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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 430/2022 R.G. promosso da
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R.
Scrofani
Appellante
CONTRO
) rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. P. Rustico
Appellato
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 7 agosto 2020, la , terza pignorata, Parte_1
si opponeva al precetto notificatole il 28 luglio 2020 su istanza di Controparte_1
– in base all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c resa nel
[...]
procedimento esecutivo n. 1126/2019 R.G.E. – deducendo, in primo luogo, che il creditore opposto aveva illegittimamente intimato il pagamento delle spese che il giudice di esecuzione aveva posto a carico del debitore e, inoltre, l'inammissibilità dell'atto di precetto, atteso che l'ordinanza di assegnazione aveva stabilito che si sarebbe dovuto dare precedenza al pagamento dei creditori che avevano attivato le rispettive procedure esecutive prima del 26.07.2019.
Con sentenza n. 1158/2021 del 18 novembre 2021, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione, ritenendo che la precedenza nei pagamenti dovesse accordarsi solo ai creditori che avevano provveduto alla notifica delle rispettive ordinanze di assegnazione prima della data in cui l'opposto aveva provveduto alla notifica dell'ordinanza resa in suo favore.
Riteneva che non vi fossero elementi idonei a consentire l'individuazione di creditori anteposti a né che l'ordine di priorità fosse stato alterato, Controparte_1
rilevando la carenza di interesse della a far valere tale violazione. Pt_1
Infine, rigettava il motivo di opposizione inerente alle spese della procedura esecutiva, reputando corretta l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui aveva posto a carico del debitore principale tali spese, il cui importo era stato, a ragione, incluso nella somma oggetto di assegnazione.
Appellava la sentenza la soccombente con atto del 16 maggio 2022. Pt_1
Resisteva al gravame eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione, poiché la Banca avrebbe dovuto proporre azione ex art. 617 comma
2 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene viziata la sentenza nella parte in cui ha escluso che vi fossero elementi idonei ad individuare eventuali creditori anteposti all'appellato, peraltro addossandole l'onere di provarne l'esistenza. Osserva di avere reso nel processo esecutivo dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., specificando l'esistenza di vincoli relativi a 152 pignoramenti precedenti quello oggetto di causa e che la controparte ha omesso di contestare la suddetta dichiarazione, circostanza peraltro non rilevata dal primo giudice.
Lamenta, altresì, che il tribunale ha erroneamente ritenuto la carenza di interesse a far valere l'alterazione dell'ordine di precedenza, atteso che l'esistenza del vulnus deve intendersi in re ipsa, per violazione dell'art. 543 n. 3 c.p.c. e degli obblighi di custodia e di accantonamento delle somme che la legge pone in capo al terzo pignorato.
2. Con il secondo motivo, censura il capo della sentenza inerente alle spese del giudizio di esecuzione;
deduce che il tribunale è incorso in errore laddove ha ritenuto che le spese fossero già incluse nella somma pignorata, nel qual caso andavano poste non a carico del debitore, ma del terzo pignorato.
3. L'appello è infondato.
Va in primo luogo osservato che nessuna contestazione viene proposta alla correttezza dell'ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo posto a base del precetto opposto, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, la presente azione non andava proposta nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Nell'ordinanza di assegnazione si legge: “…ritenuto che gravano precedenti pignoramenti, pertanto l'assegnazione in oggetto è subordinata all'avvenuto pagamento di quanto assegnato a favore dei precedenti creditori sulla base di relativa ordinanza di assegnazione…..DISPONE L'ASSEGNAZIONE in favore del creditore procedente della somma azionata di euro 4.557,62 oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale (euro 3.806,17) dalla data di notifica dell'atto di precetto del 24-
06-2019 all'effettivo soddisfo oltre le spese della procedura esecutiva (a carico del debitore) che si liquidano in complessive euro 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A.
Si precisa che la presente assegnazione è subordinata all'avvenuto pagamento dei creditori che hanno notificato precedenti atti di pignoramento con relativa ordinanza di assegnazione”. Tale il contenuto dell'ordinanza di assegnazione, il collegio non condivide la lettura che ne offre l'appellante, apparendo, invece, corretta l'interpretazione del tribunale.
Infatti, l'ordinanza di assegnazione subordina la propria efficacia all'avvenuto pagamento dei creditori che hanno notificato precedenti atti di pignoramento e che hanno ottenuto l'ordinanza di assegnazione, notificata al terzo pignorato. La banca appellante, dunque, avrebbe dovuto addurre quale motivo di opposizione l'intervenuto pagamento di altri creditori muniti di tali requisiti, della cui esistenza doveva, in quanto terzo pignorato, essere a conoscenza.
Quanto alle spese della procedura esecutiva, l'ordinanza di assegnazione le liquida a carico del debitore, il cui inadempimento ha reso necessaria la procedura esecutiva, ma ne dispone l'assegnazione in favore del creditore e dunque, come la sorte capitale e gli accessori del credito, anche tale voce andava soddisfatta, ricorrendo gli altri presupposti di cui si è detto, mediante pagamento da parte del terzo pignorato.
4. La pronuncia va, quindi, confermata.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi