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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 933 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni;
appellante contro
e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...]
; Controparte_2
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
73/2024 del 12.2.2024, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma
della impugnata sentenza n. 73/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Perugia: in via principale: accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione ai sensi della Legge 115/2022, dichiarare
l'improcedibilità delle domande proposte dalla ricorrente
in primo grado;
in via subordinata: accertare e dichiarare
non dovute da le spese legali del giudizio di Pt_1
primo grado;
in via ulteriormente subordinata: ridurre le spese legali
liquidate in primo grado in favore di parte attrice entro
i minimi tabellari e dunque in misura non superiore ad
Euro 139; In ogni caso: Condannare l'appellata a
restituire quanto pagato da in esecuzione della Pt_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali;
Con vittoria
di spese e compensi di causa, oltre accessori come per
legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:” Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, In via principale e nel merito: Rigettare
l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
confermare la Sentenza n. 73/2024 pubblicata in data 12
febbraio 2024 resa dal Giudice di Pace di Perugia nel
procedimento iscritto al n. R.G. 2450/2023. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, Parte_1
conveniva in giudizio e, per essa, Controparte_1
domandando l'integrale riforma Controparte_2
Pag. 2 di 11 della sentenza n. 73/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Perugia, in data 12.2.2024.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, parte appellante esponeva:
- che acquistava un biglietto aereo Controparte_1
per la tratta Perugia – Catania, sul volo FR 2706 del
31.3.2023;
- che, al momento della conclusione del contratto, la passeggera accettava le Condizioni Generali di Trasporto
di ; Pt_1
- che il volo prenotato dall'odierna appellata subiva un ritardo;
- che, pertanto, conveniva la Controparte_1
compagnia aerea innanzi al giudice di pace di Perugia, al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, con conseguente risarcimento dei danni patiti;
- che, in primo grado, si costituiva di giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda Parte_1
attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che il giudice di pace di Perugia accoglieva la domanda, condannando la compagnia aerea al pagamento di euro 250,00 in favore di a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese di lite;
Pag. 3 di 11 - che aveva provveduto al pagamento delle somme Pt_1
liquidate in sentenza al solo fine di evitare una procedura esecutiva;
- che, invero, la sentenza impugnata era ingiusta, in quanto il giudice di primo grado: - non aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale, nonostante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla l. n. 115/2022; - aveva condannato al pagamento delle spese legali, Pt_1
malgrado il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e l'assenza di reclamo al vettore;
- aveva condannato la compagnia aerea al pagamento delle spese legali pari ai massimi previsti dal D.M. n. 55/2014, senza alcuna motivazione.
1.2. Si costituiva in giudizio e Controparte_1
per essa, quale mandataria, la Controparte_2
quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto,
rappresentando:
- che l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dall'appellante era priva di fondamento;
- che, invero, l'odierna società appellata, prima di procedere giudizialmente nei confronti della compagnia convenuta, aveva correttamente esperito il tentativo di bonario componimento della lite;
- che, quanto al mancato esperimento della procedura di reclamo prevista nelle condizioni generali del contratto
Pag. 4 di 11 di trasporto in oggetto, si evidenziava la natura vessatoria della relativa clausola, con conseguente illegittimità della stessa;
- che il riconoscimento delle spese di lite in favore dell'odierna appellata doveva ritenersi corretto, anche in ordine al quantum liquidato, non sussistendo ragioni di compensazione tra le parti;
- che, pertanto, l'appello doveva essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
1.3. All'udienza del 19.3.2025, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
***
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito rappresentate.
2.1. Con primo motivo di appello, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento proposta dall'odierno appellato.
Secondo la prospettazione offerta dall'appellante,
infatti, il tentativo di conciliazione – obbligatorio in materia di trasporto - è stato esperito dinanzi ad un organismo non riconosciuto dall'Autorità di Regolazione
dei Trasporti, in quanto non iscritto nell'elenco degli
Organismi ADR istituito dalla medesima Autorità, rendendo così improcedibile la domanda.
Pag. 5 di 11 2.2. Il motivo merita accoglimento.
Secondo quanto disposto dalla normativa di settore (l.
n. 118/2022), è previsto che “non è possibile proporre
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione” (cfr.
art. 10, l. n. 118/2022, che modifica art. 37 D.L. n. 201
del 2011, convertito con modificazioni).
Il legislatore, quindi, ha precluso l'accesso immediato alla giustizia ordinaria, se non in seguito all'introduzione di tale strumento di conciliazione.
Ne sono conseguite due delibere, adottate dall'Autorità
di Regolazione del Trasporto, che hanno disciplinato i termini di tale procedura conciliativa nella materia in oggetto.
In particolare, l'art. 3 della delibera n. 21/2023
dell'8.2.2023, ha ribadito che “fino a che non sia
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai
sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede
giurisdizionale è improcedibile”; per poi stabilire, al successivo art. 4, che il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito – per quanto qui di
Cont interesse – dinanzi “agli organismi inclusi gli
organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco
di cui all'art. 141-decies, comma 1, del Codice del
consumo”. A tale delibera ha, quindi, fatto seguito la delibera n. 60/2023 del 6 aprile 2023, mediante la quale
Pag. 6 di 11 l'Autorità di Regolazione del Trasporto ha istituito un apposito elenco degli organismi ADR deputati a gestire,
nel settore dei trasporti, le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, individuando specifici e puntuali requisiti per l'iscrizione, idonei a garantire una qualifica tecnica specifica nel settore da parte degli
Organismi interessati.
Pertanto, l'iscrizione degli Organismi ADR presso l'elenco in questione, lungi dal presentarsi come mera questione di carattere formale, risulta porsi come presupposto sostanziale del procedimento in oggetto, tale da incidere sulla stessa effettività del tentativo di conciliazione di cui all'art. 10 della l. n. 118/2022.
Ne consegue come la proposizione dell'istanza di conciliazione dinanzi ad un Organismo ADR inserito nel predetto elenco, e, quindi, accreditato dall'Autorità
Indipendente di settore, sia requisito necessario per ritenersi integrata la condizione di procedibilità della domanda.
2.3. Ricostruito in tali termini il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, risulta che l'Organismo
ADR adito da parte appellata prima dell'esperimento del giudizio ordinario non risultava iscritto nell'elenco istituito dalla citata delibera ART n. 60/2023,
applicabile alla fattispecie in esame.
Secondo quanto rappresentato dalla stessa appellata,
Pag. 7 di 11 invero, il medesimo Organismo, già iscritto presso l'elenco di cui all'art. 141-decies del Codice del Consumo
(ossia nell'elenco dell'Autorità ARERA), veniva inserito nell'apposito elenco ART soltanto in data 10.10.2023
(Protocollo n. 0053663/2023 del 10/10/2023) e, quindi,
successivamente al tentativo di conciliazione
(procedimento conclusosi con verbale negativo in data
20.6.2023) e alla proposizione della domanda di risarcimento dinanzi al giudice di pace (datata 1.8.2023).
Prima dell'ottobre 2023 non erano, quindi, sussistenti in capo all'Organismo ADR adito i requisiti richiesti dalla normativa sopra esposta, ai fini del valido esperimento del tentativo di conciliazione, con conseguente insussistenza della speciale condizione di procedibilità di cui all'art. 10 della l. n. 118/2022 e delle successive delibere ART.
Il giudice di prime cure ha, infatti, errato nel richiamare soltanto la delibera n. 21/2023 (la quale,
rinviando all'art. 141 – decies del Codice del Consumo,
effettivamente ammetteva l'esperimento del tentativo di conciliazione anche dinanzi ad Organismi ADR iscritti presso elenchi di altre Autorità Indipendenti), posto che,
all'epoca dell'esperimento della procedura conciliativa era già vigente e, quindi, operante la delibera n.
60/2023, con conseguenti vincoli soggettivi più stringenti in relazione alla procedura di conciliazione in oggetto.
