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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1586/2022 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Veronica Tumeo, per delega dell'avv. Massimo Galletti, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Fulvio Sammartano, per delega dell'avv. Controparte_1
Giovanni Gulino, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Giuseppina Graci, la quale precisa le Controparte_2 conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1586/2022 R.G.
TRA
(c.f. e p.IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Massimo Galletti;
attrice contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. e p.IV , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gulino;
convenuta
e contro
(p.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Graci. convenuta avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 31 marzo 2022, l' ha Parte_2 agito in giudizio nei confronti di e di Controparte_3
chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita posto in essere da Controparte_3 nei confronti di con atto a rogito del
[...] Controparte_2
Notaio del 15 marzo 2018, recante n. 33457 del Rep. e n. 13243 Racc., avente ad Persona_2 oggetto la proprietà degli immobili siti nel Comune di Itala, via Roma, e precisamente: locale commerciale censito al foglio 13, particella 172, sub. 26; locale commerciale censito al foglio 13, particella 172, sub. 34.
A fondamento della domanda svolta, l'attrice ha evidenziato l'esistenza di un suo credito nei confronti di in virtù della notifica di cartelle Controparte_3 di pagamento e di avvisi di addebito, contenuti nell'avviso di iscrizione ipotecaria n.
29576201800000161 notificato in data 19 febbraio 2018 (circostanza non contestata) per un valore complessivo di € 635.054,50 (circostanza non contestata), e precisamente € 169.969,56 le cartelle di pagamento oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di ES sez. lavoro (definita con sentenza di condanna n. 29/2021 emessa in data 8 gennaio 2021) ed € 465.084,94 le cartelle di pagamento oggetto di opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ES
(definita con sentenza n. 1639/2019 emessa in data 5 marzo 2019).
L'attrice ha esposto, ancora, che aveva Controparte_3 posto in essere il suddetto atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare nei confronti di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori, Parte_2 rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte dei convenuti del pregiudizio arrecato dall'atto di compravendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12 settembre 2022, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la sussistenza del Controparte_4 credito fatto valere, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11 luglio 2022, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
La domanda revocatoria svolta da è fondata e deve, Parte_2 pertanto, essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattIV del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successIVmente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III,
27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattIV realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile, sez. VI, 03 dicembre 2014, n. 25614; conf. Cassazione civ., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relatIV prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motIVto”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attrice, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1893).
Nel caso di specie l'attrice ha fornito prova del proprio diritto di credito nei confronti di producendo in atti copia degli estratti di ruolo, nonché copia Controparte_3 della sentenza n. 29/2021, emessa dal Tribunale di ES sez. lavoro in data 8 gennaio 2021, e copia della sentenza n. 1639/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ES in data 5 marzo 2019, che hanno accertato giudizialmente l'esistenza della ragione di credito, con la conseguenza che non possono sorgere dubbi in ordine alla sussistenza del credito vantato dalla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
società attrice nei confronti di avendo la medesima Controparte_3 documentato la relatIV pretesa creditoria.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno derIV dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattIV del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitatIV del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n.
19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che Controparte_4
subito dopo la richiesta di pagamento (avvenuta con la notifica della comunicazione di
[...] iscrizione di ipoteca in data 19 febbraio 2018) abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo tutto il suo patrimonio immobiliare al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile oggetto di compravendita, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettIV realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito”
(Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cassazione civ., 16 dicembre 2005, n.
27718; cfr. Corte appello Venezia sez. II, 27/03/2024, n. 617).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutIV.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, con riferimento alla posizione del debitore non sembrano esservi dubbi in ordine alla sua conoscenza tanto del credito dell'attrice, quanto del pregiudizio arrecato alla medesima, derIVnte dalla prIVzione dei beni immobili oggetto dell'atto di disposizione.
