Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3133/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da c.f. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Tiziana Bertoli
(c.f. ) in Lodi (LO), al viale Agnelli n. 33; C.F._3
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 13.11.2024, come modificato con note del 12.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 10
2. si dà atto che il figlio , minorenne di anni 12, studia e, quindi, non è autosufficiente;
Persona_1
3. il figlio minore viene affidato in regime di affido esclusivo della madre, con collocamento prevalente presso la madre e abiterà con la madre a Orio Litta (LO) in via Marconi n. 7/B;
4. al fine di garantire al minore un ambiente familiare armonioso per una sua crescita equilibrata, il padre salvo diversi accordi con la madre, può vedere il minore e tenere con sé il minore, compatibilmente con le esigenze del minore e compatibilmente con l'attività lavorativa delle parti, con le seguenti modalità:
5. a fine settimana alternati compatibilmente con i turni lavorativi del signor dal Parte_2
venerdì dalle ore 19,00 o dalle ore 22,00 o dal sabato mattina, previo accordo con la madre, fino alla domenica alle ore 19,00 venendo riportato a casa dal padre;
• atteso che il padre potrà tenere il minore a week end alterni compatibilmente con i propri turni lavorativi, le parti stabiliscono che al fine di statuire i week end in cui il padre starà con il minore e i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il signor dovrà consegnare i propri Pt_2
turni alla OR al momento di ricevimento degli stessi e, comunque, entro la fine del mese Pt_1
precedente al turno indicato;
• il padre vedrà e terrà con sé il minore durante la vigilia di Natale o il Natale e il 26 dicembre ad anni alterni con la madre, statuendo che le parti debbano reciprocamente informarsi entro il 31 ottobre di ogni anno;
• il padre vedrà e terrà con sé il minore per una settimana durante le vacanze natalizie secondo gli accordi tra le parti secondo i turni lavorativi che il signor dovrà fare;
Pt_2
• il padre vedrà e terrà con sé il minore per il periodo delle vacanze pasquali, a Pasqua o Pasquetta ad anni alterni con la madre secondo i turni lavorativi che il signor dovrà fare;
Pt_2
• per il periodo delle ferie estive, il minore starà in alternanza due settimane con il padre e due settimane con la madre a settimane da concordarsi secondo i turni lavorativi che il signor Pt_2
dovrà fare che dovranno essere comunicati entro il 15 giugno di ogni anno;
6. le parti stabiliscono che entrambi i genitori, quando non hanno con loro il figlio possano sentire il figlio telefonicamente tutti i giorni;
7. le parti stabiliscono che ogni variazione circa i giorni e gli orari preconcordati, salvo urgenza, dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 12 ore e ricevere l'approvazione dell'altra parte;
pagina 2 di 10 8. le parti statuiscono che entrambi i genitori hanno l'onere di informarsi reciprocamente circa il luogo dove il minore sarà reperibile durante i periodi di ferie e fornirsi un recapito telefonico ove il minore sia raggiungibile;
9. le parti stabiliscono che le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte dalla sola madre, atteso che le parti statuiscono il collocamento prevalente del figlio presso la madre e atteso che il signor abita lontano ed Pt_2
effettua dei lavori a turni e non potrebbe prendere le decisioni per il minore con tempestività ed urgenza. La madre dovrà informare il signor delle decisioni che prenderà nell'interesse del Pt_2
minore che verranno prese tenendo conto esclusivamente dell'interesse del minore e tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le parti hanno il dovere di cooperare affinchè venga realizzato il bene e il benessere del minore. Nel caso in cui il signor non fosse Pt_2
d'accordo con le decisioni prese nell'interesse del minore, il signor si rivolgerà al Giudice Pt_2
competente per territorio. In merito alle questioni di ordinaria amministrazione del minore, verranno prese dal genitore che avrà con sé il figlio;
10. le parti statuiscono che entrambi i genitori devono reciprocamente mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, statuendo che debbano impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio ed evitando comportamenti che possano creare pregiudizio al diritto dell'altro genitore. In mancanza le parti si rivolgeranno al Giudice competente per ottenere la cessazione delle condotte;
11. le parti statuiscono che si impegnano a consentire che il minore mantenga un rapporto significativo con i parenti di ciascuna delle parti, a tale fine le parti dovranno garantire ai parenti di entrambi le parti il diritto di sentire il minore e il diritto di visita dello stesso secondo le modalità che saranno assunte concordemente con i parenti;
12. le parti stabiliscono che il minore rimarrà con i parenti della madre nei momenti in cui la madre o il padre non saranno con il minore e che il minore avrà il diritto di trascorrere qualche giorno con i parenti paterni che risiedono a Volpiano (TO) previo accordo con la madre relativamente al periodo;
13. in merito al contributo di mantenimento del minore il signor si impegna a versare Parte_2
alla OR la somma mensile di euro 250/00, (duecentocinquanta/00) a titolo Parte_1
di concorso nel mantenimento del figlio con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio così come dettagliatamente indicate dalle Linee Guida del 14.11.2017 emesse dalla Corte d'Appello di Milano. Il contributo di pagina 3 di 10 mantenimento del figlio dovrà essere versato in via anticipata al 15 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla OR . Si precisa che Parte_1
la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI avrà decorrenza dal 01.01.2026;
14. il signor si impegna a versare alla OR gli arretrati dei contributi di Pt_2 Pt_1 mantenimento non versati pari ad € 4683,19= entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, rilevando che in caso di mancato pagamento nel termine, la OR si riterrà liberà di agire Pt_1
esecutivamente;
15. le parti concordano che le spese straordinarie che devono essere sostenute per il figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori se di importo superiore ad € 150,00. Le spese che siano sotto tale importo, ove non siano da concordare, devono essere comunicate all'altro genitore entro 30 giorni da quando vengono sostenute a mezzo WhatsApp ovvero a mezzo email e devono essere corredate dalla documentazione giustificativa comprovante l'esborso sostenuto;
16. le parti concordano che tutte le spese dovranno, quindi, essere corrisposte, nella misura sopra specificata, entro 15 giorni dalla richiesta;
17. in merito alle spese straordinarie da concordare, così come indicate nelle predette Linee Guida, le parti stabiliscono che il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un dissenso scritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di una comunicazione di dissenso nel termine indicato, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
18. l'abitazione di proprietà della OR viene assegnata e rimane nella disponibilità della Pt_1
OR in quanto proprietaria della stessa e quale collocataria del figlio minore che abiterà Pt_1
nella predetta casa;
19. le parti statuiscono che il veicolo Dacia Jogger targato GJ 323 XG rimane nell'esclusiva proprietà della OR in quanto di proprietà della stessa;
Pt_1
20. le parti stabiliscono che il veicolo Citroen C2 targato CN 498LA di proprietà della OR Pt_1
viene assegnato al signor e la OR si impegna a trasferire la Pt_2 Parte_1
proprietà del predetto veicolo al marito che si impegna ad acquistarlo entro e non oltre il 22.10.2025 con spese a carico del signor Le parti statuiscono che nel tempo occorrente per trasferire la Pt_2
proprietà del predetto bene, la OR stante che il veicolo verrà utilizzato dal signor Pt_1 Pt_2 sarà esente da qualsiasi responsabilità riguardante l'utilizzo del veicolo o incidenti o danni ai terzi. Il signor provvederà, al pagamento delle tasse relative al veicolo e al pagamento delle eventuali Pt_2
multe o sanzioni che dovessero derivarne o eventuali richieste di danni;
21. le parti chiedono espressamente sin da ora l'applicazione delle agevolazioni previste e l'esenzione da ogni tassa e/o imposta ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74 e richiamata la sentenza della pagina 4 di 10 Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154, in ragione del fatto per cui detto trasferimento/costituzione di diritti reali è posto in essere per la definizione non contenziosa della crisi coniugale ed in funzione di essa;
22. i conti correnti intestati a ciascuna parte rimangono di esclusiva titolarità degli stessi;
23. le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità, passaporto, visto, e documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio;
24. le parti con la sottoscrizione del presente atto, ad eccezione di quanto previsto sopra, dichiarano di aver compiutamente regolamentato ogni ulteriore rapporto economico e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'esito dell'udienza del 08.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte su istanza delle parti, è stata disposta la convocazione personale delle stesse per l'udienza del 11.02.2025, al fine di chiedere chiarimenti in merito al regime di affido del minore.
Alla predetta udienza la sig.ra ha dichiarato “abbiamo scelto l'affido esclusivo per ragioni di Pt_1
carattere pratico, per agevolare la sottoscrizione di eventuali moduli o autorizzazioni per attività anche scolastiche di nostro figlio, che comunque vengono sempre decise da noi genitori insieme.
Questo perché l'anno scorso è capitato che avessimo difficoltà, proprio per la distanza e i turni di lavoro del padre, a rilasciare le autorizzazioni per le gite di nostro figlio, che ha rischiato di rimanere a casa. In ogni caso, preciso che il ragazzo ha un ottimo rapporto col padre, e che ogni decisione viene assunta da noi concordemente, per cui l'affido esclusivo non sarebbe assolutamente un modo per escludere il padre dalla vita del figlio. Anzi per me sarebbe una responsabilità eccessiva dove assumere ogni decisione da sola e non intendo farlo”. Il sig. ha precisato che “Confermo che Pt_2
vivo in provincia di Torino e lavoro in quella zona, come metalmeccanico. Al momento sono disoccupato, ma normalmente lavoro su tre turni variabili”.
