Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1313/2024 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Orologio, 4, C.F. , elettivamente domiciliato in Mistretta, Via C.F._1
Libertà N. 2, Pal. A1, Interno 2, presso lo studio dell'avv. Vera Antoci, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Orologio n. 4, domiciliata in Via San Nicolò n. 9, C.F. , di CodiceFiscale_2 cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Fabio, giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio il 29.4.1989 con la Parte_1
resistente – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mistretta, all'anno
1989, Numero 10, Parte II, Serie A – che dal matrimonio erano nati due figli, ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti che, successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto di coniugio a causa della condotta della moglie che aveva abbandonato la casa coniugale, ha chiesto la separazione giudiziale, l'assegno di mantenimento in suo favore e l'utilizzo del fuoristrada acquistato in costanza di matrimonio;
con la memoria depositata il 15.4.2025 il ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione.
costituitasi in giudizio e contestando quanto asserito dalla Controparte_1
controparte, non si è opposta alla domanda di separazione e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'addebito della separazione a carico della controparte per le motivazioni meglio indicate in atti nonché la successiva declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7.5.2025 il Giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della mancata conciliazione, su istanza congiunta delle parti, ha assunto la causa in decisione sul vincolo, previa trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
2 Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, vivono di fatto da tempo già separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione.
Con separata ordinanza la causa viene rimesse sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori dell'attrice e del convenuto, nel giudizio iscritto al n. 1313/2024 R.G. così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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