Pag. 8 di 11 Il Tribunale ritiene, dunque, improcedibile la domanda di risarcimento proposta da parte appellata e, in tal senso, dovrà essere riformata la gravata sentenza di primo grado.
2.4. L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli ulteriori motivi formulati dall'appellante.
2.5.
Considerato che
la appellante ha Parte_2
provveduto al pagamento delle somme liquidate dal primo giudice in sentenza (circostanza incontestata tra le parti), la stessa avrà diritto alla restituzione di quanto versato in favore di parte appellata.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e sono liquidate con la massima riduzione applicabile con riferimento alle fasi introduttiva, studio e decisione, in ragione della non complessità delle questioni trattate. Sul punto si tenga presente come nel corso del giudizio di primo grado la società appellante abbia più volte ed inutilmente offerto la somma capitale di euro 250,00, poi riconosciuta dal primo giudice, e con email del 19.6.2023 avesse già comunicato di non aderire alla procedura ADR avviata da parte appellata in quanto l'organismo adito non risultava iscritto nell'elenco degli organismi ADR (stessa doglianza oggi accolta dal
Tribunale), invitando l'odierna appellata ad esperire il
Pag. 9 di 11 tentativo di conciliazione avanti ad autorità
“competente”. Non si ravvisano ragioni, dunque, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.g. n. 933 del
2024, sull'appello proposto da contro Parte_1
e così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza (n. 73/24 del Giudice di Pace di
Perugia), dichiara improcedibile la domanda proposta da parte appellata;
- condanna e, per essa, quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza, Controparte_2
a restituire a quanto ricevuto in
[...] Parte_1
forza della pronuncia di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo;
- condanna parte appellata a corrispondere a parte appellante, a titolo di pagamento delle spese di lite del processo di primo grado, euro 139,00 per compenso professionale, e a titolo di pagamento delle spese del presente giudizio di appello euro 232,00, per compenso professionale ed euro 91,5 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, il 22.3.2025.
Pag. 10 di 11 Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 933 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni;
appellante contro
e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...]
; Controparte_2
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
73/2024 del 12.2.2024, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma
della impugnata sentenza n. 73/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Perugia: in via principale: accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione ai sensi della Legge 115/2022, dichiarare
l'improcedibilità delle domande proposte dalla ricorrente
in primo grado;
in via subordinata: accertare e dichiarare
non dovute da le spese legali del giudizio di Pt_1
primo grado;
in via ulteriormente subordinata: ridurre le spese legali
liquidate in primo grado in favore di parte attrice entro
i minimi tabellari e dunque in misura non superiore ad
Euro 139; In ogni caso: Condannare l'appellata a
restituire quanto pagato da in esecuzione della Pt_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali;
Con vittoria
di spese e compensi di causa, oltre accessori come per
legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:” Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, In via principale e nel merito: Rigettare
l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
confermare la Sentenza n. 73/2024 pubblicata in data 12
febbraio 2024 resa dal Giudice di Pace di Perugia nel
procedimento iscritto al n. R.G. 2450/2023. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, Parte_1
conveniva in giudizio e, per essa, Controparte_1
domandando l'integrale riforma Controparte_2
Pag. 2 di 11 della sentenza n. 73/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Perugia, in data 12.2.2024.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, parte appellante esponeva:
- che acquistava un biglietto aereo Controparte_1
per la tratta Perugia – Catania, sul volo FR 2706 del
31.3.2023;
- che, al momento della conclusione del contratto, la passeggera accettava le Condizioni Generali di Trasporto
di ; Pt_1
- che il volo prenotato dall'odierna appellata subiva un ritardo;
- che, pertanto, conveniva la Controparte_1
compagnia aerea innanzi al giudice di pace di Perugia, al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, con conseguente risarcimento dei danni patiti;
- che, in primo grado, si costituiva di giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda Parte_1
attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che il giudice di pace di Perugia accoglieva la domanda, condannando la compagnia aerea al pagamento di euro 250,00 in favore di a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese di lite;
Pag. 3 di 11 - che aveva provveduto al pagamento delle somme Pt_1
liquidate in sentenza al solo fine di evitare una procedura esecutiva;
- che, invero, la sentenza impugnata era ingiusta, in quanto il giudice di primo grado: - non aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale, nonostante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla l. n. 115/2022; - aveva condannato al pagamento delle spese legali, Pt_1
malgrado il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e l'assenza di reclamo al vettore;
- aveva condannato la compagnia aerea al pagamento delle spese legali pari ai massimi previsti dal D.M. n. 55/2014, senza alcuna motivazione.
