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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2021
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1130/2021
All'udienza del 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per parte ricorrente, in sostituzione avv. DI BENEDETTO , l'avv. RICCARDO DI LORENZO
per parte resistente, anche in sostituzione avv. COSTANZO BERGODI, l'avv. DOMIZIANA BERGODI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1130/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Di Parte_1 C.F._1
Benedetto, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), (c.f. e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Domiziana Bergodi e CP_3 C.F._4 dall'avv. Antonio Costanzo Bergodi, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.3.2021 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 196/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 17.2.2021 e notificato il 18.2.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di e della somma di € CP_1 CP_2 CP_3
14.300,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per canoni di locazione insoluti dal mese di aprile 2019 al mese di gennaio 2021 in relazione al contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato dalle parti il 25.7.2017.
Nel ricorso monitorio gli istanti avevano premesso di aver chiesto e ottenuto dal Tribunale di
Civitavecchia, con ordinanza del 20.10.2020, non ancora eseguita al momento del deposito del ricorso, la convalida dello sfratto per morosità del conduttore, a decorrere dal mese di aprile 2019.
La parte opponente ha eccepito:
1) l'inesigibilità del credito ex art. 1256 c.c., risultando il debitore definitivamente impossibilitato ad adempiere all'obbligazione a fronte dell'aggravamento della sua condizione economica a causa della situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19;
2) il mancato assolvimento dalla parte locatrice dell'obbligo di rinegoziazione del contratto secondo equità e la violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonostante la pagina 2 di 5 condizione di grave disagio economico della parte conduttrice e la presenza di vizi e difetti nell'immobile locato (muffe e infiltrazioni).
Nel merito ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2021 emesso dal Tribunale Civile di
Civitavecchia, in quanto emesso su erronei presupposti, sia di fatto che di diritto come indicato nella parte motiva del presente atto. Ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. non sussistendone i presupposti previsti dalla legge. Il giudice dovrà in ogni caso prima della decisione in ordine alla provvisoria esecuzione, sospendere il giudizio al fine dell'esperimento del tentativo di mediazione come previsto dall'art. 3, lett. a) D.Lgs 28/10;
b) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto nella misura che sarà ritenuta di giustizia, avendo considerazione alla particolare situazione economica legata alla pandemia da Covid-19;
c) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
e si sono costituiti in giudizio, contestando in fatto e in CP_1 CP_2 CP_3 diritto la fondatezza dell'opposizione.
Hanno concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente a corrispondere l'indennità di occupazione nella somma di € 650,00 mensili a far data dal mese di novembre 2020 sino al rilascio dell'immobile.
Con ordinanza del 28.10.2021 il GI ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, contestualmente assegnando alle parti il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 5 c.
1-bis d. lgs. 28/2010, per la presentazione della domanda di mediazione
Il procedimento di mediazione si è ritualmente svolto con esito negativo, come documentato dal verbale del 20.12.2021 in atti.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
È pacifica e comunque documentata (all. 3 ricorso monitorio) la stipulazione tra le parti il 25.7.2017 del contratto (registrato presso l'UT di Civitavecchia il 25.7.2017 al n. 002368-serie 3T) per la locazione ad uso abitativo dell'immobile (porzione di villa bifamiliare) sito in Bracciano, via San Celso, 13, per la durata di 4 anni dall'1.9.2017 al 31.8.2021, verso un canone mensile di € 650,00.
Parimenti non in contestazione è la morosità della parte conduttrice a decorrere dal mese di aprile 2019.
Quanto all'efficacia del provvedimento di convalida dello sfratto per morosità, va richiamato l'orientamento secondo cui “solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes" e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, pagina 3 di 5 totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone”
(Cassazione civile sez. III, 24/05/2013, n.12994), non potendo pertanto ritenersi formato il giudicato – in difetto di ingiunzione contestuale alla convalida di sfratto – sul debito per canoni oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, il primo motivo di opposizione deve essere respinto in quanto per insegnamento consolidato l'eventuale condizione di impotenza economica del debitore non costituisce causa di esonero dalla responsabilità per inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, non potendo giammai riscontrarsi una situazione di impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro per adempiere.
Come del resto osservato nella stessa relazione dell'Ufficio del Massimario n. 56/2020 richiamata dalla parte opponente, la legislazione emessa per fronteggiare le ripercussioni della pandemia da Covid-19 sulle imprese e sui debitori civili nulla ha innovato sul punto, restando acquisito il principio secondo cui il rischio di una crisi di liquidità del debitore rimane addossato al debitore medesimo, quantunque derivante dall'altrui insolvenza o da una crisi di mercato.
Peraltro, nel caso di specie la condizione di impotenza finanziaria è meramente declamata ma niente affatto provata. In particolare, non è chiarita né dimostrata l'influenza sfavorevole della pandemia sulla posizione economica del debitore. Quest'ultimo, nato nel 1941, era quasi ottantenne al momento dell'irrompere della situazione emergenziale, potendo dunque ragionevolmente affermarsi che la pandemia non abbia inciso sul trattamento pensionistico dal medesimo eventualmente percepito, d'altra parte non constando lo svolgimento da parte sua di una diversa attività economica.
Le considerazioni che precedono inducono a disattendere anche il secondo motivo di opposizione, non potendo ravvisarsi in capo alle parti l'esistenza di un obbligo di rinegoziare le condizioni del rapporto locatizio poiché squilibrato.
A tale conclusione si perviene sulla scorta dei seguenti rilievi:
i) come già evidenziato, non è dimostrata l'incidenza negativa della pandemia da Covid-19 sulla situazione economico-finanziaria della parte debitrice;
ii) non si versa nell'ipotesi di totale o parziale inutilizzabilità della prestazione, da cui potrebbe astrattamente scaturire un obbligo di rinegoziare il contratto per ripristinare l'equilibrio sinallagmatico, posto che il rapporto ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo (non commerciale), talché le misure di contenimento della pandemia nemmeno temporaneamente hanno impedito al conduttore di godere del bene;
iii) non è provato che l'immobile fosse ammalorato a causa della presenza di muffe e infiltrazioni, nulla essendo stato prodotto sul piano documentale e non avendo sortito alcun risultato favorevole alla tesi dell'opponente l'istruttoria espletata, talché neppure può accogliersi la domanda subordinata di riduzione del canone di locazione.
Infondati i motivi di opposizione e dimostrata la permanenza nell'occupazione dell'immobile fino al
10.3.2022, allorquando l'immobile è stato rilasciato dall'opponente (cfr. verbale di rilascio prodotto da parte opposta il 16.6.2022), in accoglimento della domanda riconvenzionale articolata nella comparsa di costituzione deve ordinarsi a di corrispondere in favore della parte opposta l'ulteriore Parte_1 somma di € 8.666,66 (pari a 13 mensilità maturate da febbraio 2021 al febbraio 2022 × € 650,00, oltre a 1/3 pagina 4 di 5 del canone mensile per la prima decade di marzo 2022) per l'occupazione dell'immobile da febbraio 2021 al 10.3.2022 (risultando già computate nel decreto ingiuntivo le mensilità precedenti), ragguagliandosi la misura dell'indennità di occupazione a quella del precedente canone di locazione, oltre agli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, a partire dalla data in cui avrebbero potuto essere percepiti i singoli canoni di locazione mensili.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, con riduzione rispetto ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della limitata complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 CP_2
condanna a corrispondere a e CP_3 Parte_1 CP_1 CP_2
l'ulteriore somma di € 8.666,66, oltre interessi compensativi, nella misura del CP_3 tasso legale, a partire dalla data in cui avrebbero potuto essere percepiti i singoli canoni di locazione mensili;
• condanna alla rifusione in favore e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre al
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso ex art. 447-bis c.p.c. c.p.c. all'esito dell'udienza del 09/01/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1130/2021
All'udienza del 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per parte ricorrente, in sostituzione avv. DI BENEDETTO , l'avv. RICCARDO DI LORENZO
per parte resistente, anche in sostituzione avv. COSTANZO BERGODI, l'avv. DOMIZIANA BERGODI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1130/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Di Parte_1 C.F._1
Benedetto, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), (c.f. e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Domiziana Bergodi e CP_3 C.F._4 dall'avv. Antonio Costanzo Bergodi, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.3.2021 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 196/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 17.2.2021 e notificato il 18.2.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di e della somma di € CP_1 CP_2 CP_3
14.300,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per canoni di locazione insoluti dal mese di aprile 2019 al mese di gennaio 2021 in relazione al contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato dalle parti il 25.7.2017.
Nel ricorso monitorio gli istanti avevano premesso di aver chiesto e ottenuto dal Tribunale di
Civitavecchia, con ordinanza del 20.10.2020, non ancora eseguita al momento del deposito del ricorso, la convalida dello sfratto per morosità del conduttore, a decorrere dal mese di aprile 2019.
La parte opponente ha eccepito:
1) l'inesigibilità del credito ex art. 1256 c.c., risultando il debitore definitivamente impossibilitato ad adempiere all'obbligazione a fronte dell'aggravamento della sua condizione economica a causa della situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19;
2) il mancato assolvimento dalla parte locatrice dell'obbligo di rinegoziazione del contratto secondo equità e la violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonostante la pagina 2 di 5 condizione di grave disagio economico della parte conduttrice e la presenza di vizi e difetti nell'immobile locato (muffe e infiltrazioni).
Nel merito ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 196/2021 emesso dal Tribunale Civile di
Civitavecchia, in quanto emesso su erronei presupposti, sia di fatto che di diritto come indicato nella parte motiva del presente atto. Ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. non sussistendone i presupposti previsti dalla legge. Il giudice dovrà in ogni caso prima della decisione in ordine alla provvisoria esecuzione, sospendere il giudizio al fine dell'esperimento del tentativo di mediazione come previsto dall'art. 3, lett. a) D.Lgs 28/10;
b) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto nella misura che sarà ritenuta di giustizia, avendo considerazione alla particolare situazione economica legata alla pandemia da Covid-19;
c) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
e si sono costituiti in giudizio, contestando in fatto e in CP_1 CP_2 CP_3 diritto la fondatezza dell'opposizione.
Hanno concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente a corrispondere l'indennità di occupazione nella somma di € 650,00 mensili a far data dal mese di novembre 2020 sino al rilascio dell'immobile.
Con ordinanza del 28.10.2021 il GI ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, contestualmente assegnando alle parti il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 5 c.
1-bis d. lgs. 28/2010, per la presentazione della domanda di mediazione
Il procedimento di mediazione si è ritualmente svolto con esito negativo, come documentato dal verbale del 20.12.2021 in atti.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
È pacifica e comunque documentata (all. 3 ricorso monitorio) la stipulazione tra le parti il 25.7.2017 del contratto (registrato presso l'UT di Civitavecchia il 25.7.2017 al n. 002368-serie 3T) per la locazione ad uso abitativo dell'immobile (porzione di villa bifamiliare) sito in Bracciano, via San Celso, 13, per la durata di 4 anni dall'1.9.2017 al 31.8.2021, verso un canone mensile di € 650,00.
Parimenti non in contestazione è la morosità della parte conduttrice a decorrere dal mese di aprile 2019.
Quanto all'efficacia del provvedimento di convalida dello sfratto per morosità, va richiamato l'orientamento secondo cui “solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes" e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, pagina 3 di 5 totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone”
(Cassazione civile sez. III, 24/05/2013, n.12994), non potendo pertanto ritenersi formato il giudicato – in difetto di ingiunzione contestuale alla convalida di sfratto – sul debito per canoni oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, il primo motivo di opposizione deve essere respinto in quanto per insegnamento consolidato l'eventuale condizione di impotenza economica del debitore non costituisce causa di esonero dalla responsabilità per inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, non potendo giammai riscontrarsi una situazione di impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro per adempiere.
Come del resto osservato nella stessa relazione dell'Ufficio del Massimario n. 56/2020 richiamata dalla parte opponente, la legislazione emessa per fronteggiare le ripercussioni della pandemia da Covid-19 sulle imprese e sui debitori civili nulla ha innovato sul punto, restando acquisito il principio secondo cui il rischio di una crisi di liquidità del debitore rimane addossato al debitore medesimo, quantunque derivante dall'altrui insolvenza o da una crisi di mercato.
Peraltro, nel caso di specie la condizione di impotenza finanziaria è meramente declamata ma niente affatto provata. In particolare, non è chiarita né dimostrata l'influenza sfavorevole della pandemia sulla posizione economica del debitore. Quest'ultimo, nato nel 1941, era quasi ottantenne al momento dell'irrompere della situazione emergenziale, potendo dunque ragionevolmente affermarsi che la pandemia non abbia inciso sul trattamento pensionistico dal medesimo eventualmente percepito, d'altra parte non constando lo svolgimento da parte sua di una diversa attività economica.
Le considerazioni che precedono inducono a disattendere anche il secondo motivo di opposizione, non potendo ravvisarsi in capo alle parti l'esistenza di un obbligo di rinegoziare le condizioni del rapporto locatizio poiché squilibrato.
A tale conclusione si perviene sulla scorta dei seguenti rilievi:
i) come già evidenziato, non è dimostrata l'incidenza negativa della pandemia da Covid-19 sulla situazione economico-finanziaria della parte debitrice;
ii) non si versa nell'ipotesi di totale o parziale inutilizzabilità della prestazione, da cui potrebbe astrattamente scaturire un obbligo di rinegoziare il contratto per ripristinare l'equilibrio sinallagmatico, posto che il rapporto ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo (non commerciale), talché le misure di contenimento della pandemia nemmeno temporaneamente hanno impedito al conduttore di godere del bene;
iii) non è provato che l'immobile fosse ammalorato a causa della presenza di muffe e infiltrazioni, nulla essendo stato prodotto sul piano documentale e non avendo sortito alcun risultato favorevole alla tesi dell'opponente l'istruttoria espletata, talché neppure può accogliersi la domanda subordinata di riduzione del canone di locazione.
Infondati i motivi di opposizione e dimostrata la permanenza nell'occupazione dell'immobile fino al
10.3.2022, allorquando l'immobile è stato rilasciato dall'opponente (cfr. verbale di rilascio prodotto da parte opposta il 16.6.2022), in accoglimento della domanda riconvenzionale articolata nella comparsa di costituzione deve ordinarsi a di corrispondere in favore della parte opposta l'ulteriore Parte_1 somma di € 8.666,66 (pari a 13 mensilità maturate da febbraio 2021 al febbraio 2022 × € 650,00, oltre a 1/3 pagina 4 di 5 del canone mensile per la prima decade di marzo 2022) per l'occupazione dell'immobile da febbraio 2021 al 10.3.2022 (risultando già computate nel decreto ingiuntivo le mensilità precedenti), ragguagliandosi la misura dell'indennità di occupazione a quella del precedente canone di locazione, oltre agli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, a partire dalla data in cui avrebbero potuto essere percepiti i singoli canoni di locazione mensili.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, con riduzione rispetto ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della limitata complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 CP_2
condanna a corrispondere a e CP_3 Parte_1 CP_1 CP_2
l'ulteriore somma di € 8.666,66, oltre interessi compensativi, nella misura del CP_3 tasso legale, a partire dalla data in cui avrebbero potuto essere percepiti i singoli canoni di locazione mensili;
• condanna alla rifusione in favore e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre al
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso ex art. 447-bis c.p.c. c.p.c. all'esito dell'udienza del 09/01/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
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