Le parti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, manifestando tuttavia la disponibilità a modificare le condizioni relative al regime di affido del minore, qualora ritenute non tutelanti dal Tribunale.
pagina 5 di 10 All'esito dell'udienza, con ordinanza del 24.02.2025 il Collegio, ritenuto che dalle dichiarazioni delle parti non fossero emerse situazioni di pregiudizio per il minore tali da giustificare l'adozione di un regime di affidamento esclusivo ad un solo genitore, ed anche tenuto conto delle dichiarazioni delle parti dalle quali è emersa la loro capacità e volontà sostanziale di esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, ha rimesso la causa in istruttoria fissando udienza il 11.03.2025 per la prosecuzione del giudizio.
Alla predetta udienza le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di chiedere l'affido condiviso del minore, con conseguente modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio indicate nel ricorso introduttivo, come di seguito riportate:
“1. i coniugi hanno l'obbligo di reciproco rispetto e con il reciproco impegno a comunicare per iscritto all'altro CONIUGE ogni variazione di residenza al più tardi entro il termine di trenta giorni dalla sopravvenuta variazione;
2. si dà atto che il figlio , minorenne di anni 12, studia e, quindi, non è autosufficiente;
Persona_1
3. il figlio minore viene affidato in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e abiterà con la madre a Orio Litta (LO) in via Marconi n. 7/B;
4. al fine di garantire al minore un ambiente familiare armonioso per una sua crescita equilibrata, il padre salvo diversi accordi con la madre, può vedere il minore e tenere con sé il minore, compatibilmente con le esigenze del minore e compatibilmente con l'attività lavorativa delle parti, con le seguenti modalità:
5. a fine settimana alternati compatibilmente con i turni lavorativi del signor dal Parte_2
venerdì dalle ore 19,00 o dalle ore 22,00 o dal sabato mattina, previo accordo con la madre, fino alla domenica alle ore 19,00 venendo riportato a casa dal padre;
• atteso che il padre potrà tenere il minore a week end alterni compatibilmente con i propri turni lavorativi, le parti stabiliscono che al fine di statuire i week end in cui il padre starà con il minore e i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il signor dovrà consegnare i propri Pt_2
turni alla OR al momento di ricevimento degli stessi e, comunque, entro la fine del mese Pt_1
precedente al turno indicato;
• il padre vedrà e terrà con sé il minore durante la vigilia di Natale o il Natale e il 26 dicembre ad anni alterni con la madre, statuendo che le parti debbano reciprocamente informarsi entro il 31 ottobre di ogni anno;
• il padre vedrà e terrà con sé il minore per una settimana durante le vacanze natalizie secondo gli accordi tra le parti secondo i turni lavorativi che il signor dovrà fare;
Pt_2
pagina 6 di 10 • il padre vedrà e terrà con sé il minore per il periodo delle vacanze pasquali, a Pasqua o Pasquetta ad anni alterni con la madre secondo i turni lavorativi che il signor dovrà fare;
Pt_2
• per il periodo delle ferie estive, il minore starà in alternanza due settimane con il padre e due settimane con la madre a settimane da concordarsi secondo i turni lavorativi che il signor Pt_2
dovrà fare che dovranno essere comunicati entro il 15 giugno di ogni anno;
6. le parti stabiliscono che entrambi i genitori, quando non hanno con loro il figlio possano sentire il figlio telefonicamente tutti i giorni;
7. le parti stabiliscono che ogni variazione circa i giorni e gli orari preconcordati, salvo urgenza, dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 12 ore e ricevere l'approvazione dell'altra parte;
8. le parti statuiscono che entrambi i genitori hanno l'onere di informarsi reciprocamente circa il luogo dove il minore sarà reperibile durante i periodi di ferie e fornirsi un recapito telefonico ove il minore sia raggiungibile;
9. le parti statuiscono che le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori concordemente, tenendo conto esclusivamente dell'interesse del minore e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le parti hanno il dovere di cooperare affinchè venga realizzato il bene e il benessere del minore. In caso di disaccordo sulle decisioni da intraprendere per il figlio, le parti si rivolgeranno al
Giudice competente per territorio. In merito alle questioni di ordinaria amministrazione del minore, verranno prese dal genitore che avrà con sé il figlio;
10. le parti statuiscono che entrambi i genitori devono reciprocamente mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, statuendo che debbano impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio ed evitando comportamenti che possano creare pregiudizio al diritto dell'altro genitore. In mancanza le parti si rivolgeranno al Giudice competente per ottenere la cessazione delle condotte;
11. le parti statuiscono che si impegnano a consentire che il minore mantenga un rapporto significativo con i parenti di ciascuna delle parti, a tale fine le parti dovranno garantire ai parenti di entrambi le parti il diritto di sentire il minore e il diritto di visita dello stesso secondo le modalità che saranno assunte concordemente con i parenti;
12. le parti stabiliscono che il minore rimarrà con i parenti della madre nei momenti in cui la madre o il padre non saranno con il minore e che il minore avrà il diritto di trascorrere qualche giorno con i parenti paterni che risiedono a Volpiano (TO) previo accordo con la madre relativamente al periodo;
pagina 7 di 10 13. in merito al contributo di mantenimento del minore il signor si impegna a versare Parte_2
alla OR la somma mensile di euro 250/00, (duecentocinquanta/00) a titolo Parte_1
di concorso nel mantenimento del figlio con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio così come dettagliatamente indicate dalle Linee Guida del 14.11.2017 emesse dalla Corte d'Appello di Milano. Il contributo di mantenimento del figlio dovrà essere versato in via anticipata al 15 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla OR . Si precisa che Parte_1
la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI avrà decorrenza dal 01.01.2026;
14. il signor si impegna a versare alla OR gli arretrati dei contributi di Pt_2 Pt_1 mantenimento non versati pari ad € 4683,19= entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, rilevando che in caso di mancato pagamento nel termine, la OR si riterrà liberà di agire Pt_1
esecutivamente;
15. le parti concordano che le spese straordinarie che devono essere sostenute per il figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori se di importo superiore ad € 150,00. Le spese che siano sotto tale importo, ove non siano da concordare, devono essere comunicate all'altro genitore entro 30 giorni da quando vengono sostenute a mezzo WhatsApp ovvero a mezzo email e devono essere corredate dalla documentazione giustificativa comprovante l'esborso sostenuto;
16. le parti concordano che tutte le spese dovranno, quindi, essere corrisposte, nella misura sopra specificata, entro 15 giorni dalla richiesta;
17. in merito alle spese straordinarie da concordare, così come indicate nelle predette Linee Guida, le parti stabiliscono che il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un dissenso scritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di una comunicazione di dissenso nel termine indicato, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
18. l'abitazione di proprietà della OR viene assegnata e rimane nella disponibilità della Pt_1
OR in quanto proprietaria della stessa e quale collocataria del figlio minore che abiterà Pt_1
nella predetta casa;
19. le parti statuiscono che il veicolo Dacia Jogger targato GJ 323 XG rimane nell'esclusiva proprietà della OR in quanto di proprietà della stessa;
Pt_1
20. le parti stabiliscono che il veicolo Citroen C2 targato CN 498LA di proprietà della OR Pt_1
viene assegnato al signor e la OR si impegna a trasferire la Pt_2 Parte_1
proprietà del predetto veicolo al marito che si impegna ad acquistarlo entro e non oltre il 22.10.2025 con spese a carico del signor Le parti statuiscono che nel tempo occorrente per trasferire la Pt_2
proprietà del predetto bene, la OR stante che il veicolo verrà utilizzato dal signor Pt_1 Pt_2
pagina 8 di 10 sarà esente da qualsiasi responsabilità riguardante l'utilizzo del veicolo o incidenti o danni ai terzi. Il signor provvederà, al pagamento delle tasse relative al veicolo e al pagamento delle eventuali Pt_2
multe o sanzioni che dovessero derivarne o eventuali richieste di danni;
21. le parti chiedono espressamente sin da ora l'applicazione delle agevolazioni previste e l'esenzione da ogni tassa e/o imposta ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74 e richiamata la sentenza della
Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154, in ragione del fatto per cui detto trasferimento/costituzione di diritti reali è posto in essere per la definizione non contenziosa della crisi coniugale ed in funzione di essa;
22. i conti correnti intestati a ciascuna parte rimangono di esclusiva titolarità degli stessi;
23. le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità, passaporto, visto, e documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio;
24. le parti con la sottoscrizione del presente atto, ad eccezione di quanto previsto sopra, dichiarano di aver compiutamente regolamentato ogni ulteriore rapporto economico e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non aver null'altro da pretendere reciprocamente”.
La Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con sentenza n. 1004/2023 del 02.11.2023, pubblicata il 09.11.2023 e passata in giudicato il 09.05.2024, con la quale questo Tribunale ha omologato le condizioni concordate dalle parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Montanaso DO (LO) in data 15.06.2019, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 2, parte II, sezione B, anno 2019;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montanaso DO (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 10 di 10