Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7037/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio pendente tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Mara Parte_1 Fatone e dell'avv. Saverio Fatone;
- ricorrente -
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Valerio Noventa;
- resistente -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2021 l'odierna parte ricorrente, ha dedotto che: 1) in data 20/09/2016 con Controparte_1
“accordo di consulenza commerciale” ha reso noto al ricorrente che gli avrebbe riconosciuto una provvigione pari al 10% su tutti gli affari che i clienti, da quest'ultimo acquisiti, avrebbero effettuato specificando sia che il compito affidato al ricorrente sarebbe stato quello di occuparsi “di tutti gli aspetti legati alla divulgazione, promozione, dimostrazione e vendita dei prodotti commercializzati dalla nostra società” sia che tale accordo era “quale garanzia per il sig. , in attesa della definizione del contratto di Pt_2 agenzia che stipuleremo in seguito”;
2) anche se il contratto di agenzia richiamato nel precitato accordo non è stato successivamente concluso, i compiti a sé affidati e quindi svolti erano comunque quelli propri dell'agente;
3) notevolissimo è stato il proprio apporto alla penetrazione commerciale del prodotto denominato
“bioakt” di controparte;
1
5) a fronte del mancato ricevimento sia degli estratti conto riportanti l'elenco di tutti gli ordini ricevuti dai clienti da sè procurati (ad eccezione di uno del 2017 e di uno del luglio 2020 di cui ai docc. 18 e 18a del fascicolo attoreo, i quali riportano dei saldi effettivamente pagati al ricorrente) sia delle copie delle fatture dei clienti, con pec dell'11.02.2021, parte ricorrente ha comunicato la risoluzione del rapporto in tronco per giusta causa;
6) in ragione della condotta di cui al punto precedente non è stata in grado di conoscere quante altre vendite controparte ha effettuato in favore di tutti i clienti procacciati dallo stesso e come elencati in Pt_2 ricorso con conseguente richiesta di emissione di ordine di esibizione dei registri Iva dal 2017 alla fine del rapporto;
7) avrebbe diritto, in ogni caso, alla percezione delle provvigioni impagate, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità suppletiva di clientela e del FIRR. Sulla base di tutto quanto innanzi, parte ricorrente ha chiesto la condanna di controparte alla corresponsione, per i titoli di cui innanzi, di un importo complessivo pari, quanto meno, ad Euro 29.356,00 oltre interessi e rivalutazione. La resistente, nel costituirsi, ha contestato la qualificazione del rapporto intercorso come agenzia, ha prospettato la violazione dei doveri di buona fede e lealtà da parte del nonché l'avvenuto pagamento di parte Pt_2 delle provvigioni rivendicate e quindi ha chiesto il rigetto integrale della domanda. Venendo all'esame del merito della causa va osservato che i caratteri distintivi dell'agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente (non escluse ex post dalla esiguità del numero degli affari conclusi) di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (si vedano Cass. civ., 5372/1998 e Cass. civ. 13629/2005). Al contrario, il rapporto di procacciatore d'affari richiamato dalla resistente (che ha carattere atipico, anche se per la relativa regolamentazione può farsi ricorso analogico a quella dettata per il contratto di agenzia, salvo che per la disciplina del preavviso che presuppone un
2 incarico stabile e predeterminato) si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (si vedano Cass. civ., 5372/1998, Cass. civ., 18736/2003, Cass. civ. 12776/2012). Nella fattispecie di cui all'odierno vaglio può ritenersi intervenuto, in concreto, proprio un rapporto di agenzia. L'incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente è desumibile proprio dall'“accordo di consulenza commerciale” del 20.09.2016 di cui al doc. 1 del fascicolo del ricorrente da cui emerge l'assunzione dell'obbligo, in capo all'amministratore unico di
[...]
di corrispondere una provvigione pari al Controparte_1 10% su tutti gli affari che sarebbero andati a buon fine dopo il pagamento relativo alle fatture emesse dalla stessa società ai clienti che sarebbero stati presentati dal dott.
e da cui emerge altresì che i compiti del Pt_2 Pt_2 sarebbero consistiti nella divulgazione, promozione, dimostrazione e vendita dei prodotti commercializzati dalla stessa società resistente. Peraltro, l'attività di promozione dei prodotti di
[...] è stata confermata, con valore di prova Controparte_1 legale, dal legale rappresentante della resistente (che ha appunto confermato il cap. 1a) del ricorso). I caratteri della continuità e della stabilità nel tempo dell'attività di promozione (a fronte dell'instaurazione del rapporto con l'”accordo di consulenza” del 2016) sono evincibili dagli estratti conto inviati nel 2017 e nel 2020 dalla resistente all'indirizzo del ricorrente, dagli ordini pacificamente intervenuti dalla società Primadonna s.p.a. nel 2020, dalle contabili dei bonifici documentati dalla resistente ed effettuati in favore del ricorrente dal 2017 al 2020 di cui al doc. 6 della resistente. La circostanza che l'accordo di cui al doc. 1 del fascicolo del ricorrente sia stato denominato “accordo di consulenza commerciale” (e non di agenzia) e sia stato concluso “in attesa della definizione del contratto di agenzia” da stipularsi in seguito non preclude assolutamente che possa ritenersi intervenuto, nei fatti, un vero e proprio rapporto di agenzia tra le parti. Con riferimento alla “zona” oggetto dell'incarico (richiamata dall'art. 1742 c.c.) va osservato che per “zona determinata" nella quale l'incarico deve essere espletato deve intendersi non solo la zona geografica ma anche la porzione di mercato (si veda sul punto Trib. Roma, Sez. Lav., n. 2615 del 4/03/2024); ebbene è pacifico tra le parti che l'incarico in argomento fosse stato attribuito in relazione alla promozione dello specifico prodotto “bioakt” (da intendere, quindi, come porzione di mercato) e che
3 l'attività del ricorrente si sia svolta esclusivamente in relazione a questo ultimo prodotto. Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, lo specifico riferimento, per iscritto, alla tipologia dei prodotti da promuovere non può ritenersi un elemento essenziale del contratto di agenzia. In ultimo, il patto di esclusiva, per giurisprudenza costante, costituisce elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia (si veda Cass. civ. 5290/2002 nonché Cass. civ. 21073/2007). Qualificato in questi termini il rapporto instaurato tra le parti, con riferimento all'esame del materiale istruttorio raccolto va osservato che, sulla base delle risposte fornite (con valore confessorio) dal legale rappresentante della società resistente in sede di interrogatorio formale deve ritenersi provato che il abbia procurato nuovi Pt_2 clienti (che l'amministratore quantifica in sette). Con riferimento ai clienti in relazione a cui l'opera del sarebbe stata svolta, è pacifico (in quanto allegato Pt_2 dal ricorrente nell'atto introduttivo e ammesso dalla resistente all'interno della sua memoria, si veda in particolare pag. 5 di quest'ultima) che il abbia Pt_2 svolto la sua opera di promozione nei confronti della società e della società Primadonna s.p.a.. Parte_3 Circa il primo cliente citato, sulla base delle dichiarazioni della teste sig.ra deve Controparte_2 ritenersi accertato che il abbia emesso, a carico di Pt_2
la parcella n. 9 del 30.07.19 Controparte_1 per imponibili € 2.000 con causale provvigioni su vendite alla e le parcelle n. 22/17 del 24.10.17 per Parte_3 imponibili € 500, n. 6 del 06.04.20 per imponibili € 1.000, n. 14 del 09.07.20 per imponibili € 4.794,52, n. 19 del 08.10.20 per imponibili € 4.000, di cui al doc. 5 inerenti alle vendite di a Controparte_1 Parte_3 Sempre sulla base delle dichiarazioni della teste CP_2 oltreché degli estratti di conto corrente di cui al doc. 6 del fascicolo della resistente, può ritenersi dimostrato il pagamento, da parte della resistente, delle suddette parcelle emesse dal . Pt_2 In relazione all'altro cliente Primadonna s.p.a. il ricorrente ha ammesso il pagamento delle provvigioni in relazione alla prima fornitura dell'importo Euro 13.302,00 (si veda ricorso a pag. 6) ed ha lamentato il mancato pagamento delle provvigioni in relazione alle altre due forniture di cui ai docc. 21b) e 21c) del fascicolo attoreo dell'importo complessivo di Euro 4000,00 (la cui sussistenza è stata confermata anche dal legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio formale). Orbene, non essendoci prova del pagamento delle provvigioni in argomento, queste ultime provvigioni devono essere reputate dovute dalla resistente.
4 Parimenti pacifico, in quanto allegato dal in ricorso Pt_2 e non specificamente contestato dalla controparte nella memoria, è la promozione dei prodotti della resistente nei confronti della farmacia (tanto peraltro è stato Pt_2 confermato dal teste e dalla teste Testimone_1 CP_2
).
[...] Devono ritenersi procurate dal anche le società Pt_2 e Controparte_3 [...] di e tanto sulla base della Controparte_4 CP_5 testimonianza della sig.ra Controparte_2 Deve ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto la sua attività di promozione anche nei confronti del generale nella sua specifica qualità di Persona_1 direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Difatti, nonostante il contrario contenuto sul punto della deposizione testimoniale del sig. deve Testimone_1 essere sottolineato che lo stesso amministratore unico della società resistente, in una e mail dell'1.10.2020 inviata al ricorrente (di cui al doc. 9 del fascicolo attoreo ed in relazione a cui alcuna contestazione la resistente ha mosso nella sua memoria costitutiva) ad ammettere che il generale sia stato presentato dal Pt_2 anche dichiarandosi disponibile a discutere del compenso con l'agente. Stessa ammissione è stata compiuta, sempre dall'amministratore della resistente, all'interno delle e mail di cui ai docc. 30 e 31 del fascicolo attoreo. In relazione a tale fornitura parte ricorrente ha prospettato di non conoscere il quantitativo e l'importo delle varie commesse chiedendo emissione dell'ordine di esibizione (come appunto avvenuto). Ancora sul punto, che il generale Persona_1 fosse, all'epoca dei fatti, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità costituisce circostanza pacifica tra le parti in quanto allegata dal ricorrente nell'atto introduttivo (e anche ribadita in prosieguo) e non contestata specificamente dalla resistente nella sua memoria di costituzione. In ragione di tanto, il tentativo da ultimo operato dal ricorrente di riqualificare il generale quale Per_1 rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa e del Policlinico Militare di Roma (al fine di far conteggiare le proprie provvigioni anche in relazione a tali ultimi soggetti) non può essere reputato ammissibile in quanto volto a modificare (tardivamente) i termini della domanda e dei fatti di causa. Alcuna provvigione può ritenersi spettante in relazione alla società Af medical s.r.l. (che ha provveduto ad effettuare forniture del prodotto bioakt sia all'ente ospedaliero De Bellis di Castellana Grotte sia all'istituto tumori Giovanni Paolo II di ) in quanto il teste CP_3 (legale rappresentante di quest'ultima Testimone_2 società) ha dichiarato di aver acquistato il bioakt
5 direttamente dalla resistente e senza alcun intervento del ricorrente (tanto è confermato anche dalla testimonianza del sig. e dalla mail di cui al doc. 8 del Testimone_3 fascicolo della resistente). Ciò posto in relazione all'identificazione dei clienti procurati dal ricorrente, sulla base della testimonianza del sig. non può ritenersi dimostrato il Testimone_1 pagamento di alcuna delle fatture, ulteriori rispetto a quelle citate innanzi, emesse dal ricorrente in quanto il teste citato ha ammesso di non ricordare quali fossero le fatture emesse dal limitandosi a riferire che gli Pt_2 risulterebbe (neanche specificando di avere conoscenza diretta al riguardo) che tutte le fatture “presentate” sarebbero state pagate. In ragione di tutto quanto innanzi il ricorrente dovrebbe ritenersi titolato a ottenere le provvigioni (negli importi stabiliti nell'accordo di cui al doc. 1 attoreo) relative agli ordini effettuati dai clienti Primadonna Parte_3 s.p.a. (con esclusione della fornitura dell'importo di Euro 13.302,00 in relazione a cui il ha ammesso di aver Pt_2 ricevuto la relativa corresponsione), farmacia Cernò,
Controparte_3 [...]
Controparte_6 con esclusione di tutti i restanti soggetti indicati dal ricorrente come clienti solo a partire dalle note depositate il 5.09.2024 sia in quanto questi non sono stati indicati all'interno del ricorso sia in quanto, in relazione agli stessi, l'attività di promozione non risulta concretamente svolta dal . Pt_2 Dalle provvigioni in argomento e relative ai soli clienti predetti (quantificate anche sulla base delle risultanze dei registri IVA oggetto di ordine di esibizione) devono essere scomputati gli importi delle provvigioni raffigurate all'interno degli estratti conto del 2017 e dell'8.07.2020 (in quanto pacificamente pagati) nonché gli importi delle provvigioni risultanti dalle fatture di cui al doc. 5 del fascicolo della resistente (in quanto, come anticipato, queste ultime sono state confermate come già pagate dalla teste ). CP_2 A fronte di tanto – come condivisibilmente conteggiato dal perito nominato a seguito delle osservazioni delle parti – per il titolo in argomento al ricorrente non spetta alcuna somma in quanto le provvigioni in ipotesi spettanti per tutti gli ordinativi effettuati dai clienti innanzi elencati con la decurtazione delle provvigioni relative all'ordine effettuato da Primadonna s.p.a. dell'importo di Euro 13.302,00 (pacificamente riscosse dal ricorrente per l'importo di Euro 1.330,20 e cioè 13.302,00 Euro x 10%) sono inferiori agli importi documentati come pagati dalla resistente per la medesima causale. Le stesse conclusioni devono essere raggiunte anche calcolando le provvigioni astrattamente dovute al
6 ricorrente sulla base degli ordinativi dell'ente indicato nei registri IVA della resistente come “Universo salute s.r.l.” (e quindi reputando coincidente tale ultimo ente con il cliente “Opera Don Uva Universo di ” CP_4 CP_5 innanzi menzionato). Ancora va ribadito che, all'interno provvigioni raffigurate negli estratti conto del 2017 e dell'8.07.2020 e nelle fatture di cui al doc. 5 del fascicolo della resistente (che, si è detto, risultano già pagate e che sono state detratte dall'importo delle provvigioni in ipotesi ancora spettanti) non vi è traccia specifica di quelle relative all'ordinativo di Primadonna s.p.a. di Euro 13.302,00 (parimenti pagate) sicché – contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente – non risulta che nei conteggi si sia provveduto alla erronea decurtazione, per due volte, di tali ultime provvigioni. Con riferimento alle restanti richieste attoree va osservato che il recesso dal rapporto di agenzia risulta effettuato a mezzo pec del giorno 11.02.2021 in ragione del mancato invio, da parte della resistente, di estratti conto provvigionali in relazione ai mesi di luglio 2020 e seguenti. La condotta del mancato invio degli estratti provvigionali dei mesi appena citati da parte della resistente (da reputare effettivamente tenuta mancando la prova contraria ad opera della resistente) costituisce senz'altro una violazione dell'art. 1749, commi 2 e 3, c.c. e deve reputarsi sicuramente grave (e cioè in grado di minare seriamente il vincolo fiduciario che avvince le parti del rapporto) ove solo si consideri che tali scritture costituiscono il mezzo principale, se non esclusivo, dell'agente per comprendere l'ammontare delle provvigioni maturate e per verificarne l'esattezza. Tanto posto, va anche osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l'applicabilità analogica a questi dell'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell'una e dell'altra parte, del preavviso e della connessa indennità sostitutiva (si veda Cass. civ. 23455/2004, Cass. civ. 5467/2000, Cass. civ. 3221/1993). A fronte di tanto, dovendosi riconoscere la legittimità del recesso per giusta causa intimato dal a quest'ultimo Pt_2 deve essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso nell'importo come disciplinato dall'art. 11 dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio di cui al doc. 32 del fascicolo attoreo. In relazione a tale ultima posta fa d'uopo rilevare che il termine di preavviso deve essere reputato pari a cinque