Con particolare riferimento al terzo, non sembra potersi negare la sussistenza della scientia damni nel caso di specie, essendo socio accomandatario della società Controparte_5 venditrice e socio della società acquirente Controparte_3
ed essendo amministratore unico e legale Controparte_2 Controparte_6 rappresentante della società acquirente e socio accomandante della Controparte_2 società alienante , con la conseguenza che Controparte_3 non possono sorgere dubbi in ordine alla consapevolezza in capo ad Controparte_2 che l'atto di disposizione fosse stato posto in essere con pregiudizio nei confronti del creditore della società venditrice, considerato anche il rapporto parentale tra e Controparte_5 [...]
CP_6
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi le convenute del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dell'odierna attrice.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e Parte_2 dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di compravendita TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
posto in essere da nei confronti di Controparte_3
con atto a rogito del Notaio del 15 marzo 2018, Controparte_2 Persona_2 recante n. 33457 del Rep. e n. 13243 Racc., avente ad oggetto la proprietà degli immobili siti nel
Comune di Itala in via Roma, e precisamente: locale commerciale censito al foglio 13, particella
172, sub. 26; locale commerciale censito al foglio 13, particella 172, sub. 34.
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (considerato il valore del credito vantato dalla attrice pari ad € 635.054,50), stante la natura e il valore dalla causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che le società convenute devono essere condannate al pagamento delle medesime nei confronti dell' attrice. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitIVmente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_3 contro nel procedimento n. 1586/2022 R.G., così dispone: Controparte_2
1. accoglie la domanda di revocazione svolta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , dell'atto di compravendita Parte_2 posto in essere da nei confronti di Controparte_3
con atto a rogito del Notaio del 15 marzo 2018, Controparte_2 Persona_2 recante n. 33457 del Rep. e n. 13243 Racc., avente ad oggetto la proprietà degli immobili, siti nel
Comune di Itala in via Roma, e precisamente: locale commerciale identificato al foglio 13, particella 172, sub. 26; locale commerciale identificato al foglio 13, particella 172, sub. 34;
2. condanna e Controparte_3 Controparte_2
in solido, al pagamento, nei confronti di , delle spese di
[...] Parte_1 lite, liquidate in € 1.241,00 per spese vive ed € 17.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in ES, 10 luglio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1586/2022 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Veronica Tumeo, per delega dell'avv. Massimo Galletti, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Fulvio Sammartano, per delega dell'avv. Controparte_1
Giovanni Gulino, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Giuseppina Graci, la quale precisa le Controparte_2 conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1586/2022 R.G.
TRA
(c.f. e p.IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Massimo Galletti;
attrice contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. e p.IV , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gulino;
convenuta
e contro
(p.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Graci. convenuta avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 31 marzo 2022, l' ha Parte_2 agito in giudizio nei confronti di e di Controparte_3
chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita posto in essere da Controparte_3 nei confronti di con atto a rogito del
[...] Controparte_2
Notaio del 15 marzo 2018, recante n. 33457 del Rep. e n. 13243 Racc., avente ad Persona_2 oggetto la proprietà degli immobili siti nel Comune di Itala, via Roma, e precisamente: locale commerciale censito al foglio 13, particella 172, sub. 26; locale commerciale censito al foglio 13, particella 172, sub. 34.
A fondamento della domanda svolta, l'attrice ha evidenziato l'esistenza di un suo credito nei confronti di in virtù della notifica di cartelle Controparte_3 di pagamento e di avvisi di addebito, contenuti nell'avviso di iscrizione ipotecaria n.
29576201800000161 notificato in data 19 febbraio 2018 (circostanza non contestata) per un valore complessivo di € 635.054,50 (circostanza non contestata), e precisamente € 169.969,56 le cartelle di pagamento oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di ES sez. lavoro (definita con sentenza di condanna n. 29/2021 emessa in data 8 gennaio 2021) ed € 465.084,94 le cartelle di pagamento oggetto di opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ES
(definita con sentenza n. 1639/2019 emessa in data 5 marzo 2019).
L'attrice ha esposto, ancora, che aveva Controparte_3 posto in essere il suddetto atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare nei confronti di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori, Parte_2 rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte dei convenuti del pregiudizio arrecato dall'atto di compravendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12 settembre 2022, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la sussistenza del Controparte_4 credito fatto valere, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11 luglio 2022, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
La domanda revocatoria svolta da è fondata e deve, Parte_2 pertanto, essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattIV del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successIVmente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III,
27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattIV realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile, sez. VI, 03 dicembre 2014, n. 25614; conf. Cassazione civ., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relatIV prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motIVto”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attrice, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1893).
Nel caso di specie l'attrice ha fornito prova del proprio diritto di credito nei confronti di producendo in atti copia degli estratti di ruolo, nonché copia Controparte_3 della sentenza n. 29/2021, emessa dal Tribunale di ES sez. lavoro in data 8 gennaio 2021, e copia della sentenza n. 1639/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ES in data 5 marzo 2019, che hanno accertato giudizialmente l'esistenza della ragione di credito, con la conseguenza che non possono sorgere dubbi in ordine alla sussistenza del credito vantato dalla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
società attrice nei confronti di avendo la medesima Controparte_3 documentato la relatIV pretesa creditoria.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno derIV dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattIV del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitatIV del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n.
19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che Controparte_4
subito dopo la richiesta di pagamento (avvenuta con la notifica della comunicazione di
[...] iscrizione di ipoteca in data 19 febbraio 2018) abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo tutto il suo patrimonio immobiliare al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile oggetto di compravendita, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettIV realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito”
(Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cassazione civ., 16 dicembre 2005, n.
27718; cfr. Corte appello Venezia sez. II, 27/03/2024, n. 617).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutIV.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, con riferimento alla posizione del debitore non sembrano esservi dubbi in ordine alla sua conoscenza tanto del credito dell'attrice, quanto del pregiudizio arrecato alla medesima, derIVnte dalla prIVzione dei beni immobili oggetto dell'atto di disposizione.
Con particolare riferimento al terzo, non sembra potersi negare la sussistenza della scientia damni nel caso di specie, essendo socio accomandatario della società Controparte_5 venditrice e socio della società acquirente Controparte_3
ed essendo amministratore unico e legale Controparte_2 Controparte_6 rappresentante della società acquirente e socio accomandante della Controparte_2 società alienante , con la conseguenza che Controparte_3 non possono sorgere dubbi in ordine alla consapevolezza in capo ad Controparte_2 che l'atto di disposizione fosse stato posto in essere con pregiudizio nei confronti del creditore della società venditrice, considerato anche il rapporto parentale tra e Controparte_5 [...]
CP_6
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi le convenute del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dell'odierna attrice.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e Parte_2 dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di compravendita TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
posto in essere da nei confronti di Controparte_3
con atto a rogito del Notaio del 15 marzo 2018, Controparte_2 Persona_2 recante n. 33457 del Rep. e n. 13243 Racc., avente ad oggetto la proprietà degli immobili siti nel
Comune di Itala in via Roma, e precisamente: locale commerciale censito al foglio 13, particella
172, sub. 26; locale commerciale censito al foglio 13, particella 172, sub. 34.
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (considerato il valore del credito vantato dalla attrice pari ad € 635.054,50), stante la natura e il valore dalla causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che le società convenute devono essere condannate al pagamento delle medesime nei confronti dell' attrice. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitIVmente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_3 contro nel procedimento n. 1586/2022 R.G., così dispone: Controparte_2
1. accoglie la domanda di revocazione svolta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , dell'atto di compravendita Parte_2 posto in essere da nei confronti di Controparte_3
con atto a rogito del Notaio del 15 marzo 2018, Controparte_2 Persona_2 recante n. 33457 del Rep. e n. 13243 Racc., avente ad oggetto la proprietà degli immobili, siti nel
Comune di Itala in via Roma, e precisamente: locale commerciale identificato al foglio 13, particella 172, sub. 26; locale commerciale identificato al foglio 13, particella 172, sub. 34;
2. condanna e Controparte_3 Controparte_2
in solido, al pagamento, nei confronti di , delle spese di
[...] Parte_1 lite, liquidate in € 1.241,00 per spese vive ed € 17.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in ES, 10 luglio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli