TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. DR TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 796/2025 R.G. promossa da
(avv. Alberto Luppi) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. Christian Baù) Controparte_1 nonché contro
(avv. Giovanni Ferrini) CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
In data 9 aprile 1985, con sentenza n. 71/1985, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della Sas Nuovo mercato del mobile di e il fallimento personale Parte_1 di Parte_1
Con decreto del 21 maggio 1990 è stata trasferita a la proprietà dei CP_3 seguenti immobili acquisiti alla procedura fallimentare:
a) piena proprietà dell'organismo edilizio destinato a ristorante albergo già denominato “Sole”, al tempo in fase di totale ristrutturazione, sito a Pozzolengo e distinto al foglio 29 mappali 1617/2, 1617/4, 4393/1 e 1617/3;
b) quota indivisa pari a 1/2 della porzione di fabbricato in Pozzolengo, censita al foglio 29 mappali 1613/1 e 1613/8.
1 L'attore sostiene che l'immobile sito in Pozzolengo, sezione urbana NCT, foglio
16, particella 318 sub. 1 e sub. 2, da lui acquistato in forza di atto a rogito del notaio dott. in data 22 giugno 1974, sarebbe rimasto estraneo alla vendita fallimentare Persona_1
e, pertanto, sarebbe tuttora di sua proprietà, che ha rivendicato nei confronti dell'attuale intestataria L'istante, inoltre, ha Controparte_1 domandato la declaratoria di invalidità e/o inefficacia dell'ipoteca iscritta a favore di in data 6 giugno 2019 ai n.ri Reg. Gen. 25532/ Reg. Part. 4306, con Controparte_2 conseguente ordine di cancellazione.
Le convenute, di contro, ritengono che l'immobile distinto alla particella 318 sub.
1 e sub. 2 fosse oggetto del decreto di trasferimento, nel quale, tuttavia, sarebbe stato indicato con dati catastali non aggiornati (segnatamente, foglio 29, mappale 1617, sub.
4).
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
Acquisite le note autorizzate, è stata pronunciata la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'azione attorea è infondata e va respinta.
Dalla documentazione prodotta, si ricava che il mappale 1617 sub. 4 e il mappale
318 sub. 1 e sub. 2 coincidono (i.e., denotano il medesimo immobile), sicché il bene oggi rivendicato dall'attore non è più di sua proprietà, perché è stato alienato nell'ambito della procedura fallimentare. La circostanza emerge: Cont
(i) dalla relazione del geom. (doc. 5 , che, benché Controparte_4 costituente una perizia di parte, può essere valorizzata come elemento di prova, perché non analiticamente e motivatamente contestata, sul piano tecnico, dall'attore;
(ii) dalla pratica di costituzione del nuovo mappale 318 sub. 1 e sub. 2 presentata, Cont in data 24 agosto 1983, dal geom. su incarico dell'attore (doc. 2 ; Controparte_5
(iii) dalla sentenza n. 520/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di
Brescia, laddove si legge che l'immobile per cui è causa era citato, nel decreto di trasferimento, non con il nuovo foglio 16 mappale 318 sub. 1 e sub. 2, bensì con la vecchia Cont identificazione catastale foglio 29 mappale 1617 sub. 4 (doc. 10 .
2 A nulla vale obiettare che la pratica di nuova costituzione risale al mese di agosto
1983, talché il decreto di trasferimento (basato sulla relazione dell'arch. Per_2 avrebbe già dovuto recare i nuovi dati, anziché quelli precedenti. Invero, sebbene la pratica sia stata depositata nel 1983, è pacifico che essa sia stata effettivamente inserita nel database solo l'11 novembre 1999, con il piano straordinario per lo smaltimento dell'arretrato, sicché che non c'era modo, per il tecnico incaricato e per gli organi della procedura fallimentare, di avvedersi della variazione degli estremi di identificazione catastale.
A conforto della ricostruzione esposta, militano due ulteriori fattori:
- anzitutto, la contestazione attorea «circa la pretesa coincidenza di detti immobili con quelli già identificati catastalmente al fg. 29, mappale 1617/4», contenuta a pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., difetta del carattere della specificità imposto dall'art. 115 comma 1 c.p.c., poiché l'attore si limita a negare che il mappale 16714 sub.
4 sia identico al mappale 318 sub. 1 e sub. 2, senza, però, specificare di quale altro cespite immobiliare si tratterebbe;
- in secondo luogo, in linea generale tutti i beni del fallito vengono attratti nella massa fallimentare, salvo esplicite esclusioni, non sussistenti nel caso in esame, con la conseguenza che è del tutto ragionevole ritenere che anche l'immobile oggi rivendicato dall'attore sia stato periziato dall'arch. e, poi, trasferito col decreto del 21 Per_2 maggio 1990.
Alla luce degli argomenti esposti, si deve concludere nel senso dell'infondatezza delle domande dell'attore, avendo egli, da tempo, perso la proprietà dell'immobile de quo. Resta assorbita la domanda di usucapione proposta dalla resistente
[...]
Controparte_1
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro
903,00; fase decisionale, valore minimo, poiché non sono stati depositati scritti conclusivi: euro 1.453,00. Compenso tabellare – che verrà riconosciuto a ciascuna delle parti convenute – pari ad euro 5.261,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta tutte le domande attoree;
2. condanna l'attore a rifondere, a ciascuna delle parti convenute, le spese di lite, liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 5 novembre 2025
Il giudice
DR TI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. DR TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 796/2025 R.G. promossa da
(avv. Alberto Luppi) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. Christian Baù) Controparte_1 nonché contro
(avv. Giovanni Ferrini) CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
In data 9 aprile 1985, con sentenza n. 71/1985, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della Sas Nuovo mercato del mobile di e il fallimento personale Parte_1 di Parte_1
Con decreto del 21 maggio 1990 è stata trasferita a la proprietà dei CP_3 seguenti immobili acquisiti alla procedura fallimentare:
a) piena proprietà dell'organismo edilizio destinato a ristorante albergo già denominato “Sole”, al tempo in fase di totale ristrutturazione, sito a Pozzolengo e distinto al foglio 29 mappali 1617/2, 1617/4, 4393/1 e 1617/3;
b) quota indivisa pari a 1/2 della porzione di fabbricato in Pozzolengo, censita al foglio 29 mappali 1613/1 e 1613/8.
1 L'attore sostiene che l'immobile sito in Pozzolengo, sezione urbana NCT, foglio
16, particella 318 sub. 1 e sub. 2, da lui acquistato in forza di atto a rogito del notaio dott. in data 22 giugno 1974, sarebbe rimasto estraneo alla vendita fallimentare Persona_1
e, pertanto, sarebbe tuttora di sua proprietà, che ha rivendicato nei confronti dell'attuale intestataria L'istante, inoltre, ha Controparte_1 domandato la declaratoria di invalidità e/o inefficacia dell'ipoteca iscritta a favore di in data 6 giugno 2019 ai n.ri Reg. Gen. 25532/ Reg. Part. 4306, con Controparte_2 conseguente ordine di cancellazione.
Le convenute, di contro, ritengono che l'immobile distinto alla particella 318 sub.
1 e sub. 2 fosse oggetto del decreto di trasferimento, nel quale, tuttavia, sarebbe stato indicato con dati catastali non aggiornati (segnatamente, foglio 29, mappale 1617, sub.
4).
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
Acquisite le note autorizzate, è stata pronunciata la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'azione attorea è infondata e va respinta.
Dalla documentazione prodotta, si ricava che il mappale 1617 sub. 4 e il mappale
318 sub. 1 e sub. 2 coincidono (i.e., denotano il medesimo immobile), sicché il bene oggi rivendicato dall'attore non è più di sua proprietà, perché è stato alienato nell'ambito della procedura fallimentare. La circostanza emerge: Cont
(i) dalla relazione del geom. (doc. 5 , che, benché Controparte_4 costituente una perizia di parte, può essere valorizzata come elemento di prova, perché non analiticamente e motivatamente contestata, sul piano tecnico, dall'attore;
(ii) dalla pratica di costituzione del nuovo mappale 318 sub. 1 e sub. 2 presentata, Cont in data 24 agosto 1983, dal geom. su incarico dell'attore (doc. 2 ; Controparte_5
(iii) dalla sentenza n. 520/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di
Brescia, laddove si legge che l'immobile per cui è causa era citato, nel decreto di trasferimento, non con il nuovo foglio 16 mappale 318 sub. 1 e sub. 2, bensì con la vecchia Cont identificazione catastale foglio 29 mappale 1617 sub. 4 (doc. 10 .
2 A nulla vale obiettare che la pratica di nuova costituzione risale al mese di agosto
1983, talché il decreto di trasferimento (basato sulla relazione dell'arch. Per_2 avrebbe già dovuto recare i nuovi dati, anziché quelli precedenti. Invero, sebbene la pratica sia stata depositata nel 1983, è pacifico che essa sia stata effettivamente inserita nel database solo l'11 novembre 1999, con il piano straordinario per lo smaltimento dell'arretrato, sicché che non c'era modo, per il tecnico incaricato e per gli organi della procedura fallimentare, di avvedersi della variazione degli estremi di identificazione catastale.
A conforto della ricostruzione esposta, militano due ulteriori fattori:
- anzitutto, la contestazione attorea «circa la pretesa coincidenza di detti immobili con quelli già identificati catastalmente al fg. 29, mappale 1617/4», contenuta a pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., difetta del carattere della specificità imposto dall'art. 115 comma 1 c.p.c., poiché l'attore si limita a negare che il mappale 16714 sub.
4 sia identico al mappale 318 sub. 1 e sub. 2, senza, però, specificare di quale altro cespite immobiliare si tratterebbe;
- in secondo luogo, in linea generale tutti i beni del fallito vengono attratti nella massa fallimentare, salvo esplicite esclusioni, non sussistenti nel caso in esame, con la conseguenza che è del tutto ragionevole ritenere che anche l'immobile oggi rivendicato dall'attore sia stato periziato dall'arch. e, poi, trasferito col decreto del 21 Per_2 maggio 1990.
Alla luce degli argomenti esposti, si deve concludere nel senso dell'infondatezza delle domande dell'attore, avendo egli, da tempo, perso la proprietà dell'immobile de quo. Resta assorbita la domanda di usucapione proposta dalla resistente
[...]
Controparte_1
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro
903,00; fase decisionale, valore minimo, poiché non sono stati depositati scritti conclusivi: euro 1.453,00. Compenso tabellare – che verrà riconosciuto a ciascuna delle parti convenute – pari ad euro 5.261,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta tutte le domande attoree;
2. condanna l'attore a rifondere, a ciascuna delle parti convenute, le spese di lite, liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 5 novembre 2025
Il giudice
DR TI
4