Per_
a vivere a casa di mia madre a Mestre. Da giugno vivo a Mestre con mia madre e suo marito.
Attualmente lavoro in mensa in Fincantieri con un contratto a tempo determinato scaduto ieri il 17.03.2025.
Credo che verso aprile mi verrà rinnovato il contratto. Percepisco uno stipendio di circa 900,00 euro perché è
Per_ un lavoro part-time. Mia mamma non mi aiuta economicamente ma tiene il piccolo quando io sono al
Per_ lavoro. Il piccolo ad aprile compie 2 anni. Io e mio marito ci siamo sposati nel 2015 e durante la vita matrimoniale non ho mai lavorato anche perché è nato subito dopo il matrimonio;
pertanto sono Per_1
rimasta a casa a badare a lui. Mio marito ha sempre lavorato, fa l'assistente di volo e spesso era lontano da casa durante i turni di lavoro. Guadagna da quello che so circa 1400/1600 euro al mese a secondo delle ore di lavoro. Confermo la volontà di volermi separare e divorziare da mio marito”.
Il P.M. in sede ha prestato rituale intervento in causa e formulato le conclusioni sopra riportate.
Con decreto del 01.05.2025 il G.D. ha chiesto informazioni al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Venezia in merito ad eventuali procedimenti penali a carico del resistente, anche alla luce della denuncia-querela presentata dalla ricorrente per sottrazione minori.
E' stata dunque fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con nota telematica la Procura della Repubblica di Venezia ha dato atto della pendenza a carico di
[...]
di procedimento penale (iscritto al RGNR 6765/2024), trasferito per competenza alla CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Busto Arsizio in data 05.09.2024.
Ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate in merito al procedimento, anche al fine di accertare se nelle more il minore asseritamente sottratto dal padre e portato in Libia fosse Per_1
stato rintracciato, la causa è stata rimessa sul ruolo e richiesto alla Procura della Repubblica di Busto
Arsizio di trasmettere al Tribunale “informazioni e copia degli atti relativi al procedimento penale a carico di ” aperto in relazione alla denuncia-querela sporta dalla ricorrente. Controparte_1
La documentazione è stata ritualmente acquisita.
pagina 4 di 11 E' stata fissata nuova udienza per la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate con rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini per gli scritti finali.
Il P.M. ha prestato rituale intervento e rassegnato le conclusioni sopra riportate.
****
Preliminarmente, pur avendo le parti contratto matrimonio in Malta, va affermata la giurisdizione italiana ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n. 2201/2003 (art. 3) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti.
Sotto il profilo sostanziale si rileva come, in forza di quanto sancito dall'art. 8 del Regolamento CE n.
1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti della legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (lett. c), il quale accordo, per il disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo, può concludersi anche nel corso dello stesso procedimento, dinanzi all'autorità giurisdizionale.
In caso di mancanza di accordo scritto tra le parti, trova applicazione il criterio di cui alla lettera a) in base al quale la legge applicabile è quella di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, nel caso di specie quella italiana.
La competenza del Tribunale adito va affermata in relazione all'art. 473 bis. 11 c.p.c.
Nel merito, la domanda di separazione personale merita accoglimento.
Le dichiarazioni della parte rendono evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Parimenti va accolta la domanda di addebito della separazione al marito (la quale - pur non espressamente ribadita nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo – non puo' ritenersi rinunciata dalla parte alla luce del contenuto degli atti di causa e delle specifiche argomentazioni spese).
Si premette che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che pagina 5 di 11 derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. ord. n. 40795/2021).
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente in merito all'origine della crisi coniugale – da rinvenirsi nell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito - il quale starebbe altresi' (non risultando a questo
Tribunale alla data della pronuncia l'emanazione di alcun provvedimento accertativo di reato ex art. 574 bis c.p.c) trattenendo all'estero il figlio più grande - risultano avvalorate non solo, dalla denuncia querela sporta dalla stessa, ma, altresì, dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra , vicina di casa e Testimone_1
collega di lavoro dell'odierno resistente presso la compagnia aerea “Ryanair – Aeroporto di Milano
Malpensa”, la quale - sentita in sede di sommarie informazioni testimoniali dai Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo (VA) in data 24.7.2024 - ha riferito che l'odierno resistente le ha chiesto - allorquando era in compagnia del figlio piu' grande - di consegnare al comune referente (“ o ” Per_3 Pt_2
- Base Managers di Milano Malpensa) una busta contenente i propri effetti personali (inclusa la “divisa da lavoro” ed il “tesserino aereoportuale”), avendo egli, infatti, deciso di lasciare improvvisamente il lavoro;
effetti personali che egli non poteva consegnare personalmente in quanto all'indomani (9.7.2024 essendo la consegna avvenuta il giorno precedente, 8.7.2024) “avrebbe viaggiato e non [ne] avrebbe avuto il tempo”.
Tali circostanze inducono a ritenere che la causa della fine dell'unione coniugale sia addebitabile al marito, il quale, non costituito, non ha fornito alcuna prova contraria.
Va senz'altro disposto l' affido esclusivo dei figli minori alla madre che si individua, con decisione d'ufficio, nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), alla luce della manifesta inidoneità genitoriale del padre - che si disinteressa in maniera completa del figlio più piccolo (che non ha più visto né sentito da quando ha lasciato la dimora coniugale) e starebbe trattenendo all'estero, senza il consenso della madre, il pagina 6 di 11 piu' grande (impedendole ogni forma di contatto); manifesta inidoneità desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento.
Tali circostanze che giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre - della cui idoneità non vi è ragione di dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale (…), non risultando praticabile la possibilità per i genitori di collaborare e condividere i compiti di cura ed educazione, propri del regime di affidamento condiviso, dal quale deriverebbe un concreto pregiudizio per i figli.
Nel caso di specie, dunque, l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo (rafforzato) alla madre, con facoltà di assumere in via autonoma tutte le decisioni riguardanti i minori, si pone come necessario al fine di evitare che, anche con riguardo a questioni fondamentali, la macchina della rappresentanza dei loro interessi sia inibita nel suo funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia (Tribunale Milano, Sez. IX, 20.03.2014 Ordinanza).
Deve disporsi il collocamento prevalente dei minori presso la residenza materna, anche ai fini anagrafici.
Il diritto di visita del padre potrà venire esercitato presso il domicilio materno ed alla presenza della madre secondo accordi che verranno presi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Quanto ai profili economici si osserva, in punto di diritto, che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, con la conseguenza che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Risulta dalle allegazioni materne e dell'audizione della sig. ra da parte dei Carabinieri di Somma Pt_3
Lombardo (sopra riportate) che il resistente (allorquando in Italia) svolgesse attività lavorativa come
“assistente di volo” alle dipendenze della compagnia aerea “Ryanair”.
pagina 7 di 11 La ricorrente ed ha prodotto ISEE dd.
6.2.2024 relativo all'intero nucleo familiare (doc. 8) dal quale risulta la titolarità di redditi per € 12.026, 00. Ella ha inoltre allegato (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
18.3.2025) che il marito “[g]uadagna da quello che so circa 1400/1600 euro al mese a secondo delle ore di lavoro” e quanto alla propria condizione lavorativa - della quale non ha prodotto documentazione – di lavorare: “[a]ttualmente .. in mensa in Fincantieri con un contratto a tempo determinato scaduto ieri il
17.03.2025” ed aggiunto quanto segue: “Credo che verso aprile mi verrà rinnovato il contratto. Percepisco uno stipendio di circa 900,00 euro perché è un lavoro part-time”.
Alcun ulteriore elemento è stato fornito in merito alla condizione patrimoniale della coppia utile ad operare una valutazione comparativa tra i redditi dei coniugi e quanto al tenore di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche.
La domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente va dunque rigettata, disponendosi in ragione di un obbligo di contribuzione paterno il piu' possibile effettivo, tenuto conto dell'età dei minori n. il 22.01.2016 e n. il 03.04.2023) che il padre corrisponda in via ordinaria Persona_1 Persona_2
alla madre la somma di € 300, 00 mensili per figlio (€ 600, 00 complessivi), oltre a rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo ex
DM 55/2014 applicandosi i valori medi - controversie di bassa complessità, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e trattazione).
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
- dichiara la separazione dei coniugi e uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
13.08.2015 a La Valletta – Malta, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Stra (VE), con Atto N. 10 parte II serie C - anno 2015, con addebito al marito;
- ordina la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni di legge;
- affida i minori e in via super esclusiva alla madre alla Persona_1 Persona_2 Parte_1
quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse in ordine alla cura, salute, istruzione e pagina 8 di 11 fissazione della residenza dei minori, che colloca presso il domicilio materno;
- regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
- pone a carico di il pagamento in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 600,00 (€300,00 per figlio), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia, con decorrenza dal deposito del ricorso;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per onorari in € 4.711, 00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Dispone come da ordinanza in calce quanto alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 25.9.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Tania Vettore Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al N. 15436/2024
Rilevato che con odierna sentenza il collegio ha provveduto alla pronuncia della separazione e che la parte costituita con le conclusioni dimesse ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
considerato che
tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni;
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore;
FISSA per la trattazione scritta la data del 14.5.2026, ore 9:00 dispensando le parti ed i difensori dal comparire;
DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 della legge n. 898/70 e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio;
ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle predette note scritte;
INVITA
i procuratori a depositare nello stesso termine l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale;
AVVERTE
pagina 10 di 11 - che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Tribunale, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda alla cancelleria l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta” e l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero per il suo parere sulla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si comunichi.
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Tania Vettore
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Piero Favaretto)
Parte ricorrente contro
(C.F. ) residente in [...] Comune di SOMMA Controparte_1 C.F._2
LO (VA)
Parte resistente contumace
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
OGGETTO: separazione personale con richiesta di prosecuzione del giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per parte ricorrente
Come da atto introduttivo
“DOMANDA DI SEPARAZIONE
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione dei coniugi,
(con matrimonio cfr.doc.3)
- Affidare i figli minori in modo esclusivo alla madre, con collocamento esclusivo presso di essa, la quale sarà libera di esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare condotta in locazione dalla madre in via Nervesa n.8 a Mestre Venezia.
- Disporre che il resistente provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante il versamento alla signora dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità) per figlio, da versarsi in via anticipata Pt_1
entro il giorno 25 di ogni mese. Tale somma (fissata con decorrenza dal mese di settembre 2024 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione), purché l'indice sia positivo.
- Disporre il riconoscimento alla parte ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, ex art. 156 c.c.,
- Disporre che il ricorrente provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
DOMANDA DI DIVORZIO
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito Civile il 13/08/2015 a La
Valletta – Malta, con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Stra (VE), con Atto N. 10 parte II serie C - anno 2015 con il regime della Separazione dei beni. (doc.3)
Confermare il provvedimento della separazione.
Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.
Per il PM
“Il PM esprime parere favorevole”
*** pagina 2 di 11 Le parti hanno contratto matrimonio il 13/08/2015 a La Valletta – Malta, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Stra (VE), con Atto N. 10 parte II serie C - anno 2015 (doc.3).
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 22/01/2016) in Msida (Malta), (C.F. Persona_1
e (n. il 03/04/2023) in Gallarate (VA), (C.F. ) C.F._3 Persona_2 C.F._4
(docc.4 e 5).
La ricorrente ha dedotto: - di avere fissato, in costanza di matrimonio, la residenza familiare nel Comune di Somma Lombardo (VA) ove ha dimorato con i figli minori ed il marito;
- che, successivamente, quest'ultimo si è allontanato dalla predetta abitazione portando con sé il figlio piu' grande - di Per_1
essersi, dunque, trasferita (cfr. certificato di residenza) in Venezia Mestre presso l'abitazione della propria madre con il figlio piu' piccolo, in immobile condotto in locazione da quest'ultima, beneficiando del suo aiuto;
- di non essere a conoscenza se il resistente “farà o meno rientro presso l'abitazione di residenza” riportando il figlio - di avere infatti dato il proprio consenso a che il padre portasse il minore Per_1
all'estero (Libia) per un periodo limitato di tempo ma che poi egli non ha piu' fatto rientro;
- di avere dunque in data 22.07.2024 sporto “querela per sottrazione di minore” alle Autorità competenti (doc.7); - di non essere proprietaria di beni e di non avere reddito attualmente “atteso che quanto risulta dalla dichiarazione ISEE si riferisce unicamente al reddito da lavoro dell'odierno resistente, il quale, da quando è in
Libia non ha mai contribuito al mantenimento del figlio minore, né tantomeno della moglie rimasta senza sussidio alcuno. (doc.8)”; - che il resistente svolgeva in Italia la professione di “assistente di volo”.
Tanto premesso ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito perché egli “ha abbandonato il tetto coniugale e la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.” , l'affidamento esclusivo di entrambi i figli minori, la quantificazione dell'importo di mantenimento per i figli in € 500,00 mensili (per 12 mensilità) per figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nonché il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di €
1.000,00 mensili, ex art. 156 c.c..
Verificato il buon esito della notifica effettuata nei confronti del resistente, non costituito, presso il luogo di residenza (Comune di Somma Lombardo - VA), ne è stata dichiarata la contumacia (ordinanza resa a verbale in data 20.2.2025).
All'udienza del 18.3.2025 è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: “confermo il contenuto del ricorso pagina 3 di 11 introduttivo e quanto è stato con esso dedotto ed allegato. Quando convivevo ancora con mio marito vivevo a
Somma Lombardo in un appartamento in affitto. A giugno 2024 mi sono svegliata una mattina e non ho trovato in casa né mio marito né mio figlio più grande Ho provato a chiamarlo ma lui non mi ha Per_1
mai risposto… mi ha scritto solo un messaggio dicendomi che non andavamo più d'accordo e che non sarebbe più tornato casa… da quel giorno non l'ho più sentito. Io allora ho deciso di andare con mio figlio più piccolo
Per_
a vivere a casa di mia madre a Mestre. Da giugno vivo a Mestre con mia madre e suo marito.
Attualmente lavoro in mensa in Fincantieri con un contratto a tempo determinato scaduto ieri il 17.03.2025.
Credo che verso aprile mi verrà rinnovato il contratto. Percepisco uno stipendio di circa 900,00 euro perché è
Per_ un lavoro part-time. Mia mamma non mi aiuta economicamente ma tiene il piccolo quando io sono al
Per_ lavoro. Il piccolo ad aprile compie 2 anni. Io e mio marito ci siamo sposati nel 2015 e durante la vita matrimoniale non ho mai lavorato anche perché è nato subito dopo il matrimonio;
pertanto sono Per_1
rimasta a casa a badare a lui. Mio marito ha sempre lavorato, fa l'assistente di volo e spesso era lontano da casa durante i turni di lavoro. Guadagna da quello che so circa 1400/1600 euro al mese a secondo delle ore di lavoro. Confermo la volontà di volermi separare e divorziare da mio marito”.
Il P.M. in sede ha prestato rituale intervento in causa e formulato le conclusioni sopra riportate.
Con decreto del 01.05.2025 il G.D. ha chiesto informazioni al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Venezia in merito ad eventuali procedimenti penali a carico del resistente, anche alla luce della denuncia-querela presentata dalla ricorrente per sottrazione minori.
E' stata dunque fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con nota telematica la Procura della Repubblica di Venezia ha dato atto della pendenza a carico di
[...]
di procedimento penale (iscritto al RGNR 6765/2024), trasferito per competenza alla CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Busto Arsizio in data 05.09.2024.
Ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate in merito al procedimento, anche al fine di accertare se nelle more il minore asseritamente sottratto dal padre e portato in Libia fosse Per_1
stato rintracciato, la causa è stata rimessa sul ruolo e richiesto alla Procura della Repubblica di Busto
Arsizio di trasmettere al Tribunale “informazioni e copia degli atti relativi al procedimento penale a carico di ” aperto in relazione alla denuncia-querela sporta dalla ricorrente. Controparte_1
La documentazione è stata ritualmente acquisita.
pagina 4 di 11 E' stata fissata nuova udienza per la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate con rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini per gli scritti finali.
Il P.M. ha prestato rituale intervento e rassegnato le conclusioni sopra riportate.
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Preliminarmente, pur avendo le parti contratto matrimonio in Malta, va affermata la giurisdizione italiana ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n. 2201/2003 (art. 3) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti.
Sotto il profilo sostanziale si rileva come, in forza di quanto sancito dall'art. 8 del Regolamento CE n.
1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti della legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (lett. c), il quale accordo, per il disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo, può concludersi anche nel corso dello stesso procedimento, dinanzi all'autorità giurisdizionale.
In caso di mancanza di accordo scritto tra le parti, trova applicazione il criterio di cui alla lettera a) in base al quale la legge applicabile è quella di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, nel caso di specie quella italiana.
La competenza del Tribunale adito va affermata in relazione all'art. 473 bis. 11 c.p.c.
Nel merito, la domanda di separazione personale merita accoglimento.
Le dichiarazioni della parte rendono evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Parimenti va accolta la domanda di addebito della separazione al marito (la quale - pur non espressamente ribadita nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo – non puo' ritenersi rinunciata dalla parte alla luce del contenuto degli atti di causa e delle specifiche argomentazioni spese).
Si premette che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che pagina 5 di 11 derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. ord. n. 40795/2021).
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente in merito all'origine della crisi coniugale – da rinvenirsi nell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito - il quale starebbe altresi' (non risultando a questo
Tribunale alla data della pronuncia l'emanazione di alcun provvedimento accertativo di reato ex art. 574 bis c.p.c) trattenendo all'estero il figlio più grande - risultano avvalorate non solo, dalla denuncia querela sporta dalla stessa, ma, altresì, dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra , vicina di casa e Testimone_1
collega di lavoro dell'odierno resistente presso la compagnia aerea “Ryanair – Aeroporto di Milano
Malpensa”, la quale - sentita in sede di sommarie informazioni testimoniali dai Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo (VA) in data 24.7.2024 - ha riferito che l'odierno resistente le ha chiesto - allorquando era in compagnia del figlio piu' grande - di consegnare al comune referente (“ o ” Per_3 Pt_2
- Base Managers di Milano Malpensa) una busta contenente i propri effetti personali (inclusa la “divisa da lavoro” ed il “tesserino aereoportuale”), avendo egli, infatti, deciso di lasciare improvvisamente il lavoro;
effetti personali che egli non poteva consegnare personalmente in quanto all'indomani (9.7.2024 essendo la consegna avvenuta il giorno precedente, 8.7.2024) “avrebbe viaggiato e non [ne] avrebbe avuto il tempo”.
Tali circostanze inducono a ritenere che la causa della fine dell'unione coniugale sia addebitabile al marito, il quale, non costituito, non ha fornito alcuna prova contraria.
Va senz'altro disposto l' affido esclusivo dei figli minori alla madre che si individua, con decisione d'ufficio, nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), alla luce della manifesta inidoneità genitoriale del padre - che si disinteressa in maniera completa del figlio più piccolo (che non ha più visto né sentito da quando ha lasciato la dimora coniugale) e starebbe trattenendo all'estero, senza il consenso della madre, il pagina 6 di 11 piu' grande (impedendole ogni forma di contatto); manifesta inidoneità desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento.
Tali circostanze che giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre - della cui idoneità non vi è ragione di dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale (…), non risultando praticabile la possibilità per i genitori di collaborare e condividere i compiti di cura ed educazione, propri del regime di affidamento condiviso, dal quale deriverebbe un concreto pregiudizio per i figli.
Nel caso di specie, dunque, l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo (rafforzato) alla madre, con facoltà di assumere in via autonoma tutte le decisioni riguardanti i minori, si pone come necessario al fine di evitare che, anche con riguardo a questioni fondamentali, la macchina della rappresentanza dei loro interessi sia inibita nel suo funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia (Tribunale Milano, Sez. IX, 20.03.2014 Ordinanza).
Deve disporsi il collocamento prevalente dei minori presso la residenza materna, anche ai fini anagrafici.
Il diritto di visita del padre potrà venire esercitato presso il domicilio materno ed alla presenza della madre secondo accordi che verranno presi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Quanto ai profili economici si osserva, in punto di diritto, che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, con la conseguenza che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Risulta dalle allegazioni materne e dell'audizione della sig. ra da parte dei Carabinieri di Somma Pt_3
Lombardo (sopra riportate) che il resistente (allorquando in Italia) svolgesse attività lavorativa come
“assistente di volo” alle dipendenze della compagnia aerea “Ryanair”.
pagina 7 di 11 La ricorrente ed ha prodotto ISEE dd.
6.2.2024 relativo all'intero nucleo familiare (doc. 8) dal quale risulta la titolarità di redditi per € 12.026, 00. Ella ha inoltre allegato (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
18.3.2025) che il marito “[g]uadagna da quello che so circa 1400/1600 euro al mese a secondo delle ore di lavoro” e quanto alla propria condizione lavorativa - della quale non ha prodotto documentazione – di lavorare: “[a]ttualmente .. in mensa in Fincantieri con un contratto a tempo determinato scaduto ieri il
17.03.2025” ed aggiunto quanto segue: “Credo che verso aprile mi verrà rinnovato il contratto. Percepisco uno stipendio di circa 900,00 euro perché è un lavoro part-time”.
Alcun ulteriore elemento è stato fornito in merito alla condizione patrimoniale della coppia utile ad operare una valutazione comparativa tra i redditi dei coniugi e quanto al tenore di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche.
La domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente va dunque rigettata, disponendosi in ragione di un obbligo di contribuzione paterno il piu' possibile effettivo, tenuto conto dell'età dei minori n. il 22.01.2016 e n. il 03.04.2023) che il padre corrisponda in via ordinaria Persona_1 Persona_2
alla madre la somma di € 300, 00 mensili per figlio (€ 600, 00 complessivi), oltre a rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo ex
DM 55/2014 applicandosi i valori medi - controversie di bassa complessità, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e trattazione).
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
- dichiara la separazione dei coniugi e uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
13.08.2015 a La Valletta – Malta, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Stra (VE), con Atto N. 10 parte II serie C - anno 2015, con addebito al marito;
- ordina la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni di legge;
- affida i minori e in via super esclusiva alla madre alla Persona_1 Persona_2 Parte_1
quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse in ordine alla cura, salute, istruzione e pagina 8 di 11 fissazione della residenza dei minori, che colloca presso il domicilio materno;
- regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
- pone a carico di il pagamento in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 600,00 (€300,00 per figlio), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia, con decorrenza dal deposito del ricorso;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per onorari in € 4.711, 00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Dispone come da ordinanza in calce quanto alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 25.9.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Tania Vettore Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al N. 15436/2024
Rilevato che con odierna sentenza il collegio ha provveduto alla pronuncia della separazione e che la parte costituita con le conclusioni dimesse ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
considerato che
tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni;
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore;
FISSA per la trattazione scritta la data del 14.5.2026, ore 9:00 dispensando le parti ed i difensori dal comparire;
DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 della legge n. 898/70 e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio;
ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle predette note scritte;
INVITA
i procuratori a depositare nello stesso termine l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale;
AVVERTE
pagina 10 di 11 - che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Tribunale, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda alla cancelleria l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta” e l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero per il suo parere sulla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si comunichi.
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Tania Vettore
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 11 di 11