1.2. Si costituiva in giudizio e Controparte_1
per essa, quale mandataria, la Controparte_2
quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto,
rappresentando:
- che l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dall'appellante era priva di fondamento;
- che, invero, l'odierna società appellata, prima di procedere giudizialmente nei confronti della compagnia convenuta, aveva correttamente esperito il tentativo di bonario componimento della lite;
- che, quanto al mancato esperimento della procedura di reclamo prevista nelle condizioni generali del contratto
Pag. 4 di 11 di trasporto in oggetto, si evidenziava la natura vessatoria della relativa clausola, con conseguente illegittimità della stessa;
- che il riconoscimento delle spese di lite in favore dell'odierna appellata doveva ritenersi corretto, anche in ordine al quantum liquidato, non sussistendo ragioni di compensazione tra le parti;
- che, pertanto, l'appello doveva essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
1.3. All'udienza del 19.3.2025, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
***
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito rappresentate.
2.1. Con primo motivo di appello, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento proposta dall'odierno appellato.
Secondo la prospettazione offerta dall'appellante,
infatti, il tentativo di conciliazione – obbligatorio in materia di trasporto - è stato esperito dinanzi ad un organismo non riconosciuto dall'Autorità di Regolazione
dei Trasporti, in quanto non iscritto nell'elenco degli
Organismi ADR istituito dalla medesima Autorità, rendendo così improcedibile la domanda.
Pag. 5 di 11 2.2. Il motivo merita accoglimento.
Secondo quanto disposto dalla normativa di settore (l.
n. 118/2022), è previsto che “non è possibile proporre
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione” (cfr.
art. 10, l. n. 118/2022, che modifica art. 37 D.L. n. 201
del 2011, convertito con modificazioni).
Il legislatore, quindi, ha precluso l'accesso immediato alla giustizia ordinaria, se non in seguito all'introduzione di tale strumento di conciliazione.
Ne sono conseguite due delibere, adottate dall'Autorità
di Regolazione del Trasporto, che hanno disciplinato i termini di tale procedura conciliativa nella materia in oggetto.
In particolare, l'art. 3 della delibera n. 21/2023
dell'8.2.2023, ha ribadito che “fino a che non sia
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai
sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede
giurisdizionale è improcedibile”; per poi stabilire, al successivo art. 4, che il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito – per quanto qui di
Cont interesse – dinanzi “agli organismi inclusi gli
organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco
di cui all'art. 141-decies, comma 1, del Codice del
consumo”. A tale delibera ha, quindi, fatto seguito la delibera n. 60/2023 del 6 aprile 2023, mediante la quale
Pag. 6 di 11 l'Autorità di Regolazione del Trasporto ha istituito un apposito elenco degli organismi ADR deputati a gestire,
nel settore dei trasporti, le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, individuando specifici e puntuali requisiti per l'iscrizione, idonei a garantire una qualifica tecnica specifica nel settore da parte degli
Organismi interessati.
Pertanto, l'iscrizione degli Organismi ADR presso l'elenco in questione, lungi dal presentarsi come mera questione di carattere formale, risulta porsi come presupposto sostanziale del procedimento in oggetto, tale da incidere sulla stessa effettività del tentativo di conciliazione di cui all'art. 10 della l. n. 118/2022.
Ne consegue come la proposizione dell'istanza di conciliazione dinanzi ad un Organismo ADR inserito nel predetto elenco, e, quindi, accreditato dall'Autorità
Indipendente di settore, sia requisito necessario per ritenersi integrata la condizione di procedibilità della domanda.
2.3. Ricostruito in tali termini il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, risulta che l'Organismo
ADR adito da parte appellata prima dell'esperimento del giudizio ordinario non risultava iscritto nell'elenco istituito dalla citata delibera ART n. 60/2023,
applicabile alla fattispecie in esame.
Secondo quanto rappresentato dalla stessa appellata,
Pag. 7 di 11 invero, il medesimo Organismo, già iscritto presso l'elenco di cui all'art. 141-decies del Codice del Consumo
(ossia nell'elenco dell'Autorità ARERA), veniva inserito nell'apposito elenco ART soltanto in data 10.10.2023
(Protocollo n. 0053663/2023 del 10/10/2023) e, quindi,
successivamente al tentativo di conciliazione
(procedimento conclusosi con verbale negativo in data
20.6.2023) e alla proposizione della domanda di risarcimento dinanzi al giudice di pace (datata 1.8.2023).
Prima dell'ottobre 2023 non erano, quindi, sussistenti in capo all'Organismo ADR adito i requisiti richiesti dalla normativa sopra esposta, ai fini del valido esperimento del tentativo di conciliazione, con conseguente insussistenza della speciale condizione di procedibilità di cui all'art. 10 della l. n. 118/2022 e delle successive delibere ART.
Il giudice di prime cure ha, infatti, errato nel richiamare soltanto la delibera n. 21/2023 (la quale,
rinviando all'art. 141 – decies del Codice del Consumo,
effettivamente ammetteva l'esperimento del tentativo di conciliazione anche dinanzi ad Organismi ADR iscritti presso elenchi di altre Autorità Indipendenti), posto che,
all'epoca dell'esperimento della procedura conciliativa era già vigente e, quindi, operante la delibera n.
60/2023, con conseguenti vincoli soggettivi più stringenti in relazione alla procedura di conciliazione in oggetto.
Pag. 8 di 11 Il Tribunale ritiene, dunque, improcedibile la domanda di risarcimento proposta da parte appellata e, in tal senso, dovrà essere riformata la gravata sentenza di primo grado.
2.4. L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli ulteriori motivi formulati dall'appellante.
2.5.
Considerato che
la appellante ha Parte_2
provveduto al pagamento delle somme liquidate dal primo giudice in sentenza (circostanza incontestata tra le parti), la stessa avrà diritto alla restituzione di quanto versato in favore di parte appellata.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e sono liquidate con la massima riduzione applicabile con riferimento alle fasi introduttiva, studio e decisione, in ragione della non complessità delle questioni trattate. Sul punto si tenga presente come nel corso del giudizio di primo grado la società appellante abbia più volte ed inutilmente offerto la somma capitale di euro 250,00, poi riconosciuta dal primo giudice, e con email del 19.6.2023 avesse già comunicato di non aderire alla procedura ADR avviata da parte appellata in quanto l'organismo adito non risultava iscritto nell'elenco degli organismi ADR (stessa doglianza oggi accolta dal
Tribunale), invitando l'odierna appellata ad esperire il
Pag. 9 di 11 tentativo di conciliazione avanti ad autorità
“competente”. Non si ravvisano ragioni, dunque, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.g. n. 933 del
2024, sull'appello proposto da contro Parte_1
e così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza (n. 73/24 del Giudice di Pace di
Perugia), dichiara improcedibile la domanda proposta da parte appellata;
- condanna e, per essa, quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza, Controparte_2
a restituire a quanto ricevuto in
[...] Parte_1
forza della pronuncia di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo;
- condanna parte appellata a corrispondere a parte appellante, a titolo di pagamento delle spese di lite del processo di primo grado, euro 139,00 per compenso professionale, e a titolo di pagamento delle spese del presente giudizio di appello euro 232,00, per compenso professionale ed euro 91,5 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, il 22.3.2025.
Pag. 10 di 11 Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 11 di 11