7 mesi (come stabilito in relazione alla durata effettiva del rapporto di agenzia e per gli agenti plurimandatari) e che tale posta deve essere liquidata nei 5/12 della somma inferiore tra le provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente al recesso e le provvigioni di competenza dei dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso (si noti che la regolamentazione appena citata regola espressamente l'ipotesi speculare dell'indennità di mancato preavviso da corrispondere dalla parte recedente senza giusta causa e quindi prevede la dazione della somma “più favorevole” per il soggetto che deve corrisponderla e quindi inferiore). In ragione di tanto alla parte ricorrente spetta, per il titolo in questione, l'importo di Euro 4.008,37 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dalla maturazione al saldo, come condivisibilmemte conteggiato dal perito nominato. Continuando nell'esame delle richieste attoree, stante la risoluzione del rapporto di agenzia in argomento, al ricorrente spetta sia l'indennità suppletiva di clientela sia l'indennità di risoluzione del rapporto come disciplinati dall'art. 13 dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio di cui al doc. 32 del fascicolo attoreo. Per i titoli in esame al ricorrente, quindi, spettano gli importi di Euro 456,55 (a titolo di indennità suppletiva di clientela) e di Euro 450,69 (a titolo di indennità di risoluzione del rapporto) come condivisibilmente quantificati dal perito nominato oltre interessi legali e rivalutazione dall'insorgenza di ciascuna posta al saldo. In ultimo, non può essere reputato accertato alcun comportamento scorretto da parte del Pt_2 Il doc. 4 del fascicolo della resistente raffigura, difatti, una sola richiesta di informazioni, rivolta dal ricorrente alla società concorrente Controparte_7 successivamente alla risoluzione del rapporto oggetto di causa (e cioè nell'ottobre 2021) in ordine al fatto se quest'ultima società fosse presente in Italia per il settore salute. Pertanto, non può ritenersi accertata alcuna violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte del né alcuna violazione dell'obbligo di Pt_2 esclusiva (neanche previsto contrattualmente). In conclusione, in accoglimento parziale del ricorso, la resistente, per tutti i titoli di cui innanzi, deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.915,61 oltre interessi legali e rivalutazione da computare dalla maturazione delle singole poste al saldo. La domanda volta alla condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. come avanzata dalla parte resistente non può essere accolta non risultando provata la colpa grave della
8 controparte nella proposizione della causa (anche alla luce dell'effettiva debenza di alcune delle poste pretese). Le spese di lite sono compensate per 2/3 in ragione del mancato integrale accoglimento delle richieste attoree come originariamente avanzate e nella restante quota sono poste a carico della resistente in quanto prevalentemente soccombente. La prevalente soccombenza della resistente giustifica di porre le spese della CTU a carico della resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto:
- condanna la società resistente alla corresponsione del complessivo importo di Euro 4.915,61 oltre interessi legali e rivalutazione da computare dalla maturazione delle singole poste al saldo;
− compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la resistente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 3085,67 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente;
− pone definitivamente a carico della resistente le spese per l'espletamento della CTU come già liquidate.
Bari, 6.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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